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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 11/02/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1245/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4776/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta, N.48 90141
LE PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2648/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13180011207U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 655/2025 depositato il
18/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli – DTVII – Direzione Territoriale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia LE propone appello nei confronti della Resistente_1 per la riforma della sentenza n.2648/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 6^ di LE, depositata il 29.07.2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Resistente_1 annullando “… l'atto impugnato nella parte in cui, per l'anno 2018, ha determinato in €.848.769,42 la base imponibile relativa all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 504/1998, nonché nella parte in cui ha conseguentemente determinato imposta, interessi e sanzioni. Ridetermina la base imponibile, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6-7-2011 n.98, in €. 282.923,14. Ridetermina, per l'effetto, la relativa imposta, da calcolarsi ai sensi dell'ultimo periodo del predetto art.24, comma 10, del D.L. 6-7-2011 n.98, nonché gli interessi e la sanzione, quest'ultima pari al 120% dell'imposta come rideterminata in questa sede. Compensa le spese giudiziali per metà e, per l'altra metà, condanna la società ricorrente al pagamento di €.2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli”.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Dogane eccepisce preliminarmente la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art 112 c.p.c..
Nel merito contesta la circostanza che i primi Giudici, accogliendo un unico motivo di riscorso, hanno ritenuto applicabile al caso di specie la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 24 del D.L. 98/2011 che, invece, non è applicabile ai periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015
Insiste nelle controdeduzioni alle eccezioni sollevate dalla società ricorrente nel giudizio di primo grado che devono intendersi richiamate per relationem in questo giudizio.
La Resistente_1 si è costituisce con controdeduzioni ed appello incidentale contestando i motivi di appello e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento originariamente impugnato dichiarandosi disponibile al pagamento, ai sensi della l. 504/98 dell'art. 1, comma
945, della L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Dogane è fondato e deve essere accolto.
Invero, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018, è stato confermato l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse sia del ricevitore che del bookmaker privo di concessione per gli anni di imposta a partire dal 2011. Per gli anni anteriori al 2011 permane l'obbligazione del bookmaker.
Non è, infatti, ragionevole che gli operatori privi di concessione siano favoriti fiscalmente rispetto agli operatori legali per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione. Il presupposto dell'imposizione risiede nella “attività di «gestione» delle scommesse”. L'attività gestoria riguarda la raccolta di scommesse, che viene esercitata sia dal TD (ricevitore), sia dal bookmaker il quale, pur se privo di concessione, predispone gli strumenti organizzativi indispensabili per garantire quella raccolta assumendosene il relativo rischio di impresa. Il fatto generatore dell'obbligo di pagamento dell'imposta unica è riferibile per intero ad entrambi i soggetti. Per la Consulta “l'equiparazione ai fini tributari, del gestore per conto terzi (il titolare della ricevitoria) al gestore per conto proprio (il bookmaker) non risulta irragionevole”. Il vincolo di solidarietà riguarda due soggetti “equiparati” ai fini tributari e tenuti a pagare l'imposta unica poiché entrambi partecipi del suo presupposto ed entrambi chiamati a rispondere dello stesso debito tributario.
Inoltre, in data 26.2.2020 è stata pubblicata la sentenza della CGUE, emessa nella causa C-788/18, secondo la quale non vi è incompatibilità tra gli articoli 1 e 3 del D.lgs. 504 del 23.12.1998 e gli articoli 56 e seguenti
TFUE.
In particolare, si è affermato che “l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
Deve poi evidenziarsi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 8757/2021, ha affermato che “ il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4bis della l. 13 dicembre 1989 n. 401, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse”.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, deve ritenersi che lo Stato italiano può pretendere l'adempimento degli obblighi tributari tanto dai TD quanto dai bookmaker loro mandanti e non occorre, viste le sentenze già emesse dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia, sollevare questione di legittimità costituzionale o questione pregiudiziale alla CGUE.
