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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 28 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO = SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 28/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Francesco Aurelio Chillemi, nell'interesse dell'opponente titolare dell'omonima ditta individuale, in data 19.09.2025 e Parte_1 dagli avvocati Luca Vittorio Cecchi, Vincenzo Jandoli e Gianluca Carrozza per le opposte SPA (già srl e CP_1 CP_1 Controparte_2
(già ), in data 19.09.2025 sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_3 dell'udienza del 22/09/2025 adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 13.01.2025 (fissata per la discussione orale ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. giusto provvedimento del 27.02.2024 poi reiterato) – pronuncia la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 28/2020 del Ruolo Generale,
Promosso da
, titolare dell'omonima ditta individuale nato a [...] P.G. Parte_1 il 03/10/1946 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona P. C.F._1
G. via Mandanici n. 10 presso e nello studio dell'avv. Francesco Chillemi e all'indirizzo telematico come in atti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Attore-Opponente Contro SPA (già srl – (C.F. in CP_1 CP_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. con sede in CP_4
Milano, viale Lunigiana n.35/37; (già ) (C.F. rappresentata Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. con sede in Milano, CP_4 viale Lunigiana n.35/37, entrambe, elettivamente domiciliate in Barcellona Pozzo di Gotto alla via JF Kennedy n.66, presso lo studio dell'avv. Gianluca Carrozza che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Vittorio Cecchi e all'avv. Vincenzo Jandoli, con indirizzo telematico come in atti;
giuste procure versate in atti Convenute- Opposte
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 cpc.-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, si opponeva ai Parte_1
sensi dell'art. 615 I comma c.p.c. e 624 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 16-
19.12.2019 unitamente a copia autentica della ordinanza emessa il 6-8/8/19 dal Tribunale di Palermo sez. specializzata Impresa, munita di formula esecutiva il 25.09.2019 – accoglitiva del ricorso inibitorio proposto il 24.06.2019 dalle odierne opposte (nel procedimento iscritto al n. R.G. 11252/2019 in materia di contraffazione ex art. 20 CPI) e recante ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro 9.695,88 oltre alla tassa di registro, agli ulteriori interessi maturati ed alle successive spese – chiedendone la declaratoria di nullità in ragione dei motivi di seguito indicati.
Precisamente: con il primo motivo l'opponente lamentava la non dovutezza della somma pari ad euro 6.600 precettata a titolo di violazione del provvedimento del 06-08.08.2019 emesso dal Tribunale delle Imprese di Palermo in relazione all'obbligo di rimozione o oscuramento dell'insegna entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo (300,00 x 22 giorni dal 14.08.2019 al
04.09.2019 = 6.600 euro), stante la mancanza di prova della data di avvenuta notifica dell'ordinanza (mancando la prova e/o non essendo stata documentata la data di avvenuta notifica non si è in condizione di poter individuare il giorno dal quale fare decorrere il computo del relativo termine per l'adempimento) (cfr. citazione pag. 3).
Con il secondo motivo di opposizione, eccepiva anche la non dovutezza della somma pari ad euro 300,00 precettata a titolo di violazione del provvedimento del 06-08.08.2019 emesso dal Tribunale delle Imprese di Palermo in relazione all'utilizzo del Modulo di
Ordine di spedizione (OS) o altro avente le stesse caratteristiche con previsione di una
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penale di euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso
(300,00 x 1 =300,00 – violazione del 04.09.2019), stante la mancanza di prova della data di avvenuta notifica del provvedimento oltre al fatto che “…dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione del 04.09.2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro costituendo una mera dichiarazione unilaterale…”.
Eccepiva inoltre, con il terzo motivo, la non dovutezza della somma pari ad euro 600,00 precettata a titolo di violazione del provvedimento del 06-08.08.2019 emesso dal Tribunale delle Imprese di Palermo in relazione all'utilizzo nella propria attività di segni distintivi della società ricorrente e ciò quale insegna ditta o denominazione con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso
(300,00 x 2 =600,00 – cartellone-poster per le violazioni datate 04.09.2019 e 27.09.2019), stante la mancanza di prova della data di avvenuta notifica del provvedimento oltre al fatto che “…dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione del 04-27.09.2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro costituendo una mera dichiarazione unilaterale…” e lamentando la non riconducibilità dell'utilizzo del
''poster/cartellone'' con quanto specificamente inibito dal Tribunale di Palermo sub specie di insegna, ditta o denominazione o segni distintivi. (cfr. citazione pag. 5).
L'opponente, pertanto, dichiarava di aver eliminato l'insegna, una volta venuto a conoscenza del provvedimento e quindi concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione, in via cautelare della efficacia del titolo e del precetto, di dichiarare: a) la nullità/ annullabilità e/o l'inefficacia e /o inidoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto per i motivi di opposizione b) la nullità/ annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 16.12.2019 atteso che esso risulta caratterizzato dall'ingiunzione di somme non dovute per i motivi di opposizione;
c) darsi atto dell'offerta banco iudicis delle somme dovute dall'opponente a titolo di spese legali liquidate dal
Tribunale di Palermo nonché le somme dovute a titolo di compensi dell'atto di precetto,
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queste ultime, rimodulate per il minor credito di spettanza in ragione dell'accoglimento dei motivi di opposizione d) la condanna al pagamento delle spese legali e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata il 02.07.2020, resistevano le opposte spa CP_1
(già e (già ), Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
contestando la fondatezza delle domande attoree e premettendo: 1°) il deposito in data
24.06.2019 del ricorso ex artt.700 c.p.c. e 20 c.p.i. presso il Tribunale di Palermo, nei confronti del sig. (quale titolare dell'omonima impresa individuale) Parte_1 stante la mancanza della qualità di affiliato alla rete Mail Boxes ETC;
2°) l'emissione di ordinanza accoglitiva del ricorso ex art. 700 c.p.c. emessa in data 06-08.08.2019 del
Tribunale delle Imprese di Palermo (v. contenuto dell'atto allegato alla comparsa); 3°) la notifica a mezzo pec all'opponente dell'ordinanza del 08.08.2019 (cfr. doc. n. 3 della comparsa); 4°) l'invio da parte delle convenute di lettera di diffida in data 05.09.2019 a
, stante il persistere delle violazioni (uso dell'insegna; uso del OS;
Parte_1
affissione poster) accertate con sopralluogo del 04.09.2019; 5°) l'apposizione di formula esecutiva in data 25.09.2019 della ordinanza 6-8/8/19 del Tribunale di Palermo (cfr. doc.8 della comparsa); 6°) il sopralluogo del 27.09.2019 da cui risultava: la rimozione dell'insegna e la presenza sulla vetrina del negozio del di un cartellone/poster Pt_1 raffigurante i segni distintivi del marchio delle esponenti.
Tutto ciò premesso le convenute opposte concludevano chiedendo: a) la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto della domanda di sospensione del titolo e del precetto per mancanza dei presupposti;
b) il rigetto dell'opposizione, confermando la validità e la esigibilità degli importi precettati e/o quel diverso importo che risulta provato in corso di causa e/o comunque ritenuto dovuto secondo giustizia;
somma da rivalutarsi secondo l'intervenuta svalutazione monetaria con gli interessi dal dovuto al saldo c) vinte le spese di lite ed i compensi.
Impregiudicata ogni decisione (anche) sulla richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva del precetto e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa era istruita mediante la
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documentazione offerta dalle parti, oltre all'escussione testimoniale di , Tes_1
e , figlio dell'odierno opponente. Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 27.02.2024 fissata per l'audizione dell'ultimo teste escusso (
[...]
) la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.01.2025, Testimone_3 quindi, era rinviata anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc all' udienza del
22.09.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., (con deposito di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto - in via preliminare – che in ordine alla chiesta inibitoria dell'efficacia esecutiva del precetto, genericamente reiterata da parte opponente (cfr. da ultimo note scritte del
19.09.2025 a firma dell'avv. Chillemi Aurelio), sebbene alla stregua delle difese dedotte in opposizione appaia predicabile la ricorrenza del fumus boni iuris della interposta opposizione, limitatamente al motivo sub n. 1 dell'atto di citazione – sub specie di contestazione sulla carenza di documentazione circa la data di avvenuta notifica del provvedimento posto a base del precetto odiernamente opposto – è da ritenersi che, rispetto al requisito inerente il periculum in mora, invece, l'inibitoria non appaia sostenibile.
Al riguardo, procedendo alla interpretazione del titolo esecutivo anche alla stregua delle stesse allegazioni delle parti, segnatamente, per la opposta, la produzione della copia dell'ordinanza munita di formula esecutiva apposta solo in data 25.09.2019 e del precetto, entrambi notificati in data 16-17.12.2019, mentre per l'opponente, la dichiarazione di aver dato esecuzione al proprio obbligo, pur limitandosi alla sola rimozione dell'insegna contraffatta ''immediatamente dopo la conoscenza del provvedimento'' salvo poi concludere nei seguenti termini: “Dare atto, che il deducente offre banco iudicis le somme dovute a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Palermo nonché le somme dovute
a titolo di compensi dell'atto di precetto queste ultime da rideterminare in ragione del minor credito di spettanza dell'opposta e cioè al netto della epurazione delle somme non dovute così come indicate nei tre motivi di opposizione infra spiegati ed ai quali si
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rimanda'' (cfr. conclusioni n. 4 dell'atto di citazione), si ritiene che non ricorra il presupposto del periculum inteso come danno grave e irreparabile, su cui poggia l'inibitoria dell'efficacia esecutiva.
Sotto diverso profilo, va poi segnalato, da ultimo, che la misura di coercizione indiretta contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., ha ad oggetto il pagamento di somme (da violazione e da ritardo) che in ragione della loro natura di sacrificio economico, non costituiscono mai un danno irreparabile, arginabile solo paralizzando l'esecuzione.
La domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva va pertanto rigettata per carenza di periculum.
Passando al merito. Si osserva.
In via preliminare, e per quanto concerne la distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, deve riconoscersi che secondo le coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il debitore esecutato è attore in senso sia sostanziale che processuale, con tutto ciò che ne deriva in relazione al riparto dell'onere probatorio sullo stesso gravante: invero, le eventuali eccezioni sollevate dall'opponente al fine di contrastare le pretese creditorie costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo il quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380).
Ne discende che l'opponente il quale contesti il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata è tenuto a dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
il creditore procedente opposto, invece, convenuto in senso sostanziale e processuale, può sollevare eccezioni in senso tecnico o difese per contrastare i fatti posti a fondamento della domanda.
