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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 561 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lotzorai, presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
di , fu , , CP_6 Per_1 CP_16 CP_15 Controparte_17
, fu fu , , fu CP_18 CP_19 Per_2 CP_20 CP_16 CP_21 CP_22
fu fu fu Per_2 CP_23 Per_2 CP_24 Per_2 CP_24 Per_3 [...]
fu fu , fu fu CP_25 Per_3 CP_26 CP_16 CP_26 Per_3 CP_27
fu fu fu Per_3 CP_28 Per_2 CP_29 Per_2 CP_30 Per_3 CP_31
fu fu , , Per_3 CP_31 Per_2 Controparte_32 Controparte_33
, , , , , , , CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 CP_40 CP_41
, , ,
[...] CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 Controparte_46 [...]
, , , , CP_47 CP_48 CP_49 CP_50 CP_51 Controparte_52
,
[...]
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reale – accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
pagina 1 di 5 Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare che gli attori hanno usucapito i seguenti immobili:
a. Fabbricato e terreni limitrofi siti in Triei nella Località Torsei e distinti al NCEU al Foglio
5, particella 500, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 40 mq e Rendita Euro 43,38, nonché al NCT al
Foglio 5, particella 500, qualità Ente Urbano, particella 628, qualità seminativo, Superficie 897 mq e
Reddito Dominicale Euro 1,62, particella 122, qualità seminativo, Superficie 4.510mq e Reddito
Dominicale Euro 5,82;
b. Terreno sito in Girasolenella Località Case Sparsee distinto al NCT al Foglio 4, particella
342, qualità seminativo, Superficie 243 mq e Reddito Dominicale Euro 1,00 e particella 336, qualità seminativo, Superficie 1.339 mqe Reddito Dominicale Euro 5,53;
2. Che, pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della
emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Dichiarare, in ogni caso, la persistenza delle servitù pubbliche esistenti sugli immobili oggetto di causa;
5. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 Parte_2
essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
- fabbricato e terreni limitrofi siti in Triei nella Località “Torsei”, distinti al Catasto Fabbricati al
Foglio 5, particella 500 e al Catasto Terreni al Foglio 5, particella 500, particella 628 e particella 122;
- terreno sito in Girasole nella Località “Case Sparse”, distinto al Catasto Terreni al Foglio 4, particella 342 e particella 336.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso degli immobili sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 2000, di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso la ristrutturazione e l'utilizzo del fabbricato e di aver provveduto al miglioramento dei terreni recintandoli, coltivandoli e destinandoli al pascolo.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
pagina 2 di 5 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e dei terreni in capo agli attori per oltre vent'anni, dagli inizi dell'anno 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, riconoscendo il fabbricato e individuando con esattezza e precisione il confine dei terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie e nella mappa esibitigli in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale – teste - (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese rispettivamente all'udienza del 4 giugno 2024 e del 13 settembre Testimone_2 Tes_1
2024).
I testi e hanno riferito che dall'anno 2000 gli attori hanno utilizzato il Testimone_2 Tes_1
fabbricato come deposito di attrezzatura agricola e sementi e i due terreni limitrofi per coltivare la vigna e l'orto stagionale e che il terreno nella sua interezza è recintato con rete metallica, pali in ferro e pagina 3 di 5 muro in cemento che funge da base.
I testi hanno precisato la presenza di un cancello d'ingresso principale grande e uno più piccolo ad uso pedonale.
Entrambi i testi hanno riferito che il fabbricato, composto da due stanze ed un bagno, era inizialmente una struttura grezza e che gli attori nel tempo hanno curato i lavori di sistemazione degli infissi, hanno dotato la porta di serratura e provveduto ad intonacare esternamente e tinteggiare gli interni.
Quanto al terreno sito in Girasole, entrambi i testi, hanno riferito che gli attori lo hanno utilizzato per la coltivazione dei cereali, che si occupano della pulizia, che provvedono all'aratura, allo sfalcio dell'erba e lo concedono in pascolo.
Il terreno come specificato da e confina con la proprietà per due lati con la Tes_2 Pt_1 Per_4
proprietà e con la strada principale;
inoltre, gli stessi hanno confermato la presenza di una CP_3
recinzione con rete metallica e paletti in ferro e di un cancello, utilizzato anche dai cugini CP_3
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono comportati come proprietari dei terreni sin dall'anno 2000 e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale il rapporto di amicizia con gli attori (teste , nonché in ragione del Testimone_2 rapporto di parentela (il teste è cugino dell'attrice e proprietario di terreni limitrofi). Tes_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 Pt_2
hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
[...]
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara e Parte_1
proprietari dei seguenti beni immobili: Parte_2
pagina 4 di 5 a. Fabbricato e terreni limitrofi siti in Triei nella Località Torsei e distinti al NCEU al Foglio 5, particella 500, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 40 mq e Rendita Euro 43,38, nonché al
NCT al Foglio 5, particella 500, qualità Ente Urbano, particella 628, qualità seminativo,
Superficie 897 mq e Reddito Dominicale Euro 1,62, particella 122, qualità seminativo,
Superficie 4.510mq e Reddito Dominicale Euro 5,82;
b. Terreno sito in Girasolenella Località Case Sparsee distinto al NCT al Foglio 4, particella
342, qualità seminativo, Superficie 243 mq e Reddito Dominicale Euro 1,00 e particella 336, qualità seminativo, Superficie 1.339 mqe Reddito Dominicale Euro 5,53;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 561 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Lotzorai, presso lo studio dell'Avv. Davide Amadori, che li rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , , ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_15
di , fu , , CP_6 Per_1 CP_16 CP_15 Controparte_17
, fu fu , , fu CP_18 CP_19 Per_2 CP_20 CP_16 CP_21 CP_22
fu fu fu Per_2 CP_23 Per_2 CP_24 Per_2 CP_24 Per_3 [...]
fu fu , fu fu CP_25 Per_3 CP_26 CP_16 CP_26 Per_3 CP_27
fu fu fu Per_3 CP_28 Per_2 CP_29 Per_2 CP_30 Per_3 CP_31
fu fu , , Per_3 CP_31 Per_2 Controparte_32 Controparte_33
, , , , , , , CP_34 CP_35 CP_36 CP_37 CP_38 CP_39 CP_40 CP_41
, , ,
[...] CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 Controparte_46 [...]
, , , , CP_47 CP_48 CP_49 CP_50 CP_51 Controparte_52
,
[...]
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reale – accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
pagina 1 di 5 Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
1. Dichiarare che gli attori hanno usucapito i seguenti immobili:
a. Fabbricato e terreni limitrofi siti in Triei nella Località Torsei e distinti al NCEU al Foglio
5, particella 500, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 40 mq e Rendita Euro 43,38, nonché al NCT al
Foglio 5, particella 500, qualità Ente Urbano, particella 628, qualità seminativo, Superficie 897 mq e
Reddito Dominicale Euro 1,62, particella 122, qualità seminativo, Superficie 4.510mq e Reddito
Dominicale Euro 5,82;
b. Terreno sito in Girasolenella Località Case Sparsee distinto al NCT al Foglio 4, particella
342, qualità seminativo, Superficie 243 mq e Reddito Dominicale Euro 1,00 e particella 336, qualità seminativo, Superficie 1.339 mqe Reddito Dominicale Euro 5,53;
2. Che, pertanto, gli attori sono proprietari in modo pieno ed esclusivo di detti immobili;
3. Per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro la trascrizione della
emanando sentenza e al Direttore dell'U.T.E. di procedere alle necessarie volture sollevandoli da qualsivoglia responsabilità;
4. Dichiarare, in ogni caso, la persistenza delle servitù pubbliche esistenti sugli immobili oggetto di causa;
5. Con vittoria di spese ed onorari nel caso di resistenza.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di Parte_1 Parte_2
essere proprietari, per intervenuta usucapione, dei seguenti immobili:
- fabbricato e terreni limitrofi siti in Triei nella Località “Torsei”, distinti al Catasto Fabbricati al
Foglio 5, particella 500 e al Catasto Terreni al Foglio 5, particella 500, particella 628 e particella 122;
- terreno sito in Girasole nella Località “Case Sparse”, distinto al Catasto Terreni al Foglio 4, particella 342 e particella 336.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso degli immobili sopra indicati, in modo pubblico, pacifico e continuato sin dall'anno 2000, di averne curato la manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso la ristrutturazione e l'utilizzo del fabbricato e di aver provveduto al miglioramento dei terreni recintandoli, coltivandoli e destinandoli al pascolo.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
pagina 2 di 5 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato e dei terreni in capo agli attori per oltre vent'anni, dagli inizi dell'anno 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, riconoscendo il fabbricato e individuando con esattezza e precisione il confine dei terreni oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nelle fotografie e nella mappa esibitigli in udienza, indicando anche l'esatto identificativo catastale – teste - (dichiarazioni dei testi Tes_1
e rese rispettivamente all'udienza del 4 giugno 2024 e del 13 settembre Testimone_2 Tes_1
2024).
I testi e hanno riferito che dall'anno 2000 gli attori hanno utilizzato il Testimone_2 Tes_1
fabbricato come deposito di attrezzatura agricola e sementi e i due terreni limitrofi per coltivare la vigna e l'orto stagionale e che il terreno nella sua interezza è recintato con rete metallica, pali in ferro e pagina 3 di 5 muro in cemento che funge da base.
I testi hanno precisato la presenza di un cancello d'ingresso principale grande e uno più piccolo ad uso pedonale.
Entrambi i testi hanno riferito che il fabbricato, composto da due stanze ed un bagno, era inizialmente una struttura grezza e che gli attori nel tempo hanno curato i lavori di sistemazione degli infissi, hanno dotato la porta di serratura e provveduto ad intonacare esternamente e tinteggiare gli interni.
Quanto al terreno sito in Girasole, entrambi i testi, hanno riferito che gli attori lo hanno utilizzato per la coltivazione dei cereali, che si occupano della pulizia, che provvedono all'aratura, allo sfalcio dell'erba e lo concedono in pascolo.
Il terreno come specificato da e confina con la proprietà per due lati con la Tes_2 Pt_1 Per_4
proprietà e con la strada principale;
inoltre, gli stessi hanno confermato la presenza di una CP_3
recinzione con rete metallica e paletti in ferro e di un cancello, utilizzato anche dai cugini CP_3
I testi hanno confermato, altresì, che gli attori si sono comportati come proprietari dei terreni sin dall'anno 2000 e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici quale il rapporto di amicizia con gli attori (teste , nonché in ragione del Testimone_2 rapporto di parentela (il teste è cugino dell'attrice e proprietario di terreni limitrofi). Tes_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 Pt_2
hanno acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
[...]
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara e Parte_1
proprietari dei seguenti beni immobili: Parte_2
pagina 4 di 5 a. Fabbricato e terreni limitrofi siti in Triei nella Località Torsei e distinti al NCEU al Foglio 5, particella 500, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 40 mq e Rendita Euro 43,38, nonché al
NCT al Foglio 5, particella 500, qualità Ente Urbano, particella 628, qualità seminativo,
Superficie 897 mq e Reddito Dominicale Euro 1,62, particella 122, qualità seminativo,
Superficie 4.510mq e Reddito Dominicale Euro 5,82;
b. Terreno sito in Girasolenella Località Case Sparsee distinto al NCT al Foglio 4, particella
342, qualità seminativo, Superficie 243 mq e Reddito Dominicale Euro 1,00 e particella 336, qualità seminativo, Superficie 1.339 mqe Reddito Dominicale Euro 5,53;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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