Inoltre, nel caso di soggetto estero che consente la raccolta di scommesse in Italia tramite locali aperti al pubblico la scommessa deve ritenersi perfezionata ed accettata nel territorio italiano. L'art. 1326 c.c. prevede infatti che “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”, per cui il presupposto per l'applicazione dell'imposta si realizza sul territorio italiano.
Va ora aggiunto che non può applicarsi l'art. 1, comma 945, della legge 208/2015 (imposta unica sul c.
d.“margine” - differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) a chi, come Resistente_1, non è soggetto al vincolo concessorio o al titolo regolarizzante previsto dall'art. 1 comma 643 della L. n. 190/2014
(come modificata dalla legge n. 208/2015) e non è così collegato al Totalizzatore Nazionale.
Senza il collegamento al Totalizzatore Nazionale non può applicarsi il meccanismo di liquidazione dell'imposta previsto dall'art. 24 comma 1 D.L. n. 98/2011. L'imposta unica viene determinata con la liquidazione automatizzata, alla luce dei dati che in tempo reale ogni punto vendita comunica al Totalizzatore Nazionale, che garantisce i controlli automatici di veridicità dei dati trasmessi e di rispondenza del prodotto offerto ai requisiti di cui alle convenzioni di concessione e nella normativa di settore.
Infine, si rileva che l'art. 10, co. 3 legge 212/2000 stabilisce espressamente che “le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”. La giurisprudenza ha chiarito che la condizione di inevitabile incertezza normativa tributaria sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie.
Nel caso di specie, si ritiene che la violazione non sia influenzata da alcuna incertezza normativa.
Va quindi accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, rigettato l'appello incidentale della Resistente_1
e riformata la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riforma la sentenza impugnata. Condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente e Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4776/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ag.dogane E Monopoli Direzione Regionale Sicilia-Um-Sede Di LE - Via Terrasanta, N.48 90141
LE PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2648/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M13180011207U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 655/2025 depositato il
18/04/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli – DTVII – Direzione Territoriale per la Sicilia - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia LE propone appello nei confronti della Resistente_1 per la riforma della sentenza n.2648/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 6^ di LE, depositata il 29.07.2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Resistente_1 annullando “… l'atto impugnato nella parte in cui, per l'anno 2018, ha determinato in €.848.769,42 la base imponibile relativa all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs. 504/1998, nonché nella parte in cui ha conseguentemente determinato imposta, interessi e sanzioni. Ridetermina la base imponibile, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del D.L. 6-7-2011 n.98, in €. 282.923,14. Ridetermina, per l'effetto, la relativa imposta, da calcolarsi ai sensi dell'ultimo periodo del predetto art.24, comma 10, del D.L. 6-7-2011 n.98, nonché gli interessi e la sanzione, quest'ultima pari al 120% dell'imposta come rideterminata in questa sede. Compensa le spese giudiziali per metà e, per l'altra metà, condanna la società ricorrente al pagamento di €.2.000,00 in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli”.
Con l'odierno atto di appello l'Agenzia delle Dogane eccepisce preliminarmente la non corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art 112 c.p.c..
Nel merito contesta la circostanza che i primi Giudici, accogliendo un unico motivo di riscorso, hanno ritenuto applicabile al caso di specie la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 24 del D.L. 98/2011 che, invece, non è applicabile ai periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015
Insiste nelle controdeduzioni alle eccezioni sollevate dalla società ricorrente nel giudizio di primo grado che devono intendersi richiamate per relationem in questo giudizio.
La Resistente_1 si è costituisce con controdeduzioni ed appello incidentale contestando i motivi di appello e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento originariamente impugnato dichiarandosi disponibile al pagamento, ai sensi della l. 504/98 dell'art. 1, comma
945, della L. 208/2015 quale obbligato principale della tassazione sui ricavi a partire dall'anno 2016.
La Corte, esaminati gli atti di causa,
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Dogane è fondato e deve essere accolto.