L'opposizione a precetto è, invero, un giudizio di accertamento negativo del credito
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contenuto nel titolo esecutivo, ove non si configura alcuna inversione delle posizioni processuali (come invece accade per l'opposizione a decreto ingiuntivo) e i fatti estintivi, impeditivi o modificativi avanzati dall'opponente si devono essere verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017).
Nel caso a mano, si ricava che le contestazioni promosse dall'opponente siano riconducibili, parzialmente, all'alveo della fattispecie di opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. e, parzialmente, all'alveo della fattispecie di opposizione ex art. 617 primo comma c.p.c.
In termini piani, se da un lato il petitum immediato dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 I comma c.p.c. consiste in una declaratoria di accertamento dell'illegittimità dell'azione esecutiva, preannunciata o avviata, per esorbitanza dai limiti oggettivi e soggettivi costituiti dal contenuto del titolo e dai soggetti a cui favore è stato emesso, (al riguardo si veda il terzo motivo di opposizione in parte qua l'opponente asserisce di aver provveduto alla rimozione della insegna contraffatta una volta venuto a conoscenza del provvedimento, trattandosi di contestazioni inerenti alla caducazione del titolo esecutivo per fatto estintivo sopravvenuto), dall'altro, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. I comma, il debitore, o il terzo assoggettato all'esecuzione, (da farsi valere prima che l'esecuzione sia stata avviata) possono contestare i vizi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ovvero relativi alla loro notifica.
Nel caso a mano, riguardo il primo motivo, l'opponente lamenta un vizio relativo alla regolarità della notifica del precetto descritto nei seguenti termini: ‹‹mancando la prova
e/o non essendo stata documentata la data di avvenuta notifica non si è in condizione di poter individuare il giorno dal quale fare decorrere il computo del relativo termine per
l'adempimento (omissis) che all'evidenza costituisce il presupposto necessario al fine di verificare la rispondenza al vero della quantificazione della penale così come operata in seno al citato precetto. Si evidenzia inoltre che detta notifica anche in funzione del
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sequestro autorizzato in caso di mancata attivazione e/o comunque della circostanza di essere finalizzata ad un obbligo di facere, doveva essere curata ad istanza di controparte
a mezzo di notifica di copia del titolo munito di formula esecutiva›› (cfr. atto di opposizione pag.3).
Dall'esame della documentazione già acclusa alla comparsa di costituzione dell'opposte si evince - invero documentalmente - che l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 06-
08.08.2019 è stata notificata l'08.08.2019 a mezzo pec all'indirizzo di Parte_1
(cfr. ricevuta di consegna presente in atti).
A ciò si aggiunga che è lo stesso opponente che in sede di allegazioni alla seconda memoria istruttoria fa riferimento alla lettera di diffida inviata dalle opposte con raccomandata datata 05/09/2019 e alla quale ha risposto con lettera raccomandata del
15.10.2019 (cfr ricevuta di consegna in atti) ammettendo di aver avuto conoscenza del provvedimento prima che l'esecuzione fosse avviata e di essersi conformato allo stesso facendo menzione di un'allegata fotografia (non presente in atti) dimostrativa dell'assenza di alcuna violazione (v. all. n. 2, seconda memoria istruttoria dell'opponente).
Concludendo, in ordine, alla mancata notifica del titolo nella forma esecutiva, lamentata dall'opponente si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall'art. 479 c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale”, aggiungendo che “la sanatoria della nullità conseguente all'omessa o irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell'opposizione dimostri comunque che lo scopo dell'opposizione è stato raggiunto, nel senso che (anche al di là della regolarità del relativo procedimento notificatorio) risulti che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19440/2019).
Nel caso a mano non può recarsi in dubbio che la notifica personale eseguita via pec a qualunque difetto di mancata notifica del titolo esecutivo non Parte_2
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essendo utilmente contestato - e anzi addirittura ammesso dall'opponente che ha dato esecuzione, seppur parzialmente, all'obbligo statuito nel provvedimento - di aver avuto conoscenza della ordinanza prima della notifica del precetto (cfr. opposizione pag. 4).
Sull'ammissibilità del vizio relativo al difetto di notifica avanzato dall'opponente inoltre, si richiama il principio della Corte di Cassazione che sul punto stabilisce “la regola generale, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo: sicché è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, tranne nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile
l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione allo svolgimento del processo” (Cass.
Civ., Sez. III. n. 903/2024).
Appurato, quindi, che detta violazione non ha reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa del in relazione allo svolgimento del processo - avendovi egli Pt_1
evidentemente potuto partecipare e formulare opposizione - dagli atti di causa è altresì emerso che la notifica eseguita in data 08.08.2019 ha messo il debitore nella possibilità di adempiere all'obbligo su di se' gravante spontaneamente ed entro il termine dilatorio stabilito dal tribunale di Palermo limitatamente all'ordine di rimozione o oscuramento dell'insegna contraffatta.
Da ultimo, si segnala che la stessa ordinanza letteralmente statuisce: ''ordina la rimozione dell'insegna o l'oscuramento entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento.''
Non dalla notifica del provvedimento esecutivo.
In relazione invece al merito della violazione sottesa al primo motivo di opposizione, il si è limitato a dichiarare di aver provveduto a rimuovere l'insegna Pt_1 immediatamente dopo la conoscenza del provvedimento. (cfr. atto di opposizione pag. 4).
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Ora, pur tralasciando i dubbi sul momento in cui l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento – se al momento della notifica via pec il giorno 08.08.2019 o al momento della ricevuta diffida del 05-12.09.2019 inoltrata dalle opposte ovvero ancora al momento della notifica dell'atto di precetto del 16-19.12.2019 – dall'esame delle prove offerte non si rileva alcun mezzo utile a provare (il fatto estintivo) che l'insegna sia stata utilmente rimossa prima che la procedura esecutiva fosse incoata, avendo anzi parte opponente tentato di allestire prova orale – non ammessa sul punto - poiché preordinata a smentire oralmente fatti provati documentalmente da controparte : 5) Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: a) essere vero che il Sig. non appena venuto a Pt_1 conoscenza del provvedimento adottato dal Tribunale di Palermo a seguito della ricezione della raccomandata datata 05/09/2019 avvenuta in data 12/09/2019 ed una volta rimessosi in salute ha dato esecuzione a quanto sotteso alla stessa. (cfr. memoria istruttoria n. 2 punto 5) di del 16.02.2021), ed avendo allegato la Parte_1 risposta alla diffida inoltratagli dalle opposte in data 05.09.2019 con cui dichiara a mezzo di allegata fotografia (non presente in atti) di aver immediatamente dato esecuzione al provvedimento reso dal Tribunale di Palermo. (v. ricevuta di consegna via pec e ricevuta di compiuta giacenza del 15.10.2019 nel fascicolo dell'opponente all. sub 5).
Ora, prescindendo della sufficienza o meno di detta dichiarazione stragiudiziale, la stessa quand'anche provata, afferirebbe al più ad una data pari o successiva al 05.09.2019, mentre le violazioni a cui accede il precetto sono rispettivamente del 04.09.2019 (in relazione alla rimozione dell'insegna e all'uso del OS) e del 27.09.2019 (in relazione all'affissione di poster- cartelloni e uso di marchi contraffatti).
Pertanto, senza inversione dell'onere probatorio - che pone l'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi a carico del solo opponente – si rileva che all'esito dell'attività di istruttoria orale condotta in corso di causa, la violazione della mancata rimozione dell'insegna fatto oggetto di pretesa quantitativa da ritardo (per euro 6.600,00) sussista per tutti i giorni che vanno dal 14.08.2019 sino all'episodio (provato) del
04.09.2019, secondo quanto meglio precisato infra.
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In particolare, il suddetto importo (6.600,00) rappresenta la somma della penale accumulata in 22 giorni, ovvero dal 14.08.2019 sino al 04.09.2019 (previsti euro 300,00 di penale per ogni giorno di ritardo).
Ancora, si chiarisce ulteriormente che il dies a quo individuato nella giornata del
14.08.2019 (termine da cui inizia a maturare la penale da ritardo) fino al giorno 04.09.2010
(giorno in cui è accertato che persisteva ancora la violazione) è correttamente fissato nel precetto poiché, in relazione all'obbligo di rimuovere od oscurare l'insegna, richiamata l'ordinanza del 06-08.08.2019 del Tribunale di Palermo si legge ''…ordina la rimozione dell'insegna o l'oscuramento entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, autorizzando fin d'ora qualora non venisse rimossa l'insegna entro detto termine, il sequestro dell'insegna Mail
Boxes e/o Mail Boxe presente in via Papa Giovanni XXIII n. 91-93, in Barcellona P.G., mediante asporto dell'insegna stessa ed affidamento in custodia della stessa alle ricorrenti
a mezzo di proprio incaricato'' , ne discende che – chiarito che la notifica al è Pt_1
avvenuta via pec in data 08.08.2019 - le opposte hanno rispettato la dilazione dei 5 giorni dalla notifica dell'ordinanza prevista dal Tribunale di Palermo - in cui non matura alcuna penale - (dal 08.08.2019 sino al 13.08.2019) e raggiunto lo scopo di portare a conoscenza il debitore dell'obbligo a suo carico, quindi permettergli di ottemperare spontaneamente alle statuizioni fissate.
Solo una volta decorso il termine dilatorio di 5 giorni, stante il persistere della violazione, le creditrici hanno portato ad esecuzione, (unicamente) le penali accumulate a partire dal
14.08.2019 sino all'episodio accertato in data 04.09.2019 (300 X 22 giorni = 6.600,00 euro). (cfr. atto di precetto notificato il 16.12.2019).
Siffatta conclusione è avvalorata dalle deposizioni testimoniali rese dal teste Tes_1
che – giusto riconoscimento delle foto acquisite agli atti di causa (v. copie al doc. 4 del fascicolo delle opposte) – vero è che durante un sopralluogo svolto da un incaricato delle convenute opposte in data 04.09.2019 all'esterno dell'esercizio commerciale de qua di cui il sig. è titolare ( sito in via Papa Giovanni XXIII n. 91/93, 98051 Parte_1
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Barcellona P.G) risultava presente l'insegna ''Mail Boxe'', così come da fotografie scattate durante tale sopralluogo che mi si rammostrano e le foto che mi vengono mostrate come documento 4 della comparsa di costituzione e risposta, preciso che non ho scattato io le foto.''(v. verbale di udienza del 27.09.2022). Contro Inoltre, la qualità di dipendente della Fineffe srl - capogruppo della (opposta) – eccepita a verbale d'udienza del 27.09.2022 dall'opponente, come forma di incapacità a testimoniare, non può ricondursi nell'alveo di cui all'art. 246 c.p.c., stante l'inconfigurabilità di un interesse concreto ad agire, in capo al teste, che ne legittimerebbe la partecipazione nel giudizio.
