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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4692/2023 promossa da:
(P.IVA E CF ente pubblico economico Parte_1 P.IVA_1
preposto alla Riscossione sull'intero territorio nazionale in forza del disposto di cui all'art 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge n.225 del 1 dicembre 2016, nella persona dei suoi Procuratori ( CF: ) Parte_2 C.F._1 Pt_3
(CF: , (CF: ) in virtù dei
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
poteri loro conferiti giusta atto notarile Rep. n.180134 del 22.06.2023 Racc. n.12348 rapp.ta e difesa dall'avv. Giusi
GI (CF ) presso il cui studio elett.te domicilia ai fini del presente C.F._4
giudizio in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184, giusta procura in calce all'atto di appello (PEC - fax 0810104653); Email_1
-APPELLANTE
Contro
(CF ) rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_1 C.F._5
primo grado dagli avv.ti Paolo Notomista (CF ) e Antonetta Russo (CF C.F._6
pagina 1 di 12 ed elett.te domiciliato presso il loro studio in Gragnano alla piazza Aubry C.F._7
n.4, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio (indirizzi pec:
Email_2 Email_3
-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sent.4294/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata
[...]
conveniva in giudizio impugnando l'estratto di ruolo CP_1 Parte_1
relativo alla cartella di pagamento n.07120140070634703000 deducendone la non debenza a causa della omessa notifica e la sopraggiunta prescrizione del credito erariale da essa portato.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'Agente di Riscossione eccependo, preliminarmente, la pendenza di altra opposizione avente ad oggetto la medesima cartella di pagamento pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario NRG 7029/21 Dott. (ad oggi ancora pendente) Per_1
nonché il difetto di giurisdizione dell'Ufficio Giudiziario adito in relazione alla natura erariale del ruolo esecutivo sotteso all'atto impugnato nonché la inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo eccependo, alla luce della giurisprudenza all'epoca vigente, così come poi sancito dall'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 602/73. Il g.d.p. accoglieva la domanda.
Proponeva appello l' per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del divieto di CP_2
impugnazione estratto di ruolo;
2) Errato esame della materia del contendere e violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di riparto di giurisdizione;
3) Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di soccombenza. Concludeva affinché: “In via preliminare, voglia l'On.le Tribunale adito sospendere la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ex art. 283 c.p.c., atteso che l'appellato può mettere in esecuzione la sentenza notificando, unitamente alla indicata sentenza, gli atti di precetto, ragione per la quale risulterebbe estremamente difficile, se non impossibile, per la società appellante ripetere da esso appellato, in pagina 2 di 12 caso di accoglimento dell'appello, le somme che la medesima indebitamente percepirebbe dalla società appellante. La sospensione può essere chiesta anche solo per le spese processuali, infatti allo stato non sussiste alcuna garanzia sulla solvibilità della controparte, al contrario la società
offre ampie garanzie relativamente al pagamento delle spese Parte_1
processuali. Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale accogliere l'istanza di sospensione della impugnata sentenza sussistendo sia il fumus boni juris del proposto gravame, come si evince chiaramente da quanto in precedenza ampiamente illustrato, che il periculum in mora per le ragioni innanzi esposte;
nel merito: accogliere l'appello per l'effetto riformare il capo 1) della impugnata sentenza da “Dichiara ammissibile la domanda” In “Dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell'art 12 comma 4 Bis DPR 602/73”, o, in alternativa: “Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Ufficio Giudiziario in relazione alla natura erariale del ruolo sotteso all'atto impugnato in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente”. Il Capo 2) consequenziale e connesso al capo primo da “Dichiara illegittima ogni attività recuperatoria in quanto il diritto dell'ente di riscossione a procedere ad esecuzione forzata
è prescritto per l'intervenuto decorso del tempo” In “In assenza di procedure recuperatorie dichiara la non impugnabilità del ruolo sotteso alla cartella di pagamento n.
