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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole proposta da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Torino (TO) il 23 dicembre 1983 e residente a [...] e Parte_3
(C.F. , nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
75, rappresentati e difesi, giusta procure in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Davide Dutto (C.F.
) e dall'Avv. Stefano Bova (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cuneo (CN), Corso Giovanni XXIII, n. 24
-Appellanti-
-contro-
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, nonché, per quanto possa occorrere,
[...]
(C.F. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, sono elettivamente domiciliati -Appellati-
-per la riforma-
della sentenza n. 1377/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 03.05.24.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1377/2024. Pubblicata il
03/05/2024 RG n. 1542/2023 Repert. n. 1172/2024 del 03/05/2024 e registrata il 17/05/2024 NEL
MERITO: riformare la sentenza n. 1377/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Giudice Dott.ssa Ada
Lucca nell'ambito del giudizio N.R.G. 1542/2023, pubblicata in data 03 maggio 2024, respingendo la domanda originariamente proposta. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, -respingere l'avverso atto di appello, confermando integralmente, per l'effetto, la pronuncia impugnata. Con vittoria di spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 30.01.23, l' e il Controparte_4 [...]
convenivano in giudizio e Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà disposto da quest'ultimi con atto del 14.03.2019 ricevuto dal Notaio Rep. Persona_1
N. 5133, Racc. n. 3995 in relazione ai beni immobili consistenti in aree rurali, uliveti, pascoli, boschi cedui, seminativi siti nel Comune di Baiardo (IM) così censiti al C.T. del medesimo comune Fg. 1, mapp.le 69, Fg. 2, mapp.le 343, Fg. 3 mapp.le 17, mapp.18, mapp.le 138 e mapp.le 259, Fg. 10, mapp.le 683, Fg. 12 mapp.le 478, mapp.le 531, mapp.le 532, mapp.le 536 e mapp.le 768, Fg. 14, mapp.le 154, Fg. 16, mapp.le 818, mapp.le 820 e mapp.le 823, Fg. 17 mapp.le 353, Fg. 18 mapp.le
489, Fg. 19 mapp.le 323, F.g. 20 mapp.le 1098, Fg. 21 mapp.le 541, mapp.le 91 ( o meglio 912) e mapp.le 913.
Le Amministrazioni attrici rilevavano che dall'istruttoria da loro condotta sarebbe emerso che gli immobili oggetto di rinuncia risultavano essere del tutto privi di utilità economica e di potenziale commerciabilità. Evidenziavano, inoltre, che nell'atto di rinuncia gli odierni convenuti avevano dichiarato espressamente “che il motivo della rinuncia alla proprietà dei cespiti, oggetto del presente atto, è che gli stessi non sono produttivi”.
Pertanto, nel caso di specie, per espressa ammissione degli originari convenuti, l'atto di rinuncia sarebbe stato posto in essere al solo fine di sottrarsi agli oneri fiscali e di manutenzione connessi alla proprietà dei beni e di trasferirli, conseguentemente, all'Erario, facendo ricadere sullo Stato anche eventuali responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c.
Secondo la prospettazione attorea, l'operazione di rinuncia posta in essere dal e dalla Parte_1 avrebbe dovuto considerarsi nulla per illiceità della causa e quindi improduttiva di effetti CP_5 giuridici.
2. Costituitisi in giudizio, e contestavano integralmente Parte_1 Controparte_5 quanto ex adverso sostenuto e richiamavano un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che avrebbe ritenuto ammissibile la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su un bene immobile.
Gli odierni appellanti precisavano, inoltre, che i terreni oggetto di rinuncia non sarebbero stati né interessati da problematiche di dissesto idrogeologico, da inquinamento, da frane e smottamenti o da altri elementi negativi da poter creare pregiudizio a terzi, come sarebbe emerso dalla relazione del
Geom. del 12.03.2019, e che gli stessi non sarebbero stati produttivi in riferimento ai CP_6 medesimi soggetti rinuncianti, nati rispettivamente nel 1946 e 1932, e non genericamente per la collettività.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Genova così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone - dichiara la nullità e conseguentemente l'inefficacia dell'atto di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà disposto da e Parte_1 Controparte_5 con atto del 14.03.2019 ricevuto dal Notaio Rep. N. 5133, Racc. n. 3995; - Persona_1 condanna e in solido fra loro a rifondere all' Parte_1 Controparte_5 [...]
ed al le spese di Controparte_7 Controparte_2 lite della presente fase di giudizio che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la rinuncia abdicativa sarebbe stata prevista dal Legislatore solo in alcuni casi eccezionali e sempre al fine di gestire correttamente e valorizzare il patrimonio immobiliare;
- il riferimento alla trascrizione degli atti di rinuncia contenuto nell'art. 2643, n. 5 c.c. andrebbe inteso con riguardo agli atti di rinuncia traslativa o, comunque, alle ipotesi in cui la rinuncia comporti l'immediato ampliamento del patrimonio altrui;
- ammettere in via generale la possibilità di abdicare alla proprietà esclusiva di un bene immobile significherebbe da un lato imporre allo Stato un acquisto non voluto, e dall'altro consentire ai proprietari di non occuparsi in maniera attiva e diligente dei beni, con conseguente violazione dell'art. 42 Cost. nella parte in cui assegna alla proprietà anche una funzione sociale;
- l'art. 827 c.c., che prevede che “I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”, rappresenterebbe una norma di chiusura tesa a evitare che possano esistere beni immobili acefali e come tali acquistabili da parte di chiunque per occupazione, ma non potrebbe essere utilizzata come argomento a sostegno dell'esistenza dell'istituto della rinuncia abdicativa;
- ammettere, in via generale, che i privati possano rinunciare alla proprietà su un bene immobile, con contestuale acquisto di quest'ultimo da parte dello Stato, determinerebbe un aumento incontrollato del patrimonio immobiliare di quest'ultimo con conseguente difficoltà nella gestione della responsabilità da custodia e, al tempo stesso, esonererebbe indebitamente i precedenti titolari dai loro obblighi fiscali.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 02.12.24, , Parte_1 Parte_2
e (queste ultime subentrate iure hereditatis ad deceduta il 10.07.24) Parte_3 Controparte_5 impugnavano la predetta decisione, deducendo due motivi.
