Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 23-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8358 dell'anno 2023
OGGETTO
Accertamento rapporto di lavoro subordinato
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico dall'Avv. Pasquale
Marotta (C.F. ), elett.te domiciliata presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E CP_ (c.f. ), in persona del Presidente rapp.to e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_1
Verrengia (c.f. ) giusta procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
NONCHE'
– in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 terzo contumace
CONCLUSIONI CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 28-12-2023, la ricorrente in epigrafe indicata impugnava il verbale di accertamento n. 2019012464/T02 del Con 30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta - nei confronti della coop. soc. CP_1
, e il conseguente provvedimento .2000.01/02/2023.0063188, Controparte_2 CP_1
CP_ emesso dall' – Direzione Provinciale di Caserta - avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con 1
2003470060, per i periodi da Settembre 2014 a Dicembre 2014, da Gennaio a CP_1
Dicembre 2015, da Gennaio a Dicembre 2016 e da Gennaio a Settembre 2017, fondato sulla seguente motivazione: “…in quanto, risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”
Osservava la ricorrente che, a seguito dell'emanazione del citato verbale unico di accertamento, notificato alla soc. cooperativa , erano stati adottati Controparte_2 dall' due avvisi di addebito e segnatamente il n. 328.2023.00001358.85.000 del CP_1
24.02.2023 ed il n. 328.2023.0000891011000 del 09.06.2023; che la suddetta società cooperativa aveva impugnato, dinanzi a questa Sez. Lavoro, entrambi i citati avvisi di addebito e che le impugnazioni pendevano innanzi ad altro Giudice di questa Sezione
Lavoro.
Preliminarmente, la ricorrente lamentava l'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art.14 della L.n.689/1981, atteso che il primo accesso ispettivo presso la scuola paritaria indicata era stato effettuato in data 26.09.2019, e nel corso di esso gli ispettori avevano acquisito le dichiarazioni di alcuni lavoratori, CP_1 che, inoltre, era stata chiesta l'esibizione della documentazione relativa all'arco temporale dal 01.09.2014 al 26.09.2019; che in seguito, in data 11.10.2019, gli ispettori avevano redatto un verbale interlocutorio presso lo studio del CP_1 consulente dott. , per richiedere ulteriori documenti della scuola Persona_1 ispezionata;
che in data 03.12.2019, gli ispettori avevano effettuato un secondo accesso ispettivo presso la scuola paritaria, con ulteriore richiesta di documenti da esibire entro il 12.12.2019; che in data 14.05.2021, dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo accesso ispettivo, era stato convocato presso la sede di Caserta il sig. CP_1
CP_ per acquisire ulteriori dichiarazioni;
che quindi l'ispezione dell' si Persona_2 era conclusa dopo tre anni dal suo inizio, in data 30-09-2022; che per tale motivo, la ricorrente evidenziava la durata irragionevole del procedimento, con l'attività istruttoria viziata da finalità dilatoria, ad onta della previsione di cui alla circolare CP_ dell' n. 166/2003 che aveva posto l'accento sulla esigenza di contenere al massimo i tempi di definizione delle ispezioni.