07120140070634703000” Ed il capo 3) da “Condanna la convenuta all rifusione in Pt_1
favore di esso attore delle spese da quest'ultimo sostenute per il giudizio che liquida in € 400,00 oltre € 100,00 per spese ed oltre iVA e CPA e rimborso forfettarie con attribuzione al procuratore antistatico costituito;
in “Condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite che si liquidano in €400,00 in favore della convenuta Parte_1
, oltre IVA e c.p.a. se dovute” , o, in alternativa” Condanna il contribuente alla
[...]
refusione della soccombenza di lite che il Giudice riterrà più opportuna”. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.” La restava contumace nell'odierno CP_1
giudizio.
L'appello merita accoglimento e la sentenza di primo grado va integralmente riformata per i motivi che vengono di seguito descritti.
1)Occorre preliminarmente rilevare come, in ogni caso, il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla pagina 3 di 12 natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Nel caso di specie, si evidenzia come la abbia agito in primo grado per far valere la CP_1
prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzione amministrativa per contravvenzione del codice stradale risalente all'anno 2009.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il
“quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo propriamente detto. CP_2
La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.;
2) Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di CP_2
un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4- bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del 2021, ed alle successive
Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), pagina 4 di 12 la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs.
546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (su cui infra;
si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione pagina 5 di 12 dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis).
A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta
“generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo pagina 6 di 12 meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Alla luce di quanto sinora esposto, e potendo inquadrarsi la fattispecie del caso concreto all'esame in un'ipotesi di censura di prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale, effettivamente mai contestata (va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica;
cfr. Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, per cui “L'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda”), devono ritenersi ancora perfettamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità summenzionata, conclusioni peraltro fermamente confermate anche dalle pronunce successive
(cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, che, nel caso specifico, valuta attualmente sussistente l'interesse ad agire in conseguenza “della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito”). Pur non venendo in rilievo nell'ipotesi odierna, in ogni caso vale a suffragare ulteriormente tali assunti il novum legislativo costituito dalla Legge n. 215/2021, con la quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 con l'introduzione del comma 4-bis, il Legislatore non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ha anche conformato specificamente l'interesse rilevante ai fini di una diretta impugnazione di esso nei soli casi di cartella non notificata/invalidamente notificata (“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la pagina 7 di 12 partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); interesse che, pertanto, deve assolutamente sempre sussistere ed essere oggetto di un'apposita valutazione in concreto.
Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9), strictu sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R.
602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2013, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta dal non può dirsi sostenuta dall'interesse concreto ed CP_1
attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
Ferma restando la piena condivisibilità delle precedenti pronunce di legittimità per il caso di censura di una prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale e mai contestata, per l'ipotesi da ultimo richiamata occorre tener conto delle “innovazioni” apportate dalla Legge n. 215/2021, di conversione del decreto-legge n. 146/2021.
In via preliminare, va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione,
l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi
– un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica).
pagina 8 di 12 Ciò premesso, si evidenzia che il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il
Legislatore, dunque, è intervenuto a “plasmare” e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto (con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass.
Civ S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità,
e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo-conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis pagina 9 di 12 del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva;
successivamente, in senso conforme, cfr. Cass. Civ. ord. n. 10595/2023).
In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord.
32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n. 2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello «ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 con riferimento agli pagina 10 di 12 artt. 3, 24, 113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela
“anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non/invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal
Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
pagina 11 di 12 Le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con D.M.
147/2022 (per lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie il presente appello, e dichiara l'inammissibilità della domanda di primo grado;
2) Condanna la convenuta contumace alla rifusione delle spese per il doppio CP_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in euro 173,00, e per il presente grado di giudizio in euro 332,00.
Torre Annunziata, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 4692/2023 promossa da:
(P.IVA E CF ente pubblico economico Parte_1 P.IVA_1
preposto alla Riscossione sull'intero territorio nazionale in forza del disposto di cui all'art 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in legge n.225 del 1 dicembre 2016, nella persona dei suoi Procuratori ( CF: ) Parte_2 C.F._1 Pt_3
(CF: , (CF: ) in virtù dei
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3
poteri loro conferiti giusta atto notarile Rep. n.180134 del 22.06.2023 Racc. n.12348 rapp.ta e difesa dall'avv. Giusi
GI (CF ) presso il cui studio elett.te domicilia ai fini del presente C.F._4
giudizio in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 184, giusta procura in calce all'atto di appello (PEC - fax 0810104653); Email_1
-APPELLANTE
Contro
(CF ) rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_1 C.F._5
primo grado dagli avv.ti Paolo Notomista (CF ) e Antonetta Russo (CF C.F._6
pagina 1 di 12 ed elett.te domiciliato presso il loro studio in Gragnano alla piazza Aubry C.F._7
n.4, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio (indirizzi pec:
Email_2 Email_3
-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sent.4294/2023, resa dal Giudice di Pace di Gragnano;
impugnazione estratto ruolo.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. notificato a mezzo posta elettronica certificata
[...]