4.1. Col primo motivo (“ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE -
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL NEGOZIO
IMPUGNATO.”), gli appellanti sostenevano che il primo Giudice avesse erroneamente escluso l'ammissibilità, nel nostro ordinamento, della rinuncia abdicativa come istituto generale, sulla base di una inesatta ricostruzione del quadro normativo vigente.
In particolare, il la e la argomentavano la censura nel modo seguente: Parte_1 Pt_2 Pt_3
- tutti i diritti soggettivi, incluso il diritto di proprietà, sarebbero suscettibili di rinuncia da parte del loro titolare, come riconosciuto dalla prevalente dottrina e dal Consiglio nazionale del
Notariato con lo Studio 216-2014/C, in cui si leggerebbe che a sostegno di tale tesi militerebbero le seguenti considerazioni: “1) la previsione da parte del legislatore di specifiche ipotesi, sia pure peculiari, di rinunzia al diritto di proprietà (art. 882-1104c.c.); 2)
“la circostanza che per escludere la rinunziabilità in relazione alle parti comuni dell'edificio il legislatore è dovuto intervenire espressamente (art. 1118 c.c.); 3) la disparità di trattamento che si creerebbe altrimenti rispetto ai beni mobili, dei quali è indiscutibile la possibilità di abbandono;
4) l'espresso riferimento contenuto negli artt. 1350 e 2643 c.c. L'effetto di tale rinunzia è l'acquisto dell'immobile in capo allo Stato ai sensi dell'art. 827 c.c.”.” (pag. 6 dell'appello);
- la stessa Avvocatura generale dello Stato, con la nota n. 137950, si sarebbe espressa in termini positivi circa la possibilità teorica di rinunciare al proprio diritto di proprietà su un bene immobile con contestuale acquisto della titolarità da parte dello Stato, salvo quando l'atto sia connotato da un intento elusivo o egoistico;
- questa Corte, con il decreto n. 675 del 27.11.2019, avrebbe stabilito che “Non vi è nessuna norma espressa che contempli tale rinuncia, ma se si considera la tradizionale ripartizione tra diritti disponibili e diritti indisponibili, e quindi irrinunciabili per superiori considerazioni di ordine pubblico, non si comprende come possa giustificarsi il fatto che il proprietario non possa dismettere e financo distruggere i beni che costituiscono l'oggetto del proprio diritto purchè non venga arrecato danni a terzi, come il provvedimento del Tribunale di Genova citato (Tribunale di Genova III sez. Civile del 17/1/2018) sembra suggerire, consentendo al di intervenire efficacemente laddove si crei una situazione di pericolo, smentendo CP_4 così la tesi contraria secondo cui lo Stato diverrebbe un soggetto passivo inerme rispetto all'altrui manifestazione di volontà abidcativa, in applicazione di quanto previsto all'art. 827
c.c..”;
- parte della giurisprudenza di merito avrebbe affermato che “La rinuncia abdicativa è un negozio unilaterale non recettizio avente effetto dismissivo di un diritto del patrimonio del rinunciante, ossia comporta semplicemente il venir meno della proprietà su un bene immobile da parte del rinunciante. Essa non è specificamente disciplinata dall'ordinamento, ma è prevista indirettamente in una serie di disposizioni del c.c. Si può ad ogni modo dire che ai fini della sua validità non è necessario che l'atto presenti il requisito di essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, come invece richiesto per i tipi contrattuali non previsti (art. 1322 comma 2 c.c.).” (Trib. Firenze, sent. n. 2529/2022 e sent. n. 1462/2023).
Pertanto, secondo gli originari convenuti, l'atto di rinuncia da loro posto in essere sarebbe stato del tutto legittimo e, di conseguenza, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dalle Amministrazioni odierne appellate.
4.2. Col secondo motivo (“ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE”), gli appellanti impugnavano il capo della sentenza di primo grado inerente alla loro condanna a rifondere le spese di lite di controparte, osservando che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 92 c.p.c., trattandosi di questione giuridica controversa in giurisprudenza e, per di più, oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione disposto dai Tribunali di Venezia
e L'Aquila e ritenuto ammissibile dalla S.C. con decreto del 28-29 febbraio 2024.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.03.2025, si costituivano in giudizio l' e il , contestando le argomentazioni Controparte_4 Controparte_2 avversarie e, in particolare, sostenendo:
- che nell'ordinamento non esisterebbe una norma che preveda, in via generale, la facoltà per il proprietario di rinunciare al proprio diritto;
che le ipotesi in cui il Legislatore ha introdotto tale facoltà sarebbero specifiche e tassative e riguarderebbero situazioni in cui il soggetto a favore del quale la rinuncia viene effettuata sarebbe legato al rinunciante da un rapporto pregresso, tale da giustificare il trasferimento al primo dei pesi e degli oneri riguardanti il bene immobile oggetto dell'atto dispositivo;
la rinuncia abdicativa sarebbe incompatibile con l'art. 42 Cost. nella misura in cui tale norma assegna alla proprietà anche una funzione sociale;
questa Corte, con la sent. n. 1369/24, avrebbe aderito all'orientamento giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento.
6. La Corte, con ordinanza del 04.04.25, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dagli appellanti, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in quanto “la sentenza appellata ha dato atto di uno dei due orientamenti formatisi in Dottrina
e in Giurisprudenza circa l'ammissibilità o meno della c.d. rinuncia abdicativa, senza tuttavia confrontarsi con la particolarità del caso concreto, che peraltro pare rientrare in uno dei casi per cui l'Avvocatura Generale dello Stato, con proprio parere, ne aveva osservato l'ammissibilità” e
“peraltro l'annosa questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che la discuteranno a breve, sicchè appare prima facie non del tutto destituito fondamento l'odierno appello;
”.
7. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 04.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.09.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
8. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 19.09.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è fondato e merita pertanto integrale accoglimento.
9.1. In effetti, come già in parte anticipato in sede di decisione collegiale in punto sospensiva, la sentenza appellata ha dato atto e recepito uno dei due orientamenti formatisi in Dottrina e in
Giurisprudenza circa l'ammissibilità o meno della c.d. rinuncia abdicativa: orientamento che è stato vagliato ed oggetto di discussione in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite che si sono invece dichiarate favorevoli all'orientamento di segno opposto.
9.2. Come noto, infatti, con la sentenza n. 23093 dell'11.8.2025, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, dopo aver dato atto che il problema della rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare non può dirsi recente e che la giurisprudenza della Corte aveva, in realtà, sia pure marginalmente, affrontato il tema della rinuncia alla proprietà degli immobili, in sostanza dandone sempre per scontata l'ammissibilità, salvo il rispetto dei requisiti formali, Cass. 28 maggio 1996, n. 4945; Cass.
