TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. n. 4760/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA FM - Presidente
Benedetta NT - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al R.G. n. 4760/2024 V.G. da
. , nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2 residente in [...] – ER IG (BZ),
e
, nato il giorno 24.12.1974 a CE (Serbia), Via Via Fermi Parte_3
27/c – ER IG (BZ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MANICA MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento, nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento la separazione consensuale delle parti è già stata omologata (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che oggetto della presente sentenza è la domanda di divorzio delle parti, alle condizioni indicate in ricorso e con istanza integrativa del 24.09.2025;
che le parti hanno confermato di voler ottenere pronuncia di divorzio alle condizioni sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della legge
01.12.1970, n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che il matrimonio è stato contratto in Serbia in data 07.04.2002, di talché la richiesta di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio va riqualificata in scioglimento del matrimonio;
che l'atto di matrimonio non è stato trascritto in alcun registro di stato civile italiano, con conseguente impossibilità, in questa sede, di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza;
che le parti sono entrambe residenti nella Provincia autonoma di Bolzano;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara
pagina 2 di 4 lo scioglimento del matrimonio contratto a CE (Serbia), con atto di matrimonio n. 14/2002, estratto n. 202-00-3/2024-26/22860, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
CE (Serbia) – atto non trascritto presso lo stato civile italiano da
, nata a [...] il [...]; Parte_2
e
, nato a [...], il [...] Parte_3 prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati di letto, tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) nell'abitazione familiare, costituita da immobile in locazione sito in ER, Via
Fermi 27/c – ER IG (Bz), con arredi e corredi, resta assegnata alla moglie, in forza di contratto già intestato a suo nome, visto anche il trasferimento del marito;
3) il sig. trasferirà anche formalmente la propria residenza entro un mese Parte_3 dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé ogni suo effetto personale, consegnando le chiavi ancora in suo possesso di accesso all'abitazione e alle sue pertinenze alla moglie;
4) i coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni e qualsiasi contributo al mantenimento, comunque denominato, dandosi altresì atto che non vi sono altre questioni patrimoniali da risolvere;
5) non si rende necessaria alcuna disposizione in ordine al collocamento dei figli, essendo gli stessi entrambi maggiorenni e è anche indipendente ed Persona_1 autonomo economicamente;
6) per quanto attiene al figlio , che continuerà ad abitare almeno fino Persona_2 alla fine degli studi universitari presso l'appartamento in Belgrado del padre, parti dichiarano di voler contribuire al mantenimento diretto dello stesso, con versamento ciascuno al figlio dell'importo mensile di Euro 200,00.- (Euro 400,00.- complessivi), da accreditare su con sistemi di pagamento tracciabili (tipo money- tranfer), automaticamente rivalutato ISTAT con base ottobre (prima rivalutazione novembre 2025);
pagina 3 di 4 7) le spese straordinarie di studio e salute per restano a carico dei genitori in Per_2 ragione di metà ciascuno;
8) le spese della presente procedura assunte dalla sig.ra in , Parte_4 Parte_3 con rinuncia del legale alla solidarietà;
9) come da istanza dd. 24.09.2025, venga consentito alla sig.ra di mantenere, Pt_2 anche dopo la sentenza di divorzio, il cognome del marito, restando pertanto identificata come . Parte_5
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta NT IA FM
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. n. 4760/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
IA FM - Presidente
Benedetta NT - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49
e 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al R.G. n. 4760/2024 V.G. da
. , nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_2 residente in [...] – ER IG (BZ),
e
, nato il giorno 24.12.1974 a CE (Serbia), Via Via Fermi Parte_3
27/c – ER IG (BZ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MANICA MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento, nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento la separazione consensuale delle parti è già stata omologata (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che oggetto della presente sentenza è la domanda di divorzio delle parti, alle condizioni indicate in ricorso e con istanza integrativa del 24.09.2025;
che le parti hanno confermato di voler ottenere pronuncia di divorzio alle condizioni sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della legge
01.12.1970, n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione e, in genere, di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che il matrimonio è stato contratto in Serbia in data 07.04.2002, di talché la richiesta di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio va riqualificata in scioglimento del matrimonio;
che l'atto di matrimonio non è stato trascritto in alcun registro di stato civile italiano, con conseguente impossibilità, in questa sede, di ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la sentenza;
che le parti sono entrambe residenti nella Provincia autonoma di Bolzano;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti,
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara
pagina 2 di 4 lo scioglimento del matrimonio contratto a CE (Serbia), con atto di matrimonio n. 14/2002, estratto n. 202-00-3/2024-26/22860, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
CE (Serbia) – atto non trascritto presso lo stato civile italiano da
, nata a [...] il [...]; Parte_2
e
, nato a [...], il [...] Parte_3 prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati di letto, tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) nell'abitazione familiare, costituita da immobile in locazione sito in ER, Via
Fermi 27/c – ER IG (Bz), con arredi e corredi, resta assegnata alla moglie, in forza di contratto già intestato a suo nome, visto anche il trasferimento del marito;
3) il sig. trasferirà anche formalmente la propria residenza entro un mese Parte_3 dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé ogni suo effetto personale, consegnando le chiavi ancora in suo possesso di accesso all'abitazione e alle sue pertinenze alla moglie;
4) i coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti economicamente e rinunciano ad ogni e qualsiasi contributo al mantenimento, comunque denominato, dandosi altresì atto che non vi sono altre questioni patrimoniali da risolvere;
5) non si rende necessaria alcuna disposizione in ordine al collocamento dei figli, essendo gli stessi entrambi maggiorenni e è anche indipendente ed Persona_1 autonomo economicamente;
6) per quanto attiene al figlio , che continuerà ad abitare almeno fino Persona_2 alla fine degli studi universitari presso l'appartamento in Belgrado del padre, parti dichiarano di voler contribuire al mantenimento diretto dello stesso, con versamento ciascuno al figlio dell'importo mensile di Euro 200,00.- (Euro 400,00.- complessivi), da accreditare su con sistemi di pagamento tracciabili (tipo money- tranfer), automaticamente rivalutato ISTAT con base ottobre (prima rivalutazione novembre 2025);
pagina 3 di 4 7) le spese straordinarie di studio e salute per restano a carico dei genitori in Per_2 ragione di metà ciascuno;
8) le spese della presente procedura assunte dalla sig.ra in , Parte_4 Parte_3 con rinuncia del legale alla solidarietà;
9) come da istanza dd. 24.09.2025, venga consentito alla sig.ra di mantenere, Pt_2 anche dopo la sentenza di divorzio, il cognome del marito, restando pertanto identificata come . Parte_5
Così deciso in Bolzano, il 12/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Benedetta NT IA FM
pagina 4 di 4