conveniva in giudizio impugnando l'estratto di ruolo CP_1 Parte_1
relativo alla cartella di pagamento n.07120140070634703000 deducendone la non debenza a causa della omessa notifica e la sopraggiunta prescrizione del credito erariale da essa portato.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente l'Agente di Riscossione eccependo, preliminarmente, la pendenza di altra opposizione avente ad oggetto la medesima cartella di pagamento pendente innanzi al medesimo ufficio giudiziario NRG 7029/21 Dott. (ad oggi ancora pendente) Per_1
nonché il difetto di giurisdizione dell'Ufficio Giudiziario adito in relazione alla natura erariale del ruolo esecutivo sotteso all'atto impugnato nonché la inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo eccependo, alla luce della giurisprudenza all'epoca vigente, così come poi sancito dall'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 602/73. Il g.d.p. accoglieva la domanda.
Proponeva appello l' per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del divieto di CP_2
impugnazione estratto di ruolo;
2) Errato esame della materia del contendere e violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di riparto di giurisdizione;
3) Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di soccombenza. Concludeva affinché: “In via preliminare, voglia l'On.le Tribunale adito sospendere la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ex art. 283 c.p.c., atteso che l'appellato può mettere in esecuzione la sentenza notificando, unitamente alla indicata sentenza, gli atti di precetto, ragione per la quale risulterebbe estremamente difficile, se non impossibile, per la società appellante ripetere da esso appellato, in pagina 2 di 12 caso di accoglimento dell'appello, le somme che la medesima indebitamente percepirebbe dalla società appellante. La sospensione può essere chiesta anche solo per le spese processuali, infatti allo stato non sussiste alcuna garanzia sulla solvibilità della controparte, al contrario la società
offre ampie garanzie relativamente al pagamento delle spese Parte_1
processuali. Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale accogliere l'istanza di sospensione della impugnata sentenza sussistendo sia il fumus boni juris del proposto gravame, come si evince chiaramente da quanto in precedenza ampiamente illustrato, che il periculum in mora per le ragioni innanzi esposte;
nel merito: accogliere l'appello per l'effetto riformare il capo 1) della impugnata sentenza da “Dichiara ammissibile la domanda” In “Dichiara la domanda inammissibile ai sensi dell'art 12 comma 4 Bis DPR 602/73”, o, in alternativa: “Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Ufficio Giudiziario in relazione alla natura erariale del ruolo sotteso all'atto impugnato in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente”. Il Capo 2) consequenziale e connesso al capo primo da “Dichiara illegittima ogni attività recuperatoria in quanto il diritto dell'ente di riscossione a procedere ad esecuzione forzata
è prescritto per l'intervenuto decorso del tempo” In “In assenza di procedure recuperatorie dichiara la non impugnabilità del ruolo sotteso alla cartella di pagamento n.
07120140070634703000” Ed il capo 3) da “Condanna la convenuta all rifusione in Pt_1
favore di esso attore delle spese da quest'ultimo sostenute per il giudizio che liquida in € 400,00 oltre € 100,00 per spese ed oltre iVA e CPA e rimborso forfettarie con attribuzione al procuratore antistatico costituito;
in “Condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite che si liquidano in €400,00 in favore della convenuta Parte_1
, oltre IVA e c.p.a. se dovute” , o, in alternativa” Condanna il contribuente alla
[...]
refusione della soccombenza di lite che il Giudice riterrà più opportuna”. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.” La restava contumace nell'odierno CP_1
giudizio.
L'appello merita accoglimento e la sentenza di primo grado va integralmente riformata per i motivi che vengono di seguito descritti.