5 settembre 1998, n. 8815; Cass. 1° aprile 1999, n. 3122; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1363. Cass. Sez.
Un. 29 marzo 2011, n. 7098, hanno altresì ricordato:
-- La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, che con sentenza 30 agosto 2007, J.A.
PY (Oxford) LT & J.A. PY (Oxford) Land LT v. ED NG (ric. n. 44302/02), ha negato che la disciplina dell'adverse possession, dapprima vigente nel Regno Unito, contrastasse con l'art. 1, prot. 1, CEDU, intendendo l'istituto come vicenda estintiva non della proprietà del vecchio titolare, ma del diritto dello stesso di recuperare il fondo che avesse abbandonato, a fronte della nascita di un nuovo titolo di acquisto in capo al possessore, compatibile con la necessità dello Stato di disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale;
-- La Corte costituzionale, che con sentenza 27 febbraio 2024, n. 28, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 633 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, ha osservato che, poiché scopo della incriminazione ai sensi dell'art. 633 cod. pen. è la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell'immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato, oggetto dell'azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati. L'art. 633 cod. pen., pertanto, trovando applicazione anche in ipotesi di invasione di edifici in stato di abbandono da più anni, non confligge con l'art. 42 Cost., ‹‹non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene››. La sentenza n. 28 del 2024 ha ulteriormente precisato che l'incriminazione della condotta di invasione di edifici in stato di abbandono nemmeno appare in contrasto con la «funzione sociale» del diritto di proprietà, sia pure posta in stretta relazione all'art. 2 Cost., ‹‹in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale non significa affatto che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione››;
-- Il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), che con sentenza 20 gennaio 2020, n. 2, ha affermato che, con riguardo alla disciplina posta dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecito permanente dell'autorità, che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene meno nei casi previsti da detta disposizione (l'acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti di natura transattiva;
mentre non può essere ravvisata una rinuncia abdicativa implicita nell'atto di proposizione in giudizio, da parte del privato illegittimamente espropriato, della richiesta di risarcimento del danno per la perdita della proprietà occupata dalla P.A.
a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, precisando peraltro le Sezion Unite che l'approdo raggiunto dai giudici amministrativi resta, comunque, confinato all'ambito della vicenda della cosiddetta occupazione usurpativa e dunque alla sequenza occupazione-rinuncia-esproprio anomalo.
9.3. Tanto premesso, la Suprema Corte ha quindi evidenziato che le questioni devolute con le ordinanze di rinvio pregiudiziale erano sintetizzabili come ‹‹ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili›› e ‹‹eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull'atto›› e che pertanto le questioni rimesse dai Tribunali di L'Aquila e di Venezia inducevano a riflettere preliminarmente sulla portata del ‹‹diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo››, enunciato dall'art. 832 del codice civile, e sulla configurabilità di un ‹‹limite››, da rinvenire nella legge, a norma dell'art. 42, secondo comma della Costituzione, alla possibilità giuridica di rinunciare alla titolarità dell'immobile, che permei il contenuto del diritto stesso e così ricada sulla rilevanza dell'atto abdicativo.
9.4. Dopo aver quindi ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in punto interpretazione ed applicabilità delle norme di cui agli artt. 832 c.c. ed art. 42, II comma, Cost, è giunta ad una prima conclusione e cioè che dalla cornice ordinamentale non emerge un generale potere-dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera ‹‹funzionale›› al sistema socio-economico: il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà appartenente al titolare per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile, precisando che “Il minimo costituzionale del diritto di proprietà, pertanto, è dato sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall'apprezzabile valore economico dello stesso. Se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non residua alcuna utilità patrimoniale per il dominus, viene meno la medesima proprietà, non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell'interesse collettivo e, ancora, che “Quando, peraltro, l'ordinamento pone divieti ai proprietari di disporre di determinati beni mediante abbandono incontrollato degli stessi, la illegittimità della condotta dismissiva viene affermata non già sindacando l'abusività dell'atto di abdicazione, rientrante nel contenuto del diritto di proprietà, ma per la violazione di norme imperative di ordine pubblico, che, in via generale ed astratta, esprimono scelte tassative che il legislatore ha ritenuto essenziali ed irrinunciabili per gli interessi della collettività”.
9.5. Rilevato che estraneo al nucleo fondamentale del dubbio interpretativo posto dai Tribunali rimettenti è anche il dibattito sulle fattispecie di c.d. ‹‹abbandono liberatorio›› (indicativamente, artt.
882, 963, 1104, 1070 cod. civ.), le Sezioni Unite hanno quindi in primo luogo affermato che “La rinuncia alla proprietà immobiliare, sulla cui ammissibilità si interrogano i Tribunali rimettenti, è atto essenzialmente unilaterale, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto precisando che “L'unilateralità e non recettizietà dell'atto di rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile sono conseguenze dell'interesse individuale che essa realizza con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo. Tale dichiarazione va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi, ma non deve rivolgersi ad una determinata persona perché ne abbia conoscenza, seppure si tratti di persona interessata alla rinuncia” e che “L'adempimento della trascrizione ex art. 2643, n. 5, cod. civ. (ove si parla di atti
‹‹tra vivi››, al pari dell'art. 1324 cod. civ.) della rinuncia alla proprietà immobiliare contro il suo autore, in quanto atto abdicativo unilaterale, non ha efficacia costitutiva e nemmeno svolge, in realtà, la funzione tipica, disposta dall'art. 2644 cod. civ., di dirimere i possibili conflitti tra più acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa, producendosi il conseguente acquisto dello Stato, stabilito dall'art. 827 cod. civ., a titolo originario, ove sia dimostrata la situazione di fatto della vacanza del bene. Essendo l'acquisizione a titolo originario al patrimonio disponibile statale un effetto riflesso, ma legislativamente automatico, della rinuncia abdicativa, la soluzione, proposta in dottrina, di eseguire la formalità anche in favore dello Stato, nelle forme della pubblicità dichiarativa prevista per gli atti traslativi, viene peraltro motivata dall'opportunità di una siffatta segnalazione per l'operatività del principio di continuità e per l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi (ad esempio, l'eventuale successivo acquirente dal rinunciante)”.