Invero, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018, è stato confermato l'assoggettamento all'imposta unica sulle scommesse sia del ricevitore che del bookmaker privo di concessione per gli anni di imposta a partire dal 2011. Per gli anni anteriori al 2011 permane l'obbligazione del bookmaker.
Non è, infatti, ragionevole che gli operatori privi di concessione siano favoriti fiscalmente rispetto agli operatori legali per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione. Il presupposto dell'imposizione risiede nella “attività di «gestione» delle scommesse”. L'attività gestoria riguarda la raccolta di scommesse, che viene esercitata sia dal TD (ricevitore), sia dal bookmaker il quale, pur se privo di concessione, predispone gli strumenti organizzativi indispensabili per garantire quella raccolta assumendosene il relativo rischio di impresa. Il fatto generatore dell'obbligo di pagamento dell'imposta unica è riferibile per intero ad entrambi i soggetti. Per la Consulta “l'equiparazione ai fini tributari, del gestore per conto terzi (il titolare della ricevitoria) al gestore per conto proprio (il bookmaker) non risulta irragionevole”. Il vincolo di solidarietà riguarda due soggetti “equiparati” ai fini tributari e tenuti a pagare l'imposta unica poiché entrambi partecipi del suo presupposto ed entrambi chiamati a rispondere dello stesso debito tributario.
Inoltre, in data 26.2.2020 è stata pubblicata la sentenza della CGUE, emessa nella causa C-788/18, secondo la quale non vi è incompatibilità tra gli articoli 1 e 3 del D.lgs. 504 del 23.12.1998 e gli articoli 56 e seguenti
TFUE.
In particolare, si è affermato che “l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
Deve poi evidenziarsi che la Suprema Corte, con la sentenza n. 8757/2021, ha affermato che “ il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, previsto e punito dall'art. 4, commi 1 e 4bis della l. 13 dicembre 1989 n. 401, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse”.
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, deve ritenersi che lo Stato italiano può pretendere l'adempimento degli obblighi tributari tanto dai TD quanto dai bookmaker loro mandanti e non occorre, viste le sentenze già emesse dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Giustizia, sollevare questione di legittimità costituzionale o questione pregiudiziale alla CGUE.
Inoltre, nel caso di soggetto estero che consente la raccolta di scommesse in Italia tramite locali aperti al pubblico la scommessa deve ritenersi perfezionata ed accettata nel territorio italiano. L'art. 1326 c.c. prevede infatti che “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”, per cui il presupposto per l'applicazione dell'imposta si realizza sul territorio italiano.
Va ora aggiunto che non può applicarsi l'art. 1, comma 945, della legge 208/2015 (imposta unica sul c.
d.“margine” - differenza tra somme giocate e vincite corrisposte) a chi, come Resistente_1, non è soggetto al vincolo concessorio o al titolo regolarizzante previsto dall'art. 1 comma 643 della L. n. 190/2014
(come modificata dalla legge n. 208/2015) e non è così collegato al Totalizzatore Nazionale.
Senza il collegamento al Totalizzatore Nazionale non può applicarsi il meccanismo di liquidazione dell'imposta previsto dall'art. 24 comma 1 D.L. n. 98/2011. L'imposta unica viene determinata con la liquidazione automatizzata, alla luce dei dati che in tempo reale ogni punto vendita comunica al Totalizzatore Nazionale, che garantisce i controlli automatici di veridicità dei dati trasmessi e di rispondenza del prodotto offerto ai requisiti di cui alle convenzioni di concessione e nella normativa di settore.
Infine, si rileva che l'art. 10, co. 3 legge 212/2000 stabilisce espressamente che “le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”. La giurisprudenza ha chiarito che la condizione di inevitabile incertezza normativa tributaria sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie.
Nel caso di specie, si ritiene che la violazione non sia influenzata da alcuna incertezza normativa.
Va quindi accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, rigettato l'appello incidentale della Resistente_1
e riformata la sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55 2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riforma la sentenza impugnata. Condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.