Lamentava inoltre l'istante la violazione del principio del legittimo affidamento e dei principi di cui all'art.97 Cost e 2094 c.c. posto che l'accertamento ispettivo era stato del tutto contraddittorio ed approssimativo nei confronti della specifica posizione lavorativa dell'istante; che in maniera del tutto apodittica gli
2 CP_ ispettori dell' avevano escluso l'eterodirezione nel rapporto di lavoro della deducente;
che l'accertamento aveva contestato l'assunzione da parte della cooperativa
” di un numero, a dire dell'Istituto, eccessivo di dipendenti Controparte_2 rispetto a quello dichiarato nelle schede di funzionamento che ogni scuola deve comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale ad inizio di anno scolastico;
che tuttavia nessuna norma vietava ad una scuola paritaria di discostare il proprio organico effettivo da quello comunicato all' ad inizio anno Controparte_3 scolastico;
che del pari, lo “spezzettamento” dell'orario scolastico tra vari dipendenti non era vietato da alcuna norma primaria o disposizione organizzativa;
che tale attività non aveva alcun intento fraudolento, peraltro non dimostrato in sede ispettiva;
che neanche la scuola paritaria aveva interesse nel creare un indebito vantaggio al ricorrente e, contestualmente, adottare una scelta antieconomica e deleteria, in primis, per la propria posizione.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiarare illegittimi e di conseguenza annullare/disapplicare: a) il provvedimento .2000.01/02/2023.0063188, emesso CP_1 dall' , avente ad Controparte_4 oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con l'azienda “Gli Orsetti del cuore coop. soc.” - Codice Fiscale: 03392840611 -
Matricola 2003470060, per i periodi da Settembre 2014 a Dicembre 2014, da CP_1
Gennaio a Dicembre 2015, da Gennaio a Dicembre 2016 e da Gennaio a Settembre
2017; b) il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2019012464/T02 del
30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta nei confronti della coop. soc. CP_1 [...]
, quale atto presupposto del provvedimento di disconoscimento del Controparte_2 rapporto di lavoro;
per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con la soc. coop. 'Gli Orsetti del cuore' -
Codice Fiscale: - Matricola , per i periodi indicati;
P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3 ordinare quindi all' di accreditare i contributi previdenziali relativi al rapporto di CP_1 lavoro subordinato istaurato dalla ricorrente con la soc. coop. 'Gli Orsetti del cuore' -
Codice Fiscale: - Matricola per il periodo indicato in P.IVA_2 CP_1 P.IVA_3 premessa;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riferimento ai vizi propri del verbale ispettivo. Assumeva l' sul punto che la ricorrente non poteva dirsi titolare della CP_5 situazione giuridica attiva dedotta in giudizio con riferimento ai presunti vizi del
3 verbale che era stato redatto esclusivamente nei confronti della società cooperativa “gli
Orsetti del Cuore” che, in quanto tale, era l'unica legittimata ad impugnare detto atto per i dedotti vizi.
In merito alla violazione dell'art.14 della L.689/1981 lamentata ex adverso , CP_ l' rilevava che la notifica dell'esito dell'accertamento era avvenuta nei termini, considerata la complessità dell'accertamento, come evidenziata dalla relazione amministrativa e dal contenuto del verbale: complessità delle attività effettuate e delle interlocuzioni con diversi legali rappresentanti succedutisi;
che nel corso dell'accertamento era intervenuta la pandemia da Covid – 19 che aveva imposto le note restrizioni e la sospensione dell'attività ispettiva;
che la ricorrente, CP_ nell'impugnare il verbale di accertamento dell' aveva chiesto dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la cooperativa.
Eccepiva il difetto di allegazione e prova della domanda avversa e che l'accertamento ispettivo si era concluso con il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro – tra cui quello dell'odierna ricorrente – sulla base dell'esame della documentazione esibita agli ispettori dalla cooperativa e all'esito dell'escussione dei lavoratori e dei legali rapp.ti della cooperativa via via succedutisi;
che dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione era risultato l'espletamento di una prestazione lavorativa part-time di un'ora al giorno con una assunzione di personale in quantità esorbitante rispetto alle necessità della scuola paritaria, e difforme dai dati indicati nelle schede di funzionamento inviate al ad inizio di anno Controparte_6 scolastico;
che con specifico riferimento alla posizione della , l'indagine _1 ispettiva aveva accertato l'inconsistenza delle mansioni svolte in qualità di assistente amministrativo, quali quelle di guardare la posta, smistare le telefonate e prendere nota dell'eventuale assenza dei bambini per malattia, tenendo conto che ad occuparsi esclusivamente degli stessi compiti si sarebbero avvicendati ad ogni ora altri assistenti amministrativi;
che nel giudizio in esame, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro, era onere del lavoratore provare l'effettività dello stesso.
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda. CP_5
Pur ritualmente citata la soc. coop Gli Orsetti del cuore non si costituiva in giudizio.
