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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 4.3.3025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2640/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvia Assennato, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Carlo Poma n. 2
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'Avv. Simona Miglio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n.
1242/2024 pubblicata il 09/08/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2022 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, deduceva che: - in data 10.11.2021 aveva presentato alla Parte_1
CP_ sede competente domanda di assegno sociale;
- l'Istituto, con provvedimento dell'1.12.2021,
1 aveva respinto la domanda non risultando previsto l'obbligo di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione personale;
- avverso tale provvedimento aveva presentato reclamo e successivamente ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 22.2.2022, documentando l'intervenuta separazione personale e sostenendo la non necessità della richiesta di mantenimento;
- il ricorso non aveva avuto riscontro. Tanto premesso, aggiungeva che dalla documentazione prodotta risultava che: - la separazione innanzi all'Ufficiale dello stato civile era stata dichiarata il 22.9.2021
e trascritta il 27.10.2021; - egli stesso viveva con la propria madre ed era in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell'assegno sociale, avendo redditi annui inferiori agli importi di legge, come risultava dalle certificazioni dell'Agenzia delle entrate prodotte.
Chiedeva, pertanto, stante l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di assegno sociale, di “- dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dei ratei maturati, con CP_1 gli interessi legali”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come, “nel caso di CP_1
specie, seppure astrattamente sia configurabile lo stato di bisogno, in concreto detta situazione non ricorre, o comunque essa è stata determinata volontariamente dallo stesso ricorrente, che sembra, piuttosto essersi “volontariamente” privato della possibilità di ottenere (come sarebbe stato suo diritto) un beneficio economico a scopo di mantenimento, a carico del coniuge”; e ciò in quanto l'ex coniuge del ricorrente, , percepiva una pensione lorda di euro 2.328,60 e nel 2021 Controparte_2
aveva percepito oltre settantamila euro a titolo di “buonuscita”, sicché, vista la situazione indigenza economica, il ricorrente allora avrebbe potuto (e dovuto) ottenere una somma a titolo di mantenimento.
All'esito del giudizio il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso e dichiarava irripetibili le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello sulla scorta di un unico, Parte_1
articolato motivo in cui sosteneva che: - “agganciare - come fa il Tribunale quando afferma che lo stato di bisogno è autodeterminato ed evitabile in tutto o in parte usando l'ordinaria diligenza - la pretesa insufficienza economica alla rinuncia al mantenimento in sede di separazione equivale a considerare che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, quando la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua oggettività”; - doveva, quindi, escludersi, sulla base della normativa di riferimento e della giurisprudenza di legittimità in materia, che “l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione” potesse “assumere rilievo ostativo, atteso che interpretando in tal modo la disposizione in esame si finirebbe con l'introdurre a carico
2 dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto”; - d'altra parte, non vi era alcuna fittizietà della separazione e nessuna preordinazione ad ottenere l'assegno sociale, sussistendo, invece, sulla scorta della documentazione prodotta, tutti i presupposti normativamente previsti per beneficiare della prestazione de qua. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le censure alla decisione di primo grado, di cui CP_1
chiedeva la conferma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, si dà atto che non è stata accolta la richiesta del difensore di Parte_1
volta ad ottenere un termine per note, non risultando lo stesso “necessario” ai sensi del
[...]
combinato disposto degli artt. 437, ultimo comma, e 429, comma 2, c.p.c.: e ciò avuto riguardo alle argomentazioni svolte dalle parti negli atti di causa e alla documentazione prodotta;
del resto, nella comparsa con cui si è costituito nel presente grado l' non ha introdotto argomenti nuovi né ha CP_1
formulato domande in via incidentale.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.1. Il Tribunale ha respinto la domanda giudiziale di ritenendo che “ferma Parte_1 restando la sussistenza, nel caso di specie, lo stato di bisogno di cui all'art. 3, co. 6, della L. n.