Al medesimo esito probatorio si giunge anche in considerazione della deposizione resa in udienza dal teste , il quale escusso in data 24.01.2023 ha così riferito: '' Testimone_2
…''vero che durante il sopralluogo svolto da un incaricato delle convenute opposte in data 04.09.2019, all'esterno dell'esercizio commerciale de qua di cui il signor Parte_1
è titolare ( sito in via Papa Giovanni XXIII, n. 91-93 98051 Barcellona Pozzo di
[...]
Gotto risultava presente l'insegna ''Mail Boxe'' così come da fotografie scattate durante tale sopralluogo che mi si rammostrano ( cfr. doc. n. 4)preciso che non ho scattato io le foto;
(cfr. verbale di udienza del 27.09.2022).
Di identico tenore anche la deposizione del teste che chiamato a riferire Testimone_2 sulla predetta circostanza, durante l'escussione del 24.01.2023, ha lapidariamente affermato il contenuto e aggiunto che: ''confermo che io stesso ero stato incaricato da
mandataria di e per verificare ancora CP_6 CP_1 CP_3
l'uso di detta insegna da parte del dopo la cessazione della convenzione'' (cfr. Pt_1
verbale di udienza del 24.01.2023).
Da ultimo, si riportano anche le deposizioni del teste a contrario , citato Testimone_3
da parte opponente, le quali confermano la violazione in parola e non offrono elementi utili a smentire (modificare estinguere o impedire) il fatto sotteso alla pretesa azionata dal precetto opposto, limitatamente alla violazione del 04.09.2019.: '' confermo la circostanza
1 di parte opposta e cioè che alla data del 4.9.2019 la insegna fosse ancora esposta;
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preciso però che mio padre aveva già disposto per la sua rimozione che è avvenuta qualche giorno dopo;
il ritardo è dovuto anche alla circostanza che mio padre per problemi di salute non aveva letto immediatamente la pec ricevuta a tal fine ma appena se ne è accorto vi ha provveduto;(v. verbale di udienza del 27.02.2024).
Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di opposizione va respinto.
Con riguardo al secondo motivo l'opponente lamenta un vizio relativo alla regolarità formale del precetto descritto nei seguenti termini: ‹‹Con l'atto di precetto opposto le controparti hanno richiesto tra l'altro la corresponsione della somma di euro 300,00 a titolo di violazione del provvedimento 6-8.8.19 tribunale di Palermo in relazione all'utilizzo del modulo ordine e spedizione o altro avente le stesse caratteristiche con previsione di penale di euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso (300 x 1 = uguale 300. violazione del 04/09/2019. Anche a riguardo valgono le argomentazioni esplicitate nel motivo di opposizione che precede in relazione alla mancata prova di qualsivoglia preventiva notifica del titolo anche in forma esecutiva.
A ciò aggiungasi che dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione in data 04/09/2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro, costituendo una mera dichiarazione unilaterale›› (cfr. atto di opposizione pag.4).
Al riguardo, sulla regolarità formale della notifica del titolo si ribadiscono le ragioni sull'idoneità al raggiungimento dello scopo della notifica del titolo eseguita via pec dalle opposte, enunciate supra, in più si rileva che - dalla lettura dell'ordinanza - non emerge che l'obbligo in parola si perfezionasse solo dopo il decorso di 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sicché è da ritenersi che lo stesso poteva essere portato ad esecuzione immediatamente dal soggetto a favore del quale l'ordinanza è stata resa, una volta notificata all'obbligato.
Nel caso a mano, esaminata la documentazione già acclusa alla comparsa di costituzione dell'opposte, si evince che l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 06.08.2019 è stata notificata l'08.08.2019 a a mezzo di pec (cfr. ricevuta di consegna Parte_1
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presente in atti) mentre, l'avvio della procedura esecutiva è avvenuto ad istanza delle odierne creditrici opposte, mediante la notifica del precetto in data 16-17.12.2019 a
(quale titolare dell'omonima impresa individuale), domiciliato in Parte_1
98051 Barcellona P.G. alla via Saia di Casa Bianca n. 12/B ed allo stesso, n.q., presso l'unità locale sita in 98051 Barcellona P.G. alla via Papa Giovanni n. 91-93.
Il precetto poi, correttamente recava in calce la copia della già menzionata ordinanza, seguita dalla formula esecutiva apposta il 25.09.2019.
Pertanto, respinta l'opposizione in parte qua il secondo motivo richiama le ragioni del primo inerenti alla mancata notifica del titolo esecutivo e alla asserita impossibilità del debitore di determinare il termine per adempiere, stante le considerazioni già svolte sulla sufficienza della notifica dell'ordinanza eseguita via pec quale atto recettizio idoneo a raggiungere lo scopo di rendere edotto il debitore sull'obbligo su di sé gravante.
Sul punto, inoltre, si ribadisce che la statuizione contenente l'obbligo di cessare l'utilizzo del Modulo Ordine di spedizione (OS) imposta dal tribunale delle imprese non prevede alcuna dilazione temporale o termine per adempiere, ragion per cui, la penale prevista in euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso, matura sin dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, previo accertamento del fatto oggetto di penale.
E su detto accertamento, viste le risultanze processuali raccolte nel corso del giudizio è emerso - riguardo alla violazione del 04.09.2019 - che l'opponente non ha offerto prova utile di alcun fatto estintivo modificativo o impeditivo della pretesa sottesa al precetto.
In atti, infatti, risulta la produzione del modulo di dismissione del POS datato 17.09.2019 con cui l'opponente a mezzo di prove orali non ammesse ha tentato di provare la cessazione dell'attività e quindi il mancato uso dell'eventuale modulo di spedizione degli ordini, quale fatto utile a provare una situazione di incompatibilità (attività cessata) con l'episodio di cui alla violazione del 04.09.2019.
Orbene - pur tacendo del fatto che la dismissione del dispositivo del POS non implica necessariamente la cessazione dell'attività e meno che mai costituisce prova di non uso del
OS – nel caso a mano, è circostanziato in via documentale proprio l'uso del modulo in
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parola, per la vendita del servizio di spedizione (un collo di 0.50 kg) eseguito nella giornata del 04.09.2019 in favore di (cliente) e Parte_3 Testimone_4
(destinatario) con pagamento in contanti per 10.00 euro (v. doc 4 fascicolo dall'opposte).
Peraltro, anche in sede di istruttoria orale il teste ha confermato “… anche la Tes_1 circostanza 2 che mi viene letta vero che durante il medesimo sopralluogo svolto in data
4.9.19 presso l'esercizio commerciale de qua sito in via Papa Giovanni XXIII numero
91/93 98051 Barcellona Pozzo di Gotto di cui al precedente capitolo 1 veniva riscontrato
e documentato l'utilizzo da parte dello stesso signor del c.d. OS Parte_1
(modulo ordine spedizione) che mi si mostra e l'uso del modello OS che mi viene mostrato da parte del v. verbale di udienza del 27.09.2022). Parte_1
Di pari avviso anche la deposizione dello : ''…vero che durante il medesimo Tes_2 sopralluogo svolto in data 04.09.2019 presso l'esercizio commerciale de qua (sito in via
Papa Giovanni XXIII n. 91-93 98051 Barcellona P.G. di cui al precedente capitolo n.1 veniva riscontrato e documentato da parte dello stesso sig. l'utilizzo del c.d. Pt_1
OS (modulo ordine di spedizione) che mi si mostra (cfr. foto. n. 4)'' (v. verbale di udienza del 24.01.2023).
Prive di pregio si mostrano anche le deposizioni offerte dall'unico teste a contrario sentito per parte opponente, , le quali non conducono alla prova utile di alcun Testimone_3 fatto estintivo modificativo o impeditivo della pretesa azionata - limitatamente alla somma di euro 300,00 per uso del OS - nel giorno 04.09.2019. Sul punto: '' riguardo la circostanza 2) che mi viene letta, preciso che il 4.9.2019 mi trovavo io nel negozio poiché mio padre era assente per una visita medica;
il modulo che ora mi viene mostrato in effetti si trovava all'interno del negozio ma non era più utilizzato poiché mio padre aveva già stampato quelli nuovi senza marchio “Mail Boxes”; io l'ho mostrato per errore non avendo rinvenuto quelli nuovi'';(cfr. verbale di udienza del 27.02.2024).
Pertanto, all'esito dell'attività di istruttoria orale condotta in corso di causa, appare accertata anche la violazione dell'uso del OS per l'episodio del 04.09.2019 e pertanto si ritiene sussistente il diritto delle creditrici di procedere in executivis per il pagamento della
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penale pari ad euro 300,00 fatta oggetto di precetto con l'atto odiernamente opposto. Per quanto sopra quindi, anche il secondo motivo di opposizione va respinto.
Con riguardo al terzo motivo l'opponente lamenta un vizio relativo alla regolarità formale del precetto descritto nei seguenti termini: ‹‹Con l'atto di precetto opposto le controparti hanno richiesto tra l'altro la corresponsione della somma di euro 600,00 a titolo di violazione del provvedimento 6- 8 .
8.2019 tribunale di Palermo in relazione all'utilizzo nella propria attività dei segni distintivi delle società ricorrenti e ciò quale insegna ditta o denominazione con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni violazione del relativo provvedimento 300 x 2 = 600 violazione del 4-27.09.2019 – cartellone/poster.
Anche a riguardo valgono le argomentazioni esplicitate nel primo motivo di opposizioni afferente la mancata prova di qualsivoglia preventiva notifica del titolo anche in forma esecutiva a ciò aggiungasi che dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione in data 4-27/09/2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro costituendo una mera dichiarazione unilaterale›› (cfr. atto di opposizione pag.5).