Escussi i testi, concesso all'esito il termine per il deposito di note, all'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
4 Deve essere dichiarata la contumacia della cooperativa , CP_7 Controparte_2 ritualmente citata (cfr. la relata di notifica telematica del ricorso introduttivo prodotta in atti) e non costituitasi in giudizio. CP_
L' ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, siccome non titolare di alcuna situazione giuridica con riferimento ai vizi propri del verbale di accertamento, redatto unicamente nei confronti della cooperativa che gestisce la scuola paritaria ”. Controparte_2
La questione, ad avviso di chi scrive, non attiene alla legittimazione ad agire quanto piuttosto all'interesse ad agire.
Tale concetto, com'è noto, ad avviso della dottrina processualcivilistica più accreditata, costituisce una condizione dell'azione, nella quale si esprime il bisogno di tutela giurisdizionale conseguente alla violazione (o anche alla contestazione, o al vanto) di un proprio diritto. In altri termini, esso si concreta in quel rapporto di utilità corrente tra la lesione di un diritto che è stata affermata ed il provvedimento di tutela giurisdizionale che viene domandato.
Tale prospettazione risulta fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato la sussistenza di un interesse specifico alla tutela giurisdizionale, ogni qualvolta l'esercizio dell'azione tenda ad un risultato conseguibile solo attraverso l'attività giudiziaria stessa (Cass. 09-05-2024, n.12733; 24-01-2019, n.2057; Cass. III,
n.28405 del 28/11/2008; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010; Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del
04/05/2012).
Nel caso di specie, il verbale di accertamento impugnato dalla ricorrente, ha operato il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro intercorsi con l'indicata cooperativa – nel caso della , del suo rapporto di lavoro intercorso per i periodi _1 da Settembre 2014 a Dicembre 2014, da Gennaio a Dicembre 2015, da Gennaio a
Dicembre 2016 e da Gennaio a Settembre 2017: la domanda giudiziale formulata nel presente giudizio dall'istante tende invece ad accertare la sussistenza del suddetto rapporto lavorativo per i periodi indicati e del consequenziale diritto al versamento dei contributi previdenziali, ponendo nel nulla gli effetti del suddetto verbale di accertamento, sia pure con esclusivo riguardo alla posizione della . _1
Trattasi quindi di un risultato – richiesto con la proposizione della presente controversia – non conseguibile altrimenti se non attraverso la proposizione dell'odierna azione giudiziale.
5 Pertanto, ancorché il verbale di accertamento non sia stato notificato all'odierna ricorrente, alla stregua delle esposte considerazioni non può negarsi la sussistenza di un suo interesse all'impugnazione del suddetto verbale in parte qua.
Preliminarmente, la si duole della violazione dell'art. 14 della L. n. _1
689/1981 ed in particolare, della violazione del principio di ragionevolezza dei tempi di durata dell'ispezione (indagine iniziata il 26-09-2019 e terminata il 30-09-2022).
Sul punto, questo giudicante ritiene di dare continuità all'orientamento della S.C.
(Cass. ord. 26-07-2024, n.20977; n. 8326/2018 e n. 16642/2005) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
Peraltro, è stato autorevolmente sostenuto che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n.
689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (Cass. 25-10-2019, n.27405; 27702/2019;
Cass. 02-04-2014, n.7681). CP_
Avuto riguardo al caso di specie, l' ha documentato di aver svolto una Con complessa attività di accertamento nei confronti della cooperativa CP_2
. In data 26-09-2019 gli ispettori effettuavano un primo accesso presso la
[...] suddetta scuola privata ivi rinvenendo sei dipendenti;
in data 10-10-2019, lo studio del
6 CP_ consulente della cooperativa provvedeva a trasmettere all' a seguito Persona_1 di richiesta degli ispettori, la seguente documentazione:
Bilanci dal 2014 al 2018
- Delega CP_1
- Delega LUL
- Elenco dipendenti agevolati
- Libro Giornale anni dal 2014 al 2018
- Libro inventari anni dal 2014 al 2018
- Libro soci
- LUL mese maggio 2019
- Registro beni ammortizzabili anno 2018
- Registri IVA anni dal 2014 al 2018
- Libro Verbali assemblea.
CP_ In data 23-10-2019 lo studio del consulente indicato trasmetteva all' ulteriore documentazione:
LUL dal 2014 a settembre 2019
- Agibilità
- Contratto locazione
- Elenco bambini alla data del 18/10/2019
- Attestato HCCP del 10/09/2019
- Planimetria
- Certificazione di Igienicità anno scolastico 2019/20
- Relazione sorveglianza sanitaria anno 2019
- Notifica funzionamento scuola all'Ufficio di Ambito Territoriale di Caserta.
CP_ Successivamente in data 18-11-2019 gli OR chiedevano alla scuola di fornire chiarimenti ed ulteriore documentazione;
in data 3-12-2019 gli OR effettuavano un secondo accesso nella scuola, ivi rinvenendo sei dipendenti già rinvenute alla data del primo accesso del 26-09-2019; il 12-12-2019 la scuola, richiesta dagli OR, forniva ulteriore documentazione (cfr. verbale di accertamento.
In seguito all'insorgenza della pandemia da COVID-19 e dei consequenziali provvedimenti normativi di cd “lockdown”, l'attività di accertamento veniva necessariamente sospesa;
in data 14-05-2021, atteso che la precedente richiesta di documenti era rimasta inevasa, l' aveva provveduto a richiedere CP_5 documentazione integrativa, riscontrata dal presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa in data 11-08-2021.
Occorre poi aggiungere che nel corso dell'attività di accertamento gli ispettori hanno interrogato i dipendenti della scuola a più riprese (in data 26-09-2019; 17-10-2019, 21-
7 10-2019, 23-10-2019, 25-10-2019, 11-11-2019, 4-12-2019, ed alla ripresa dell'attività post pandemia, in data 7-02-2022, 8-02-2022, 9-02-2022, 10-02-2022, 11-02-2022,
22-08-2022, 23-08-2022, 24-08-2022, 25-08-2022, 31-08-2022, cfr. i verbali di interrogatorio all'interno del verbale di accertamento).
Dunque, la complessità dell'attività di accertamento svolta attraverso l'acquisizione progressiva di documentazione e la consegna frazionata della stessa da parte della cooperativa, oltre alla sospensione per forza maggiore dell'attività ispettiva, unitamente alla necessità dell'esame complessivo da parte degli ispettori della notevole mole di documenti e delle numerose dichiarazioni dei dipendenti acquisite, hanno imposto tempi non brevi per la redazione del verbale di accertamento e la sua successiva notifica alla cooperativa.
Ciò premesso, la doglianza formulata dalla ricorrente inerente la violazione dell'art.14 della L.n.689 non coglie nel segno per un duplice ordine di motivi. Il primo è che il verbale non è stato notificato alla ricorrente ma alla società cooperativa, sicchè sarebbe quest'ultima – che tuttavia non si è costituita nel presente giudizio - ad aver interesse a prospettare tale vizio;
l'ulteriore considerazione – dirimente, ad avviso di chi scrive - è che la notifica del verbale è avvenuta in data 30-09-2022, a distanza di 30 giorni dagli ultimi interrogatori effettuati dagli ispettori, dunque nel pieno rispetto del termine di cui all'art.14 cit. Ne consegue che l'eccezione preliminare si palesa destituita di fondamento.
Nel merito, la domanda è infondata e va respinta
Com'è noto, ai fini della qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro, secondo l'ormai consolidato orientamento delle pronunce di legittimità cui questo Giudice esprime la propria convinta adesione, deve aversi riguardo agli indici sintomatici costituiti dall'osservanza di un orario predeterminato dal datore, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro
(cfr. ex multis Cass. 25-02-2019, n.5436). Peraltro, il potere direttivo non può manifestarsi attraverso disposizioni di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass.16-11-2018,
n.29646; Cass. 8 aprile 2015, n.7024; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524, Cass., 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 5-07-2006, n.15327).
Con riguardo poi al riparto dell'onere della prova, deve condividersi
8 l'orientamento della S.C. secondo il quale che la parte che faccia valere sia la configurazione del rapporto siccome subordinato, sia la spettanza dei diritti derivanti da tale rapporto, ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. 6-07-2021, n.19144; Cass. nn. 9251 del 2010, Cass. n.
24561 del 2013, Cass. n. 23846 del 2017).
Con riguardo al caso di specie, la documentazione prodotta in atti e l'istruttoria espletata non consentono di ritenere configurabile un rapporto di lavoro avente le caratteristiche della subordinazione, intercorso tra la e la scuola _1 privata ”. Controparte_2
Il teste , collega di lavoro della ed espletante le stesse Testimone_1 _1 mansioni del ricorrente ha reso a questo giudicante le seguenti dichiarazioni:
ADR ho lavorato alle dipendenze della scuola privata da Marzo Controparte_2
2018 a Ottobre 2020 come assistente amministrativo. CP_ ADR sono in causa con l' poiché l'Istituto ha disconosciuto il mio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'indicata scuola privata.
ADR: la ricorrente ha lavorato come assistente amministrativo in questa scuola, in un periodo precedente al mio sino ad Agosto 2017. L'ho conosciuta perché quando ho iniziato a lavorare per la scuola vi erano delle pratiche in sospeso trattate dalla
e l'avevo contattata per avere chiarimenti;
poi in seguito la è anche _1 _1 venuta a scuola per farmi vedere come risolvere pratiche in sospeso relative a certificati di alcuni alunni.
ADR: la ricorrente lavorava un'ora al giorno dal Lunedì al Sabato, da quanto la stessa mi aveva riferito. Non so se la rispettasse sempre la stessa fascia _1 oraria ogni giorno oppure se la fascia oraria cambiava, né so se e con quale frequenza l'ora di lavoro cambiava di volta in volta.
ADR inizialmente lavoravo anche io un'ora al giorno, poi all'inizio del 2020 le ore giornaliere sono state accorpate in un unico giorno, inizialmente il martedì mattina, poi per sopraggiunte mie esigenze di studio ho chiesto ed ottenuto lo spostamento al giorno del mercoledì dalle 12 alle 18. Feci la richiesta alla GN , che era Per_3
l'assistente amministrativo avente maggiore anzianità di servizio.
ADR: quando lavoravo un'ora al giorno, di solito era dalle 16 alle 17, ma per sopraggiunte necessità di studio mi organizzavo con qualche altro collega che lavorava anch'egli un'ora al giorno, per effettuare un cambio di orario e di giorno.
9 ADR: non è mai capitato che non abbia potuto recarmi al lavoro un giorno.
ADR in merito al rapporto di lavoro della null'altro sono in grado di riferire. _1
ADR: io controllavo la posta e verificavo se pervenivano certificati medici degli alunni, anche con riguardo alle vaccinazioni e se arrivavano certificati medici del personale. (circostanze confermate dalle dichiarazioni rese dalla dinanzi agli _1
OR , cfr. verbale in atti) Stampavo i certificati e li lasciavo sulla scrivania CP_1 con un post-it in modo che l'assistente amministrativo successivo lavorava la pratica.
Dalle dichiarazioni del teste non emergono elementi sintomatici atti a configurare la sussistenza di un potere direttivo datoriale nei confronti del ricorrente. Infatti, la genericità della descrizione delle mansioni svolte dal teste e anche con riguardo alla posizione della - beninteso, mansioni, queste ultime di cui il non _1 Tes_1 poteva essere a conoscenza avendo iniziato a lavorare per la cooperativa dopo la cessazione del rapporto dell'odierna ricorrente e quindi in ordine alle quali non ha avuto cognizione diretta e personale delle circostanze riferite - lascia ritenere che la in realtà non svolgesse un'attività lavorativa ben precisa: non è dato sapere in _1 cosa consistesse il controllo della posta né il teste lo ha spiegato. Inoltre, la genericità della descrizione delle mansioni espletate come riferite dal teste lascia ritenere che il suo lavoro – e quello della - non avendo un contenuto preciso, fosse lasciato _1 alla discrezionalità ed alla laboriosità del collega precedente, sicchè la lavoratrice poteva rimanere anche, in ipotesi, inattiva, senza che vi fosse alcuna conseguenza di carattere disciplinare.
Ancora, lo svolgimento della prestazione per un'ora al giorno e la circostanza che l'orario fosse deciso non sulla base di un organigramma elaborato dalla direzione didattica della scuola, ma fosse concordato dagli assistenti amministrativi che si alternavano nella postazione, fa ritenere del tutto assente il requisito fondamentale del potere direttivo, l'eterodirezione.
Sul punto dirimenti appaiono le dichiarazioni rese dall'ispettore escusso Tes_2 quale teste e relative ai giorni in cui essi avevano effettuato l'accesso presso la scuola:
ADR gli assistenti presenti al mattino ci dissero inoltre che l'orario di lavoro se lo gestivano tra di loro organizzandosi autonomamente.
Ancora, la fluidità ed incertezza sui compiti che giornalmente avrebbe dovuto svolgere la nell'esecuzione della sua prestazione, e la vacua indicazione dell'orario di _1 lavoro cui la avrebbe dovuto essere presente in ufficio, lasciano molti dubbi _1 sull'effettività dell'inserimento della sua posizione lavorativa nell'organizzazione
10 amministrativa della scuola.
Le considerazioni qui espresse risultano confermate dalle dichiarazioni rese dall'ispettore che ha svolto l'attività ispettiva sulla scuola privata “Gli Tes_3
Orsetti del cuore” unitamente al collega il quale ha dichiarato Testimone_4 quanto segue:
ADR: nel corso dell'accertamento verificammo una discrepanza tra il numero abnorme di dipendenti denunciati dall'istituto rispetto a quella che era una normale forza lavoro desumibile dalla media degli istituti con pari numero di alunni iscritti.
L'abnormità del personale assunto risultava anche rispetto ai dati numerici del personale comunicati dalla scuola al all'inizio dell'anno scolastico, con CP_6 riferimento al personale dipendente (cd. schede di funzionamento).
ADR: effettuammo due accessi nel Settembre e nel Dicembre 2019 e furono sentiti i dipendenti presenti nella sezione di Marcianise;
furono fatte le convocazioni di due terzi del personale che aveva ruotato nella scuola, circa 70 convocazioni di persone sia docente che ATA.
ADR: Le modalità di assunzione erano equivalenti per tutti, ciascun dipendente era stato assunto per lavorare un'ora al giorno, peraltro senza indicazione della fascia oraria. Dall'escussione dei dipendenti appurammo che in realtà vi sarebbe stata una autogestione dei lavoratori con riguardo alla organizzazione delle presenze in scuola
e questo sia per quanto aveva riguardato i docenti e soprattutto per il personale ATA.
ADR il primo accesso lo effettuammo nel Settembre 2019, e rimanemmo in scuola dalle 8 alle 17: verificammo che di fatto erano presenti presso l'Istituto circa 6 o 7 persone tra docenti e ATA cui si aggiunsero nel corso della giornata altre 4 o 5 unità: di contro, nel LUL di quella giornata la scuola riportava 32 unità lavorative.
ADR il secondo accesso lo facemmo nel Dicembre del 2019 e trovammo 6 o 7 persone all'interno della scuola, la durata dell'accesso fu minore, restammo a scuola solo di mattina. Erano le stesse persone che avevamo trovato al lavoro il giorno del primo accesso e non erano presenti per una sola ora in quella giornata ma rimasero per tutto il tempo del nostro accesso.
ADR appurammo che dai documenti della scuola avrebbe dovuto esserci una turnazione del personale ATA di una unità ogni ora, quindi nel corso della giornata avremmo dovuto vedere l'avvicendamento di 6 o 7 persone per ogni ora nell'ufficio amministrativo, cosa che invece di fatto non vedemmo come ho già detto: peraltro
l'ufficio in cui il personale ATA era allocato, non poteva ospitare, comprese le
11 scrivanie più di due persone, quindi ritenemmo inverosimile l'avvicendamento di 6 o 7 persone ogni ora in quell'ufficio.
ADR poi abbiamo ascoltato i dipendenti ed abbiamo acquisito la documentazione fornita dall'azienda.
All'esito dell'accertamento verificammo che all'interno della scuola vi era un gruppo di dipendenti che erano più presenti in istituto garantendone il funzionamento: per questi accertammo quindi una loro presenza in scuola, di durata superiore all'ora giornaliera e quindi procedemmo all'addebito della maggiore contribuzione dovuta rispetto alla presenza al lavoro dichiarata da questi;
per altri lavoratori, ritenendo le loro dichiarazioni non genuine e inverosimile la loro presenza quotidiana per un'ora al giorno, abbiamo proceduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro.
La dichiarazioni testimoniali rese dall'Ispettore, sono state confermate da quelle del suo collega escusso all'udienza del 12-02-2025 il quale ha poi Testimone_4 ulteriormente aggiunto:
ADR quando sentimmo la sig.ra - indicata dalle presenti Parte_2 all'interno della scuola come la referente della scuola stessa - ci disse che non erano disponibili i turni di lavoro del personale della scuola;
in seguito, la scuola consegnò i prospetti di turnazione settimanale e mensile.
……….
ADR: La non figurava tra i dipendenti che sottoscrissero il verbale di riunione _1 per la nomina del delegato alla sicurezza, tenutasi nel 2017.
AD AVV Verrengia: la stanza dove lavorava il personale ATA era larga un metro e mezzo circa per tre metri o poco più: c'era un tavolino ma non ricordo se ci fosse il pc
e alle spalle vi era una libreria.
AD AVV Verrengia: la è stata dichiarata quale assistente amministrativo dal _1
Settembre 2014 al 2017: quando la sentimmo, non ricordava i nomi dei colleghi né quelli delle insegnanti e ci disse che si occupava solo della posta elettronica;
che non aveva mai segnato le presenze degli alunni né era mai stata addetta alla riscossione delle rette mensili né al pagamento di fatture o di utenze.
Quindi dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori si conferma il dato relativo all'assoluta fumosità del contenuto delle mansioni svolte dall' assistente amministrativo nei giorni in cui era presente al lavoro. _1
Tali risultanze – ad onta delle buste paga prodotte dalla difesa della ricorrente e della lettera di assunzione, non costituenti fonte di prova ad substantiam
12 del rapporto lavorativo invocato in giudizio - oltre alla circostanza dell'assoluta autonomia della ricorrente in ordine all'organizzazione del proprio orario di lavoro - né è dato sapere se in caso di assenza dal lavoro la fosse tenuta a chiedere una _1 preventiva autorizzazione alla scuola, ovvero ad una semplice comunicazione, e se si,
a chi dovesse indirizzarla - conferma l'insussistenza del profilo inerente alla eterodirezione e quindi del potere direttivo ed organizzativo datoriale sulla sua prestazione lavorativa: e poiché tali requisiti – come precisato in premessa - costituiscono un aspetto qualificante della subordinazione, la carenza della relativa prova comporta che non possa accertarsi la configurazione di un rapporto lavorativo subordinato del alle dipendenze della scuola privata ”, Tes_1 Controparte_2 con conseguente rigetto di tutti i capi di domanda formulati. CP_
Le spese processuali seguono la soccombenza nei confronti dell' e si liquidano come da dispositivo.
Deve dichiararsi nulla per le spese di lite nei confronti della soc. coop.
[...]
non costituita in giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' e della Parte_1 Controparte_8
con ricorso depositato in data 28-12-2023, così provvede:
[...]
• Dichiara la contumacia della;
Controparte_8
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
CP_ dell' che liquida in complessivi €.3.400,00;
• Dichiara nulla per le spese di lite nei confronti della Controparte_8
.
[...]
Santa Maria Capua Vetere 23-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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