9.6. In questa situazione, “In quanto atto unilaterale diretto ad estinguere un diritto patrimoniale, nella specie modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall'art. 832 cod. civ., l'unico interesse e l'unico intento che hanno rilievo giuridico sono quelli dell'autore della dichiarazione di rinuncia. Così delineata, la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa›› (e quindi anche la propugnata meritevolezza dell'interesse perseguito) in sé stessa e non nell'atto di un ‹‹altro contraente›› cui sia destinata, né, del resto, produce un vincolo contrattuale. Si tratta di una forma attuativa del potere di disposizione del proprietario che non è soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo, come sarebbe altrimenti consentito dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, ove si ravvisasse un immediato controinteressato che, a tutela della propria sfera giuridica, potesse opporre il veto all'effetto abdicativo, in maniera da costringere il rinunciante a rimanere titolare della proprietà”.
E l'effetto essenziale ed immediato dell'atto unilaterale e non recettizio di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è la dismissione del diritto dalla sfera giuridica del titolare.
Non “nell'atto di rinuncia, ma nell'effetto riflesso essenziale che esso provoca, trova poi causa l'art. 827 cod. civ., in base al quale i beni immobili ‹‹che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato›› (o della Regione, in forza degli statuti speciali della Sardegna, della Regione
Siciliana e del Trentino-Alto Adige)”, con l'ulteriore precisazione che “appare improprio ridurre la portata precettiva dell'art. 827 cod. civ. a criterio di allocazione del rischio della mancata o incerta prova della proprietà. Tale disposizione è, piuttosto, una regola di attribuzione allo Stato di tutti gli immobili non appartenenti ad alcuno, senza che rilevi che si tratti, o meno, di beni abbandonati da un precedente titolare, o di beni produttivi, o di beni aventi un residuo valore di mercato”.
In altri termini, L'acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili che non sono proprietà di alcuno si spiega “come espressione della sovranità dello Stato, evolutivamente intesa non quale principio soggettivo di autorità, ma come sintesi dei valori essenziali della comunità che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali, nella specie in materia di governo del territorio, quelli paesaggistici, ambientali, archeologici e di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici,
e, prima ancora, in materia di «sicurezza», quelli collegati alla tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone” Questo nucleo fondamentale di valori, in cui si sostanziano i rapporti tra comunità ed apparato autoritario, si impone su qualsiasi pretesa soggettiva di dominio, e non è dunque influenzato dal venir meno dell'interesse particolare del proprietario rinunciante e dalla soggezione dello stesso agli oneri relativi, né è temperato da verifiche caso per caso afferenti alla convenienza economica dell'acquisto statale.
10. Delineata la spettanza al patrimonio dello Stato ex art. 827 cod. civ. quale effetto riflesso, e non
“interno”, della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, - e venendo quindi a confrontarci con il primo motivo di appello nonché con le difese conclusive di parte appellata - nemmeno può ergersi a ragione di non meritevolezza, ovvero a causa di nullità dell'atto privato di disposizione del bene la violazione del principio di cui all'art. 81, primo comma, Cost., che chiama lo Stato ad assicurare ‹‹l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico››.
L'‹‹equilibrio di bilancio›› e la «copertura economica delle spese» (di cui all'art. 81, terzo comma,
Cost.) operano, secondo la giurisprudenza costituzionale, come «due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (Corte cost., sentenze n. 165 del 2023, n. 44 del 2021, n. 274 del 2017 e n. 184 del 2016). Si tratta, dunque, di clausole generali poste a presidio delle esigenze di finanza pubblica, implicate altresì dai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed operanti nel sindacato di costituzionalità attinente a qualsiasi previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese.
Da siffatti principi, funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, non può ad un tempo trarsi un limite generale, ovvero una “regola di validità”, dell'autonomia privata.
Anche su tale aspetto, resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina dei beni immobili vacanti, provvedendo, ove ritenga, a graduare l'attuazione dei valori costituzionali implicati nel rispetto del vincolo dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico.
11. In definitiva sul punto le Sezioni Unite hanno pertanto affermato che “non appare predicabile che la rinuncia alla proprietà di un immobile sia valida, e che perciò provochi quella situazione di vacanza presupposta dalla legge ai fini dell'acquisizione al patrimonio dello Stato, solo se il bene sia
“non inutile”, ovvero “conveniente”, in base al suo valore economico, come se dovessero valutarsi i vantaggi di una prestazione in relazione al sacrificio provocato da una prevista controprestazione.
Tanto la rinuncia del privato proprietario, quanto l'acquisto dello Stato, rilevano in funzione della realizzazione di interessi che costituiscono un prius rispetto alla qualificazione giuridica delle rispettive fattispecie, prescindendo dal fatto che abbiano ad oggetto un bene utile, o profittevole, in termini di valore economico puramente soggettivo, e che l'uno e l'altro abbiano un plausibile interesse, rispettivamente, a dismetterlo e ad acquisirlo e conservarlo. La relazione di proprietà tutelata dall'ordinamento intercorre in via diretta e immediata tra soggetto e bene corporale, indipendentemente dal valore d'uso di quest'ultimo”.
A fronte di un atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario diretto alla perdita del diritto, non può peraltro comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., sia pure inteso quale specificazione con riferimento alla proprietà privata dell'art. 2 Cost., per il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (come evincibile da Corte cost., ordinanze 24 ottobre 2013, n. 248, e 2 aprile 2014, n. 77).
12. Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato i seguenti principi diritto, che la Corte condivide e ritiene pienamente applicabili al caso in esame:
“La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››.
Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
Da qui l'integrale accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza appellata, così come da dispositivo.
13. Sussistono tuttavia giusti motivi, con ciò valutando anche il secondo motivo del gravame, da individuarsi nell'astratta controvertibilità della questione di diritto, che infatti è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che solo in data 11.8.2025 si sono pronunciate sul punto, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, - Accoglie l'appello proposto da e e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 1377/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
03.05.24,
- Rigetta la domanda originariamente proposta dall' e dal Controparte_4 [...]
, Controparte_2
- Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Genova, il giorno 1.10.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole proposta da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], (C.F. , nata a Parte_2 C.F._2
Torino (TO) il 23 dicembre 1983 e residente a [...] e Parte_3
(C.F. , nata a [...], il [...] e ivi residente in [...]
75, rappresentati e difesi, giusta procure in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Davide Dutto (C.F.