Ribadito anche in relazione a questo motivo di opposizione quanto già enunciato supra in merito al superamento dell'eccezione di mancata notifica del titolo e ritenuto del pari che anche in questo caso, la statuizione fissata nell'ordinanza precettata non prevedeva alcun termine dilatorio di 5 gg prima di portare ad esecuzione l'obbligo in essa fissato, all'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa si ritiene che la somma precettata a titolo di penale complessivamente pari ad euro 600,00 (300,00 + 300,00) richiesta per via della presenza dei segni distintivi del marchio delle opposte presso il negozio del , trovi Pt_1
riscontro tanto per l'episodio del 04.09.2019 quanto per quello del 27.09.2019, giuste le ragioni di cui infra.
Più precisamente, ponendo in esame la prova dei fatti sottesi all'episodio del 04.09.2019, alla luce della deposizione del teste che così ha riferito: '' Confermo anche la Tes_1
circostanza 3 che mi viene letta vero che durante il medesimo accesso svolto in data 4.9.19 all'esterno dell'esercizio commerciale dei qua sito in via Papa Giovanni XXIII n 91/93
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98051 Barcellona Pozzo di Gotto di cui ai precedenti capitoli veniva anche accertato che sulla vetrina dell'esercizio commerciale de qua risultava appeso un cartellone-poster raffigurante i segni distintivi del marchio della (già Controparte_7 [...]
e della come da fotografie scattate in tale data che mi CP_5 Controparte_2 si rammostrano (cfr. doc. n. 4 da mostrarsi al teste) ed anche le foto mostratemi al riguardo” si ritiene provata la violazione, avuto riguardo sia all'allegato sub. 4 di parte opponente (foto n. 4) che mostrata e riconosciuta dal teste durante l'escussione, documenta la presenza della scritta MAIL BO segno distintivo e/o poster e/o cartellone relativo al marchio delle opposte. (cfr. v udienza del 27.09.2022 e all. sub. 4).
Sempre sull'episodio del 04.09.2019 il teste di parte opposta così Testimone_2
precisa: ''confermo di avere visto sulla vetrina i cartelloni di cui alla foto mostratemi (…)
(doc. foto 4 da mostrarsi al teste''.
Siffatta conclusione si riferisce anche alla prova del fatto di cui all'episodio del
27.09.2019, in relazione al quale è emerso che il sopralluogo presso il negozio di spedizioni del fu condotto da . Sul punto il teste Pt_1 Testimone_2 Tes_1
così riferisce: ''…se mal non ricordo la persona che ha eseguito il sopralluogo il
04.09.2019 era lo stesso sig. che ha svolto quello del 27.09.2019''; lo stesso ha Tes_2
altresì aggiunto ''confermo anche la circostanza 4 che mi viene letta (…) su incarico delle odierne convenute opposte tale sig. constatava che sulla vetrina Testimone_2
dell'esercizio commerciale de qua risultava appeso un cartellone poster raffigurante i segni distintivi del marchio della spa (già e della CP_1 Controparte_5 [...]
come da verbale di sopralluogo del 27.09.19 e fotografia scattata in tale Controparte_2
data dallo stesso incaricato che mi si mostrano (foto n. 6) e confermo altresì la foto mostratemi come documento 6 dove si evince la mancanza della insegna rispetto a quelle scattate il 04.09.2019'' (v. udienza del 27.09.2022).
Sotto diverso profilo, ancora è da riconoscere l'assenza di alcun riscontro probatorio contrario a siffatte conclusioni, le quali anzi convergono anche con gli esiti provenienti dal supporto documentale offerto, sub specie di documenti fotografici all. sub 4 e sub 5 e sub
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specie di Verbale di sopralluogo del 27.09.2019, riconosciuto dallo durante Tes_2
l'escussione. Sul punto, il teste così riferisce: '' Riconosco quanto da me redatto il verbale che mi viene mostrato di cui confermo contenuto e la mia sottoscrizione'' precisando inoltre:''…preciso in risposta alla domanda n. 4) che mi viene letta che io mi sono recato sul posto solo una volta e non due come da domande che hanno fatto riferimento a due giorni differenti.'' (v. verbale di udienza del 24.01.2023).
Dal verbale di sopralluogo si ricavano le seguenti deduzioni: i) la sostituzione della insegna contraffatta ii) la presenza del cartellone Mail BO in vetrina iii) l'assenza di Contro mobili
Ancora sul punto, il teste ha così riferito:''…''vero che durante il sopralluogo Tes_2
che ho svolto in data 27.9.19 presso l'esercizio commerciale de qua sito in via Papa
Giovanni XXIII n. 91-93 98051 Barcellona Pozzo di Gotto l'incaricato delle odierne convenute opposte tale signor constatava che sulla vetrina Testimone_2 dell'esercizio commerciale dei quali risultava appeso un cartellone poster raffigurante i segni distintivi del marchio della spada e della CP_1 Controparte_2
come da verbale di sopralluogo 27.9.19 e fotografia scattata in tale data dallo stesso incaricato che mi si mostrano (cfr. doc. n. 6 da mostrare al teste) di cui alla circostanza n.
4) (v. verbale di udienza del 24.01.2023).
Detta circostanza appare allineata anche con deposizione del teste a contrario di parte opponente, , che in merito alla presenza dell'insegna e dei poster e /o Testimone_3 cartelloni contraffatti ha così riferito: '' riguardo la circostanza 3, confermo quanto detto in precedenza riguardo la n. 1 e che i poster in questione sono stati poi rimossi assieme alla insegna'' e ancora riferisce: '' riguardo la domanda 4, preciso di non ricordare se mi trovavo sul posto ma preciso ancora che, come risulta dalla foto 6 che mi viene mostrata la insegna era stata già rimossa e poi la ditta incaricata sarebbe tornata nei giorni successivi a rimuovere i poster che rappresentavano peraltro la vetrina del negozio e la loro anticipata rimozione avrebbe determinato il varco nella vetrina stessa se non rimpiazzati da quelli nuovi''(cfr. verbale di udienza del 27.02.2024).
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Alla luce di quanto sino a qui emerso e valutato, la pretesa a titolo di penale per euro
600,00 azionata con il precetto opposto – limitatamente all'uso del cartellone-poster per la violazione del 04.09.2019 e del 27.09.2019 – va confermata. Ne discende che anche il terzo motivo di opposizione vada respinto.
Per siffatte ragioni, respinti tutti i motivi di opposizione al precetto - al netto delle deduzioni di parte opposta relative alla prova di altri precetti per violazioni analoghe notificati a soggetti diversi da quelli riguardanti il giudizio de quo - il precetto va confermato per le somme pretese a titolo di penale per il ritardo e di penale per le violazioni riferibili al giorno 04.09.2019 e al 4-27.09.2019 pari a complessivi euro
9.695,88 di cui 6.600,00 per il ritardo dal 14.08. al 04.09 2019 nell'ottemperare all'ordine di rimuovere o oscurare l'insegna entro 5 gironi dalla notifica della ordinanza eseguita in data 06-08.08.2019; euro 300,00 per l'utilizzo del OS nell'episodio del 04.09.2019; euro
600,00 (300.00 per la violazione del 04.09.2019 e 300,00 per quella del 27.09.2019) per aver utilizzato cartelloni e/o poster riconducibili a segni o a marchi distintivi delle società procedenti avendo, il diritto delle creditrici, trovato riscontro in esito all'istruttoria condotta in corso di causa, e in assenza di riscontri probatori di segno diverso utilmente offerti da parte opponente, a sostegno della propria tesi.
Si confermano anche le spese liquidate in precetto con l'ordinanza del 06-08.08.19 (euro
1500,00) posto che - aldilà della proclamazione dell'offerta banco iudicis proclamata in atti da parte opponente ma di cui alcun riscontro in corso di causa è stato documentato – le stesse appaiono congrue unitamente alla somma pari ad euro 300,00 quale compenso professionale per l'atto di precetto e alle ulteriori somme precisate in precetto. (spese per richiesta copie autentiche ordinanze per euro 23,08; spese per notifica atto di precetto per euro 20,00; per euro 270,00 a titolo di rimborso spese forfetarie (15% ex art. 2 D.M. n.
55/14) aliquota 4 % cassa avvocati per euro 82,80) oltre tassa di registro, agli ulteriori interessi maturati ed alle successive spese occorrende.
Si respinge, inoltre la domanda di rivalutazione monetaria della somma dovuta ex art. 614- bis c.p.c. avanzata da parte delle creditrici stante la funzione autonoma con finalità
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coercitiva e sanzionatoria, volta a spingere l'obbligato all'adempimento spontaneo, e non risarcitoria o di debito pecuniario nel senso tradizionale. L'ammontare della somma a titolo di penale è, infatti, determinato in modo autonomo dal giudice, tenendo conto di criteri specifici come il valore della controversia, la natura della prestazione dovuta e il danno prevedibile. In sintesi, la penale ex art. 614-bis c.p.c. ha una funzione e una struttura che la distinguono da un semplice debito pecuniario, escludendo l'applicabilità degli interessi da rivalutazione.
Dato l'esito della lite, le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in misura pari ai parametri minimi dello scaglione applicabile (fino a
€ 26.000,00) secondo il valore della domanda (9.695,88) di cui al D.M. 147/2022, valorizzando il pieno svolgimento della fase istruttoria e l'esiguità delle questioni trattate e senza aumenti viste le sostanziali identiche posizioni processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 28/2020 R. G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) RIGETTA la domanda sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto avanzata titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale per le ragioni di cui alla motivazione;
2) RIGETTA la opposizione ex art. 615 comma I e 617 comma 1 c.p.c. e tutte le domande con essa formulate, in quanto infondate;
3) CONFERMA, per l'effetto, il precetto notificato il 16-17.12.2019 dalle società (già ) e Controparte_7 Controparte_5 [...]
(già ), per la somma pari ad Controparte_2 Controparte_3
euro 9.065,88, oltre interessi maturati e tassa di registro;
4) CONDANNA alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore di (già Controparte_7 CP_5
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e (già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
[...
