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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 30/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 225/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 225/2021 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Parte_1
Delegato sig. , con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta al REA Parte_2 presso la CCIA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA , iscritta nell'elenco generale P.IVA_1 degli intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia n. 35125, - quale cessionaria di (già , già attrice nel Controparte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado- rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giulio Masotti (CF ), giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata in Roma alla via CodiceFiscale_1
Ro 129 b, presso il predetto difensore, fax 0632110298, pec: Email_1
CP_3
e
, nato a [...] il [...] (P.I.V.A. e residente Controparte_4 P.IVA_2 in Valdina, via Nazionale n. 126, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi n. 91, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Gazzara (C.F. ) dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso, giusta procura agli atti, fax 0906411219, pec: Email_2
-APPELLATO-
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 275/2021, pubblicata il 10/02/2021, emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio RG N. 5244/2012 e notificata in data 12/02/2021
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) accertare e dichiarare che la successore a titolo particolare Parte_1 della (già è creditrice del sig. Controparte_5 Controparte_2 CP_4
titolare del Panificio omonimo, della somma di € 28.075,62, o della diversa somma ritenuta di
[...] giustizia e, per l'effetto, condannare il sig. titolare del Panifico omonimo, al pagamento Controparte_4 in favore della della somma di € 28.075,62 o di quella diversa ritenuta di giustizia, Parte_1 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “preliminarmente ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 348bis C.P.C. Nel merito rigettarlo poiché infondato. - per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 275/2021 del 10.02.2021; Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado e la sentenza.
Con ricorso di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. del 13.09.2012 depositato presso il Tribunale di Messina ed iscritto al n. 5244/2012 R.G., la Controparte_2 chiedeva la condanna di al pagamento in suo favore della somma di € 34.092,35 Controparte_4
(o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e/o rivalutazione come per legge, a titolo di fornitura di gas naturale che sarebbe stata effettuata al panificio Controparte_4 con sede in Valdina, via Nazionale n. 102.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 05.03.2013 si costituiva in giudizio , contestando la sottoscrizione del contratto di fornitura, l'avvenuta Controparte_4 fornitura di gas naturale nella misura indicata nelle fatture prodotte dalla ricorrente e quindi la somma richiesta, ed evidenziando che la società attrice aveva inviato anche n. 14 note di credito per un importo complessivo di € 6,016,73 riferito alle medesime fatture.
Con ordinanza del 10/06/2013 veniva disposto il mutamento di rito in quanto le difese del convenuto richiedevano una istruzione non sommaria e veniva pertanto fissata udienza ex art. 183 c.p.c. per il giudizio di cognizione ordinaria.
Depositate le memorie difensive ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale di , che negava tutte le circostanze oggetto delle domande. Controparte_4
Precisate le conclusioni all'udienza del 12/2/2019, la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e decisa con sentenza n. 275/2021 pubblicata il 10.02.2021.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale di Messina rigettava le domande della ricorrente per difetto di prova in merito al credito azionato, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate
2 in € € 3.972,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, CPA ed IVA come per legge.
Secondo il primo Giudice, trattandosi di un contratto di somministrazione di gas metano che prevede un corrispettivo a consumo e non già un corrispettivo fisso a forfait, in caso di contestazione del credito con riferimento al quantum, incombe al preteso creditore l'onere di fornire la prova dei consumi effettivi e delle somme dovute.
Tale onere non sarebbe stato assolto dalla ricorrente, né i fatti dedotti nell'interrogatorio formale potrebbero considerarsi ammessi, essendo tutti stati negati dal . CP_4
§§§
Giudizio di appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la acquirente pro soluto Parte_1 del credito oggetto del presente giudizio, in forza di contratto di cessione del credito concluso con la da cui la (ricorrente in primo Controparte_5 Controparte_2 grado e soccombente) risulta essere stata acquisita, proponeva appello con atto di citazione notificato il 15.03.2021, lamentando l'erroneità e l'illegittimità della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 22.06.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva preliminarmente Controparte_4
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza.
In particolare, l'appellato ribadisce che con riguardo al contratto dedotto in giudizio (somministrazione), la bolletta può considerarsi idonea a provare l'entità dei consumi in assenza di contestazioni da parte dell'utente; in caso contrario è onere della somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, citando alcune massime giurisprudenziali in materia (ex multis Cass. Sez. III, 02.12.2002 n. 17401; Cass, Sez. III 28.05.2004 n. 10313; Cass. Sez. III 16.06.2011 n. 13193).
Eccepisce, inoltre, che la società ricorrente richiedeva la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di € 34.092,35, allegando anche note di credito emesse dalla medesima società per complessivi € 6.016,73, senza fornire alcuna prova sulla quantità di mc di gas effettivamente forniti e quindi sulle somme dovute.
Nessun rilievo probatorio avrebbe, inoltre, la richiesta di rateizzazione, non costituendo ricognizione di debito.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
3 §§§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 02/07/2021 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 26/06/2023 e successivamente all'udienza del 25/03/2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza n. 756/25 del 26/03/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 02/07/2021 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie,
4 nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate le parti della motivazione ritenute erronee e le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Sempre in via preliminare, va osservato che la mancata citazione in questo grado di giudizio del cedente, già attore nel giudizio di primo grado, (già Controparte_1 [...]
, non esclude la regolarità del contraddittorio, dovendosi fare applicazione Controparte_2 del principio espresso dalla S.C. di Cassazione, secondo il quale “L'impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all'esecuzione, è valida quando quest'ultimo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l'estromissione prevista dall'art. 111 terzo comma cod.proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente” (Cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 3056 dell'8.02.2011).
§§§
Passando al merito della controversia, con un unico motivo d'appello l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, affermando che nessun onere probatorio incombeva sulla resistente nel precedente grado di giudizio, non essendovi stata alcuna specifica contestazione da parte del somministrato dei documenti contabili prodotti a fondamento della domanda proposta.
Il Sig. , a detta dall'appellante, non avrebbe mai contestato la corrispondenza tra i consumi CP_4 indicati in fattura e quelli risultanti dal contatore né il corretto funzionamento del contatore.
Le 14 note di credito sarebbero state prodotte esclusivamente al fine di ridurre la pretesa, così come riconosciuto con le prime memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., e la loro emissione sarebbe avvenuta solo per mere esigenze contabili.
Infine, afferma che parte del credito era stato espressamente riconosciuto dal debitore, con la richiesta di rateizzazione.
Censura, poi, la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
§§§
Il motivo di appello, pur dovendosi ritenere condivisibili alcune delle argomentazioni difensive spese, non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, si ribadisce che oggetto del presente giudizio è il pagamento di un presunto credito nascente da un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., “con il quale una parte si
5 obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.
Rientrano in tale tipologia negoziale i contratti stipulati da cittadini ed imprese aventi ad oggetto la erogazione delle forniture di luce, acqua e gas (nel caso di specie, gas), nei quali l'azienda erogatrice somministra la fornitura, in cambio di pagamenti eseguiti periodicamente dagli utenti;
i pagamenti vengono richiesti a seguito delle fatture emesse dal somministrante, in base ai consumi rilevati dai contatori installati nei punti di erogazione.
Con riguardo al valore probatorio delle fatture commerciali, va altresì precisato che la giurisprudenza riconosce a esse ormai pacificamente il valore di prova soltanto nel procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo: diversamente, nel giudizio di opposizione, esse sono insufficienti a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, assurgendo, al più, a meri indizi (v. in particolare Cass. Civ. 5915/2011, 10860/2007, 5573/1997; v. anche C. Appello Napoli 179/2024, 4300/2023, 727/2023; C. Appello Palermo, 91/2024; Trib. Bologna, 205/2025). Ciò perché si tratta di documenti formati direttamente dalla parte che se ne avvale, con la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che acquistano efficacia probatoria piena soltanto ove non contestate (Cass. Civ. 3091/2025, 18611/2017, 299/2016, 462/2014).
Tuttavia, qualora il contratto di somministrazione abbia per oggetto utenze i cui consumi sono contabilizzati tramite un contatore, la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che è necessario tenere in considerazione anche il valore di attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di lettura a contatore. In particolare, quando i contraenti hanno accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. Civ. 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 17401/2024; C. Appello Bari 648/2025).
In altri termini, “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze […]” (Cass. Civ., 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 34701/2021).
Dunque, la bolletta può dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi nel caso in cui l'utente non la contesti;
invece, in caso di obiezioni sull'entità dei consumi o dei corrispettivi
6 riportati nella bolletta, spetta alla società erogatrice del servizio dimostrare l'ammontare e la conformità dei corrispettivi richiesti a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso.
In sostanza, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta risulta idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente poiché, in ipotesi contraria, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore” (ex multis Cass. n. 15771/2022, e da ultimo Cassazione civile sez. III, 05/06/2025, n.15061).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato la necessità di coordinare i citati criteri probatori con il principio dell'onere di contestazione specifica, sicché la mancata puntuale contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto di sollevare dall'onere probatorio la parte che ha allegato il fatto incontestato (Cfr. tra le altre Cass. Civ. 14594/2012; Trib. Milano 13418/2015).
Più specificatamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 297/2020), nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'effettività dei consumi addebitati, senza dedurre la possibile manomissione del contatore, egli ha l'onere: a) di allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) di dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, di dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando per esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, detta condotta illecita.
Nel caso di specie, come si evince dagli scritti difensivi in atti, l'utente ha genericamente contestato l'effettivo consumo di gas senza, tuttavia, addurre la mancata corrispondenza alle risultanze del contatore o il cattivo funzionamento dello stesso ed ha altresì contestato la tariffa applicata.
Ebbene, è vero che, sotto il primo profilo (consumi addebitati), come osservato dall'appellante, la contestazione risulta carente del carattere della specificità e quindi non appare conforme alle citate prescrizioni della S.C., che partono -come detto- dal presupposto che il contraente, come avvenuto nel caso in esame, abbia accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, per cui per neutralizzare la pretesa creditoria del somministrante è l'utente che deve contestare il malfunzionamento oppure che l'inadempimento non è a lui imputabile per cause esterne;
ciononostante non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento del proposto appello.
7 A tali conclusioni si perviene in considerazione del fatto che non risulta versata in atti la documentazione sulla quale si fonda la pretesa dell'appellante, non avendo quest'ultima prodotto in questa sede il proprio fascicolo di parte (né esso risulta trasmesso con il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado) contenente i documenti prodotti in primo grado, senza addurre alcuno smarrimento o alcuna diversa causa impeditiva.
Tale carenza documentale non consente di ritenere dimostrato il credito vantato, non solo sotto il profilo della regolare contabilizzazione delle risultanze del contatore (all'evidenza originariamente non conforme agli effettivi consumi, ove si consideri l'emissione di ben 14 note di credito, come dimostrato da controparte) ma anche sotto il profilo della regolarità della tariffa applicata, in ordine al quale nessuna allegazione e/o produzione risulta effettuata dalla parte onerata.
Sul punto, è appena il caso di precisare che, la S.C. pacificamente ritiene che “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (Cfr. Cass. sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13.03.2024).
E' noto, inoltre, che “Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado …” (Cfr. Cass. civ. sez. 1, Ordinanza n. 2129 del 25.01.2022, la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto, peraltro, che “la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa;
ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello”).
Né può farsi ricorso nel caso in esame al principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, da cui deriva che il giudice di appello ben può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto, atteso che, nella fattispecie, nessun richiamo specifico ai documenti rilevanti ai fini dimostrativi della pretesa della parte attrice risulta contenuto nella sentenza di primo grado.
Tale produzione documentale risultava ancor più imprescindibile nel caso di specie anche ove si consideri che l'utente ha depositato, sin dal giudizio di primo grado, n. 14 note di credito per un importo complessivo di € 6.016,73 riferito alle medesime fatture asseritamente allegate da controparte.
8 L'odierna appellante dava atto dell'emissione di tali note di credito nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., decurtando la somma di € 6.016,73 dall'importo inizialmente richiesto pari ad € 34.092,35, e richiedendo il pagamento della somma di € 28.075,62, senza fornire, però, alcuna spiegazione sul motivo della loro emissione e della loro produzione in giudizio.
Analogamente, alcuna prova è stata fornita, o riprodotta in questo grado di giudizio, in ordine a quella parte del preteso credito (precisamente € 11.904,58) che sarebbe stata espressamente riconosciuta dal debitore, mediante una richiesta di rateizzazione, sicché ogni valutazione nel merito risulta preclusa in questa sede. Per mera completezza, poi, è il caso di rilevare, che, come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza del 01 marzo 2021, n. 5549, la richiesta di rateizzazione del debito, di per sé, non vale come riconoscimento dello stesso, né può essere interpretata quale volontà di rinuncia ad agire, dovendosi valutare caso per caso. Invero, secondo la S.C. il riconoscimento di debito integra un atto giuridico in senso stretto, che “non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cfr. citata Cass. 5549/2021).
È di tutta evidenza che il consumatore che riceve una fatturazione asseritamente elevata dei propri consumi ben potrebbe addivenire alla determinazione di procedere ad un pagamento rateale solo per scongiurare la sospensione della fornitura, sicché tale richiesta, di per sé, non implica un riconoscimento di debito e, quindi, non pregiudica alcuna contestazione da parte del consumatore.
Per quanto sopra esposto, il motivo di appello formulato dalla risulta Parte_1 infondato e va rigettato.
Conseguentemente, non può essere intaccata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, restando queste a carico della società attrice.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 4.996,00 di cui € 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase di trattazione ed € 1.735,00 per fase decisoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di
9 trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, avverso la sentenza n. 275/2021 emessa dal Tribunale di Messina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi € 4.996,00 (ripartiti come in parte motiva), Controparte_4 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 225/2021 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Parte_1
Delegato sig. , con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta al REA Parte_2 presso la CCIA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA , iscritta nell'elenco generale P.IVA_1 degli intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia n. 35125, - quale cessionaria di (già , già attrice nel Controparte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado- rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giulio Masotti (CF ), giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata in Roma alla via CodiceFiscale_1
Ro 129 b, presso il predetto difensore, fax 0632110298, pec: Email_1
CP_3
e
, nato a [...] il [...] (P.I.V.A. e residente Controparte_4 P.IVA_2 in Valdina, via Nazionale n. 126, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi n. 91, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale Gazzara (C.F. ) dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso, giusta procura agli atti, fax 0906411219, pec: Email_2
-APPELLATO-
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 275/2021, pubblicata il 10/02/2021, emessa dal Tribunale Civile di Messina a definizione del giudizio RG N. 5244/2012 e notificata in data 12/02/2021
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) accertare e dichiarare che la successore a titolo particolare Parte_1 della (già è creditrice del sig. Controparte_5 Controparte_2 CP_4
titolare del Panificio omonimo, della somma di € 28.075,62, o della diversa somma ritenuta di
[...] giustizia e, per l'effetto, condannare il sig. titolare del Panifico omonimo, al pagamento Controparte_4 in favore della della somma di € 28.075,62 o di quella diversa ritenuta di giustizia, Parte_1 oltre interessi e/o rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “preliminarmente ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile ex art. 348bis C.P.C. Nel merito rigettarlo poiché infondato. - per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 275/2021 del 10.02.2021; Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado e la sentenza.
Con ricorso di cognizione sommaria ex art. 702 bis c.p.c. del 13.09.2012 depositato presso il Tribunale di Messina ed iscritto al n. 5244/2012 R.G., la Controparte_2 chiedeva la condanna di al pagamento in suo favore della somma di € 34.092,35 Controparte_4
(o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia), oltre interessi e/o rivalutazione come per legge, a titolo di fornitura di gas naturale che sarebbe stata effettuata al panificio Controparte_4 con sede in Valdina, via Nazionale n. 102.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 05.03.2013 si costituiva in giudizio , contestando la sottoscrizione del contratto di fornitura, l'avvenuta Controparte_4 fornitura di gas naturale nella misura indicata nelle fatture prodotte dalla ricorrente e quindi la somma richiesta, ed evidenziando che la società attrice aveva inviato anche n. 14 note di credito per un importo complessivo di € 6,016,73 riferito alle medesime fatture.
Con ordinanza del 10/06/2013 veniva disposto il mutamento di rito in quanto le difese del convenuto richiedevano una istruzione non sommaria e veniva pertanto fissata udienza ex art. 183 c.p.c. per il giudizio di cognizione ordinaria.
Depositate le memorie difensive ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammesso l'interrogatorio formale di , che negava tutte le circostanze oggetto delle domande. Controparte_4
Precisate le conclusioni all'udienza del 12/2/2019, la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e decisa con sentenza n. 275/2021 pubblicata il 10.02.2021.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale di Messina rigettava le domande della ricorrente per difetto di prova in merito al credito azionato, condannandola al pagamento delle spese di lite liquidate
2 in € € 3.972,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, CPA ed IVA come per legge.
Secondo il primo Giudice, trattandosi di un contratto di somministrazione di gas metano che prevede un corrispettivo a consumo e non già un corrispettivo fisso a forfait, in caso di contestazione del credito con riferimento al quantum, incombe al preteso creditore l'onere di fornire la prova dei consumi effettivi e delle somme dovute.
Tale onere non sarebbe stato assolto dalla ricorrente, né i fatti dedotti nell'interrogatorio formale potrebbero considerarsi ammessi, essendo tutti stati negati dal . CP_4
§§§
Giudizio di appello.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la acquirente pro soluto Parte_1 del credito oggetto del presente giudizio, in forza di contratto di cessione del credito concluso con la da cui la (ricorrente in primo Controparte_5 Controparte_2 grado e soccombente) risulta essere stata acquisita, proponeva appello con atto di citazione notificato il 15.03.2021, lamentando l'erroneità e l'illegittimità della motivazione, e chiedendo, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 22.06.2021 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva preliminarmente Controparte_4
l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza.
In particolare, l'appellato ribadisce che con riguardo al contratto dedotto in giudizio (somministrazione), la bolletta può considerarsi idonea a provare l'entità dei consumi in assenza di contestazioni da parte dell'utente; in caso contrario è onere della somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, citando alcune massime giurisprudenziali in materia (ex multis Cass. Sez. III, 02.12.2002 n. 17401; Cass, Sez. III 28.05.2004 n. 10313; Cass. Sez. III 16.06.2011 n. 13193).
Eccepisce, inoltre, che la società ricorrente richiedeva la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di € 34.092,35, allegando anche note di credito emesse dalla medesima società per complessivi € 6.016,73, senza fornire alcuna prova sulla quantità di mc di gas effettivamente forniti e quindi sulle somme dovute.
Nessun rilievo probatorio avrebbe, inoltre, la richiesta di rateizzazione, non costituendo ricognizione di debito.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
3 §§§
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 02/07/2021 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 26/06/2023 e successivamente all'udienza del 25/03/2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza n. 756/25 del 26/03/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, dovendosi sul punto ritenere infondata l'eccezione proposta dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione in questo grado di giudizio.
Sotto il primo profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c., la Corte ha già implicitamente disatteso l'eccezione con l'ordinanza emessa in data 02/07/2021 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie,
4 nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate le parti della motivazione ritenute erronee e le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Sempre in via preliminare, va osservato che la mancata citazione in questo grado di giudizio del cedente, già attore nel giudizio di primo grado, (già Controparte_1 [...]
, non esclude la regolarità del contraddittorio, dovendosi fare applicazione Controparte_2 del principio espresso dalla S.C. di Cassazione, secondo il quale “L'impugnazione proposta dal solo cessionario del credito senza estendere il contraddittorio anche al cedente, in giudizio di opposizione all'esecuzione, è valida quando quest'ultimo non abbia impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o domande nei confronti del cedente stesso, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo di fatto l'estromissione prevista dall'art. 111 terzo comma cod.proc. civ. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente” (Cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 3056 dell'8.02.2011).
§§§
Passando al merito della controversia, con un unico motivo d'appello l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, affermando che nessun onere probatorio incombeva sulla resistente nel precedente grado di giudizio, non essendovi stata alcuna specifica contestazione da parte del somministrato dei documenti contabili prodotti a fondamento della domanda proposta.
Il Sig. , a detta dall'appellante, non avrebbe mai contestato la corrispondenza tra i consumi CP_4 indicati in fattura e quelli risultanti dal contatore né il corretto funzionamento del contatore.
Le 14 note di credito sarebbero state prodotte esclusivamente al fine di ridurre la pretesa, così come riconosciuto con le prime memorie ex art. 183, 6° co. c.p.c., e la loro emissione sarebbe avvenuta solo per mere esigenze contabili.
Infine, afferma che parte del credito era stato espressamente riconosciuto dal debitore, con la richiesta di rateizzazione.
Censura, poi, la sentenza di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, insistendo nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
§§§
Il motivo di appello, pur dovendosi ritenere condivisibili alcune delle argomentazioni difensive spese, non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, si ribadisce che oggetto del presente giudizio è il pagamento di un presunto credito nascente da un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., “con il quale una parte si
5 obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.
Rientrano in tale tipologia negoziale i contratti stipulati da cittadini ed imprese aventi ad oggetto la erogazione delle forniture di luce, acqua e gas (nel caso di specie, gas), nei quali l'azienda erogatrice somministra la fornitura, in cambio di pagamenti eseguiti periodicamente dagli utenti;
i pagamenti vengono richiesti a seguito delle fatture emesse dal somministrante, in base ai consumi rilevati dai contatori installati nei punti di erogazione.
Con riguardo al valore probatorio delle fatture commerciali, va altresì precisato che la giurisprudenza riconosce a esse ormai pacificamente il valore di prova soltanto nel procedimento per l'emissione del decreto ingiuntivo: diversamente, nel giudizio di opposizione, esse sono insufficienti a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere, assurgendo, al più, a meri indizi (v. in particolare Cass. Civ. 5915/2011, 10860/2007, 5573/1997; v. anche C. Appello Napoli 179/2024, 4300/2023, 727/2023; C. Appello Palermo, 91/2024; Trib. Bologna, 205/2025). Ciò perché si tratta di documenti formati direttamente dalla parte che se ne avvale, con la funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che acquistano efficacia probatoria piena soltanto ove non contestate (Cass. Civ. 3091/2025, 18611/2017, 299/2016, 462/2014).
Tuttavia, qualora il contratto di somministrazione abbia per oggetto utenze i cui consumi sono contabilizzati tramite un contatore, la giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato che è necessario tenere in considerazione anche il valore di attendibilità che l'ordinamento riconosce al sistema di lettura a contatore. In particolare, quando i contraenti hanno accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, “di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità” (Cass. Civ. 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 17401/2024; C. Appello Bari 648/2025).
In altri termini, “grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze […]” (Cass. Civ., 6959/2024; v. anche Cass. Civ. 512/2025, 34701/2021).
Dunque, la bolletta può dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi nel caso in cui l'utente non la contesti;
invece, in caso di obiezioni sull'entità dei consumi o dei corrispettivi
6 riportati nella bolletta, spetta alla società erogatrice del servizio dimostrare l'ammontare e la conformità dei corrispettivi richiesti a quelli concordati, ovvero, ove sia contestato il malfunzionamento del contatore, provare il buon funzionamento dello stesso.
In sostanza, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità e la bolletta risulta idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente poiché, in ipotesi contraria, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore” (ex multis Cass. n. 15771/2022, e da ultimo Cassazione civile sez. III, 05/06/2025, n.15061).
La stessa giurisprudenza ha tuttavia evidenziato la necessità di coordinare i citati criteri probatori con il principio dell'onere di contestazione specifica, sicché la mancata puntuale contestazione di circostanze di fatto produce l'effetto di sollevare dall'onere probatorio la parte che ha allegato il fatto incontestato (Cfr. tra le altre Cass. Civ. 14594/2012; Trib. Milano 13418/2015).
Più specificatamente, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ. 297/2020), nell'ipotesi in cui l'utente contesti l'effettività dei consumi addebitati, senza dedurre la possibile manomissione del contatore, egli ha l'onere: a) di allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) di dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); c) in alternativa, di dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando per esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, detta condotta illecita.
Nel caso di specie, come si evince dagli scritti difensivi in atti, l'utente ha genericamente contestato l'effettivo consumo di gas senza, tuttavia, addurre la mancata corrispondenza alle risultanze del contatore o il cattivo funzionamento dello stesso ed ha altresì contestato la tariffa applicata.
Ebbene, è vero che, sotto il primo profilo (consumi addebitati), come osservato dall'appellante, la contestazione risulta carente del carattere della specificità e quindi non appare conforme alle citate prescrizioni della S.C., che partono -come detto- dal presupposto che il contraente, come avvenuto nel caso in esame, abbia accettato consensualmente il contatore come strumento di contabilizzazione dei consumi, per cui per neutralizzare la pretesa creditoria del somministrante è l'utente che deve contestare il malfunzionamento oppure che l'inadempimento non è a lui imputabile per cause esterne;
ciononostante non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento del proposto appello.
7 A tali conclusioni si perviene in considerazione del fatto che non risulta versata in atti la documentazione sulla quale si fonda la pretesa dell'appellante, non avendo quest'ultima prodotto in questa sede il proprio fascicolo di parte (né esso risulta trasmesso con il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado) contenente i documenti prodotti in primo grado, senza addurre alcuno smarrimento o alcuna diversa causa impeditiva.
Tale carenza documentale non consente di ritenere dimostrato il credito vantato, non solo sotto il profilo della regolare contabilizzazione delle risultanze del contatore (all'evidenza originariamente non conforme agli effettivi consumi, ove si consideri l'emissione di ben 14 note di credito, come dimostrato da controparte) ma anche sotto il profilo della regolarità della tariffa applicata, in ordine al quale nessuna allegazione e/o produzione risulta effettuata dalla parte onerata.
Sul punto, è appena il caso di precisare che, la S.C. pacificamente ritiene che “qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale” (Cfr. Cass. sez. 3, Ordinanza n. 6645 del 13.03.2024).
E' noto, inoltre, che “Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma 1 e 166 c.p.c., applicabili anche in appello a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 c.p.c.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado …” (Cfr. Cass. civ. sez. 1, Ordinanza n. 2129 del 25.01.2022, la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto, peraltro, che “la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa;
ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello”).
Né può farsi ricorso nel caso in esame al principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, da cui deriva che il giudice di appello ben può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto, atteso che, nella fattispecie, nessun richiamo specifico ai documenti rilevanti ai fini dimostrativi della pretesa della parte attrice risulta contenuto nella sentenza di primo grado.
Tale produzione documentale risultava ancor più imprescindibile nel caso di specie anche ove si consideri che l'utente ha depositato, sin dal giudizio di primo grado, n. 14 note di credito per un importo complessivo di € 6.016,73 riferito alle medesime fatture asseritamente allegate da controparte.
8 L'odierna appellante dava atto dell'emissione di tali note di credito nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., decurtando la somma di € 6.016,73 dall'importo inizialmente richiesto pari ad € 34.092,35, e richiedendo il pagamento della somma di € 28.075,62, senza fornire, però, alcuna spiegazione sul motivo della loro emissione e della loro produzione in giudizio.
Analogamente, alcuna prova è stata fornita, o riprodotta in questo grado di giudizio, in ordine a quella parte del preteso credito (precisamente € 11.904,58) che sarebbe stata espressamente riconosciuta dal debitore, mediante una richiesta di rateizzazione, sicché ogni valutazione nel merito risulta preclusa in questa sede. Per mera completezza, poi, è il caso di rilevare, che, come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza del 01 marzo 2021, n. 5549, la richiesta di rateizzazione del debito, di per sé, non vale come riconoscimento dello stesso, né può essere interpretata quale volontà di rinuncia ad agire, dovendosi valutare caso per caso. Invero, secondo la S.C. il riconoscimento di debito integra un atto giuridico in senso stretto, che “non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (Cfr. citata Cass. 5549/2021).
È di tutta evidenza che il consumatore che riceve una fatturazione asseritamente elevata dei propri consumi ben potrebbe addivenire alla determinazione di procedere ad un pagamento rateale solo per scongiurare la sospensione della fornitura, sicché tale richiesta, di per sé, non implica un riconoscimento di debito e, quindi, non pregiudica alcuna contestazione da parte del consumatore.
Per quanto sopra esposto, il motivo di appello formulato dalla risulta Parte_1 infondato e va rigettato.
Conseguentemente, non può essere intaccata la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, restando queste a carico della società attrice.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, in complessivi € 4.996,00 di cui € 1.029,00 per fase di studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1.523,00 per fase di trattazione ed € 1.735,00 per fase decisoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI- 3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di
9 trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, avverso la sentenza n. 275/2021 emessa dal Tribunale di Messina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello;
- condanna la al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore di , liquidate in complessivi € 4.996,00 (ripartiti come in parte motiva), Controparte_4 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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