) e dall'Avv. Stefano Bova (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cuneo (CN), Corso Giovanni XXIII, n. 24
-Appellanti-
-contro-
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, nonché, per quanto possa occorrere,
[...]
(C.F. ), in persona del pro Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, sono elettivamente domiciliati -Appellati-
-per la riforma-
della sentenza n. 1377/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 03.05.24.
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 1377/2024. Pubblicata il
03/05/2024 RG n. 1542/2023 Repert. n. 1172/2024 del 03/05/2024 e registrata il 17/05/2024 NEL
MERITO: riformare la sentenza n. 1377/2024 emessa dal Tribunale di Genova, Giudice Dott.ssa Ada
Lucca nell'ambito del giudizio N.R.G. 1542/2023, pubblicata in data 03 maggio 2024, respingendo la domanda originariamente proposta. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, -respingere l'avverso atto di appello, confermando integralmente, per l'effetto, la pronuncia impugnata. Con vittoria di spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 30.01.23, l' e il Controparte_4 [...]
convenivano in giudizio e Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà disposto da quest'ultimi con atto del 14.03.2019 ricevuto dal Notaio Rep. Persona_1
N. 5133, Racc. n. 3995 in relazione ai beni immobili consistenti in aree rurali, uliveti, pascoli, boschi cedui, seminativi siti nel Comune di Baiardo (IM) così censiti al C.T. del medesimo comune Fg. 1, mapp.le 69, Fg. 2, mapp.le 343, Fg. 3 mapp.le 17, mapp.18, mapp.le 138 e mapp.le 259, Fg. 10, mapp.le 683, Fg. 12 mapp.le 478, mapp.le 531, mapp.le 532, mapp.le 536 e mapp.le 768, Fg. 14, mapp.le 154, Fg. 16, mapp.le 818, mapp.le 820 e mapp.le 823, Fg. 17 mapp.le 353, Fg. 18 mapp.le
489, Fg. 19 mapp.le 323, F.g. 20 mapp.le 1098, Fg. 21 mapp.le 541, mapp.le 91 ( o meglio 912) e mapp.le 913.
Le Amministrazioni attrici rilevavano che dall'istruttoria da loro condotta sarebbe emerso che gli immobili oggetto di rinuncia risultavano essere del tutto privi di utilità economica e di potenziale commerciabilità. Evidenziavano, inoltre, che nell'atto di rinuncia gli odierni convenuti avevano dichiarato espressamente “che il motivo della rinuncia alla proprietà dei cespiti, oggetto del presente atto, è che gli stessi non sono produttivi”.
Pertanto, nel caso di specie, per espressa ammissione degli originari convenuti, l'atto di rinuncia sarebbe stato posto in essere al solo fine di sottrarsi agli oneri fiscali e di manutenzione connessi alla proprietà dei beni e di trasferirli, conseguentemente, all'Erario, facendo ricadere sullo Stato anche eventuali responsabilità ex artt. 2051 e 2053 c.c.
Secondo la prospettazione attorea, l'operazione di rinuncia posta in essere dal e dalla Parte_1 avrebbe dovuto considerarsi nulla per illiceità della causa e quindi improduttiva di effetti CP_5 giuridici.
2. Costituitisi in giudizio, e contestavano integralmente Parte_1 Controparte_5 quanto ex adverso sostenuto e richiamavano un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che avrebbe ritenuto ammissibile la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su un bene immobile.
Gli odierni appellanti precisavano, inoltre, che i terreni oggetto di rinuncia non sarebbero stati né interessati da problematiche di dissesto idrogeologico, da inquinamento, da frane e smottamenti o da altri elementi negativi da poter creare pregiudizio a terzi, come sarebbe emerso dalla relazione del
Geom. del 12.03.2019, e che gli stessi non sarebbero stati produttivi in riferimento ai CP_6 medesimi soggetti rinuncianti, nati rispettivamente nel 1946 e 1932, e non genericamente per la collettività.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Genova così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone - dichiara la nullità e conseguentemente l'inefficacia dell'atto di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà disposto da e Parte_1 Controparte_5 con atto del 14.03.2019 ricevuto dal Notaio Rep. N. 5133, Racc. n. 3995; - Persona_1 condanna e in solido fra loro a rifondere all' Parte_1 Controparte_5 [...]
ed al le spese di Controparte_7 Controparte_2 lite della presente fase di giudizio che liquida in 3.809,00 euro per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la rinuncia abdicativa sarebbe stata prevista dal Legislatore solo in alcuni casi eccezionali e sempre al fine di gestire correttamente e valorizzare il patrimonio immobiliare;
- il riferimento alla trascrizione degli atti di rinuncia contenuto nell'art. 2643, n. 5 c.c. andrebbe inteso con riguardo agli atti di rinuncia traslativa o, comunque, alle ipotesi in cui la rinuncia comporti l'immediato ampliamento del patrimonio altrui;
- ammettere in via generale la possibilità di abdicare alla proprietà esclusiva di un bene immobile significherebbe da un lato imporre allo Stato un acquisto non voluto, e dall'altro consentire ai proprietari di non occuparsi in maniera attiva e diligente dei beni, con conseguente violazione dell'art. 42 Cost. nella parte in cui assegna alla proprietà anche una funzione sociale;
- l'art. 827 c.c., che prevede che “I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”, rappresenterebbe una norma di chiusura tesa a evitare che possano esistere beni immobili acefali e come tali acquistabili da parte di chiunque per occupazione, ma non potrebbe essere utilizzata come argomento a sostegno dell'esistenza dell'istituto della rinuncia abdicativa;
- ammettere, in via generale, che i privati possano rinunciare alla proprietà su un bene immobile, con contestuale acquisto di quest'ultimo da parte dello Stato, determinerebbe un aumento incontrollato del patrimonio immobiliare di quest'ultimo con conseguente difficoltà nella gestione della responsabilità da custodia e, al tempo stesso, esonererebbe indebitamente i precedenti titolari dai loro obblighi fiscali.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 02.12.24, , Parte_1 Parte_2
e (queste ultime subentrate iure hereditatis ad deceduta il 10.07.24) Parte_3 Controparte_5 impugnavano la predetta decisione, deducendo due motivi.