), che liquida, secondo i criteri indicati, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto lì 20/10/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO = SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 28/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Francesco Aurelio Chillemi, nell'interesse dell'opponente titolare dell'omonima ditta individuale, in data 19.09.2025 e Parte_1 dagli avvocati Luca Vittorio Cecchi, Vincenzo Jandoli e Gianluca Carrozza per le opposte SPA (già srl e CP_1 CP_1 Controparte_2
(già ), in data 19.09.2025 sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_3 dell'udienza del 22/09/2025 adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 13.01.2025 (fissata per la discussione orale ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. giusto provvedimento del 27.02.2024 poi reiterato) – pronuncia la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 28/2020 del Ruolo Generale,
Promosso da
, titolare dell'omonima ditta individuale nato a [...] P.G. Parte_1 il 03/10/1946 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona P. C.F._1
G. via Mandanici n. 10 presso e nello studio dell'avv. Francesco Chillemi e all'indirizzo telematico come in atti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Attore-Opponente Contro SPA (già srl – (C.F. in CP_1 CP_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. con sede in CP_4
Milano, viale Lunigiana n.35/37; (già ) (C.F. rappresentata Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. con sede in Milano, CP_4 viale Lunigiana n.35/37, entrambe, elettivamente domiciliate in Barcellona Pozzo di Gotto alla via JF Kennedy n.66, presso lo studio dell'avv. Gianluca Carrozza che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Luca Vittorio Cecchi e all'avv. Vincenzo Jandoli, con indirizzo telematico come in atti;
giuste procure versate in atti Convenute- Opposte
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 cpc.-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att.
c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, si opponeva ai Parte_1
sensi dell'art. 615 I comma c.p.c. e 624 c.p.c. avverso il precetto notificatogli in data 16-
19.12.2019 unitamente a copia autentica della ordinanza emessa il 6-8/8/19 dal Tribunale di Palermo sez. specializzata Impresa, munita di formula esecutiva il 25.09.2019 – accoglitiva del ricorso inibitorio proposto il 24.06.2019 dalle odierne opposte (nel procedimento iscritto al n. R.G. 11252/2019 in materia di contraffazione ex art. 20 CPI) e recante ingiunzione di pagamento della somma complessiva di euro 9.695,88 oltre alla tassa di registro, agli ulteriori interessi maturati ed alle successive spese – chiedendone la declaratoria di nullità in ragione dei motivi di seguito indicati.
Precisamente: con il primo motivo l'opponente lamentava la non dovutezza della somma pari ad euro 6.600 precettata a titolo di violazione del provvedimento del 06-08.08.2019 emesso dal Tribunale delle Imprese di Palermo in relazione all'obbligo di rimozione o oscuramento dell'insegna entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo (300,00 x 22 giorni dal 14.08.2019 al
04.09.2019 = 6.600 euro), stante la mancanza di prova della data di avvenuta notifica dell'ordinanza (mancando la prova e/o non essendo stata documentata la data di avvenuta notifica non si è in condizione di poter individuare il giorno dal quale fare decorrere il computo del relativo termine per l'adempimento) (cfr. citazione pag. 3).
Con il secondo motivo di opposizione, eccepiva anche la non dovutezza della somma pari ad euro 300,00 precettata a titolo di violazione del provvedimento del 06-08.08.2019 emesso dal Tribunale delle Imprese di Palermo in relazione all'utilizzo del Modulo di
Ordine di spedizione (OS) o altro avente le stesse caratteristiche con previsione di una
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penale di euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso
(300,00 x 1 =300,00 – violazione del 04.09.2019), stante la mancanza di prova della data di avvenuta notifica del provvedimento oltre al fatto che “…dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione del 04.09.2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro costituendo una mera dichiarazione unilaterale…”.
Eccepiva inoltre, con il terzo motivo, la non dovutezza della somma pari ad euro 600,00 precettata a titolo di violazione del provvedimento del 06-08.08.2019 emesso dal Tribunale delle Imprese di Palermo in relazione all'utilizzo nella propria attività di segni distintivi della società ricorrente e ciò quale insegna ditta o denominazione con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso
(300,00 x 2 =600,00 – cartellone-poster per le violazioni datate 04.09.2019 e 27.09.2019), stante la mancanza di prova della data di avvenuta notifica del provvedimento oltre al fatto che “…dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione del 04-27.09.2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro costituendo una mera dichiarazione unilaterale…” e lamentando la non riconducibilità dell'utilizzo del
''poster/cartellone'' con quanto specificamente inibito dal Tribunale di Palermo sub specie di insegna, ditta o denominazione o segni distintivi. (cfr. citazione pag. 5).
L'opponente, pertanto, dichiarava di aver eliminato l'insegna, una volta venuto a conoscenza del provvedimento e quindi concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione, in via cautelare della efficacia del titolo e del precetto, di dichiarare: a) la nullità/ annullabilità e/o l'inefficacia e /o inidoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto per i motivi di opposizione b) la nullità/ annullabilità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il 16.12.2019 atteso che esso risulta caratterizzato dall'ingiunzione di somme non dovute per i motivi di opposizione;
c) darsi atto dell'offerta banco iudicis delle somme dovute dall'opponente a titolo di spese legali liquidate dal
Tribunale di Palermo nonché le somme dovute a titolo di compensi dell'atto di precetto,
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queste ultime, rimodulate per il minor credito di spettanza in ragione dell'accoglimento dei motivi di opposizione d) la condanna al pagamento delle spese legali e competenze del giudizio.
Con comparsa depositata il 02.07.2020, resistevano le opposte spa CP_1
(già e (già ), Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
contestando la fondatezza delle domande attoree e premettendo: 1°) il deposito in data
24.06.2019 del ricorso ex artt.700 c.p.c. e 20 c.p.i. presso il Tribunale di Palermo, nei confronti del sig. (quale titolare dell'omonima impresa individuale) Parte_1 stante la mancanza della qualità di affiliato alla rete Mail Boxes ETC;
2°) l'emissione di ordinanza accoglitiva del ricorso ex art. 700 c.p.c. emessa in data 06-08.08.2019 del
Tribunale delle Imprese di Palermo (v. contenuto dell'atto allegato alla comparsa); 3°) la notifica a mezzo pec all'opponente dell'ordinanza del 08.08.2019 (cfr. doc. n. 3 della comparsa); 4°) l'invio da parte delle convenute di lettera di diffida in data 05.09.2019 a
, stante il persistere delle violazioni (uso dell'insegna; uso del OS;
Parte_1
affissione poster) accertate con sopralluogo del 04.09.2019; 5°) l'apposizione di formula esecutiva in data 25.09.2019 della ordinanza 6-8/8/19 del Tribunale di Palermo (cfr. doc.8 della comparsa); 6°) il sopralluogo del 27.09.2019 da cui risultava: la rimozione dell'insegna e la presenza sulla vetrina del negozio del di un cartellone/poster Pt_1 raffigurante i segni distintivi del marchio delle esponenti.
Tutto ciò premesso le convenute opposte concludevano chiedendo: a) la declaratoria di inammissibilità e/o rigetto della domanda di sospensione del titolo e del precetto per mancanza dei presupposti;
b) il rigetto dell'opposizione, confermando la validità e la esigibilità degli importi precettati e/o quel diverso importo che risulta provato in corso di causa e/o comunque ritenuto dovuto secondo giustizia;
somma da rivalutarsi secondo l'intervenuta svalutazione monetaria con gli interessi dal dovuto al saldo c) vinte le spese di lite ed i compensi.
Impregiudicata ogni decisione (anche) sulla richiesta di inibitoria dell'efficacia esecutiva del precetto e concessi i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa era istruita mediante la
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documentazione offerta dalle parti, oltre all'escussione testimoniale di , Tes_1
e , figlio dell'odierno opponente. Testimone_2 Testimone_3
All'udienza del 27.02.2024 fissata per l'audizione dell'ultimo teste escusso (
[...]
) la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.01.2025, Testimone_3 quindi, era rinviata anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc all' udienza del
22.09.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., (con deposito di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto - in via preliminare – che in ordine alla chiesta inibitoria dell'efficacia esecutiva del precetto, genericamente reiterata da parte opponente (cfr. da ultimo note scritte del
19.09.2025 a firma dell'avv. Chillemi Aurelio), sebbene alla stregua delle difese dedotte in opposizione appaia predicabile la ricorrenza del fumus boni iuris della interposta opposizione, limitatamente al motivo sub n. 1 dell'atto di citazione – sub specie di contestazione sulla carenza di documentazione circa la data di avvenuta notifica del provvedimento posto a base del precetto odiernamente opposto – è da ritenersi che, rispetto al requisito inerente il periculum in mora, invece, l'inibitoria non appaia sostenibile.
Al riguardo, procedendo alla interpretazione del titolo esecutivo anche alla stregua delle stesse allegazioni delle parti, segnatamente, per la opposta, la produzione della copia dell'ordinanza munita di formula esecutiva apposta solo in data 25.09.2019 e del precetto, entrambi notificati in data 16-17.12.2019, mentre per l'opponente, la dichiarazione di aver dato esecuzione al proprio obbligo, pur limitandosi alla sola rimozione dell'insegna contraffatta ''immediatamente dopo la conoscenza del provvedimento'' salvo poi concludere nei seguenti termini: “Dare atto, che il deducente offre banco iudicis le somme dovute a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Palermo nonché le somme dovute
a titolo di compensi dell'atto di precetto queste ultime da rideterminare in ragione del minor credito di spettanza dell'opposta e cioè al netto della epurazione delle somme non dovute così come indicate nei tre motivi di opposizione infra spiegati ed ai quali si
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rimanda'' (cfr. conclusioni n. 4 dell'atto di citazione), si ritiene che non ricorra il presupposto del periculum inteso come danno grave e irreparabile, su cui poggia l'inibitoria dell'efficacia esecutiva.
Sotto diverso profilo, va poi segnalato, da ultimo, che la misura di coercizione indiretta contenuta nell'ordinanza del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., ha ad oggetto il pagamento di somme (da violazione e da ritardo) che in ragione della loro natura di sacrificio economico, non costituiscono mai un danno irreparabile, arginabile solo paralizzando l'esecuzione.
La domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva va pertanto rigettata per carenza di periculum.
Passando al merito. Si osserva.
In via preliminare, e per quanto concerne la distribuzione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a precetto, deve riconoscersi che secondo le coordinate ermeneutiche dettate dalla giurisprudenza di legittimità, l'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il debitore esecutato è attore in senso sia sostanziale che processuale, con tutto ciò che ne deriva in relazione al riparto dell'onere probatorio sullo stesso gravante: invero, le eventuali eccezioni sollevate dall'opponente al fine di contrastare le pretese creditorie costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, secondo il quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (Cfr., Cass., 20 marzo 2012 n. 4380).
Ne discende che l'opponente il quale contesti il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata è tenuto a dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione;
il creditore procedente opposto, invece, convenuto in senso sostanziale e processuale, può sollevare eccezioni in senso tecnico o difese per contrastare i fatti posti a fondamento della domanda.