335/1995”, non era riconoscibile “il diritto ad ottenere la prestazione prevista dalla medesima disposizione, giacché (a) tale stato di bisogno è stato determinato, in tutto o in parte, proprio dalla condotta posta in essere dalla parte ricorrente, e (b) la medesima condotta appare contraria al principio di buona fede in senso oggettivo e va qualificata – ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. (…) – come causa autonomamente posta dell'evento pregiudizievole lamentato (cioè del conseguente stato di bisogno autodeterminato), che sarebbe stato evitabile, in tutto o in parte, usando l'ordinaria diligenza”.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando: l'irrilevanza della colpevolezza o meno dello stato di bisogno alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza in materia, l'effettività dello stato di bisogno del (riconosciuta dallo stesso Parte_1
Tribunale), l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento o di preordinazione dolosa, di cui l'Istituto non aveva fornito prova.
3.2. Le censure sono fondate.
Invero, l'art. 3, comma 6, L. 08.08.1995, n. 335 stabilisce che “con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
3 Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno (…) denominato assegno sociale (…)”.
Pertanto, gli unici requisiti richiesti ai fini della concessione dell'assegno sono l'età, la cittadinanza italiana, la residenza ed il possesso di redditi (propri e del coniuge non legalmente separato) non superiori al limite stabilito dalla legge.
Ebbene, dalle certificazioni dell' versate in atti risulta che Controparte_3 Parte_1
(che al momento della domanda amministrativa aveva, pacificamente, l'età anagrafica per
[...] beneficiare dell'assegno sociale), non ha percepito, negli anni rilevanti nella specie, alcun reddito: sussiste, pertanto, il requisito reddituale richiesto ai fini della concessione della prestazione. Si tratta, peraltro, di circostanza che lo stesso non ha seriamente contestato, avendo anzi dedotto che “nel CP_1 caso di specie” è “astrattamente … configurabile lo stato di bisogno” (sostenendo, piuttosto, l'Istituto che tale stato è conseguenza del comportamento colpevole del stesso). Vi è da aggiungere Parte_1
che la sussistenza del “requisito reddituale” è stato accertato anche dal Tribunale, il quale ha respinto il ricorso “ferma restando la sussistenza, nel caso di specie, (del)lo stato di bisogno di cui all'art. 3, co. 6, della L. n. 335/1995”.
Ritiene il Collegio che, considerato l'obiettivo stato di bisogno dell'odierno appellante, è irrilevante la circostanza che, in sede di accordo di separazione personale, sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cazzago San Martino (BS) il 21.9.2021 e confermato il
27.10.2021, non è stato previsto il diritto all'assegno di mantenimento in favore dell'odierno appellante.
E invero, costituisce ius receptum che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. Civ., Sez.
6-L, ord. 09.07.2020, n. 14513).
Si tratta un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dovendosi evidenziare che con l'ordinanza n. 14513/2020 cit. è stata cassata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda della ricorrente, ritenendo che “siccome la [stessa] non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione, ciò non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato art. 3 comma 6 legge 335/1995”.
4 Ha affermato in proposito la Corte che lo stato di bisogno può essere desunto, in base alla legge, soltanto “dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge”, mentre “va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione” e ciò “anzitutto perché non si tratta di redditi (…) di qualsiasi natura (…) né di assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, ai quali soltanto, invece, la legge 335 attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno”, ed “in secondo luogo perché, in base alla stessa legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito”, ragion per cui “va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato”.
Pertanto, ad avviso dei giudici di legittimità, erroneamente la sentenza impugnata, “in carenza di qualsiasi previsione di legge”, aveva ritenuto che “la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato di bisogno”: così opinando “la
Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (…) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato (…) senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione;
dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale”, mentre “allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità”, ma soprattutto
“perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggette a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti o sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia (…) di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela”.
Ciò posto, ad avviso della Suprema Corte, “la stessa Corte d'Appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (…), ha attribuito
5 rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia (…) attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (…) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione, ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (…). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto”.
Nello stesso senso si è espressa Cass. Lav., 15.09.2021, n. 24954, ribadendo che non assume rilevanza “la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”.
