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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11748/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 11748/2020 promossa da:
[...]
Parte_1
tutte con l'avv. Stefano Marchioni
[...]
ATTRICI contro
AVV. , con l'avv. Pulcini Lucrezia Francesca CP_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2020, le sig.re e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio l'avv. deducendo quanto segue. Parte_1 CP_1
In data 27.11.2017 le attrici sottoscrivevano con l'avv. un preliminare di vendita avente CP_1 ad oggetto un immobile di proprietà delle stesse sito in Brescia, Via della Volta, 12 (doc. 1).
Il 27.5.2019, le parti sottoscrivevano una scrittura privata (doc. 2) che prevedeva l'impegno del promissario acquirente ad occuparsi delle pratiche amministrative relative alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile da abitativo ad ufficio e con la quale il medesimo si obbligava a provvedere al saldo delle spese condominiali.
Il convenuto avrebbe provveduto alla ristrutturazione complessiva dell'immobile, consentitagli in sede di preliminare e a suo esclusivo carico, anche nell'ipotesi di risoluzione del preliminare per fatto a lui imputabile.
1 Le parti pattuivano come termine essenziale per la sottoscrizione del contratto definitivo il giorno
30.4.2018.
Mediante comunicazione del 5.12.2019, le attrici comunicavano all'avv. l'ormai maturato CP_1 ritardo e indicavano quale nuova data per la conclusione del contratto definitivo il 26.1.2020, ma il convenuto avrebbe proposto di posticipare la stipula del rogito al 14.1.2020 (doc. 3).
Successivamente, l'avv. avrebbe richiesto ulteriori rinvii per la stipula del rogito (docc. 4 CP_1
e 6), pertanto, in data 18.2.2020 le attrici inviavano allo stesso una diffida ad adempiere (doc. 7).
In data 6.3.2020 l'avv. comunicava che avrebbe dovuto rimanere in quarantena per 15 CP_1 giorni in quanto era entrato in contatto con un malato covid (doc. 8).
In data 29.5.2020, le attrici inviavano all'avv. un'altra diffida ad adempiere (doc. 9). CP_1
Le parti si accordavano per un altro appuntamento in data 2.7.2020 finalizzato alla stipula del rogito ma nella medesima data, l'avv. comunicava di non poter presenziare all'incontro CP_1
(doc. 13).
In data 19.9.2020 le attrici intimavano all'avv. il rilascio dell'immobile (doc.14) ma CP_1 quest'ultimo non avrebbe dato seguito a tale richiesta ed inoltre, non avrebbe pagato le spese condominiali ammontanti ad euro 14.000 euro.
Chiedevano in via principale di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita ex art. 1454 c.c.
In via subordinata, dichiarare il contratto preliminare risolto per colpa del convenuto.
Condannare il convenuto a restituire l'immobile e risarcire il danno causato nella misura che venisse accertata in corso di causa oltre al rimborso delle spese condominiali in favore delle attrici.
L'avv. ritualmente costituitosi in giudizio, disconosceva i documenti prodotti in CP_1 giudizio da parte delle attrici, nello specifico i docc. da 3 a 10 e da 12 a 14. Deduceva che i suddetti documenti sarebbero delle copie, le quali non sarebbero mai pervenute allo stesso e non risulterebbero neppure nel proprio computer.
Eccepiva la nullità del contratto preliminare di vendita in quanto lo stesso avrebbe ad oggetto un ufficio mentre l'immobile promesso in vendita sarebbe una civile abitazione (così come era stato pubblicizzato ed utilizzato ad altri studi associati in precedenza). Esponeva di aver eseguito lavori, come autorizzato in sede di stipula del preliminare (rifacimento impianto, installazione impianto allarme, rifacimento bagni, copertura e pavimentazione terrazzi) sostenendo la spese di complessivi euro 173.000 (doc.3).
Deduceva altresì che la scrittura privata del 27.5.2019 sarebbe priva della firma dell'usufruttuaria e ciò avrebbe impedito la regolarizzazione dell'accatastamento.
Esponeva inoltre, che l'immobile promesso in vendita sarebbe stato affetto da una serie di vizi, i quali sarebbero stati prontamente denunciati dal medesimo e che sarebbe stato immesso nel
2 possesso anticipatamente, accordandosi con le attrici affinché tali difformità fossero eliminate dalle stesse.
In via preliminare, chiedeva di accogliere la richiesta di disconoscimento dei documenti prodotti da parte attrice e di respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, accertati tutti gli investimenti effettuati dallo stesso, nell'ipotesi di accoglimento della risoluzione del contratto preliminare di vendita, ordinare la restituzione per complessivi 187.709,13 euro oltre interessi legali dal fatto al saldo, oltre al danno morale di
30.000,00 euro, oltre a 30.000,00 euro di acconto, per un totale complessivo di 247.709,13 euro o quanto ritenuto di giustizia.
In via riconvenzionale subordinata, accertare l'ingiustificato arricchimento di parte attrice per i lavori di ristrutturazione e pertanto, condannarla alla restituzione di 217.709,13 euro in proprio favore oltre a 30.000,00 euro di acconto.
In via riconvenzionale ulteriormente subordinata, disporre la sistemazione dei vizi e degli elementi ostativi alla stipula dell'atto notarile di compravendita a carico di parte attrice, la data del rogito con un termine di almeno sei mesi, per consentire al convenuto l'intervento di un istituto di credito o di una società di leasing immobiliare per l'atto, previa riduzione del prezzo di vendita del cespite, delle perdite derivanti dalla mancata, perché fisicamente impossibile, detrazione fiscale delle spese di ristrutturazione e d'incarico alla Agenzia Immobiliare e dei danni morali dovuti per la mancata e ritardata intestazione dell'immobile.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, le sig.re e Parte_1 Parte_1 chiedevano di ordinare all'avv. il rilascio immediato in loro Parte_1 CP_1 favore dell'immobile sito in Brescia, Via della Volta n. 12, libero da persone e cose di proprietà del resistente ed in via subordinata disporsi sequestro giudiziario del medesimo immobile.
L'avv. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
In data 20.1.2021 con ordinanza ex art. 700 c.p.c. veniva accolto il ricorso “disponendo che il resistente restituisca alle ricorrenti l'immobile identificato nelle premesse del ricorso libero da persone e cose entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e successivamente, fissata a precisazione delle conclusioni è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Con contratto preliminare, privo di indicazione di luogo e data (doc. 1) – data indicata dal convenuto nel 27.11.2017 (cfr. pag. 1 memoria di costruzione), le sig.re e Parte_1 in qualità di nude proprietarie e la sig.ra in qualità di Parte_1 Parte_1 usufruttuaria promettevano di vendere all'avv. promissario acquirente, l'unità CP_1 immobiliare sita in Brescia via della Volta n.12 stabilendo come termine essenziale il 30.4.2018 e precisando che l'immissione in possesso dell'immobile sarebbe avvenuto alla data del rogito notarile.
Le promittenti venditrici autorizzavano il promissario acquirente “senza acquisire il possesso dell'immobile ma a mero scopo di detenzione, di eseguire lavori edilizi all'interno dell'immobile promesso in vendita nel proprio esclusivo interesse e senza che gli stessi abbiano a considerarsi, ad alcun titolo o ragione, addizioni o miglioramenti di cui pretendere rimborsi o indennità di sorta da parte del promissario acquirente qualora per qualsiasi motivo non si dovesse dar corso
a quanto è ad oggetto del presente preliminare”.
Con scrittura priva del 27.5.2019 il promissario acquirente e le sig.re e Parte_1 [...]
(nude proprietarie) quali promittenti venditrici davano atto che “l'acquirente ha Parte_1 manifestato intenzione di destinare ad ufficio professionale l'immobile oggetto di acquisto e che, quindi è indispensabile la modifica di destinazione urbanistica dello stesso” da cui la conseguente necessità di incardinare la pratica amministrativa e sostenere i relativi costi stimati in circa 21.00 euro ( fr. allegato 2 alla scrittura privata). Il promissario acquirente si impegnava a
“conferire incarico a proprio tecnico di fiducia ai fini della pratica amministrativa di modifica di destinazione d'uso” con suddivisione dei costi della pratica nella misura della metà a carico del promissario acquirente e dell'altra metà a carico delle promittenti venditrici;
nonché fissazione della stipula del rogito all'ottenimento della modifica di destinazione e “comunque entro otto mesi” dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Con la suddetta scrittura l'avv. veniva autorizzato a prendere possesso dell'appartamento CP_1 obbligandosi al pagamento delle relative spese condominiali e riceveva “nulla osta delle promittenti venditrici” per agire contro l'agenzia anche nella persona della Controparte_2 sig.ra “in quanto responsabile dell'errata indicazione della destinazione Persona_1 urbanistica dell'immobile offerto in vendita e pubblicizzato” come “ad uso ufficio” e non come
“civile abitazione”.
Dagli atti sopra menzionati emerge che è inutilmente decorso il termine espressamente qualificato come “essenziale” del 30.4.2018, stabilito nel contratto preliminare del 27.11.2017 nel
4 quale la destinazione d'uso dell'immobile si evince dalla dicitura A/2 (abitazione di tipo civile) indicata dove ci sono i dati catastali.
Con la seconda scrittura le parti si accordavano per una diversa data di stipula del rogito previo ottenimento della modifica di destinazione d'uso o comunque entro il 26.1.2020, otto mesi dalla data di stipula dell'accordo, all'evidenza ritenendo tale termine congruo per l'espletamento della pratica di cambio destinazione d'uso cui si era impegnato il promissario acquirente (circostanza documentale e pacifica cfr. pag. 3 conclusionale convenuto). Quest'ultimo non ha, tuttavia, provveduto ad incaricare alcun tecnico e non ha nemmeno dato avvio alla pratica per ottenere la modifica della destinazione d'uso dell'immobile.
La difesa del convenuto che ritiene che la modifica del cambio di destinazione sia stata impedita dal rifiuto di delegare il tecnico del convenuto da parte dell'usufruttuaria, non firmataria della scrittura privata è destituita di fondamento. Sebbene la scrittura privata del 27.5.2019 non rechi la sottoscrizione della sig.ra usufruttuaria, costei compare nell'intestazione tra le Pt_1 promittenti venditrici, sicché la sottoscrizione sotto la dicitura “promittenti venditrici” delle sig.re risulterebbe apposta anche per la loro madre. Per contro non risulta che vi sia Parte_1 stato alcun conferimento d'incarico ad un professionista per l'incombente sopra richiamato risultando quindi precluso già in via ipotetica che costui possa aver ricevuto un rifiuto a procedere da parte della sig.ra Pt_1
Non sono state dedotte circostanze che possano giustificare il ritardo nell'adempimento da parte del promissario acquirente, che anzi, decorso il termine di otto mesi per l'espletamento della modifica di destinazione d'uso si è comunque detto disponibile ad addivenire alla conclusione del contratto a prescindere dal cambio di destinazione d'uso. Ciò è documentato dallo scambio e- mail tra l'avvocato ed i legali delle promittenti venditrici: dapprima il promissario CP_1 acquirente proponeva la data di stipula del rogito il 14.1.2020 (cfr. doc. 3 mail del 11.12.2019 in risposta alla richiesta di fissare l'appuntamento da parte del legale delle promittenti venditrici inviata da indirizzo mail pec “Brescia.pecavvocati.it”); successivamente l'avv. indicava CP_1 la data nei primi 10 giorni di febbraio precisando che “tale termine non verrà nel modo più tassativo modificato” (mail pec del 24.1.2020); poi la data veniva posticipata al 18.2.2020 (mail pec del 28.1.2020) (doc. 4); tale data veniva riscontrata ed accettata dalle promissarie acquirenti per tramite dell'avv. Noschese con mail pec (doc.5); con comunicazione del 18.2.2020 inoltrata dallo studio con mail pec veniva dato atto dell'impossibilità per ragioni di salute del CP_1 promissario acquirente di partecipare all'incontro dal Notaio per la stipula dell'atto Per_2
(doc.6); a tale comunicazione faceva seguito la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata il
18.2.2020 nella quale veniva fissato appuntamento davanti al Notaio in data 10.3.2020 Per_2 ore 15.00 (doc.7); in data 6.3.2020 rispondeva l'avv. con propria mail pec indirizzata al CP_1
Notaio e all'avv. Noschese per comunicare che il promissario acquirente non avrebbe Per_2 potuto partecipare all'atto in quanto sottoposto a isolamento per contatto con persona affetta da
5 Coronavirus fino al 17.3.2020 (doc. 8); faceva seguito ulteriore diffida ad adempiere del
29.5.2020 con la quale le promittenti venditrici tramite il proprio legale avv. Noschese fissavano nuova data per la stipula dell'atto davanti al Notaio in data 25.6.2020 (doc. 9); in data 23.6.2020
l'avv. richiedeva ulteriore differimento per i primi giorni di luglio adducendo un impegno CP_1 personale davanti al Tribunale di Venezia, inoltrata per conoscenza dall'avv. Noschese al Notaio
(doc. 10); veniva quindi da ultimo fissata la data del 2.7.2020 ore 9.00 per la stipula Per_2 dell'atto davanti al Notaio ribadite le precedenti diffide (doc.11); la predetta data Per_2 veniva accettata il 25.6.2020 e successivamente in data 2.7.2020 veniva data comunicazione che l'avv. in rientro da Brescia alle 5.00 aveva subito un tamponamento in prossimità di CP_1
Bologna e che non avrebbe potuto partecipare all'atto con l'aggiunta: “siete liberi, giustamente, di fare ciò che volete. Nel caso avrete notizie nei prossimi giorni direttamente dal titolare di studio” (doc. 12-13); faceva seguito l'intimazione di restituzione dell'immobile del 20.9.2020
(doc. 14).
In merito al predetto scambio di corrispondenza di cui si è riportato sinteticamente il contenuto si rileva che il convenuto, in comparsa di risposta, ha disconosciuto la corrispondenza intercorsa in quanto non risulterebbero nei computer e nel server del convenuto e comunque i contenuti ivi riportati sarebbero contrari a quanto realmente accaduto nella vicenda. In primo luogo si osserva che tutta la corrispondenza riportata risulta inviata e indirizzata da e verso indirizzi con dominio di posta elettronica certificata in particolare pec riferibile all'Ordine degli avvocati di Brescia.
In secondo luogo si rileva che non è stato comunque disconosciuto il documento n.11 nel quale veniva fissata la data del rogito per il 2.7.2020 presso lo studio del Notaio che ha Per_2 rilasciato il documento n. 40 ovvero la dichiarazione di mancata stipula datata 1.3.2021.
Si osserva anche che parte convenuta non ha fornito alcuna diversa versione dei fatti e degli accadimenti documentati dai quali emerge inequivocabilmente che scaduto il termine di 8 mesi per provvedere al cambio di destinazione d'uso cui si era impegnato il promissario acquirente quest'ultimo non ha apposto alcun ostacolo alla sottoscrizione del rogito notarile con la destinazione ad uso abitativo. Invero già in risposta alla prima comunicazione della fine di dicembre 2019 l'avv. senza nulla replicare in merito alla contestata mancata attivazione CP_1 della procedura a suo carico si è detto disponibile a concludere il contratto, confermando tale disponibilità in tutti i successivi contatti in cui ha chiesto una dilazione per la conclusione del contratto dovuta a motivi di salute o impegni personali. Si rileva altresì che nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 18.2.2020 l'avv. Noschese dava espressamente atto del fatto che il termine per la stipula del definitivo stabilita con la scrittura del 27.5.2019 era inutilmente decorso e che non poteva dirsi satisfattiva la duplice fissazione del giorno di stipula da parte del promissario acquirente ma che “unico significato da attribuire a tale premura di fissazione [della data del rogito da parte dell'avv. con le mail pec del gennaio 2020], anche in ragione di CP_1
6 quanto appresso si dirà , è che il promissario abbia intenzione di acquistare l'appartamento nello stato di fattoi e di diritto in cui si trova oggi.
Corre l'obbligo di precisare ulteriormente, invero come già fatto nella richiamata nota del 5.12, che non avendo ottemperato agli impegni assunti nei termini previsti, la vendita dell'appartamento avverrà con la destinazione urbanistica attuale non potendosi più attendere che le esigenze unilaterali del promissario acquirente trovino indefinita conclusione. Il ridetto accordo, infatti, imponeva al promissario di procedere al conferimento di incarico a professionista (adempimento mai eseguito) e attribuiva larghi margini temporali (otto mesi massimi) perché egli procedesse nella direzione a lui personalmente più confacente. Non avendo così proceduto, si verificano le condizioni cui sopra”.
La circostanza risulta correttamente interpretata e mai smentita nella documentazione allegata agli atti del giudizio ed anzi confermata dalla stessa posizione assunta dal convenuto anche in sede di procedimento cautelare laddove si è dichiarato disponibile a perfezionare l'acquisto nel termine di 6 mesi necessari per ottenere finanziamento.
Alla luce di quanto esposto risulta che la stipula del definitivo non si è conclusa per inadempimento grave del promissario acquirente che non ha adempiuto all'obbligo di cambio di destinazione d'uso nei termini e poi non si è presentato davanti al notaio per la stipula del definitivo nelle numerose date concordate per tale incombente. Come anticipato la questione della destinazione d'uso dell'immobile quale abitativo anziché ad uso ufficio non è stata di ostacolo alla stipula del rogito in primo luogo perché le parti con la scrittura del 2019 si erano accordate su come regolare la situazione, la stessa destinazione d'uso abitativo scaduto il termine di otto mesi per l'adempimento (non avvenuto) a carico del promissario acquirente risulta accettata per facta concludentia. Ciò appare peraltro in linea con quanto documentato dalla lettera del Comune di Brescia ove si comunica che il vorrebbe trasferire la residenza presso CP_1
l'immobile in oggetto (doc. 41).
Il convenuto non ha contestato il proprio inadempimento ad avviare e concludere la pratica amministrativa, non ha contestato quanto rappresentatogli in termini di acquisto dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed ha più volte richiesto e rinviato la fissazione dell'appuntamento dal Notaio Per_2
Data l'intervenuta risoluzione del contratto, la domanda di restituzione dell'importo di 30.000 euro versati a titolo di acconto va accolta. Sul punto si osserva che la dazione del predetto importo risulta dal contratto preliminare di compravendita (cfr. art. 8 “prezzo e condizioni di pagamento”) e non è stata contestata, né vi è stata specifica opposizione rispetto a tale domanda.
La domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento delle spese condominiali va accolta. È documentalmente provato l'esborso da parte delle attrici dell'importo di euro 14.000
(cfr. doc.44) preventivo spese condominiali e riparto dal 1maggio 2020 al 30 aprile 2021 45) estratto consuntivo spese dal 1 maggio 2019 al 30 aprile 2020 relativo all'immobile de quo 46)
7 copia bonifico spese cond. 19.3.20 47) copia bonifico spese cond. 8.7.20 48) copia bonifico spese cond. 7.8.20 49) copia bonifico spese cond. 30.11.20 50) copia bonifico spese cond. 30.1.20).
Come stabilito nella scrittura del 27.5.2019 “il promissario acquirente è autorizzato a prendere possesso sin da oggi dell'appartamento obbligandosi al pagamento delle relative spese condominiali” (doc. 4 convenuto).
La riferibilità delle predette spese all'immobile per cui è causa consegnato al convenuto dal maggio 2019 è stata confermata dall'amministratore condominiale Arch. Si Controparte_3 rileva anche che lo stesso convenuto nella memoria di costituzione del procedimento cautelare aveva dedotto che le spese condominiali non gli erano mai state richieste e, comunque, dichiarava
“l'immediata disponibilità al pagamento, a vista, delle documentate spese relative all'immobile da me occupato” (cfr. ordinanza del 20.1.2021 RG 11748-1/2020).
Parte attrice non ha provato altre voci di danno.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto circa l'importo di euro
187.709,13 riferita ad asserite spese per lavori di ristrutturazione dell'immobile si rileva quanto segue.
In primo luogo la descrizione dei lavori eseguiti dal convenuto sull'immobile risulta generica e non trova riscontro nella documentazione di cui all'allegato 3 di parte convenuta. Da tale documento, in particolare dall'estratto conto lavori eseguiti da voi commissionati vostro ufficio in Brescia - via Lamarmora datato 10.12.2018 risulta che il contratto del 27.11.2017 prevedeva lavori per 120.000 euro in gran parte non eseguiti “in quanto da voi impedito l'accesso al cantiere in seguito al cambiamento delle chiavi e relativi blocchetti e contestuale revoca del mandato in conseguenza della nostra richiesta di pagamento dei lavori eseguiti”. L'estratto conto del 10.12.2018 così come quello precedente del 16.6.2018 riportano l'importo di euro
28.600 oltre iva;
tale importo troverebbe sostanziale riscontro con le fatture n. 18 e 19 del
30.10.2018, mentre alcun rilievo assume la fattura del 13.12.2018 in quanto priva di alcuna descrizione dei lavori, nemmeno riportante l'importo dovuto a titolo di iva e del tutto in contrasto con gli estratti conto lavori sopra menzionati.
Si osserva inoltre che non vi è alcuna prova che il convenuto abbia provveduto al pagamento dell'importo sopra riportato quale estratto lavori e che, quindi, abbia subito danno.
In ogni caso rileva che al punto 3 del preliminare di compravendita le parti hanno stabilito che:
“dalla sottoscrizione del preliminare di vendita, il promissario acquirente abbia facoltà, senza acquisire il possesso dell'immobile ma a mero scopo di detenzione, di eseguire lavori edilizi […] nel proprio esclusivo interesse e senza che gli stessi abbiano a considerarsi, ad alcun titolo o ragione, addizioni o miglioramenti di cui pretendere rimborsi o indennità di sorta da parte del promittente venditore qualora per qualsiasi motivo non si dovesse dar corso a quanto è ad oggetto del presente preliminare”. Tale espresso accordo tra le parti esclude la richiesta
8 formulata dal convenuto in relazione alle opere di ristrutturazione effettuate sull'immobile, delle quali, comunque, come detto non vi è prova che il convenuto abbia effettivamente sostenuto l'esborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, sul punto non incide il fatto che vada restituito l'importo versato al momento della sottoscrizione del preliminare conseguente alla domanda di accertamento di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto ex art. 1454 c.c. cui parte attrice nemmeno si è opposta, da cui la sostanziale e prevalente soccombenza del convenuto rilevante anche in punto di spese di lite, liquidate in complessivi euro liquidate in complessivi euro 12.489,00 di cui euro 10.860,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 1.629,00 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese di lite del procedimento cautelare RG 11748-1/2020 sono poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente. Tali spese vengono liquidate in euro 4.006,60 di cui euro
3.484,00 (considerati valoro medi per fase studio e d introduttiva e minimi per fase decisionale in ragione dell'attività concretamente compiuta) per compenso professionale ed euro 522,60 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accerta che il contratto preliminare del 27.11.2017 stipulato tra le parti è risolto ex art. 1454 c.c.;
Condanna parte attrice alla restituzione in favore del convenuto dell'importo di euro 30.000 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 14.000 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Dichiara la compensazione parziale delle predette somme, con condanna di parte attrice alla restituzione a parte convenuta dell'importo di euro 16.000 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del procedimento cautelare
RG 11748-1/2020, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I GRADO iscritta al n. r.g. 11748/2020 promossa da:
[...]
Parte_1
tutte con l'avv. Stefano Marchioni
[...]
ATTRICI contro
AVV. , con l'avv. Pulcini Lucrezia Francesca CP_1
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 30.10.2020, le sig.re e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio l'avv. deducendo quanto segue. Parte_1 CP_1
In data 27.11.2017 le attrici sottoscrivevano con l'avv. un preliminare di vendita avente CP_1 ad oggetto un immobile di proprietà delle stesse sito in Brescia, Via della Volta, 12 (doc. 1).
Il 27.5.2019, le parti sottoscrivevano una scrittura privata (doc. 2) che prevedeva l'impegno del promissario acquirente ad occuparsi delle pratiche amministrative relative alla modifica della destinazione d'uso dell'immobile da abitativo ad ufficio e con la quale il medesimo si obbligava a provvedere al saldo delle spese condominiali.
Il convenuto avrebbe provveduto alla ristrutturazione complessiva dell'immobile, consentitagli in sede di preliminare e a suo esclusivo carico, anche nell'ipotesi di risoluzione del preliminare per fatto a lui imputabile.
1 Le parti pattuivano come termine essenziale per la sottoscrizione del contratto definitivo il giorno
30.4.2018.
Mediante comunicazione del 5.12.2019, le attrici comunicavano all'avv. l'ormai maturato CP_1 ritardo e indicavano quale nuova data per la conclusione del contratto definitivo il 26.1.2020, ma il convenuto avrebbe proposto di posticipare la stipula del rogito al 14.1.2020 (doc. 3).
Successivamente, l'avv. avrebbe richiesto ulteriori rinvii per la stipula del rogito (docc. 4 CP_1
e 6), pertanto, in data 18.2.2020 le attrici inviavano allo stesso una diffida ad adempiere (doc. 7).
In data 6.3.2020 l'avv. comunicava che avrebbe dovuto rimanere in quarantena per 15 CP_1 giorni in quanto era entrato in contatto con un malato covid (doc. 8).
In data 29.5.2020, le attrici inviavano all'avv. un'altra diffida ad adempiere (doc. 9). CP_1
Le parti si accordavano per un altro appuntamento in data 2.7.2020 finalizzato alla stipula del rogito ma nella medesima data, l'avv. comunicava di non poter presenziare all'incontro CP_1
(doc. 13).
In data 19.9.2020 le attrici intimavano all'avv. il rilascio dell'immobile (doc.14) ma CP_1 quest'ultimo non avrebbe dato seguito a tale richiesta ed inoltre, non avrebbe pagato le spese condominiali ammontanti ad euro 14.000 euro.
Chiedevano in via principale di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare di vendita ex art. 1454 c.c.
In via subordinata, dichiarare il contratto preliminare risolto per colpa del convenuto.
Condannare il convenuto a restituire l'immobile e risarcire il danno causato nella misura che venisse accertata in corso di causa oltre al rimborso delle spese condominiali in favore delle attrici.
L'avv. ritualmente costituitosi in giudizio, disconosceva i documenti prodotti in CP_1 giudizio da parte delle attrici, nello specifico i docc. da 3 a 10 e da 12 a 14. Deduceva che i suddetti documenti sarebbero delle copie, le quali non sarebbero mai pervenute allo stesso e non risulterebbero neppure nel proprio computer.
Eccepiva la nullità del contratto preliminare di vendita in quanto lo stesso avrebbe ad oggetto un ufficio mentre l'immobile promesso in vendita sarebbe una civile abitazione (così come era stato pubblicizzato ed utilizzato ad altri studi associati in precedenza). Esponeva di aver eseguito lavori, come autorizzato in sede di stipula del preliminare (rifacimento impianto, installazione impianto allarme, rifacimento bagni, copertura e pavimentazione terrazzi) sostenendo la spese di complessivi euro 173.000 (doc.3).
Deduceva altresì che la scrittura privata del 27.5.2019 sarebbe priva della firma dell'usufruttuaria e ciò avrebbe impedito la regolarizzazione dell'accatastamento.
Esponeva inoltre, che l'immobile promesso in vendita sarebbe stato affetto da una serie di vizi, i quali sarebbero stati prontamente denunciati dal medesimo e che sarebbe stato immesso nel
2 possesso anticipatamente, accordandosi con le attrici affinché tali difformità fossero eliminate dalle stesse.
In via preliminare, chiedeva di accogliere la richiesta di disconoscimento dei documenti prodotti da parte attrice e di respingere le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, accertati tutti gli investimenti effettuati dallo stesso, nell'ipotesi di accoglimento della risoluzione del contratto preliminare di vendita, ordinare la restituzione per complessivi 187.709,13 euro oltre interessi legali dal fatto al saldo, oltre al danno morale di
30.000,00 euro, oltre a 30.000,00 euro di acconto, per un totale complessivo di 247.709,13 euro o quanto ritenuto di giustizia.
In via riconvenzionale subordinata, accertare l'ingiustificato arricchimento di parte attrice per i lavori di ristrutturazione e pertanto, condannarla alla restituzione di 217.709,13 euro in proprio favore oltre a 30.000,00 euro di acconto.
In via riconvenzionale ulteriormente subordinata, disporre la sistemazione dei vizi e degli elementi ostativi alla stipula dell'atto notarile di compravendita a carico di parte attrice, la data del rogito con un termine di almeno sei mesi, per consentire al convenuto l'intervento di un istituto di credito o di una società di leasing immobiliare per l'atto, previa riduzione del prezzo di vendita del cespite, delle perdite derivanti dalla mancata, perché fisicamente impossibile, detrazione fiscale delle spese di ristrutturazione e d'incarico alla Agenzia Immobiliare e dei danni morali dovuti per la mancata e ritardata intestazione dell'immobile.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, le sig.re e Parte_1 Parte_1 chiedevano di ordinare all'avv. il rilascio immediato in loro Parte_1 CP_1 favore dell'immobile sito in Brescia, Via della Volta n. 12, libero da persone e cose di proprietà del resistente ed in via subordinata disporsi sequestro giudiziario del medesimo immobile.
L'avv. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso e nel merito CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
In data 20.1.2021 con ordinanza ex art. 700 c.p.c. veniva accolto il ricorso “disponendo che il resistente restituisca alle ricorrenti l'immobile identificato nelle premesse del ricorso libero da persone e cose entro 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento”.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e successivamente, fissata a precisazione delle conclusioni è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dall'analisi degli atti e documenti di causa emerge quanto segue.
Con contratto preliminare, privo di indicazione di luogo e data (doc. 1) – data indicata dal convenuto nel 27.11.2017 (cfr. pag. 1 memoria di costruzione), le sig.re e Parte_1 in qualità di nude proprietarie e la sig.ra in qualità di Parte_1 Parte_1 usufruttuaria promettevano di vendere all'avv. promissario acquirente, l'unità CP_1 immobiliare sita in Brescia via della Volta n.12 stabilendo come termine essenziale il 30.4.2018 e precisando che l'immissione in possesso dell'immobile sarebbe avvenuto alla data del rogito notarile.
Le promittenti venditrici autorizzavano il promissario acquirente “senza acquisire il possesso dell'immobile ma a mero scopo di detenzione, di eseguire lavori edilizi all'interno dell'immobile promesso in vendita nel proprio esclusivo interesse e senza che gli stessi abbiano a considerarsi, ad alcun titolo o ragione, addizioni o miglioramenti di cui pretendere rimborsi o indennità di sorta da parte del promissario acquirente qualora per qualsiasi motivo non si dovesse dar corso
a quanto è ad oggetto del presente preliminare”.
Con scrittura priva del 27.5.2019 il promissario acquirente e le sig.re e Parte_1 [...]
(nude proprietarie) quali promittenti venditrici davano atto che “l'acquirente ha Parte_1 manifestato intenzione di destinare ad ufficio professionale l'immobile oggetto di acquisto e che, quindi è indispensabile la modifica di destinazione urbanistica dello stesso” da cui la conseguente necessità di incardinare la pratica amministrativa e sostenere i relativi costi stimati in circa 21.00 euro ( fr. allegato 2 alla scrittura privata). Il promissario acquirente si impegnava a
“conferire incarico a proprio tecnico di fiducia ai fini della pratica amministrativa di modifica di destinazione d'uso” con suddivisione dei costi della pratica nella misura della metà a carico del promissario acquirente e dell'altra metà a carico delle promittenti venditrici;
nonché fissazione della stipula del rogito all'ottenimento della modifica di destinazione e “comunque entro otto mesi” dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Con la suddetta scrittura l'avv. veniva autorizzato a prendere possesso dell'appartamento CP_1 obbligandosi al pagamento delle relative spese condominiali e riceveva “nulla osta delle promittenti venditrici” per agire contro l'agenzia anche nella persona della Controparte_2 sig.ra “in quanto responsabile dell'errata indicazione della destinazione Persona_1 urbanistica dell'immobile offerto in vendita e pubblicizzato” come “ad uso ufficio” e non come
“civile abitazione”.
Dagli atti sopra menzionati emerge che è inutilmente decorso il termine espressamente qualificato come “essenziale” del 30.4.2018, stabilito nel contratto preliminare del 27.11.2017 nel
4 quale la destinazione d'uso dell'immobile si evince dalla dicitura A/2 (abitazione di tipo civile) indicata dove ci sono i dati catastali.
Con la seconda scrittura le parti si accordavano per una diversa data di stipula del rogito previo ottenimento della modifica di destinazione d'uso o comunque entro il 26.1.2020, otto mesi dalla data di stipula dell'accordo, all'evidenza ritenendo tale termine congruo per l'espletamento della pratica di cambio destinazione d'uso cui si era impegnato il promissario acquirente (circostanza documentale e pacifica cfr. pag. 3 conclusionale convenuto). Quest'ultimo non ha, tuttavia, provveduto ad incaricare alcun tecnico e non ha nemmeno dato avvio alla pratica per ottenere la modifica della destinazione d'uso dell'immobile.
La difesa del convenuto che ritiene che la modifica del cambio di destinazione sia stata impedita dal rifiuto di delegare il tecnico del convenuto da parte dell'usufruttuaria, non firmataria della scrittura privata è destituita di fondamento. Sebbene la scrittura privata del 27.5.2019 non rechi la sottoscrizione della sig.ra usufruttuaria, costei compare nell'intestazione tra le Pt_1 promittenti venditrici, sicché la sottoscrizione sotto la dicitura “promittenti venditrici” delle sig.re risulterebbe apposta anche per la loro madre. Per contro non risulta che vi sia Parte_1 stato alcun conferimento d'incarico ad un professionista per l'incombente sopra richiamato risultando quindi precluso già in via ipotetica che costui possa aver ricevuto un rifiuto a procedere da parte della sig.ra Pt_1
Non sono state dedotte circostanze che possano giustificare il ritardo nell'adempimento da parte del promissario acquirente, che anzi, decorso il termine di otto mesi per l'espletamento della modifica di destinazione d'uso si è comunque detto disponibile ad addivenire alla conclusione del contratto a prescindere dal cambio di destinazione d'uso. Ciò è documentato dallo scambio e- mail tra l'avvocato ed i legali delle promittenti venditrici: dapprima il promissario CP_1 acquirente proponeva la data di stipula del rogito il 14.1.2020 (cfr. doc. 3 mail del 11.12.2019 in risposta alla richiesta di fissare l'appuntamento da parte del legale delle promittenti venditrici inviata da indirizzo mail pec “Brescia.pecavvocati.it”); successivamente l'avv. indicava CP_1 la data nei primi 10 giorni di febbraio precisando che “tale termine non verrà nel modo più tassativo modificato” (mail pec del 24.1.2020); poi la data veniva posticipata al 18.2.2020 (mail pec del 28.1.2020) (doc. 4); tale data veniva riscontrata ed accettata dalle promissarie acquirenti per tramite dell'avv. Noschese con mail pec (doc.5); con comunicazione del 18.2.2020 inoltrata dallo studio con mail pec veniva dato atto dell'impossibilità per ragioni di salute del CP_1 promissario acquirente di partecipare all'incontro dal Notaio per la stipula dell'atto Per_2
(doc.6); a tale comunicazione faceva seguito la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata il
18.2.2020 nella quale veniva fissato appuntamento davanti al Notaio in data 10.3.2020 Per_2 ore 15.00 (doc.7); in data 6.3.2020 rispondeva l'avv. con propria mail pec indirizzata al CP_1
Notaio e all'avv. Noschese per comunicare che il promissario acquirente non avrebbe Per_2 potuto partecipare all'atto in quanto sottoposto a isolamento per contatto con persona affetta da
5 Coronavirus fino al 17.3.2020 (doc. 8); faceva seguito ulteriore diffida ad adempiere del
29.5.2020 con la quale le promittenti venditrici tramite il proprio legale avv. Noschese fissavano nuova data per la stipula dell'atto davanti al Notaio in data 25.6.2020 (doc. 9); in data 23.6.2020
l'avv. richiedeva ulteriore differimento per i primi giorni di luglio adducendo un impegno CP_1 personale davanti al Tribunale di Venezia, inoltrata per conoscenza dall'avv. Noschese al Notaio
(doc. 10); veniva quindi da ultimo fissata la data del 2.7.2020 ore 9.00 per la stipula Per_2 dell'atto davanti al Notaio ribadite le precedenti diffide (doc.11); la predetta data Per_2 veniva accettata il 25.6.2020 e successivamente in data 2.7.2020 veniva data comunicazione che l'avv. in rientro da Brescia alle 5.00 aveva subito un tamponamento in prossimità di CP_1
Bologna e che non avrebbe potuto partecipare all'atto con l'aggiunta: “siete liberi, giustamente, di fare ciò che volete. Nel caso avrete notizie nei prossimi giorni direttamente dal titolare di studio” (doc. 12-13); faceva seguito l'intimazione di restituzione dell'immobile del 20.9.2020
(doc. 14).
In merito al predetto scambio di corrispondenza di cui si è riportato sinteticamente il contenuto si rileva che il convenuto, in comparsa di risposta, ha disconosciuto la corrispondenza intercorsa in quanto non risulterebbero nei computer e nel server del convenuto e comunque i contenuti ivi riportati sarebbero contrari a quanto realmente accaduto nella vicenda. In primo luogo si osserva che tutta la corrispondenza riportata risulta inviata e indirizzata da e verso indirizzi con dominio di posta elettronica certificata in particolare pec riferibile all'Ordine degli avvocati di Brescia.
In secondo luogo si rileva che non è stato comunque disconosciuto il documento n.11 nel quale veniva fissata la data del rogito per il 2.7.2020 presso lo studio del Notaio che ha Per_2 rilasciato il documento n. 40 ovvero la dichiarazione di mancata stipula datata 1.3.2021.
Si osserva anche che parte convenuta non ha fornito alcuna diversa versione dei fatti e degli accadimenti documentati dai quali emerge inequivocabilmente che scaduto il termine di 8 mesi per provvedere al cambio di destinazione d'uso cui si era impegnato il promissario acquirente quest'ultimo non ha apposto alcun ostacolo alla sottoscrizione del rogito notarile con la destinazione ad uso abitativo. Invero già in risposta alla prima comunicazione della fine di dicembre 2019 l'avv. senza nulla replicare in merito alla contestata mancata attivazione CP_1 della procedura a suo carico si è detto disponibile a concludere il contratto, confermando tale disponibilità in tutti i successivi contatti in cui ha chiesto una dilazione per la conclusione del contratto dovuta a motivi di salute o impegni personali. Si rileva altresì che nella diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. del 18.2.2020 l'avv. Noschese dava espressamente atto del fatto che il termine per la stipula del definitivo stabilita con la scrittura del 27.5.2019 era inutilmente decorso e che non poteva dirsi satisfattiva la duplice fissazione del giorno di stipula da parte del promissario acquirente ma che “unico significato da attribuire a tale premura di fissazione [della data del rogito da parte dell'avv. con le mail pec del gennaio 2020], anche in ragione di CP_1
6 quanto appresso si dirà , è che il promissario abbia intenzione di acquistare l'appartamento nello stato di fattoi e di diritto in cui si trova oggi.
Corre l'obbligo di precisare ulteriormente, invero come già fatto nella richiamata nota del 5.12, che non avendo ottemperato agli impegni assunti nei termini previsti, la vendita dell'appartamento avverrà con la destinazione urbanistica attuale non potendosi più attendere che le esigenze unilaterali del promissario acquirente trovino indefinita conclusione. Il ridetto accordo, infatti, imponeva al promissario di procedere al conferimento di incarico a professionista (adempimento mai eseguito) e attribuiva larghi margini temporali (otto mesi massimi) perché egli procedesse nella direzione a lui personalmente più confacente. Non avendo così proceduto, si verificano le condizioni cui sopra”.
La circostanza risulta correttamente interpretata e mai smentita nella documentazione allegata agli atti del giudizio ed anzi confermata dalla stessa posizione assunta dal convenuto anche in sede di procedimento cautelare laddove si è dichiarato disponibile a perfezionare l'acquisto nel termine di 6 mesi necessari per ottenere finanziamento.
Alla luce di quanto esposto risulta che la stipula del definitivo non si è conclusa per inadempimento grave del promissario acquirente che non ha adempiuto all'obbligo di cambio di destinazione d'uso nei termini e poi non si è presentato davanti al notaio per la stipula del definitivo nelle numerose date concordate per tale incombente. Come anticipato la questione della destinazione d'uso dell'immobile quale abitativo anziché ad uso ufficio non è stata di ostacolo alla stipula del rogito in primo luogo perché le parti con la scrittura del 2019 si erano accordate su come regolare la situazione, la stessa destinazione d'uso abitativo scaduto il termine di otto mesi per l'adempimento (non avvenuto) a carico del promissario acquirente risulta accettata per facta concludentia. Ciò appare peraltro in linea con quanto documentato dalla lettera del Comune di Brescia ove si comunica che il vorrebbe trasferire la residenza presso CP_1
l'immobile in oggetto (doc. 41).