L'opposizione a precetto è, invero, un giudizio di accertamento negativo del credito
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contenuto nel titolo esecutivo, ove non si configura alcuna inversione delle posizioni processuali (come invece accade per l'opposizione a decreto ingiuntivo) e i fatti estintivi, impeditivi o modificativi avanzati dall'opponente si devono essere verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 5635/2017).
Nel caso a mano, si ricava che le contestazioni promosse dall'opponente siano riconducibili, parzialmente, all'alveo della fattispecie di opposizione ex art. 615 I comma c.p.c. e, parzialmente, all'alveo della fattispecie di opposizione ex art. 617 primo comma c.p.c.
In termini piani, se da un lato il petitum immediato dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 I comma c.p.c. consiste in una declaratoria di accertamento dell'illegittimità dell'azione esecutiva, preannunciata o avviata, per esorbitanza dai limiti oggettivi e soggettivi costituiti dal contenuto del titolo e dai soggetti a cui favore è stato emesso, (al riguardo si veda il terzo motivo di opposizione in parte qua l'opponente asserisce di aver provveduto alla rimozione della insegna contraffatta una volta venuto a conoscenza del provvedimento, trattandosi di contestazioni inerenti alla caducazione del titolo esecutivo per fatto estintivo sopravvenuto), dall'altro, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. I comma, il debitore, o il terzo assoggettato all'esecuzione, (da farsi valere prima che l'esecuzione sia stata avviata) possono contestare i vizi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ovvero relativi alla loro notifica.
Nel caso a mano, riguardo il primo motivo, l'opponente lamenta un vizio relativo alla regolarità della notifica del precetto descritto nei seguenti termini: ‹‹mancando la prova
e/o non essendo stata documentata la data di avvenuta notifica non si è in condizione di poter individuare il giorno dal quale fare decorrere il computo del relativo termine per
l'adempimento (omissis) che all'evidenza costituisce il presupposto necessario al fine di verificare la rispondenza al vero della quantificazione della penale così come operata in seno al citato precetto. Si evidenzia inoltre che detta notifica anche in funzione del
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sequestro autorizzato in caso di mancata attivazione e/o comunque della circostanza di essere finalizzata ad un obbligo di facere, doveva essere curata ad istanza di controparte
a mezzo di notifica di copia del titolo munito di formula esecutiva›› (cfr. atto di opposizione pag.3).
Dall'esame della documentazione già acclusa alla comparsa di costituzione dell'opposte si evince - invero documentalmente - che l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 06-
08.08.2019 è stata notificata l'08.08.2019 a mezzo pec all'indirizzo di Parte_1
(cfr. ricevuta di consegna presente in atti).
A ciò si aggiunga che è lo stesso opponente che in sede di allegazioni alla seconda memoria istruttoria fa riferimento alla lettera di diffida inviata dalle opposte con raccomandata datata 05/09/2019 e alla quale ha risposto con lettera raccomandata del
15.10.2019 (cfr ricevuta di consegna in atti) ammettendo di aver avuto conoscenza del provvedimento prima che l'esecuzione fosse avviata e di essersi conformato allo stesso facendo menzione di un'allegata fotografia (non presente in atti) dimostrativa dell'assenza di alcuna violazione (v. all. n. 2, seconda memoria istruttoria dell'opponente).
Concludendo, in ordine, alla mancata notifica del titolo nella forma esecutiva, lamentata dall'opponente si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall'art. 479 c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale”, aggiungendo che “la sanatoria della nullità conseguente all'omessa o irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell'opposizione dimostri comunque che lo scopo dell'opposizione è stato raggiunto, nel senso che (anche al di là della regolarità del relativo procedimento notificatorio) risulti che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19440/2019).
Nel caso a mano non può recarsi in dubbio che la notifica personale eseguita via pec a qualunque difetto di mancata notifica del titolo esecutivo non Parte_2
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essendo utilmente contestato - e anzi addirittura ammesso dall'opponente che ha dato esecuzione, seppur parzialmente, all'obbligo statuito nel provvedimento - di aver avuto conoscenza della ordinanza prima della notifica del precetto (cfr. opposizione pag. 4).
Sull'ammissibilità del vizio relativo al difetto di notifica avanzato dall'opponente inoltre, si richiama il principio della Corte di Cassazione che sul punto stabilisce “la regola generale, secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza del denunciato error in procedendo: sicché è normalmente inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio, tranne nel caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile
l'estrinsecazione del diritto di difesa in relazione allo svolgimento del processo” (Cass.
Civ., Sez. III. n. 903/2024).
Appurato, quindi, che detta violazione non ha reso impossibile l'estrinsecazione del diritto di difesa del in relazione allo svolgimento del processo - avendovi egli Pt_1
evidentemente potuto partecipare e formulare opposizione - dagli atti di causa è altresì emerso che la notifica eseguita in data 08.08.2019 ha messo il debitore nella possibilità di adempiere all'obbligo su di se' gravante spontaneamente ed entro il termine dilatorio stabilito dal tribunale di Palermo limitatamente all'ordine di rimozione o oscuramento dell'insegna contraffatta.
Da ultimo, si segnala che la stessa ordinanza letteralmente statuisce: ''ordina la rimozione dell'insegna o l'oscuramento entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento.''
Non dalla notifica del provvedimento esecutivo.
In relazione invece al merito della violazione sottesa al primo motivo di opposizione, il si è limitato a dichiarare di aver provveduto a rimuovere l'insegna Pt_1 immediatamente dopo la conoscenza del provvedimento. (cfr. atto di opposizione pag. 4).
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Ora, pur tralasciando i dubbi sul momento in cui l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento – se al momento della notifica via pec il giorno 08.08.2019 o al momento della ricevuta diffida del 05-12.09.2019 inoltrata dalle opposte ovvero ancora al momento della notifica dell'atto di precetto del 16-19.12.2019 – dall'esame delle prove offerte non si rileva alcun mezzo utile a provare (il fatto estintivo) che l'insegna sia stata utilmente rimossa prima che la procedura esecutiva fosse incoata, avendo anzi parte opponente tentato di allestire prova orale – non ammessa sul punto - poiché preordinata a smentire oralmente fatti provati documentalmente da controparte : 5) Ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: a) essere vero che il Sig. non appena venuto a Pt_1 conoscenza del provvedimento adottato dal Tribunale di Palermo a seguito della ricezione della raccomandata datata 05/09/2019 avvenuta in data 12/09/2019 ed una volta rimessosi in salute ha dato esecuzione a quanto sotteso alla stessa. (cfr. memoria istruttoria n. 2 punto 5) di del 16.02.2021), ed avendo allegato la Parte_1 risposta alla diffida inoltratagli dalle opposte in data 05.09.2019 con cui dichiara a mezzo di allegata fotografia (non presente in atti) di aver immediatamente dato esecuzione al provvedimento reso dal Tribunale di Palermo. (v. ricevuta di consegna via pec e ricevuta di compiuta giacenza del 15.10.2019 nel fascicolo dell'opponente all. sub 5).
Ora, prescindendo della sufficienza o meno di detta dichiarazione stragiudiziale, la stessa quand'anche provata, afferirebbe al più ad una data pari o successiva al 05.09.2019, mentre le violazioni a cui accede il precetto sono rispettivamente del 04.09.2019 (in relazione alla rimozione dell'insegna e all'uso del OS) e del 27.09.2019 (in relazione all'affissione di poster- cartelloni e uso di marchi contraffatti).
Pertanto, senza inversione dell'onere probatorio - che pone l'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi a carico del solo opponente – si rileva che all'esito dell'attività di istruttoria orale condotta in corso di causa, la violazione della mancata rimozione dell'insegna fatto oggetto di pretesa quantitativa da ritardo (per euro 6.600,00) sussista per tutti i giorni che vanno dal 14.08.2019 sino all'episodio (provato) del
04.09.2019, secondo quanto meglio precisato infra.
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In particolare, il suddetto importo (6.600,00) rappresenta la somma della penale accumulata in 22 giorni, ovvero dal 14.08.2019 sino al 04.09.2019 (previsti euro 300,00 di penale per ogni giorno di ritardo).
Ancora, si chiarisce ulteriormente che il dies a quo individuato nella giornata del
14.08.2019 (termine da cui inizia a maturare la penale da ritardo) fino al giorno 04.09.2010
(giorno in cui è accertato che persisteva ancora la violazione) è correttamente fissato nel precetto poiché, in relazione all'obbligo di rimuovere od oscurare l'insegna, richiamata l'ordinanza del 06-08.08.2019 del Tribunale di Palermo si legge ''…ordina la rimozione dell'insegna o l'oscuramento entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni giorno di ritardo, autorizzando fin d'ora qualora non venisse rimossa l'insegna entro detto termine, il sequestro dell'insegna Mail
Boxes e/o Mail Boxe presente in via Papa Giovanni XXIII n. 91-93, in Barcellona P.G., mediante asporto dell'insegna stessa ed affidamento in custodia della stessa alle ricorrenti
a mezzo di proprio incaricato'' , ne discende che – chiarito che la notifica al è Pt_1
avvenuta via pec in data 08.08.2019 - le opposte hanno rispettato la dilazione dei 5 giorni dalla notifica dell'ordinanza prevista dal Tribunale di Palermo - in cui non matura alcuna penale - (dal 08.08.2019 sino al 13.08.2019) e raggiunto lo scopo di portare a conoscenza il debitore dell'obbligo a suo carico, quindi permettergli di ottemperare spontaneamente alle statuizioni fissate.
Solo una volta decorso il termine dilatorio di 5 giorni, stante il persistere della violazione, le creditrici hanno portato ad esecuzione, (unicamente) le penali accumulate a partire dal
14.08.2019 sino all'episodio accertato in data 04.09.2019 (300 X 22 giorni = 6.600,00 euro). (cfr. atto di precetto notificato il 16.12.2019).