1)Occorre preliminarmente rilevare come, in ogni caso, il giudice (anche in grado d'appello) sia dotato - secondo un principio ampiamento consolidato - del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla pagina 3 di 12 natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Nel caso di specie, si evidenzia come la abbia agito in primo grado per far valere la CP_1
prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzione amministrativa per contravvenzione del codice stradale risalente all'anno 2009.
L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il
“quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di “contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun atto impositivo propriamente detto. CP_2
La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.;
2) Ciò premesso, e proprio in funzione dell'operato distinguo concettuale, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di CP_2
un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4- bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Già in tempi pregressi rispetto al summenzionato novum legislativo del 2021, ed alle successive
Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), pagina 4 di 12 la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs.
546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (su cui infra;
si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione pagina 5 di 12 dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis).
A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente
(circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta
“generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo pagina 6 di 12 meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
Alla luce di quanto sinora esposto, e potendo inquadrarsi la fattispecie del caso concreto all'esame in un'ipotesi di censura di prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale, effettivamente mai contestata (va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione, l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica;
cfr. Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, per cui “L'interesse ad agire deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto dall'attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda”), devono ritenersi ancora perfettamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità summenzionata, conclusioni peraltro fermamente confermate anche dalle pronunce successive
(cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 22925/2019, che, nel caso specifico, valuta attualmente sussistente l'interesse ad agire in conseguenza “della iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio, in quanto, sebbene notificate le cartelle esattoriali, la successiva iscrizione potrebbe costituire elemento significativo in termini di interesse della parte all'accertamento negativo del credito”). Pur non venendo in rilievo nell'ipotesi odierna, in ogni caso vale a suffragare ulteriormente tali assunti il novum legislativo costituito dalla Legge n. 215/2021, con la quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 con l'introduzione del comma 4-bis, il Legislatore non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma ha anche conformato specificamente l'interesse rilevante ai fini di una diretta impugnazione di esso nei soli casi di cartella non notificata/invalidamente notificata (“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la pagina 7 di 12 partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”); interesse che, pertanto, deve assolutamente sempre sussistere ed essere oggetto di un'apposita valutazione in concreto.
Pur non essendo, come rilevato dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 9), strictu sensu applicabile al caso di specie la modifica normativa del 2021 che ha interessato l'art. 12 co.
4-bis del D.P.R.
602/73, la ratio sottesa a tale jus superveniens si pone in rapporto di simpatia e continuità con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità precedente, restando pertanto perfettamente valido l'assunto che, per agire avverso l'estratto ruolo occorra un preciso (e dimostrato, cosa non avvenuta nel caso di specie) interesse: in presenza di una cartella validamente notificata nel 2013, stante il difetto di successivi atti volti a mettere ad esecuzione la pretesa, la domanda proposta dal non può dirsi sostenuta dall'interesse concreto ed CP_1
attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
Ferma restando la piena condivisibilità delle precedenti pronunce di legittimità per il caso di censura di una prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale e mai contestata, per l'ipotesi da ultimo richiamata occorre tener conto delle “innovazioni” apportate dalla Legge n. 215/2021, di conversione del decreto-legge n. 146/2021.
In via preliminare, va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione,
l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella, dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi
– un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica).
pagina 8 di 12 Ciò premesso, si evidenzia che il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il
Legislatore, dunque, è intervenuto a “plasmare” e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto (con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente).
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass.
Civ S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità,
e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo-conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis pagina 9 di 12 del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva;
successivamente, in senso conforme, cfr. Cass. Civ. ord. n. 10595/2023).
In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord.
32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n. 2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello «ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 con riferimento agli pagina 10 di 12 artt. 3, 24, 113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela
“anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non/invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal
Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione.
In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
pagina 11 di 12 Le spese seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi di cui al D.M. 55/2014 come modificati con D.M.
147/2022 (per lo scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie il presente appello, e dichiara l'inammissibilità della domanda di primo grado;
2) Condanna la convenuta contumace alla rifusione delle spese per il doppio CP_1
grado di giudizio che si liquidano per il primo grado in euro 173,00, e per il presente grado di giudizio in euro 332,00.
Torre Annunziata, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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