4.1. Col primo motivo (“ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE -
SULLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DEL NEGOZIO
IMPUGNATO.”), gli appellanti sostenevano che il primo Giudice avesse erroneamente escluso l'ammissibilità, nel nostro ordinamento, della rinuncia abdicativa come istituto generale, sulla base di una inesatta ricostruzione del quadro normativo vigente.
In particolare, il la e la argomentavano la censura nel modo seguente: Parte_1 Pt_2 Pt_3
- tutti i diritti soggettivi, incluso il diritto di proprietà, sarebbero suscettibili di rinuncia da parte del loro titolare, come riconosciuto dalla prevalente dottrina e dal Consiglio nazionale del
Notariato con lo Studio 216-2014/C, in cui si leggerebbe che a sostegno di tale tesi militerebbero le seguenti considerazioni: “1) la previsione da parte del legislatore di specifiche ipotesi, sia pure peculiari, di rinunzia al diritto di proprietà (art. 882-1104c.c.); 2)
“la circostanza che per escludere la rinunziabilità in relazione alle parti comuni dell'edificio il legislatore è dovuto intervenire espressamente (art. 1118 c.c.); 3) la disparità di trattamento che si creerebbe altrimenti rispetto ai beni mobili, dei quali è indiscutibile la possibilità di abbandono;
4) l'espresso riferimento contenuto negli artt. 1350 e 2643 c.c. L'effetto di tale rinunzia è l'acquisto dell'immobile in capo allo Stato ai sensi dell'art. 827 c.c.”.” (pag. 6 dell'appello);
- la stessa Avvocatura generale dello Stato, con la nota n. 137950, si sarebbe espressa in termini positivi circa la possibilità teorica di rinunciare al proprio diritto di proprietà su un bene immobile con contestuale acquisto della titolarità da parte dello Stato, salvo quando l'atto sia connotato da un intento elusivo o egoistico;
- questa Corte, con il decreto n. 675 del 27.11.2019, avrebbe stabilito che “Non vi è nessuna norma espressa che contempli tale rinuncia, ma se si considera la tradizionale ripartizione tra diritti disponibili e diritti indisponibili, e quindi irrinunciabili per superiori considerazioni di ordine pubblico, non si comprende come possa giustificarsi il fatto che il proprietario non possa dismettere e financo distruggere i beni che costituiscono l'oggetto del proprio diritto purchè non venga arrecato danni a terzi, come il provvedimento del Tribunale di Genova citato (Tribunale di Genova III sez. Civile del 17/1/2018) sembra suggerire, consentendo al di intervenire efficacemente laddove si crei una situazione di pericolo, smentendo CP_4 così la tesi contraria secondo cui lo Stato diverrebbe un soggetto passivo inerme rispetto all'altrui manifestazione di volontà abidcativa, in applicazione di quanto previsto all'art. 827
c.c..”;
- parte della giurisprudenza di merito avrebbe affermato che “La rinuncia abdicativa è un negozio unilaterale non recettizio avente effetto dismissivo di un diritto del patrimonio del rinunciante, ossia comporta semplicemente il venir meno della proprietà su un bene immobile da parte del rinunciante. Essa non è specificamente disciplinata dall'ordinamento, ma è prevista indirettamente in una serie di disposizioni del c.c. Si può ad ogni modo dire che ai fini della sua validità non è necessario che l'atto presenti il requisito di essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, come invece richiesto per i tipi contrattuali non previsti (art. 1322 comma 2 c.c.).” (Trib. Firenze, sent. n. 2529/2022 e sent. n. 1462/2023).
Pertanto, secondo gli originari convenuti, l'atto di rinuncia da loro posto in essere sarebbe stato del tutto legittimo e, di conseguenza, il Tribunale di Genova avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dalle Amministrazioni odierne appellate.
4.2. Col secondo motivo (“ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE”), gli appellanti impugnavano il capo della sentenza di primo grado inerente alla loro condanna a rifondere le spese di lite di controparte, osservando che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 92 c.p.c., trattandosi di questione giuridica controversa in giurisprudenza e, per di più, oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione disposto dai Tribunali di Venezia
e L'Aquila e ritenuto ammissibile dalla S.C. con decreto del 28-29 febbraio 2024.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.03.2025, si costituivano in giudizio l' e il , contestando le argomentazioni Controparte_4 Controparte_2 avversarie e, in particolare, sostenendo:
- che nell'ordinamento non esisterebbe una norma che preveda, in via generale, la facoltà per il proprietario di rinunciare al proprio diritto;
che le ipotesi in cui il Legislatore ha introdotto tale facoltà sarebbero specifiche e tassative e riguarderebbero situazioni in cui il soggetto a favore del quale la rinuncia viene effettuata sarebbe legato al rinunciante da un rapporto pregresso, tale da giustificare il trasferimento al primo dei pesi e degli oneri riguardanti il bene immobile oggetto dell'atto dispositivo;
la rinuncia abdicativa sarebbe incompatibile con l'art. 42 Cost. nella misura in cui tale norma assegna alla proprietà anche una funzione sociale;
questa Corte, con la sent. n. 1369/24, avrebbe aderito all'orientamento giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità della rinuncia abdicativa nel nostro ordinamento.
6. La Corte, con ordinanza del 04.04.25, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dagli appellanti, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in quanto “la sentenza appellata ha dato atto di uno dei due orientamenti formatisi in Dottrina
e in Giurisprudenza circa l'ammissibilità o meno della c.d. rinuncia abdicativa, senza tuttavia confrontarsi con la particolarità del caso concreto, che peraltro pare rientrare in uno dei casi per cui l'Avvocatura Generale dello Stato, con proprio parere, ne aveva osservato l'ammissibilità” e
“peraltro l'annosa questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che la discuteranno a breve, sicchè appare prima facie non del tutto destituito fondamento l'odierno appello;
”.
7. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 04.04.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 18.09.25 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
8. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 19.09.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è fondato e merita pertanto integrale accoglimento.
9.1. In effetti, come già in parte anticipato in sede di decisione collegiale in punto sospensiva, la sentenza appellata ha dato atto e recepito uno dei due orientamenti formatisi in Dottrina e in
Giurisprudenza circa l'ammissibilità o meno della c.d. rinuncia abdicativa: orientamento che è stato vagliato ed oggetto di discussione in sede di rimessione della questione alle Sezioni Unite che si sono invece dichiarate favorevoli all'orientamento di segno opposto.