Siffatta conclusione è avvalorata dalle deposizioni testimoniali rese dal teste Tes_1
che – giusto riconoscimento delle foto acquisite agli atti di causa (v. copie al doc. 4 del fascicolo delle opposte) – vero è che durante un sopralluogo svolto da un incaricato delle convenute opposte in data 04.09.2019 all'esterno dell'esercizio commerciale de qua di cui il sig. è titolare ( sito in via Papa Giovanni XXIII n. 91/93, 98051 Parte_1
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Barcellona P.G) risultava presente l'insegna ''Mail Boxe'', così come da fotografie scattate durante tale sopralluogo che mi si rammostrano e le foto che mi vengono mostrate come documento 4 della comparsa di costituzione e risposta, preciso che non ho scattato io le foto.''(v. verbale di udienza del 27.09.2022). Contro Inoltre, la qualità di dipendente della Fineffe srl - capogruppo della (opposta) – eccepita a verbale d'udienza del 27.09.2022 dall'opponente, come forma di incapacità a testimoniare, non può ricondursi nell'alveo di cui all'art. 246 c.p.c., stante l'inconfigurabilità di un interesse concreto ad agire, in capo al teste, che ne legittimerebbe la partecipazione nel giudizio.
Al medesimo esito probatorio si giunge anche in considerazione della deposizione resa in udienza dal teste , il quale escusso in data 24.01.2023 ha così riferito: '' Testimone_2
…''vero che durante il sopralluogo svolto da un incaricato delle convenute opposte in data 04.09.2019, all'esterno dell'esercizio commerciale de qua di cui il signor Parte_1
è titolare ( sito in via Papa Giovanni XXIII, n. 91-93 98051 Barcellona Pozzo di
[...]
Gotto risultava presente l'insegna ''Mail Boxe'' così come da fotografie scattate durante tale sopralluogo che mi si rammostrano ( cfr. doc. n. 4)preciso che non ho scattato io le foto;
(cfr. verbale di udienza del 27.09.2022).
Di identico tenore anche la deposizione del teste che chiamato a riferire Testimone_2 sulla predetta circostanza, durante l'escussione del 24.01.2023, ha lapidariamente affermato il contenuto e aggiunto che: ''confermo che io stesso ero stato incaricato da
mandataria di e per verificare ancora CP_6 CP_1 CP_3
l'uso di detta insegna da parte del dopo la cessazione della convenzione'' (cfr. Pt_1
verbale di udienza del 24.01.2023).
Da ultimo, si riportano anche le deposizioni del teste a contrario , citato Testimone_3
da parte opponente, le quali confermano la violazione in parola e non offrono elementi utili a smentire (modificare estinguere o impedire) il fatto sotteso alla pretesa azionata dal precetto opposto, limitatamente alla violazione del 04.09.2019.: '' confermo la circostanza
1 di parte opposta e cioè che alla data del 4.9.2019 la insegna fosse ancora esposta;
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preciso però che mio padre aveva già disposto per la sua rimozione che è avvenuta qualche giorno dopo;
il ritardo è dovuto anche alla circostanza che mio padre per problemi di salute non aveva letto immediatamente la pec ricevuta a tal fine ma appena se ne è accorto vi ha provveduto;(v. verbale di udienza del 27.02.2024).
Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di opposizione va respinto.
Con riguardo al secondo motivo l'opponente lamenta un vizio relativo alla regolarità formale del precetto descritto nei seguenti termini: ‹‹Con l'atto di precetto opposto le controparti hanno richiesto tra l'altro la corresponsione della somma di euro 300,00 a titolo di violazione del provvedimento 6-8.8.19 tribunale di Palermo in relazione all'utilizzo del modulo ordine e spedizione o altro avente le stesse caratteristiche con previsione di penale di euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso (300 x 1 = uguale 300. violazione del 04/09/2019. Anche a riguardo valgono le argomentazioni esplicitate nel motivo di opposizione che precede in relazione alla mancata prova di qualsivoglia preventiva notifica del titolo anche in forma esecutiva.
A ciò aggiungasi che dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione in data 04/09/2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro, costituendo una mera dichiarazione unilaterale›› (cfr. atto di opposizione pag.4).
Al riguardo, sulla regolarità formale della notifica del titolo si ribadiscono le ragioni sull'idoneità al raggiungimento dello scopo della notifica del titolo eseguita via pec dalle opposte, enunciate supra, in più si rileva che - dalla lettura dell'ordinanza - non emerge che l'obbligo in parola si perfezionasse solo dopo il decorso di 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sicché è da ritenersi che lo stesso poteva essere portato ad esecuzione immediatamente dal soggetto a favore del quale l'ordinanza è stata resa, una volta notificata all'obbligato.
Nel caso a mano, esaminata la documentazione già acclusa alla comparsa di costituzione dell'opposte, si evince che l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 06.08.2019 è stata notificata l'08.08.2019 a a mezzo di pec (cfr. ricevuta di consegna Parte_1
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presente in atti) mentre, l'avvio della procedura esecutiva è avvenuto ad istanza delle odierne creditrici opposte, mediante la notifica del precetto in data 16-17.12.2019 a
(quale titolare dell'omonima impresa individuale), domiciliato in Parte_1
98051 Barcellona P.G. alla via Saia di Casa Bianca n. 12/B ed allo stesso, n.q., presso l'unità locale sita in 98051 Barcellona P.G. alla via Papa Giovanni n. 91-93.
Il precetto poi, correttamente recava in calce la copia della già menzionata ordinanza, seguita dalla formula esecutiva apposta il 25.09.2019.
Pertanto, respinta l'opposizione in parte qua il secondo motivo richiama le ragioni del primo inerenti alla mancata notifica del titolo esecutivo e alla asserita impossibilità del debitore di determinare il termine per adempiere, stante le considerazioni già svolte sulla sufficienza della notifica dell'ordinanza eseguita via pec quale atto recettizio idoneo a raggiungere lo scopo di rendere edotto il debitore sull'obbligo su di sé gravante.
Sul punto, inoltre, si ribadisce che la statuizione contenente l'obbligo di cessare l'utilizzo del Modulo Ordine di spedizione (OS) imposta dal tribunale delle imprese non prevede alcuna dilazione temporale o termine per adempiere, ragion per cui, la penale prevista in euro 300,00 per ogni singolo episodio in violazione del provvedimento reso, matura sin dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, previo accertamento del fatto oggetto di penale.
E su detto accertamento, viste le risultanze processuali raccolte nel corso del giudizio è emerso - riguardo alla violazione del 04.09.2019 - che l'opponente non ha offerto prova utile di alcun fatto estintivo modificativo o impeditivo della pretesa sottesa al precetto.
In atti, infatti, risulta la produzione del modulo di dismissione del POS datato 17.09.2019 con cui l'opponente a mezzo di prove orali non ammesse ha tentato di provare la cessazione dell'attività e quindi il mancato uso dell'eventuale modulo di spedizione degli ordini, quale fatto utile a provare una situazione di incompatibilità (attività cessata) con l'episodio di cui alla violazione del 04.09.2019.
Orbene - pur tacendo del fatto che la dismissione del dispositivo del POS non implica necessariamente la cessazione dell'attività e meno che mai costituisce prova di non uso del
OS – nel caso a mano, è circostanziato in via documentale proprio l'uso del modulo in
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parola, per la vendita del servizio di spedizione (un collo di 0.50 kg) eseguito nella giornata del 04.09.2019 in favore di (cliente) e Parte_3 Testimone_4
(destinatario) con pagamento in contanti per 10.00 euro (v. doc 4 fascicolo dall'opposte).
Peraltro, anche in sede di istruttoria orale il teste ha confermato “… anche la Tes_1 circostanza 2 che mi viene letta vero che durante il medesimo sopralluogo svolto in data
4.9.19 presso l'esercizio commerciale de qua sito in via Papa Giovanni XXIII numero
91/93 98051 Barcellona Pozzo di Gotto di cui al precedente capitolo 1 veniva riscontrato
e documentato l'utilizzo da parte dello stesso signor del c.d. OS Parte_1
(modulo ordine spedizione) che mi si mostra e l'uso del modello OS che mi viene mostrato da parte del v. verbale di udienza del 27.09.2022). Parte_1
Di pari avviso anche la deposizione dello : ''…vero che durante il medesimo Tes_2 sopralluogo svolto in data 04.09.2019 presso l'esercizio commerciale de qua (sito in via
Papa Giovanni XXIII n. 91-93 98051 Barcellona P.G. di cui al precedente capitolo n.1 veniva riscontrato e documentato da parte dello stesso sig. l'utilizzo del c.d. Pt_1
OS (modulo ordine di spedizione) che mi si mostra (cfr. foto. n. 4)'' (v. verbale di udienza del 24.01.2023).
Prive di pregio si mostrano anche le deposizioni offerte dall'unico teste a contrario sentito per parte opponente, , le quali non conducono alla prova utile di alcun Testimone_3 fatto estintivo modificativo o impeditivo della pretesa azionata - limitatamente alla somma di euro 300,00 per uso del OS - nel giorno 04.09.2019. Sul punto: '' riguardo la circostanza 2) che mi viene letta, preciso che il 4.9.2019 mi trovavo io nel negozio poiché mio padre era assente per una visita medica;
il modulo che ora mi viene mostrato in effetti si trovava all'interno del negozio ma non era più utilizzato poiché mio padre aveva già stampato quelli nuovi senza marchio “Mail Boxes”; io l'ho mostrato per errore non avendo rinvenuto quelli nuovi'';(cfr. verbale di udienza del 27.02.2024).
Pertanto, all'esito dell'attività di istruttoria orale condotta in corso di causa, appare accertata anche la violazione dell'uso del OS per l'episodio del 04.09.2019 e pertanto si ritiene sussistente il diritto delle creditrici di procedere in executivis per il pagamento della
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penale pari ad euro 300,00 fatta oggetto di precetto con l'atto odiernamente opposto. Per quanto sopra quindi, anche il secondo motivo di opposizione va respinto.
Con riguardo al terzo motivo l'opponente lamenta un vizio relativo alla regolarità formale del precetto descritto nei seguenti termini: ‹‹Con l'atto di precetto opposto le controparti hanno richiesto tra l'altro la corresponsione della somma di euro 600,00 a titolo di violazione del provvedimento 6- 8 .
8.2019 tribunale di Palermo in relazione all'utilizzo nella propria attività dei segni distintivi delle società ricorrenti e ciò quale insegna ditta o denominazione con previsione di una penale di euro 300,00 per ogni violazione del relativo provvedimento 300 x 2 = 600 violazione del 4-27.09.2019 – cartellone/poster.
Anche a riguardo valgono le argomentazioni esplicitate nel primo motivo di opposizioni afferente la mancata prova di qualsivoglia preventiva notifica del titolo anche in forma esecutiva a ciò aggiungasi che dal contenuto dell'atto di precetto opposto non viene indicata alcuna circostanza denotante l'effettiva sussistenza della pretesa violazione in data 4-27/09/2019 di talchè quanto a tale titolo richiesto dall'opposta non ha alcun riscontro costituendo una mera dichiarazione unilaterale›› (cfr. atto di opposizione pag.5).
Ribadito anche in relazione a questo motivo di opposizione quanto già enunciato supra in merito al superamento dell'eccezione di mancata notifica del titolo e ritenuto del pari che anche in questo caso, la statuizione fissata nell'ordinanza precettata non prevedeva alcun termine dilatorio di 5 gg prima di portare ad esecuzione l'obbligo in essa fissato, all'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa si ritiene che la somma precettata a titolo di penale complessivamente pari ad euro 600,00 (300,00 + 300,00) richiesta per via della presenza dei segni distintivi del marchio delle opposte presso il negozio del , trovi Pt_1
riscontro tanto per l'episodio del 04.09.2019 quanto per quello del 27.09.2019, giuste le ragioni di cui infra.
Più precisamente, ponendo in esame la prova dei fatti sottesi all'episodio del 04.09.2019, alla luce della deposizione del teste che così ha riferito: '' Confermo anche la Tes_1
circostanza 3 che mi viene letta vero che durante il medesimo accesso svolto in data 4.9.19 all'esterno dell'esercizio commerciale dei qua sito in via Papa Giovanni XXIII n 91/93
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98051 Barcellona Pozzo di Gotto di cui ai precedenti capitoli veniva anche accertato che sulla vetrina dell'esercizio commerciale de qua risultava appeso un cartellone-poster raffigurante i segni distintivi del marchio della (già Controparte_7 [...]
e della come da fotografie scattate in tale data che mi CP_5 Controparte_2 si rammostrano (cfr. doc. n. 4 da mostrarsi al teste) ed anche le foto mostratemi al riguardo” si ritiene provata la violazione, avuto riguardo sia all'allegato sub. 4 di parte opponente (foto n. 4) che mostrata e riconosciuta dal teste durante l'escussione, documenta la presenza della scritta MAIL BO segno distintivo e/o poster e/o cartellone relativo al marchio delle opposte. (cfr. v udienza del 27.09.2022 e all. sub. 4).
Sempre sull'episodio del 04.09.2019 il teste di parte opposta così Testimone_2
precisa: ''confermo di avere visto sulla vetrina i cartelloni di cui alla foto mostratemi (…)
(doc. foto 4 da mostrarsi al teste''.
Siffatta conclusione si riferisce anche alla prova del fatto di cui all'episodio del
27.09.2019, in relazione al quale è emerso che il sopralluogo presso il negozio di spedizioni del fu condotto da . Sul punto il teste Pt_1 Testimone_2 Tes_1
così riferisce: ''…se mal non ricordo la persona che ha eseguito il sopralluogo il
04.09.2019 era lo stesso sig. che ha svolto quello del 27.09.2019''; lo stesso ha Tes_2
altresì aggiunto ''confermo anche la circostanza 4 che mi viene letta (…) su incarico delle odierne convenute opposte tale sig. constatava che sulla vetrina Testimone_2
dell'esercizio commerciale de qua risultava appeso un cartellone poster raffigurante i segni distintivi del marchio della spa (già e della CP_1 Controparte_5 [...]
come da verbale di sopralluogo del 27.09.19 e fotografia scattata in tale Controparte_2
data dallo stesso incaricato che mi si mostrano (foto n. 6) e confermo altresì la foto mostratemi come documento 6 dove si evince la mancanza della insegna rispetto a quelle scattate il 04.09.2019'' (v. udienza del 27.09.2022).
Sotto diverso profilo, ancora è da riconoscere l'assenza di alcun riscontro probatorio contrario a siffatte conclusioni, le quali anzi convergono anche con gli esiti provenienti dal supporto documentale offerto, sub specie di documenti fotografici all. sub 4 e sub 5 e sub
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specie di Verbale di sopralluogo del 27.09.2019, riconosciuto dallo durante Tes_2
l'escussione. Sul punto, il teste così riferisce: '' Riconosco quanto da me redatto il verbale che mi viene mostrato di cui confermo contenuto e la mia sottoscrizione'' precisando inoltre:''…preciso in risposta alla domanda n. 4) che mi viene letta che io mi sono recato sul posto solo una volta e non due come da domande che hanno fatto riferimento a due giorni differenti.'' (v. verbale di udienza del 24.01.2023).
Dal verbale di sopralluogo si ricavano le seguenti deduzioni: i) la sostituzione della insegna contraffatta ii) la presenza del cartellone Mail BO in vetrina iii) l'assenza di Contro mobili
Ancora sul punto, il teste ha così riferito:''…''vero che durante il sopralluogo Tes_2
che ho svolto in data 27.9.19 presso l'esercizio commerciale de qua sito in via Papa
Giovanni XXIII n. 91-93 98051 Barcellona Pozzo di Gotto l'incaricato delle odierne convenute opposte tale signor constatava che sulla vetrina Testimone_2 dell'esercizio commerciale dei quali risultava appeso un cartellone poster raffigurante i segni distintivi del marchio della spada e della CP_1 Controparte_2
come da verbale di sopralluogo 27.9.19 e fotografia scattata in tale data dallo stesso incaricato che mi si mostrano (cfr. doc. n. 6 da mostrare al teste) di cui alla circostanza n.
4) (v. verbale di udienza del 24.01.2023).
Detta circostanza appare allineata anche con deposizione del teste a contrario di parte opponente, , che in merito alla presenza dell'insegna e dei poster e /o Testimone_3 cartelloni contraffatti ha così riferito: '' riguardo la circostanza 3, confermo quanto detto in precedenza riguardo la n. 1 e che i poster in questione sono stati poi rimossi assieme alla insegna'' e ancora riferisce: '' riguardo la domanda 4, preciso di non ricordare se mi trovavo sul posto ma preciso ancora che, come risulta dalla foto 6 che mi viene mostrata la insegna era stata già rimossa e poi la ditta incaricata sarebbe tornata nei giorni successivi a rimuovere i poster che rappresentavano peraltro la vetrina del negozio e la loro anticipata rimozione avrebbe determinato il varco nella vetrina stessa se non rimpiazzati da quelli nuovi''(cfr. verbale di udienza del 27.02.2024).
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Alla luce di quanto sino a qui emerso e valutato, la pretesa a titolo di penale per euro
600,00 azionata con il precetto opposto – limitatamente all'uso del cartellone-poster per la violazione del 04.09.2019 e del 27.09.2019 – va confermata. Ne discende che anche il terzo motivo di opposizione vada respinto.
Per siffatte ragioni, respinti tutti i motivi di opposizione al precetto - al netto delle deduzioni di parte opposta relative alla prova di altri precetti per violazioni analoghe notificati a soggetti diversi da quelli riguardanti il giudizio de quo - il precetto va confermato per le somme pretese a titolo di penale per il ritardo e di penale per le violazioni riferibili al giorno 04.09.2019 e al 4-27.09.2019 pari a complessivi euro
9.695,88 di cui 6.600,00 per il ritardo dal 14.08. al 04.09 2019 nell'ottemperare all'ordine di rimuovere o oscurare l'insegna entro 5 gironi dalla notifica della ordinanza eseguita in data 06-08.08.2019; euro 300,00 per l'utilizzo del OS nell'episodio del 04.09.2019; euro
600,00 (300.00 per la violazione del 04.09.2019 e 300,00 per quella del 27.09.2019) per aver utilizzato cartelloni e/o poster riconducibili a segni o a marchi distintivi delle società procedenti avendo, il diritto delle creditrici, trovato riscontro in esito all'istruttoria condotta in corso di causa, e in assenza di riscontri probatori di segno diverso utilmente offerti da parte opponente, a sostegno della propria tesi.
Si confermano anche le spese liquidate in precetto con l'ordinanza del 06-08.08.19 (euro
1500,00) posto che - aldilà della proclamazione dell'offerta banco iudicis proclamata in atti da parte opponente ma di cui alcun riscontro in corso di causa è stato documentato – le stesse appaiono congrue unitamente alla somma pari ad euro 300,00 quale compenso professionale per l'atto di precetto e alle ulteriori somme precisate in precetto. (spese per richiesta copie autentiche ordinanze per euro 23,08; spese per notifica atto di precetto per euro 20,00; per euro 270,00 a titolo di rimborso spese forfetarie (15% ex art. 2 D.M. n.
55/14) aliquota 4 % cassa avvocati per euro 82,80) oltre tassa di registro, agli ulteriori interessi maturati ed alle successive spese occorrende.
Si respinge, inoltre la domanda di rivalutazione monetaria della somma dovuta ex art. 614- bis c.p.c. avanzata da parte delle creditrici stante la funzione autonoma con finalità
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coercitiva e sanzionatoria, volta a spingere l'obbligato all'adempimento spontaneo, e non risarcitoria o di debito pecuniario nel senso tradizionale. L'ammontare della somma a titolo di penale è, infatti, determinato in modo autonomo dal giudice, tenendo conto di criteri specifici come il valore della controversia, la natura della prestazione dovuta e il danno prevedibile. In sintesi, la penale ex art. 614-bis c.p.c. ha una funzione e una struttura che la distinguono da un semplice debito pecuniario, escludendo l'applicabilità degli interessi da rivalutazione.
Dato l'esito della lite, le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo in misura pari ai parametri minimi dello scaglione applicabile (fino a
€ 26.000,00) secondo il valore della domanda (9.695,88) di cui al D.M. 147/2022, valorizzando il pieno svolgimento della fase istruttoria e l'esiguità delle questioni trattate e senza aumenti viste le sostanziali identiche posizioni processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 28/2020 R. G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) RIGETTA la domanda sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto avanzata titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale per le ragioni di cui alla motivazione;
2) RIGETTA la opposizione ex art. 615 comma I e 617 comma 1 c.p.c. e tutte le domande con essa formulate, in quanto infondate;
3) CONFERMA, per l'effetto, il precetto notificato il 16-17.12.2019 dalle società (già ) e Controparte_7 Controparte_5 [...]
(già ), per la somma pari ad Controparte_2 Controparte_3
euro 9.065,88, oltre interessi maturati e tassa di registro;
4) CONDANNA alla rifusione delle spese Parte_1
processuali in favore di (già Controparte_7 CP_5
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e (già CP_1 Controparte_2 Controparte_3
[...
), che liquida, secondo i criteri indicati, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto lì 20/10/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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