Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- - in persona del GI Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Part
, già , in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, in virtù di mandato in atti;
ATTORE
E
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Sorrentino ed elettivamente domiciliato unitamente alla stessa in Roma alla via Largo Arrigo VII, giusta mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del suo legale rapp.te pro tempore;
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi -ritualmente notificato- la premesso Controparte_4
di essere titolare nei confronti del , in forza di valido Parte_1 Parte_1
titolo esecutivo costituito da D.I. n 1161/2016 di un credito pari ad € 45787,89 iniziava
tesoriere del debitore, allo scopo di ottenere il pagamento del dovuto. Si costituiva in giudizio il il quale proponeva opposizione e chiedeva la Parte_1
sospensione della esecuzione presso terzi intrapresa nei suoi confronti, allegando, a sostegno della domanda, che si trattava di somme non pignorabili in quanto vincolate a vari fini.
Il G.E. rigettava la istanza di sospensione, assegnando alla parte il termine per iniziare l'ordinario giudizio di merito sulla proposta opposizione che veniva intrapresa dal debitore esecutato.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la la Controparte_1
quale contestava nel merito la proposta opposizione assumendo, in primo luogo che l'ente aveva provveduto a vincolare somme a titolo di “fondi per specifici progetti” che non potevano essere qualificati come servizio indispensabili dell'ente medesimo, stante il carattere tassativo degli stessi, e di poi che il comune aveva, nelle more, provveduto ad effettuare vari pagamenti senza rispettare l'ordine cronologico delle fatture, dunque il vincolo di impignorabilità delle somme era, comunque, divenuto inefficace nei confronti del creditore pignorante.
Senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 23.10.2024 sulle conclusioni rassegnate, la causa veniva trattenuta a sentenza previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, ritualmente citato e non comparso.
Nel merito va premesso che il giudizio in esame involge, principalmente, la questione dei presupposti in presenza dei quali può essere dedotta e fatta valere da parte degli enti pubblici l'impignorabilità delle somme in quanto vincolate per finalità pubblicistiche. Sul punto occorre precisare che ormai, come univocamente affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'impignorabilità delle somme vincolate per la finalità di cui all'art. 159 comma 2 Dlgs 267/2000 è rilevabile di ufficio dal giudice già in sede di assegnazione, ossia allorquando il terzo- presentatosi dinanzi al G.E. per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.- deduca che le somme depositate siano in realtà vincolate, e l'esistenza del vincolo risulti già negli atti di causa (Cass. 16.09.2008 n. 23727, Cass. 27.05.2009 n. 12259). In presenza di una dichiarazione di questo tenore il G.E. dovrebbe, anche in mancanza di una espressa opposizione in tal senso avanzata dal debitore, dichiarare le somme impignorabili e, dunque, non provvedere all'assegnazione delle stesse.
Tra le somme che possono essere sottoposte a delibera di impignorabilità ex art. 159 TUEL sono ricomprese anche quelle relative a spese per servizi indispensabili dell'ente, nei quali soltanto potrebbe eventualmente farsi rientrare la categoria individuata nella delibera de qua di “fondi destinati a specifici progetti”.
Orbene quanto all'individuazione dei singoli servizi sottratti all'esecuzione forzata particolarmente discussa in dottrina e in giurisprudenza è la circostanza se sia possibile, alla luce degli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno provveduto ad ampliare e modificare le competenze degli enti locali, fare ancora riferimento al decreto interministeriale del 28 maggio 1993 che definisce “servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità”. In particolare in merito ai Comuni,
l'art.1 del citato decreto individua i seguenti servizi indispensabili: 1) servizi connessi agli organi istituzionali;
2) servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
3) servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
4) servizi di anagrafe e di stato civile;
5) servizio statistico;
6) servizi connessi con la giustizia;
7) servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
8) servizio della leva militare;
9) servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
10) servizi di istruzione primaria e secondaria;
11) servizi necroscopici e cimiteriali;
12) servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
13) servizi di fognatura e di depurazione;
14) servizi di nettezza urbana;
15) servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
Ed invero se sa un lato c'è chi ritiene che il decreto interministeriale del 28 maggio 1993 sia ancora oggi in vigore e costituisca l'unico provvedimento generale di individuazione dei servizi locali indispensabili (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n.256/2010) e che l'elencazione ministeriale dei servizi locali indispensabili debba, altresì, considerarsi tassativa, dato il carattere derogatorio del connesso vincolo di impignorabilità rispetto alla regola generale posta dall'articolo 2740 c.c.. dall'altro c'è chi, invece, sostiene che detto elenco, alla luce delle nuove competenze degli enti locali quali soprattutto delineate dal Tuel, debba considerarsi anacronistico e superato occorrendo, invece, aver riguardo, ai fini della individuazione dei servizi indispensabili per l'ente, generalmente a tutti quei servizi afferenti alla sfera sociale ed effettivamente essenziali alla comunità rappresentata. Con riferimento a tale ultimo aspetto si assume, altresì, che la delibera che vincoli determinate somme per servizi indispensabili dell'ente debba essere motivata, ciò al fine di evitare eventuali condotte arbitrarie dell'ente medesimo.
Orbene questo Tribunale ritiene condivisibile il secondo degli orientamenti sopraindicati ed, in particolare, che per la individuazione dei servizi indispensabili dell'ente non sia più possibile far riferimento alla tassativa elencazione di cui al D.M. 1993, in quanto nell'esercizio dell'autonomia locale deve essere consentito all'ente la individuazione di nuovi servizi indispensabili, purchè tale servizio venga considerato, con esauriente e rigorosa motivazione, riconducibile alla categoria dei “servizi locali indispensabili” di cui all'art 159 TUEl, dunque risponda con chiarezza alla evoluzione dei bisogni della comunità locale.
Nel caso di specie la motivazione contenuta nella delibera di impignorabilità è generica e non adeguatamente circostanziata nei termini innanzi indicati parlandosi, appunto, solo genericamente di fondi per il finanziamento di specifici progetti. Deriva da quanto detto che la delibera di impignorabilità così come formulata non rispettando lo schema imposto dall'art.159 tuel non è opponibile al creditore pignorante, e l'opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
La peculiarità della fattispecie e delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Dichiara la contumacia della legale rapp.te pro tempore;
rigetta l'opposizione; compensa tra le parti le spese di lite,
Benevent0, 15.01.2025
in persona del suo Controparte_3
Il GI