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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/11/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa UR GAGGIOTTI Presidente dott.ssa MI ET BORDIERI Giudice rel. dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.05.2025, assunto in decisione all'udienza in data 18.11.2025
e vertente tra
(CF: ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Besana in Brianza (MB), Via Boltraffio n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Malberti Enrica MI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via E. Spreafico n. 3, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.06.1986;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 4 CONCLUSIONI per : Parte_1
“- autorizzando i coniugi a vivere separati, con mutuo e reciproco rispetto, pronunciare la separazione dei medesimi con addebito al marito;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti sicchè nessun contributo risulta reciprocamente dovuto per il rispettivo mantenimento;
- assegnare la casa coniugale sita in Besana in Brianza alla via Boltraffio n. 7, detenuta in assegnazione dal
Comune, alla Signora che la abiterà con tutto quanto in essa la arreda. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio in caso di opposizione avversaria.
***** la Signora come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE INOLTRE all'Ill.mo Tribunale di Monza che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898
e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi a Codesto On.le Giudicante, preso atto dell'impossibilità delle parti ad una riconciliazione a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCI sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti con rito civile in data 13 febbraio 2016, in
Comune di Besana in Brianza, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3,
Parte I, anno 2016;
2) ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Besana in Brianza cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
3) confermare in sede di pronuncia di divorzio tutte le conclusioni già rassegnate dalla ricorrente per la regolamentazione della separazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio in caso di opposizione avversaria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20.5.2025 la parte ricorrente presentava ricorso per separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Chiedeva inoltre l'addebito a parte resistente della separazione, producendo all'uopo una relazione del Servizio sociale di Besana in Brianza.
All'udienza del 18 novembre 2025, accertata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di parte resistente, il Giudice sentiva la parte ricorrente presente personalmente, nonchè l'assistente sociale che segue pagina 2 di 4 la sig.ra e che l'aveva accompagnata in udienza. All'esito il Giudice, ritenuta matura la causa per la Pt_1 decisione, rimetteva la causa al Collegio.
I. La domanda di separazione giudiziale formulata dalla ricorrente è fondata.
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Besana in Brianza in data 13.2.2016 (trascritto al n. 3, P I anno 2016 dei registri dello Stato Civile del
Comune di Besana in Brianza).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
II. In ordine alla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia dell'addebito. Come emerge dalle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, la relazione è stata caratterizzata da condotte violente e denigranti da parte del sig. nei confronti di parte ricorrente;
l'uomo, peraltro, si è allontanato Controparte_1 dall'abitazione coniugale già da molti anni e non contribuisce al mantenimento del nucleo. Appare irrilevante a tal fine il fatto che la donna, che presenta evidenti fragilità (come si evince dal verbale di accertamento dell'invalidità civile del 2023 emerge che si tratta di persona invalida all'80% per disturbo borderline di personalità), non abbia sporto querela, peraltro per paura di ritorsioni. Dalla relazione del Servizio sociale depositata agli atti e dalle dichiarazioni rese dall'assistente sociale che ha accompagnato la sig. in Pt_1 udienza, risulta che la signora è seguita dal 2009 dal Servizio sociale ed è in carico al CPS.
Ritiene al riguardo il Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti pagina 3 di 4 medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei. In tal senso Cass. 7321/2005, Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, giusta la natura necessaria della pronuncia sullo status e la mancata costituzione del resistente che, non costituendosi, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 21.05.2025, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio civile in Besana in Brianza in data 13.2.2016 (trascritto al n. 3, P I anno 2016 dei registri dello Stato Civile del Comune di Besana in Brianza);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a formulata da Controparte_1 Parte_1
;
[...]
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
UR GG
Il Giudice est.
MI ET RI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa UR GAGGIOTTI Presidente dott.ssa MI ET BORDIERI Giudice rel. dott.ssa Carmen ARCELLASCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.05.2025, assunto in decisione all'udienza in data 18.11.2025
e vertente tra
(CF: ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Besana in Brianza (MB), Via Boltraffio n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Malberti Enrica MI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via E. Spreafico n. 3, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(CF: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13.06.1986;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 4 CONCLUSIONI per : Parte_1
“- autorizzando i coniugi a vivere separati, con mutuo e reciproco rispetto, pronunciare la separazione dei medesimi con addebito al marito;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti sicchè nessun contributo risulta reciprocamente dovuto per il rispettivo mantenimento;
- assegnare la casa coniugale sita in Besana in Brianza alla via Boltraffio n. 7, detenuta in assegnazione dal
Comune, alla Signora che la abiterà con tutto quanto in essa la arreda. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio in caso di opposizione avversaria.