Il convenuto non ha contestato il proprio inadempimento ad avviare e concludere la pratica amministrativa, non ha contestato quanto rappresentatogli in termini di acquisto dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed ha più volte richiesto e rinviato la fissazione dell'appuntamento dal Notaio Per_2
Data l'intervenuta risoluzione del contratto, la domanda di restituzione dell'importo di 30.000 euro versati a titolo di acconto va accolta. Sul punto si osserva che la dazione del predetto importo risulta dal contratto preliminare di compravendita (cfr. art. 8 “prezzo e condizioni di pagamento”) e non è stata contestata, né vi è stata specifica opposizione rispetto a tale domanda.
La domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento delle spese condominiali va accolta. È documentalmente provato l'esborso da parte delle attrici dell'importo di euro 14.000
(cfr. doc.44) preventivo spese condominiali e riparto dal 1maggio 2020 al 30 aprile 2021 45) estratto consuntivo spese dal 1 maggio 2019 al 30 aprile 2020 relativo all'immobile de quo 46)
7 copia bonifico spese cond. 19.3.20 47) copia bonifico spese cond. 8.7.20 48) copia bonifico spese cond. 7.8.20 49) copia bonifico spese cond. 30.11.20 50) copia bonifico spese cond. 30.1.20).
Come stabilito nella scrittura del 27.5.2019 “il promissario acquirente è autorizzato a prendere possesso sin da oggi dell'appartamento obbligandosi al pagamento delle relative spese condominiali” (doc. 4 convenuto).
La riferibilità delle predette spese all'immobile per cui è causa consegnato al convenuto dal maggio 2019 è stata confermata dall'amministratore condominiale Arch. Si Controparte_3 rileva anche che lo stesso convenuto nella memoria di costituzione del procedimento cautelare aveva dedotto che le spese condominiali non gli erano mai state richieste e, comunque, dichiarava
“l'immediata disponibilità al pagamento, a vista, delle documentate spese relative all'immobile da me occupato” (cfr. ordinanza del 20.1.2021 RG 11748-1/2020).
Parte attrice non ha provato altre voci di danno.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto circa l'importo di euro
187.709,13 riferita ad asserite spese per lavori di ristrutturazione dell'immobile si rileva quanto segue.
In primo luogo la descrizione dei lavori eseguiti dal convenuto sull'immobile risulta generica e non trova riscontro nella documentazione di cui all'allegato 3 di parte convenuta. Da tale documento, in particolare dall'estratto conto lavori eseguiti da voi commissionati vostro ufficio in Brescia - via Lamarmora datato 10.12.2018 risulta che il contratto del 27.11.2017 prevedeva lavori per 120.000 euro in gran parte non eseguiti “in quanto da voi impedito l'accesso al cantiere in seguito al cambiamento delle chiavi e relativi blocchetti e contestuale revoca del mandato in conseguenza della nostra richiesta di pagamento dei lavori eseguiti”. L'estratto conto del 10.12.2018 così come quello precedente del 16.6.2018 riportano l'importo di euro
28.600 oltre iva;
tale importo troverebbe sostanziale riscontro con le fatture n. 18 e 19 del
30.10.2018, mentre alcun rilievo assume la fattura del 13.12.2018 in quanto priva di alcuna descrizione dei lavori, nemmeno riportante l'importo dovuto a titolo di iva e del tutto in contrasto con gli estratti conto lavori sopra menzionati.
Si osserva inoltre che non vi è alcuna prova che il convenuto abbia provveduto al pagamento dell'importo sopra riportato quale estratto lavori e che, quindi, abbia subito danno.
In ogni caso rileva che al punto 3 del preliminare di compravendita le parti hanno stabilito che:
“dalla sottoscrizione del preliminare di vendita, il promissario acquirente abbia facoltà, senza acquisire il possesso dell'immobile ma a mero scopo di detenzione, di eseguire lavori edilizi […] nel proprio esclusivo interesse e senza che gli stessi abbiano a considerarsi, ad alcun titolo o ragione, addizioni o miglioramenti di cui pretendere rimborsi o indennità di sorta da parte del promittente venditore qualora per qualsiasi motivo non si dovesse dar corso a quanto è ad oggetto del presente preliminare”. Tale espresso accordo tra le parti esclude la richiesta
8 formulata dal convenuto in relazione alle opere di ristrutturazione effettuate sull'immobile, delle quali, comunque, come detto non vi è prova che il convenuto abbia effettivamente sostenuto l'esborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, sul punto non incide il fatto che vada restituito l'importo versato al momento della sottoscrizione del preliminare conseguente alla domanda di accertamento di risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto ex art. 1454 c.c. cui parte attrice nemmeno si è opposta, da cui la sostanziale e prevalente soccombenza del convenuto rilevante anche in punto di spese di lite, liquidate in complessivi euro liquidate in complessivi euro 12.489,00 di cui euro 10.860,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro 1.629,00 per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
Le spese di lite del procedimento cautelare RG 11748-1/2020 sono poste a carico di parte convenuta in quanto soccombente. Tali spese vengono liquidate in euro 4.006,60 di cui euro
3.484,00 (considerati valoro medi per fase studio e d introduttiva e minimi per fase decisionale in ragione dell'attività concretamente compiuta) per compenso professionale ed euro 522,60 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Accerta che il contratto preliminare del 27.11.2017 stipulato tra le parti è risolto ex art. 1454 c.c.;
Condanna parte attrice alla restituzione in favore del convenuto dell'importo di euro 30.000 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Condanna parte convenuta a corrispondere a parte attrice l'importo di euro 14.000 oltre interessi dal dovuto al saldo;
Dichiara la compensazione parziale delle predette somme, con condanna di parte attrice alla restituzione a parte convenuta dell'importo di euro 16.000 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite del procedimento cautelare
RG 11748-1/2020, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
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