9.2. Come noto, infatti, con la sentenza n. 23093 dell'11.8.2025, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, dopo aver dato atto che il problema della rinunciabilità del diritto di proprietà immobiliare non può dirsi recente e che la giurisprudenza della Corte aveva, in realtà, sia pure marginalmente, affrontato il tema della rinuncia alla proprietà degli immobili, in sostanza dandone sempre per scontata l'ammissibilità, salvo il rispetto dei requisiti formali, Cass. 28 maggio 1996, n. 4945; Cass.
5 settembre 1998, n. 8815; Cass. 1° aprile 1999, n. 3122; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1363. Cass. Sez.
Un. 29 marzo 2011, n. 7098, hanno altresì ricordato:
-- La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, che con sentenza 30 agosto 2007, J.A.
PY (Oxford) LT & J.A. PY (Oxford) Land LT v. ED NG (ric. n. 44302/02), ha negato che la disciplina dell'adverse possession, dapprima vigente nel Regno Unito, contrastasse con l'art. 1, prot. 1, CEDU, intendendo l'istituto come vicenda estintiva non della proprietà del vecchio titolare, ma del diritto dello stesso di recuperare il fondo che avesse abbandonato, a fronte della nascita di un nuovo titolo di acquisto in capo al possessore, compatibile con la necessità dello Stato di disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale;
-- La Corte costituzionale, che con sentenza 27 febbraio 2024, n. 28, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 633 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione, ha osservato che, poiché scopo della incriminazione ai sensi dell'art. 633 cod. pen. è la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell'immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato, oggetto dell'azione delittuosa non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati. L'art. 633 cod. pen., pertanto, trovando applicazione anche in ipotesi di invasione di edifici in stato di abbandono da più anni, non confligge con l'art. 42 Cost., ‹‹non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene››. La sentenza n. 28 del 2024 ha ulteriormente precisato che l'incriminazione della condotta di invasione di edifici in stato di abbandono nemmeno appare in contrasto con la «funzione sociale» del diritto di proprietà, sia pure posta in stretta relazione all'art. 2 Cost., ‹‹in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale non significa affatto che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione››;
-- Il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria), che con sentenza 20 gennaio 2020, n. 2, ha affermato che, con riguardo alla disciplina posta dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecito permanente dell'autorità, che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, viene meno nei casi previsti da detta disposizione (l'acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti di natura transattiva;
mentre non può essere ravvisata una rinuncia abdicativa implicita nell'atto di proposizione in giudizio, da parte del privato illegittimamente espropriato, della richiesta di risarcimento del danno per la perdita della proprietà occupata dalla P.A.
a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo, precisando peraltro le Sezion Unite che l'approdo raggiunto dai giudici amministrativi resta, comunque, confinato all'ambito della vicenda della cosiddetta occupazione usurpativa e dunque alla sequenza occupazione-rinuncia-esproprio anomalo.
9.3. Tanto premesso, la Suprema Corte ha quindi evidenziato che le questioni devolute con le ordinanze di rinvio pregiudiziale erano sintetizzabili come ‹‹ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili›› e ‹‹eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull'atto›› e che pertanto le questioni rimesse dai Tribunali di L'Aquila e di Venezia inducevano a riflettere preliminarmente sulla portata del ‹‹diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo››, enunciato dall'art. 832 del codice civile, e sulla configurabilità di un ‹‹limite››, da rinvenire nella legge, a norma dell'art. 42, secondo comma della Costituzione, alla possibilità giuridica di rinunciare alla titolarità dell'immobile, che permei il contenuto del diritto stesso e così ricada sulla rilevanza dell'atto abdicativo.
9.4. Dopo aver quindi ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in punto interpretazione ed applicabilità delle norme di cui agli artt. 832 c.c. ed art. 42, II comma, Cost, è giunta ad una prima conclusione e cioè che dalla cornice ordinamentale non emerge un generale potere-dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera ‹‹funzionale›› al sistema socio-economico: il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà appartenente al titolare per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile, precisando che “Il minimo costituzionale del diritto di proprietà, pertanto, è dato sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall'apprezzabile valore economico dello stesso. Se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non residua alcuna utilità patrimoniale per il dominus, viene meno la medesima proprietà, non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell'interesse collettivo e, ancora, che “Quando, peraltro, l'ordinamento pone divieti ai proprietari di disporre di determinati beni mediante abbandono incontrollato degli stessi, la illegittimità della condotta dismissiva viene affermata non già sindacando l'abusività dell'atto di abdicazione, rientrante nel contenuto del diritto di proprietà, ma per la violazione di norme imperative di ordine pubblico, che, in via generale ed astratta, esprimono scelte tassative che il legislatore ha ritenuto essenziali ed irrinunciabili per gli interessi della collettività”.
9.5. Rilevato che estraneo al nucleo fondamentale del dubbio interpretativo posto dai Tribunali rimettenti è anche il dibattito sulle fattispecie di c.d. ‹‹abbandono liberatorio›› (indicativamente, artt.
882, 963, 1104, 1070 cod. civ.), le Sezioni Unite hanno quindi in primo luogo affermato che “La rinuncia alla proprietà immobiliare, sulla cui ammissibilità si interrogano i Tribunali rimettenti, è atto essenzialmente unilaterale, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto precisando che “L'unilateralità e non recettizietà dell'atto di rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile sono conseguenze dell'interesse individuale che essa realizza con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo. Tale dichiarazione va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi, ma non deve rivolgersi ad una determinata persona perché ne abbia conoscenza, seppure si tratti di persona interessata alla rinuncia” e che “L'adempimento della trascrizione ex art. 2643, n. 5, cod. civ. (ove si parla di atti
‹‹tra vivi››, al pari dell'art. 1324 cod. civ.) della rinuncia alla proprietà immobiliare contro il suo autore, in quanto atto abdicativo unilaterale, non ha efficacia costitutiva e nemmeno svolge, in realtà, la funzione tipica, disposta dall'art. 2644 cod. civ., di dirimere i possibili conflitti tra più acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa, producendosi il conseguente acquisto dello Stato, stabilito dall'art. 827 cod. civ., a titolo originario, ove sia dimostrata la situazione di fatto della vacanza del bene. Essendo l'acquisizione a titolo originario al patrimonio disponibile statale un effetto riflesso, ma legislativamente automatico, della rinuncia abdicativa, la soluzione, proposta in dottrina, di eseguire la formalità anche in favore dello Stato, nelle forme della pubblicità dichiarativa prevista per gli atti traslativi, viene peraltro motivata dall'opportunità di una siffatta segnalazione per l'operatività del principio di continuità e per l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi (ad esempio, l'eventuale successivo acquirente dal rinunciante)”.
