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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. 1/2021, R.G. concernente l'impugnativa ella sentenza n. 454/2020 del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata in data 12.6.2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
proposta da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Parte_1 CodiceFiscale_1
Puliafito (pec in virtù di mandato su foglio separato Email_1
allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barcellona
P.G. (ME) in Via Kennedy n.273. APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Sfravara (pec CP_2
in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_2
1 risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in in Viale Cadorna n. 32. CP_1
APPELLATA
P.I. ), in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATO – CONTUMACE
Appellato contumace
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con citazione notificata il 29.7.2013, agiva in giudizio nei confronti della Parte_1
per sentirla condannare, ex art. 2051 c.c. ed ex art. 2043 Controparte_4
c.c., al risarcimento dei danni subiti per essere caduto su una strada provinciale in via Turati
Barcellona P.G., mentre si trovava a bordo della propria bici, a causa di un avvallamento del manto stradale.
Estesa la domanda anche nei confronti del chiamato in causa Controparte_3
dalla e ricondotta la fattispecie all'alveo della responsabilità Controparte_4
da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il primo giudice rigettava la domanda attorea ritenendo non sufficientemente provato il nesso di causalità.
Per la riforma della sentenza proponeva appello Pt_1
Si è costituita la , contestando e contrastando il gravame, Controparte_4
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese
Il non si è costituito. Controparte_3
Con ordinanza del 22.4.2021 la Corte riteneva ammissibile il gravame e, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 16 novembre 2023, assumeva la causa in decisione,
con concessione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
Con sentenza n. 1027 del 2023 la Corte, non definitivamente pronunciando, tanto statuiva:
“accoglie parzialmente l'appello e dichiara la e il Controparte_4 [...]
[...] solidamente responsabili per il sinistro occorso a il Controparte_5 Parte_1
16.9.2012, con il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%; - dispone
rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese alla pronuncia definitiva”.
Veniva conferito incarico al dr. di accertare e quantificare il danno Persona_1
biologico di invalidità permanente ITT e ITP per le lesioni riportate da parte appellante in rapporto causale con le lesioni patite in occasione del sinistro.
Espletata CTU, all'udienza del 7.11.2024, resa a trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la sentenza parziale resa, oggetto del presente giudizio è la quantificazione dei danni riportati da parte appellante, nonché la regolamentazione delle spese di lite.
La Corte condivide le risultanze della CTU, priva di vizi logici e giuridici, che con metodo scientifico ha analizzato il periziando, ritenendolo affetto da “riduzione nei gradi estremi dei movimenti articolari del rachide cervicale e esito cicatriziale lineare retropiede sn”,
rinvenendo un nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate. Il CTU ha quantificato il danno riportato da nel sinistro per cui è causa in 3% postumi permaneti, ITP al Pt_1
75% giorni 15, al 50% giorni 20, al 30% giorni 25.
Si procede alla liquidazione applicando le tabelle del Tribunale di Milano
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86 Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
3 Giorni di invalidità temporanea parziale al 30% 25
Danno biologico risarcibile € 3.691,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 4.614,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 30% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 3.306,25
Totale generale: € 7.920,25
Su tale somma và operata la riduzione del 50%, atteso il concorso di colpa del danneggiato
La liquidazione viene effettuata secondo le tariffe milanesi vigenti, pertanto la somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro
16.9.2012 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata.
Non esibite al CTU attestazioni comprovanti spese mediche sostenute e non ipotizzabili spese mediche future.
Non competono gli asseriti danni riportati dalla bici, non sussistendo prova in atti sia della proprietà della bici in capo all'appellante, sia dell'ammontare degli stessi.
Non può essere riconosciuto, in capo al danneggiato, una cifra a titolo di personalizzazione del danno, stante la mancanza di prova.
In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e,
dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie,
obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze
"comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
4 ( Conforme Corte di Cassazione ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084)
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese di lite anche per il procedimento di primo grado, che vengono compensate integralmente tra le parti per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza, viene posta a carico degli appellati in solido e e liquidata, ex D.M. 1447/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. 1/2021, R.G. concernente l'impugnativa della sentenza n. 454/2020 del Tribunale di Barcellona P.G. pubblicata in data 12.6.2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così provvede:
- dichiara la contumacia del Controparte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in solido la e in persona dei rispettivi Controparte_4 Controparte_6
legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 3.960,12 a titolo di danno non patrimoniale per l'infortunio occorso in data
16.9.2012, con gli interessi come in parte motiva;
- compensa tra le parti la metà delle spese del primo e del secondo grado di giudizio e condanna in solido la e in Controparte_4 Controparte_3
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
della restante metà delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero in
[...]
complessive euro 5.077,00, oltre euro 214,00 per spese non imponibili documentate;
nonché al pagamento della metà delle spese del presente grado, che vengono liquidate nell'intero nella complessiva somma di euro 5.900,00, oltre euro 355,40 per spese non imponibili documentare, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, cpa e iva. Pone
definitivamente a carico degli appellati in solido il 50% delle spese di ctu e il 50% a carico dell'appellante; spese liquidate come da decreto in atti.
5 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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