***** la Signora come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, visto l'art. 473 bis.49 c.p.c. Parte_1
CHIEDE INOLTRE all'Ill.mo Tribunale di Monza che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898
e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi a Codesto On.le Giudicante, preso atto dell'impossibilità delle parti ad una riconciliazione a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCI sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti
CONDIZIONI
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti con rito civile in data 13 febbraio 2016, in
Comune di Besana in Brianza, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 3,
Parte I, anno 2016;
2) ordinare alla Cancelleria Civile la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Besana in Brianza cosicché effettui l'annotazione e trascrizione a margine dell'atto di matrimonio;
3) confermare in sede di pronuncia di divorzio tutte le conclusioni già rassegnate dalla ricorrente per la regolamentazione della separazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio in caso di opposizione avversaria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20.5.2025 la parte ricorrente presentava ricorso per separazione e contestuale scioglimento del matrimonio contratto tra le parti. Chiedeva inoltre l'addebito a parte resistente della separazione, producendo all'uopo una relazione del Servizio sociale di Besana in Brianza.
All'udienza del 18 novembre 2025, accertata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di parte resistente, il Giudice sentiva la parte ricorrente presente personalmente, nonchè l'assistente sociale che segue pagina 2 di 4 la sig.ra e che l'aveva accompagnata in udienza. All'esito il Giudice, ritenuta matura la causa per la Pt_1 decisione, rimetteva la causa al Collegio.
I. La domanda di separazione giudiziale formulata dalla ricorrente è fondata.
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in Besana in Brianza in data 13.2.2016 (trascritto al n. 3, P I anno 2016 dei registri dello Stato Civile del
Comune di Besana in Brianza).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi e da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
II. In ordine alla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia dell'addebito. Come emerge dalle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, la relazione è stata caratterizzata da condotte violente e denigranti da parte del sig. nei confronti di parte ricorrente;
l'uomo, peraltro, si è allontanato Controparte_1 dall'abitazione coniugale già da molti anni e non contribuisce al mantenimento del nucleo. Appare irrilevante a tal fine il fatto che la donna, che presenta evidenti fragilità (come si evince dal verbale di accertamento dell'invalidità civile del 2023 emerge che si tratta di persona invalida all'80% per disturbo borderline di personalità), non abbia sporto querela, peraltro per paura di ritorsioni. Dalla relazione del Servizio sociale depositata agli atti e dalle dichiarazioni rese dall'assistente sociale che ha accompagnato la sig. in Pt_1 udienza, risulta che la signora è seguita dal 2009 dal Servizio sociale ed è in carico al CPS.
Ritiene al riguardo il Collegio che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio (idonee, peraltro, ad integrare specifiche fattispecie di delitti) da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale - in quanto cause determinanti della intollerabilità della convivenza - ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
nonché da esonerare il giudice del merito, il quale abbia accertato comportamenti siffatti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione delle predette pronunce, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti pagina 3 di 4 medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei. In tal senso Cass. 7321/2005, Cass. 433/2016 e 7388/2017, che hanno precisato (queste ultime) che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito, richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro coniuge, non è esclusa qualora risulta provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia poichè lesivo della pari dignità di ogni persona".
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, giusta la natura necessaria della pronuncia sullo status e la mancata costituzione del resistente che, non costituendosi, non si è opposto all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 21.05.2025, così provvede: Controparte_1
I. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio civile in Besana in Brianza in data 13.2.2016 (trascritto al n. 3, P I anno 2016 dei registri dello Stato Civile del Comune di Besana in Brianza);
II. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III. Accoglie la domanda di addebito della separazione a formulata da Controparte_1 Parte_1
;
[...]
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025
Il Presidente
UR GG
Il Giudice est.
MI ET RI
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