In linea di continuità con le predette decisioni si è posta, più di recente, Sez. L, Sentenza n.
7235 del 2023, la quale ha ribadito i principi innanzi espressi con riferimento a un caso in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021 cit., derivava da una scelta volontaria del soggetto, avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito.
In altri termini, posto che non è precluso “l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”, costituisce ius receptum che “in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito” (Cass. Lav., 15.09.2021, n. 24954 cit.).
Avuto riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre aggiungere che l'onere deduttivo e probatorio circa la sussistenza della condotta fraudolenta è in capo all'ente erogatore, trattandosi di fatto impeditivo del diritto ex adverso azionato. In particolare, gravava sull'Istituto appellato l'onere di provare, anche per il tramite di indizi gravi, precisi e concordanti, la simulazione della separazione in ragione di una persistenza della comunione di vita e di intenti fra i coniugi, e che il sostegno economico di non fosse venuto meno dopo la separazione, Controparte_2
ossia, in definitiva, la mancanza in concreto dei requisiti richiesti dalla legge per la corresponsione del beneficio.
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono ragioni concrete per dubitare dell'effettività della separazione di e dell'ex coniuge, non avendo l' fornito elementi utili in tal Parte_1 CP_1
senso.
6 Deve, anzi, rilevarsi che dalle certificazioni in atti risulta che i due coniugi non risiedevano più insieme già al momento dell'atto di separazione, posto che il risiedeva in Segni, nel Parte_1
Lazio, e in Cazzago San Martino, in Lombardia. Tale dato, risultante dall'accordo di Controparte_2
separazione personale innanzi all'Ufficiale dello stato civile, trova conferma nella certificazione rilasciata dal Comune di Segni, da cui risulta che , dopo aver risieduto a Cazzago Parte_1
San Martino (ove aveva contratto matrimonio il 29.8.1981) dal 7.11.1981 al 2.11.2008, in tale ultima data è rientrato nel Lazio, ove stabilmente, da allora, risiede. In particolare, dal 23 febbraio 2010
l'odierno appellante risiede in Segni, al Viale Ungheria n. 43, unitamente all'anziana madre.
Rebus sic stantibus, la circostanza che , benché privo di redditi, non abbia Parte_1 preteso l'erogazione di un assegno di mantenimento da parte della ex moglie (sebbene la stessa fosse titolare di pensione) non può ritenersi indice del carattere fraudolento dell'accordo.
Detta circostanza, anche alla luce delle certificazioni in atti e degli elementi di fatto dagli stessi risultanti, ben può, infatti, trovare spiegazione – come dedotto dallo stesso appellante - nella molteplicità di “situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati”, che, secondo gli insegnamenti di legittimità innanzi richiamati, “possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggette a continue evoluzioni” e che comunque “non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale”. Nella specie, appare senz'altro verosimile che la separazione consensuale suindicata, lungi dal creare una realtà apparente, abbia formalizzato una situazione già di fatto, da anni, sussistente.
Ciò detto, va rimarcato come – a differenza di quanto sostenuto dall' – CP_1 Parte_1
, nell'accordo di separazione, non ha mai dichiarato di essere economicamente
[...]
autosufficiente. Né la rinuncia all'assegno di mantenimento può equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valere ad escludere la configurabilità del predetto requisito, non rilevando un reddito potenziale, mai attribuito e percepito.
In tale quadro nessun indice di sospetto discende dai tempi dell'atto di separazione e della successiva istanza volta ad ottenere l'assegno sociale, essendo evidente che gli stessi sono stati determinati dall'evoluzione degli accadimenti (ovvero dalle “situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati”, il cui esame, secondo gli insegnamenti di legittimità innanzi richiamati, deve orientare le decisioni nella materia de qua): la richiesta della prestazione per cui è causa è stata “fisiologicamente” presentata dopo la separazione, allorché si sono effettivamente realizzati tutti i presupposti normativi per accedervi.
In definitiva, non vi sono elementi, neanche presuntivi, tali da far ritenere che sia stato simulato artificiosamente uno stato di bisogno inesistente per conseguire indebitamente prestazioni
7 assistenziali non dovute. Né, per quanto detto, può imputarsi all'appellante di essersi
“volontariamente” privato della possibilità di ottenere (come sarebbe stato suo diritto) un beneficio economico a scopo di mantenimento, a carico del coniuge.
L'appello merita, dunque, accoglimento e a deve riconoscersi il diritto alla Parte_1 percezione dell'assegno sociale.
Posto che la relativa domanda è stata presentata in data 10.11.2021, la prestazione dev'essere erogata con decorrenza dall'1.12.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa). CP_ L' deve, di conseguenza, essere condannato al pagamento dei ratei di assegno maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'Istituto appellato e vengono distratte in favore dell'Avv. Silvia Assennato, antistatario.
Venendo alla quantificazione delle spese stesse, occorre evidenziare che, avuto riguardo alla natura della prestazione, va applicata la disposizione di cui all'art. 13, primo comma, c.p.c., alla stregua del quale, se il titolo è controverso, il valore della causa si determina in base alle somme dovute per due anni;
nel caso di specie, il valore della causa va, pertanto, individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 poiché in tale scaglione rientra l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta (cfr. sul punto Sez. L, Ordinanza n. 13924 del 2024).
Tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte, alla luce dei parametri vigenti, le spese vengono quantificate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di percepire l'assegno Parte_1
CP_ sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 8.8.1995, n. 335 e succ. mod. e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante stesso dei relativi ratei a decorrere dall'1.12.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda al soddisfo;
- condanna l' a pagare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro CP_1
2.800,00 per il primo grado ed in euro 2.500,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
8
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 4.3.3025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2640/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Silvia Assennato, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via Carlo Poma n. 2
APPELLANTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1 dall'Avv. Simona Miglio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n.
1242/2024 pubblicata il 09/08/2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2022 innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, deduceva che: - in data 10.11.2021 aveva presentato alla Parte_1
CP_ sede competente domanda di assegno sociale;
- l'Istituto, con provvedimento dell'1.12.2021,
1 aveva respinto la domanda non risultando previsto l'obbligo di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione personale;
- avverso tale provvedimento aveva presentato reclamo e successivamente ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 22.2.2022, documentando l'intervenuta separazione personale e sostenendo la non necessità della richiesta di mantenimento;
- il ricorso non aveva avuto riscontro. Tanto premesso, aggiungeva che dalla documentazione prodotta risultava che: - la separazione innanzi all'Ufficiale dello stato civile era stata dichiarata il 22.9.2021
e trascritta il 27.10.2021; - egli stesso viveva con la propria madre ed era in possesso di tutti i requisiti per beneficiare dell'assegno sociale, avendo redditi annui inferiori agli importi di legge, come risultava dalle certificazioni dell'Agenzia delle entrate prodotte.
Chiedeva, pertanto, stante l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di assegno sociale, di “- dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dei ratei maturati, con CP_1 gli interessi legali”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando come, “nel caso di CP_1
specie, seppure astrattamente sia configurabile lo stato di bisogno, in concreto detta situazione non ricorre, o comunque essa è stata determinata volontariamente dallo stesso ricorrente, che sembra, piuttosto essersi “volontariamente” privato della possibilità di ottenere (come sarebbe stato suo diritto) un beneficio economico a scopo di mantenimento, a carico del coniuge”; e ciò in quanto l'ex coniuge del ricorrente, , percepiva una pensione lorda di euro 2.328,60 e nel 2021 Controparte_2
aveva percepito oltre settantamila euro a titolo di “buonuscita”, sicché, vista la situazione indigenza economica, il ricorrente allora avrebbe potuto (e dovuto) ottenere una somma a titolo di mantenimento.
All'esito del giudizio il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso e dichiarava irripetibili le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale decisione proponeva appello sulla scorta di un unico, Parte_1
articolato motivo in cui sosteneva che: - “agganciare - come fa il Tribunale quando afferma che lo stato di bisogno è autodeterminato ed evitabile in tutto o in parte usando l'ordinaria diligenza - la pretesa insufficienza economica alla rinuncia al mantenimento in sede di separazione equivale a considerare che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, quando la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua oggettività”; - doveva, quindi, escludersi, sulla base della normativa di riferimento e della giurisprudenza di legittimità in materia, che “l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del coniuge in sede di separazione” potesse “assumere rilievo ostativo, atteso che interpretando in tal modo la disposizione in esame si finirebbe con l'introdurre a carico
2 dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto”; - d'altra parte, non vi era alcuna fittizietà della separazione e nessuna preordinazione ad ottenere l'assegno sociale, sussistendo, invece, sulla scorta della documentazione prodotta, tutti i presupposti normativamente previsti per beneficiare della prestazione de qua. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , contestando le censure alla decisione di primo grado, di cui CP_1
chiedeva la conferma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, si dà atto che non è stata accolta la richiesta del difensore di Parte_1
volta ad ottenere un termine per note, non risultando lo stesso “necessario” ai sensi del
[...]
combinato disposto degli artt. 437, ultimo comma, e 429, comma 2, c.p.c.: e ciò avuto riguardo alle argomentazioni svolte dalle parti negli atti di causa e alla documentazione prodotta;
del resto, nella comparsa con cui si è costituito nel presente grado l' non ha introdotto argomenti nuovi né ha CP_1
formulato domande in via incidentale.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.1. Il Tribunale ha respinto la domanda giudiziale di ritenendo che “ferma Parte_1 restando la sussistenza, nel caso di specie, lo stato di bisogno di cui all'art. 3, co. 6, della L. n.
335/1995”, non era riconoscibile “il diritto ad ottenere la prestazione prevista dalla medesima disposizione, giacché (a) tale stato di bisogno è stato determinato, in tutto o in parte, proprio dalla condotta posta in essere dalla parte ricorrente, e (b) la medesima condotta appare contraria al principio di buona fede in senso oggettivo e va qualificata – ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c. (…) – come causa autonomamente posta dell'evento pregiudizievole lamentato (cioè del conseguente stato di bisogno autodeterminato), che sarebbe stato evitabile, in tutto o in parte, usando l'ordinaria diligenza”.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando: l'irrilevanza della colpevolezza o meno dello stato di bisogno alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza in materia, l'effettività dello stato di bisogno del (riconosciuta dallo stesso Parte_1
Tribunale), l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento o di preordinazione dolosa, di cui l'Istituto non aveva fornito prova.
3.2. Le censure sono fondate.
Invero, l'art. 3, comma 6, L. 08.08.1995, n. 335 stabilisce che “con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
3 Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno (…) denominato assegno sociale (…)”.
Pertanto, gli unici requisiti richiesti ai fini della concessione dell'assegno sono l'età, la cittadinanza italiana, la residenza ed il possesso di redditi (propri e del coniuge non legalmente separato) non superiori al limite stabilito dalla legge.
Ebbene, dalle certificazioni dell' versate in atti risulta che Controparte_3 Parte_1
(che al momento della domanda amministrativa aveva, pacificamente, l'età anagrafica per
[...] beneficiare dell'assegno sociale), non ha percepito, negli anni rilevanti nella specie, alcun reddito: sussiste, pertanto, il requisito reddituale richiesto ai fini della concessione della prestazione. Si tratta, peraltro, di circostanza che lo stesso non ha seriamente contestato, avendo anzi dedotto che “nel CP_1 caso di specie” è “astrattamente … configurabile lo stato di bisogno” (sostenendo, piuttosto, l'Istituto che tale stato è conseguenza del comportamento colpevole del stesso). Vi è da aggiungere Parte_1
che la sussistenza del “requisito reddituale” è stato accertato anche dal Tribunale, il quale ha respinto il ricorso “ferma restando la sussistenza, nel caso di specie, (del)lo stato di bisogno di cui all'art. 3, co. 6, della L. n. 335/1995”.
Ritiene il Collegio che, considerato l'obiettivo stato di bisogno dell'odierno appellante, è irrilevante la circostanza che, in sede di accordo di separazione personale, sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cazzago San Martino (BS) il 21.9.2021 e confermato il
27.10.2021, non è stato previsto il diritto all'assegno di mantenimento in favore dell'odierno appellante.
E invero, costituisce ius receptum che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. Civ., Sez.
6-L, ord. 09.07.2020, n. 14513).
Si tratta un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dovendosi evidenziare che con l'ordinanza n. 14513/2020 cit. è stata cassata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda della ricorrente, ritenendo che “siccome la [stessa] non aveva richiesto al coniuge alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione, ciò non poteva che essere interpretato come riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica o comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato art. 3 comma 6 legge 335/1995”.
4 Ha affermato in proposito la Corte che lo stato di bisogno può essere desunto, in base alla legge, soltanto “dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge”, mentre “va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione” e ciò “anzitutto perché non si tratta di redditi (…) di qualsiasi natura (…) né di assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, ai quali soltanto, invece, la legge 335 attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno”, ed “in secondo luogo perché, in base alla stessa legge, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito”, ragion per cui “va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato”.
Pertanto, ad avviso dei giudici di legittimità, erroneamente la sentenza impugnata, “in carenza di qualsiasi previsione di legge”, aveva ritenuto che “la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato di bisogno”: così opinando “la
Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (…) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato (…) senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione;
dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale”, mentre “allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità”, ma soprattutto
“perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggette a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti o sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia (…) di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela”.
Ciò posto, ad avviso della Suprema Corte, “la stessa Corte d'Appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (…), ha attribuito
5 rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia (…) attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (…) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione, ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (…). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto”.
Nello stesso senso si è espressa Cass. Lav., 15.09.2021, n. 24954, ribadendo che non assume rilevanza “la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”.
In linea di continuità con le predette decisioni si è posta, più di recente, Sez. L, Sentenza n.
7235 del 2023, la quale ha ribadito i principi innanzi espressi con riferimento a un caso in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021 cit., derivava da una scelta volontaria del soggetto, avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito.
In altri termini, posto che non è precluso “l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”, costituisce ius receptum che “in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito” (Cass. Lav., 15.09.2021, n. 24954 cit.).
Avuto riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre aggiungere che l'onere deduttivo e probatorio circa la sussistenza della condotta fraudolenta è in capo all'ente erogatore, trattandosi di fatto impeditivo del diritto ex adverso azionato. In particolare, gravava sull'Istituto appellato l'onere di provare, anche per il tramite di indizi gravi, precisi e concordanti, la simulazione della separazione in ragione di una persistenza della comunione di vita e di intenti fra i coniugi, e che il sostegno economico di non fosse venuto meno dopo la separazione, Controparte_2
ossia, in definitiva, la mancanza in concreto dei requisiti richiesti dalla legge per la corresponsione del beneficio.
Ebbene, nel caso di specie, non vi sono ragioni concrete per dubitare dell'effettività della separazione di e dell'ex coniuge, non avendo l' fornito elementi utili in tal Parte_1 CP_1
senso.
6 Deve, anzi, rilevarsi che dalle certificazioni in atti risulta che i due coniugi non risiedevano più insieme già al momento dell'atto di separazione, posto che il risiedeva in Segni, nel Parte_1
Lazio, e in Cazzago San Martino, in Lombardia. Tale dato, risultante dall'accordo di Controparte_2
separazione personale innanzi all'Ufficiale dello stato civile, trova conferma nella certificazione rilasciata dal Comune di Segni, da cui risulta che , dopo aver risieduto a Cazzago Parte_1
San Martino (ove aveva contratto matrimonio il 29.8.1981) dal 7.11.1981 al 2.11.2008, in tale ultima data è rientrato nel Lazio, ove stabilmente, da allora, risiede. In particolare, dal 23 febbraio 2010
l'odierno appellante risiede in Segni, al Viale Ungheria n. 43, unitamente all'anziana madre.
Rebus sic stantibus, la circostanza che , benché privo di redditi, non abbia Parte_1 preteso l'erogazione di un assegno di mantenimento da parte della ex moglie (sebbene la stessa fosse titolare di pensione) non può ritenersi indice del carattere fraudolento dell'accordo.
Detta circostanza, anche alla luce delle certificazioni in atti e degli elementi di fatto dagli stessi risultanti, ben può, infatti, trovare spiegazione – come dedotto dallo stesso appellante - nella molteplicità di “situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati”, che, secondo gli insegnamenti di legittimità innanzi richiamati, “possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggette a continue evoluzioni” e che comunque “non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale”. Nella specie, appare senz'altro verosimile che la separazione consensuale suindicata, lungi dal creare una realtà apparente, abbia formalizzato una situazione già di fatto, da anni, sussistente.
Ciò detto, va rimarcato come – a differenza di quanto sostenuto dall' – CP_1 Parte_1
, nell'accordo di separazione, non ha mai dichiarato di essere economicamente
[...]
autosufficiente. Né la rinuncia all'assegno di mantenimento può equivalere ad ammissione dell'insussistenza dello stato di bisogno o comunque valere ad escludere la configurabilità del predetto requisito, non rilevando un reddito potenziale, mai attribuito e percepito.
In tale quadro nessun indice di sospetto discende dai tempi dell'atto di separazione e della successiva istanza volta ad ottenere l'assegno sociale, essendo evidente che gli stessi sono stati determinati dall'evoluzione degli accadimenti (ovvero dalle “situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati”, il cui esame, secondo gli insegnamenti di legittimità innanzi richiamati, deve orientare le decisioni nella materia de qua): la richiesta della prestazione per cui è causa è stata “fisiologicamente” presentata dopo la separazione, allorché si sono effettivamente realizzati tutti i presupposti normativi per accedervi.
In definitiva, non vi sono elementi, neanche presuntivi, tali da far ritenere che sia stato simulato artificiosamente uno stato di bisogno inesistente per conseguire indebitamente prestazioni
7 assistenziali non dovute. Né, per quanto detto, può imputarsi all'appellante di essersi
“volontariamente” privato della possibilità di ottenere (come sarebbe stato suo diritto) un beneficio economico a scopo di mantenimento, a carico del coniuge.
L'appello merita, dunque, accoglimento e a deve riconoscersi il diritto alla Parte_1 percezione dell'assegno sociale.
Posto che la relativa domanda è stata presentata in data 10.11.2021, la prestazione dev'essere erogata con decorrenza dall'1.12.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa). CP_ L' deve, di conseguenza, essere condannato al pagamento dei ratei di assegno maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa fino al soddisfo.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'Istituto appellato e vengono distratte in favore dell'Avv. Silvia Assennato, antistatario.
Venendo alla quantificazione delle spese stesse, occorre evidenziare che, avuto riguardo alla natura della prestazione, va applicata la disposizione di cui all'art. 13, primo comma, c.p.c., alla stregua del quale, se il titolo è controverso, il valore della causa si determina in base alle somme dovute per due anni;
nel caso di specie, il valore della causa va, pertanto, individuato tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 poiché in tale scaglione rientra l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta (cfr. sul punto Sez. L, Ordinanza n. 13924 del 2024).
Tenuto conto del valore della causa e delle attività in concreto svolte, alla luce dei parametri vigenti, le spese vengono quantificate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di percepire l'assegno Parte_1
CP_ sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 8.8.1995, n. 335 e succ. mod. e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante stesso dei relativi ratei a decorrere dall'1.12.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda al soddisfo;
- condanna l' a pagare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro CP_1
2.800,00 per il primo grado ed in euro 2.500,00 per il secondo grado, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
Il Presidente estensore
Dott.ssa Gabriella Piantadosi
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