9.6. In questa situazione, “In quanto atto unilaterale diretto ad estinguere un diritto patrimoniale, nella specie modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall'art. 832 cod. civ., l'unico interesse e l'unico intento che hanno rilievo giuridico sono quelli dell'autore della dichiarazione di rinuncia. Così delineata, la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa›› (e quindi anche la propugnata meritevolezza dell'interesse perseguito) in sé stessa e non nell'atto di un ‹‹altro contraente›› cui sia destinata, né, del resto, produce un vincolo contrattuale. Si tratta di una forma attuativa del potere di disposizione del proprietario che non è soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo, come sarebbe altrimenti consentito dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, ove si ravvisasse un immediato controinteressato che, a tutela della propria sfera giuridica, potesse opporre il veto all'effetto abdicativo, in maniera da costringere il rinunciante a rimanere titolare della proprietà”.
E l'effetto essenziale ed immediato dell'atto unilaterale e non recettizio di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è la dismissione del diritto dalla sfera giuridica del titolare.
Non “nell'atto di rinuncia, ma nell'effetto riflesso essenziale che esso provoca, trova poi causa l'art. 827 cod. civ., in base al quale i beni immobili ‹‹che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato›› (o della Regione, in forza degli statuti speciali della Sardegna, della Regione
Siciliana e del Trentino-Alto Adige)”, con l'ulteriore precisazione che “appare improprio ridurre la portata precettiva dell'art. 827 cod. civ. a criterio di allocazione del rischio della mancata o incerta prova della proprietà. Tale disposizione è, piuttosto, una regola di attribuzione allo Stato di tutti gli immobili non appartenenti ad alcuno, senza che rilevi che si tratti, o meno, di beni abbandonati da un precedente titolare, o di beni produttivi, o di beni aventi un residuo valore di mercato”.
In altri termini, L'acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili che non sono proprietà di alcuno si spiega “come espressione della sovranità dello Stato, evolutivamente intesa non quale principio soggettivo di autorità, ma come sintesi dei valori essenziali della comunità che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali, nella specie in materia di governo del territorio, quelli paesaggistici, ambientali, archeologici e di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici,
e, prima ancora, in materia di «sicurezza», quelli collegati alla tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone” Questo nucleo fondamentale di valori, in cui si sostanziano i rapporti tra comunità ed apparato autoritario, si impone su qualsiasi pretesa soggettiva di dominio, e non è dunque influenzato dal venir meno dell'interesse particolare del proprietario rinunciante e dalla soggezione dello stesso agli oneri relativi, né è temperato da verifiche caso per caso afferenti alla convenienza economica dell'acquisto statale.
10. Delineata la spettanza al patrimonio dello Stato ex art. 827 cod. civ. quale effetto riflesso, e non
“interno”, della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, - e venendo quindi a confrontarci con il primo motivo di appello nonché con le difese conclusive di parte appellata - nemmeno può ergersi a ragione di non meritevolezza, ovvero a causa di nullità dell'atto privato di disposizione del bene la violazione del principio di cui all'art. 81, primo comma, Cost., che chiama lo Stato ad assicurare ‹‹l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico››.
L'‹‹equilibrio di bilancio›› e la «copertura economica delle spese» (di cui all'art. 81, terzo comma,
Cost.) operano, secondo la giurisprudenza costituzionale, come «due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse» (Corte cost., sentenze n. 165 del 2023, n. 44 del 2021, n. 274 del 2017 e n. 184 del 2016). Si tratta, dunque, di clausole generali poste a presidio delle esigenze di finanza pubblica, implicate altresì dai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed operanti nel sindacato di costituzionalità attinente a qualsiasi previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese.
Da siffatti principi, funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica, non può ad un tempo trarsi un limite generale, ovvero una “regola di validità”, dell'autonomia privata.
Anche su tale aspetto, resta ovviamente ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina dei beni immobili vacanti, provvedendo, ove ritenga, a graduare l'attuazione dei valori costituzionali implicati nel rispetto del vincolo dell'equilibrio di bilancio in senso dinamico.
11. In definitiva sul punto le Sezioni Unite hanno pertanto affermato che “non appare predicabile che la rinuncia alla proprietà di un immobile sia valida, e che perciò provochi quella situazione di vacanza presupposta dalla legge ai fini dell'acquisizione al patrimonio dello Stato, solo se il bene sia
“non inutile”, ovvero “conveniente”, in base al suo valore economico, come se dovessero valutarsi i vantaggi di una prestazione in relazione al sacrificio provocato da una prevista controprestazione.
Tanto la rinuncia del privato proprietario, quanto l'acquisto dello Stato, rilevano in funzione della realizzazione di interessi che costituiscono un prius rispetto alla qualificazione giuridica delle rispettive fattispecie, prescindendo dal fatto che abbiano ad oggetto un bene utile, o profittevole, in termini di valore economico puramente soggettivo, e che l'uno e l'altro abbiano un plausibile interesse, rispettivamente, a dismetterlo e ad acquisirlo e conservarlo. La relazione di proprietà tutelata dall'ordinamento intercorre in via diretta e immediata tra soggetto e bene corporale, indipendentemente dal valore d'uso di quest'ultimo”.
A fronte di un atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario diretto alla perdita del diritto, non può peraltro comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., sia pure inteso quale specificazione con riferimento alla proprietà privata dell'art. 2 Cost., per il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (come evincibile da Corte cost., ordinanze 24 ottobre 2013, n. 248, e 2 aprile 2014, n. 77).
12. Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato i seguenti principi diritto, che la Corte condivide e ritiene pienamente applicabili al caso in esame:
“La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››.
Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
Da qui l'integrale accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza appellata, così come da dispositivo.
13. Sussistono tuttavia giusti motivi, con ciò valutando anche il secondo motivo del gravame, da individuarsi nell'astratta controvertibilità della questione di diritto, che infatti è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che solo in data 11.8.2025 si sono pronunciate sul punto, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, - Accoglie l'appello proposto da e e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 1377/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
03.05.24,
- Rigetta la domanda originariamente proposta dall' e dal Controparte_4 [...]
, Controparte_2
- Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Genova, il giorno 1.10.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione