CASS
Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
Massime • 1
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la competenza a decidere sulla necessità del mantenimento del sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva, in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto, è dell'autorità giudiziaria richiedente, poiché solo quest'ultima può stabilire se la misura sia consentita e sia ancora utile per il procedimento, mentre l'autorità giudiziaria richiesta è competente a conoscere della regolarità degli atti esecutivi e del procedimento acquisitivo del bene fino al momento in cui lo stesso viene consegnato allo Stato richiedente, momento che segna la cessazione della sua giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2024, n. 16851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16851 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento nei confronti di: AR IA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/06/2023 del GIP TRIBUNALE DI MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Luigi Orsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 giugno 2023 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'incidente di esecuzione proposto da IL OG con cui la stessa chiedeva il dissequestro e la restituzione in suo favore dello smartphone Samsung modello SM N986B con utenza n. (omissis) ed ha respinto l'opposizione presentata dal pubblico ministero contro l'ordinanza emessa dal g.i.p. dello stesso Tribunale del 15 novembre 2022 che già disponeva il dissequestro e la restituzione in favore di IL OG dello stesso telefono. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 11 gennaio 2021 era illegittimo, perché privo di base legale ai sensi degli artt. 724 e ss. cod. proc pen., in quanto nella Penale Sent. Sez. 1 Num. 16851 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 21/03/2024 richiesta di assistenza giudiziaria del 19 novembre 2020 l'autorità giudiziaria della Città del Vaticano aveva chiesto soltanto la consegna del telefono, e non il sequestro dello stesso, e perché nel frattempo con sentenza del 16 dicembre 2020, n. 1622, la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano aveva convalidato l'arresto provvisorio della stessa OG in vista dell'estradizione chiesta dall'autorità giudiziaria vaticana, ed il successivo 13 gennaio 2021 l'autorità giudiziaria vaticana aveva ritirato la domanda di estradizione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo in cui deduce che il g.i.p. erroneamente ha accolto l'istanza di incidente di esecuzione e respinto l'opposizione del pubblico ministero, in quanto avrebbe dovuto invece pronunciare "non luogo a provvedere", atteso che il telefono era stato già consegnato il 30 gennaio 2021 all'autorità di polizia dello Stato della Città del Vaticano in esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria del 26 ottobre 2020 relativa allo smartphone, evasa mediante consegna del telefono il 30 gennaio 2021, e chiusa con invio degli atti in archivio il 10 febbraio 2021, talchè il provvedimento di restituzione disposto con la ordinanza impugnata è ineseguibile, perché il bene non è più da tempo sotto la giurisdizione dello Stato italiano. Sarebbe stata violata, inoltre, la norma generale dell'art. 696, comma 2, cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza si sofferma sulla formalistica distinzione tra consegna e sequestro, mentre avrebbe dovuto considerare il favor rogatoriae e l'obbligo delle autorità giudiziarie degli Stati che ricevono una richiesta di assistenza di dare ad essa la più ampia collaborazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Orsi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto I. Il ricorso è fondato. Con riferimento alle impugnazioni di un provvedimento di sequestro - e dei successivi provvedimenti che dovessero disporre del bene fino a quello di restituzione - eseguito in esecuzione di una rogatoria internazionale, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che debba distinguersi tra la decisione della misura reale e la esecuzione della stessa, in quanto la cognizione sulla decisione del sequestro appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente, la cognizione sulla esecuzione dello stesso appartiene alla giurisdizione dello Stato richiesto (Sez. 1, n. 1835 del 13/09/2022, dep. 2023, conf. Comp. in proc. OG, n.m.; 2 od.• Sez. 2, Sentenza n. 1573 del 22/11/2005, dep. 2006, Zummo, Rv. 232990; Sez. 5, Sentenza n. 23112 del 12/02/2004, PM in proc. Del Buono, Rv. 229183). Soltanto lo Stato richiedente ha, infatti, la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede ed agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito sia utile, o non, per il procedimento, e se si inquadri in uno dei casi in cui è consentito il sequestro di quella determinata cosa (v., sul punto, anche Sez. U, Sentenza n. 21420 del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184), mentre lo Stato richiesto può conoscere, invece, della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro e può risolvere ogni questione concernente la regolarità del procedimento acquisitivo (Sez. 1, Sentenza n. 5938 del 23/10/1997, dep. 1998, confl. comp. in proc. Russo, Rv. 209890). La separazione tra giurisdizione sul provvedimento di sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione impone il riconoscimento della possibilità di un'impugnazione anche separata delle due decisioni (Sez. 2, n. 8409 del 22/11/2022, dep. 2023, G.P., n.m.). L'impugnazione avverso l'esecuzione di sequestri avvenuti in forza di rogatorie internazionali passive deve essere effettuata nel nostro ordinamento nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 28063 del 09/02/2011, Fabiani, Rv. 250594; Sez. 4, n. 1577 del 19/05/1994, PM in proc ignoti, Rv. 197641; Sez. 5, n. 435 dell'8/07/1991, Caresana, Rv. 187706). Un'istanza di restituzione di un bene sequestrato, quale quella su cui ha deciso il giudice di esecuzione nel caso in esame, in sé può attenere tanto alla decisione della misura reale quanto all'esecuzione della stessa, a seconda che la parte contesti la sussistenza delle condizioni legittimanti il sequestro oppure le modalità con cui lo stesso è stato eseguito. Nel caso in esame, il provvedimento del giudice dell'esecuzione conteneva entrambe le causali, perché motivava sia sulla illegittimità del trattenimento ulteriore del bene in sequestro a causa dell'intervenuto ritiro della rogatoria da parte dell'autorità giudiziaria vaticana sia sulla illegittimità delle modalità con cui era stata effettuata l'apprensione del bene, avendo il pubblico ministero disposto un "sequestro" laddove l'autorità giudiziaria vaticana aveva chiesto una "consegna". Questo secondo profilo può riguardare il momento esecutivo del sequestro, che è, pertanto, sottoposto al controllo del giudice dello Stato richiesto. Il ricorso, però, attacca l'ordinanza impugnata evidenziando che il bene in sequestro era stato consegnato all'autorità giudiziaria richiedente già il 30 gennaio 2021, e, quindi, in una data di molto antecedente alla ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ha disposto, pertanto, su un bene che non era più nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana, e che non era più sottoposto al 3 controllo giurisdizionale del giudice italiano, che avrebbe dovuto, pertanto, pronunciare il "non luogo a provvedere" sulla istanza. L'argomento è fondato. La giurisdizione dello Stato richiesto sugli atti esecutivi di un sequestro effettuato in esecuzione di una rogatoria dall'estero cessa nel momento in cui le vicende relative all'esecuzione della stessa terminano con la consegna del bene allo Stato richiedente (nel senso che con la consegna del bene sequestrato cessi la giurisdizione dello Stato richiesto v., in un caso di rogatoria attiva, Sez. 6, n. 52918 del 19/10/2016. D.N.G., n.m.). La doppia tutela giurisdizionale nello Stato richiedente e nello Stato richiesto ha un limite, infatti, nell'esaurimento dell'attività di esecuzione nello Stato richiesto, perché la protrazione del controllo giurisdizionale dello Stato richiesto anche quando non c'è più alcuna attività di esecuzione in essere nello stesso comporterebbe il travalicare dei limiti del controllo sulle mere modalità di esecuzione ed arrogherebbe alle autorità dello Stato richiesto il potere di decidere della sorte finale del bene. Sotto altro profilo occorre anche richiamare quanto già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 5447 del 12/12/2001, dep. 2002, Castellucci, Rv. 220871) in ordine al principio secondo cui è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascuno Stato. E l'autorità giudiziaria vaticana, che ha la disponibilità del bene in sequestro, non è tenuta a dare esecuzione ad un ordine di restituzione di un bene pronunciato dal giudice italiano, che, pertanto, finisce con l'essere emesso inutilmente. Superando, pertanto, il diverso orientamento (Sez. 6, Sentenza n. 48284 del 11/09/2018, Imperiale, Rv. 274204) - espresso in un caso di rogatoria dall'estero itc.:4..to. wu «e- effettuata in forza della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 -rche affida kr-41 l'esecuzione del provvedimento di restituzione all'attivarsi dell'interessato presso le rispettive competenti autorità nazionali ed estere, giovandosi degli obblighi di reciproca collaborazione fra gli Stati, secondo le forme previste e consentite dai rispettivi ordinamenti, al fine di ottenere la integrale restituzione dei beni sequestrati, deve ritenersi, pertanto, che con la consegna del bene in sequestro all'autorità straniera cessi la giurisdizione del giudice italiano sul controllo delle modalità esecutive di un sequestro disposto in esecuzione di una rogatoria dall'estero. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 21 marzo 2024 Il consigliere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG, Luigi Orsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 giugno 2023 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'incidente di esecuzione proposto da IL OG con cui la stessa chiedeva il dissequestro e la restituzione in suo favore dello smartphone Samsung modello SM N986B con utenza n. (omissis) ed ha respinto l'opposizione presentata dal pubblico ministero contro l'ordinanza emessa dal g.i.p. dello stesso Tribunale del 15 novembre 2022 che già disponeva il dissequestro e la restituzione in favore di IL OG dello stesso telefono. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 11 gennaio 2021 era illegittimo, perché privo di base legale ai sensi degli artt. 724 e ss. cod. proc pen., in quanto nella Penale Sent. Sez. 1 Num. 16851 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 21/03/2024 richiesta di assistenza giudiziaria del 19 novembre 2020 l'autorità giudiziaria della Città del Vaticano aveva chiesto soltanto la consegna del telefono, e non il sequestro dello stesso, e perché nel frattempo con sentenza del 16 dicembre 2020, n. 1622, la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano aveva convalidato l'arresto provvisorio della stessa OG in vista dell'estradizione chiesta dall'autorità giudiziaria vaticana, ed il successivo 13 gennaio 2021 l'autorità giudiziaria vaticana aveva ritirato la domanda di estradizione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con unico motivo in cui deduce che il g.i.p. erroneamente ha accolto l'istanza di incidente di esecuzione e respinto l'opposizione del pubblico ministero, in quanto avrebbe dovuto invece pronunciare "non luogo a provvedere", atteso che il telefono era stato già consegnato il 30 gennaio 2021 all'autorità di polizia dello Stato della Città del Vaticano in esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria del 26 ottobre 2020 relativa allo smartphone, evasa mediante consegna del telefono il 30 gennaio 2021, e chiusa con invio degli atti in archivio il 10 febbraio 2021, talchè il provvedimento di restituzione disposto con la ordinanza impugnata è ineseguibile, perché il bene non è più da tempo sotto la giurisdizione dello Stato italiano. Sarebbe stata violata, inoltre, la norma generale dell'art. 696, comma 2, cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza si sofferma sulla formalistica distinzione tra consegna e sequestro, mentre avrebbe dovuto considerare il favor rogatoriae e l'obbligo delle autorità giudiziarie degli Stati che ricevono una richiesta di assistenza di dare ad essa la più ampia collaborazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Luigi Orsi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto I. Il ricorso è fondato. Con riferimento alle impugnazioni di un provvedimento di sequestro - e dei successivi provvedimenti che dovessero disporre del bene fino a quello di restituzione - eseguito in esecuzione di una rogatoria internazionale, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che debba distinguersi tra la decisione della misura reale e la esecuzione della stessa, in quanto la cognizione sulla decisione del sequestro appartiene alla giurisdizione dello Stato richiedente, la cognizione sulla esecuzione dello stesso appartiene alla giurisdizione dello Stato richiesto (Sez. 1, n. 1835 del 13/09/2022, dep. 2023, conf. Comp. in proc. OG, n.m.; 2 od.• Sez. 2, Sentenza n. 1573 del 22/11/2005, dep. 2006, Zummo, Rv. 232990; Sez. 5, Sentenza n. 23112 del 12/02/2004, PM in proc. Del Buono, Rv. 229183). Soltanto lo Stato richiedente ha, infatti, la possibilità di stabilire, in base al reato per cui procede ed agli altri elementi in suo possesso, se il sequestro eseguito sia utile, o non, per il procedimento, e se si inquadri in uno dei casi in cui è consentito il sequestro di quella determinata cosa (v., sul punto, anche Sez. U, Sentenza n. 21420 del 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184), mentre lo Stato richiesto può conoscere, invece, della regolarità degli atti di esecuzione del sequestro e può risolvere ogni questione concernente la regolarità del procedimento acquisitivo (Sez. 1, Sentenza n. 5938 del 23/10/1997, dep. 1998, confl. comp. in proc. Russo, Rv. 209890). La separazione tra giurisdizione sul provvedimento di sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione impone il riconoscimento della possibilità di un'impugnazione anche separata delle due decisioni (Sez. 2, n. 8409 del 22/11/2022, dep. 2023, G.P., n.m.). L'impugnazione avverso l'esecuzione di sequestri avvenuti in forza di rogatorie internazionali passive deve essere effettuata nel nostro ordinamento nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 28063 del 09/02/2011, Fabiani, Rv. 250594; Sez. 4, n. 1577 del 19/05/1994, PM in proc ignoti, Rv. 197641; Sez. 5, n. 435 dell'8/07/1991, Caresana, Rv. 187706). Un'istanza di restituzione di un bene sequestrato, quale quella su cui ha deciso il giudice di esecuzione nel caso in esame, in sé può attenere tanto alla decisione della misura reale quanto all'esecuzione della stessa, a seconda che la parte contesti la sussistenza delle condizioni legittimanti il sequestro oppure le modalità con cui lo stesso è stato eseguito. Nel caso in esame, il provvedimento del giudice dell'esecuzione conteneva entrambe le causali, perché motivava sia sulla illegittimità del trattenimento ulteriore del bene in sequestro a causa dell'intervenuto ritiro della rogatoria da parte dell'autorità giudiziaria vaticana sia sulla illegittimità delle modalità con cui era stata effettuata l'apprensione del bene, avendo il pubblico ministero disposto un "sequestro" laddove l'autorità giudiziaria vaticana aveva chiesto una "consegna". Questo secondo profilo può riguardare il momento esecutivo del sequestro, che è, pertanto, sottoposto al controllo del giudice dello Stato richiesto. Il ricorso, però, attacca l'ordinanza impugnata evidenziando che il bene in sequestro era stato consegnato all'autorità giudiziaria richiedente già il 30 gennaio 2021, e, quindi, in una data di molto antecedente alla ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ha disposto, pertanto, su un bene che non era più nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana, e che non era più sottoposto al 3 controllo giurisdizionale del giudice italiano, che avrebbe dovuto, pertanto, pronunciare il "non luogo a provvedere" sulla istanza. L'argomento è fondato. La giurisdizione dello Stato richiesto sugli atti esecutivi di un sequestro effettuato in esecuzione di una rogatoria dall'estero cessa nel momento in cui le vicende relative all'esecuzione della stessa terminano con la consegna del bene allo Stato richiedente (nel senso che con la consegna del bene sequestrato cessi la giurisdizione dello Stato richiesto v., in un caso di rogatoria attiva, Sez. 6, n. 52918 del 19/10/2016. D.N.G., n.m.). La doppia tutela giurisdizionale nello Stato richiedente e nello Stato richiesto ha un limite, infatti, nell'esaurimento dell'attività di esecuzione nello Stato richiesto, perché la protrazione del controllo giurisdizionale dello Stato richiesto anche quando non c'è più alcuna attività di esecuzione in essere nello stesso comporterebbe il travalicare dei limiti del controllo sulle mere modalità di esecuzione ed arrogherebbe alle autorità dello Stato richiesto il potere di decidere della sorte finale del bene. Sotto altro profilo occorre anche richiamare quanto già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 5447 del 12/12/2001, dep. 2002, Castellucci, Rv. 220871) in ordine al principio secondo cui è norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta quella secondo cui l'esercizio della giurisdizione, in quanto manifestazione della sovranità nazionale, non può varcare i confini territoriali di ciascuno Stato. E l'autorità giudiziaria vaticana, che ha la disponibilità del bene in sequestro, non è tenuta a dare esecuzione ad un ordine di restituzione di un bene pronunciato dal giudice italiano, che, pertanto, finisce con l'essere emesso inutilmente. Superando, pertanto, il diverso orientamento (Sez. 6, Sentenza n. 48284 del 11/09/2018, Imperiale, Rv. 274204) - espresso in un caso di rogatoria dall'estero itc.:4..to. wu «e- effettuata in forza della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 -rche affida kr-41 l'esecuzione del provvedimento di restituzione all'attivarsi dell'interessato presso le rispettive competenti autorità nazionali ed estere, giovandosi degli obblighi di reciproca collaborazione fra gli Stati, secondo le forme previste e consentite dai rispettivi ordinamenti, al fine di ottenere la integrale restituzione dei beni sequestrati, deve ritenersi, pertanto, che con la consegna del bene in sequestro all'autorità straniera cessi la giurisdizione del giudice italiano sul controllo delle modalità esecutive di un sequestro disposto in esecuzione di una rogatoria dall'estero. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 21 marzo 2024 Il consigliere estensore Il presidente