TAR Torino, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 172
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990; Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e di buona amministrazione; Violazione del principio di leale collaborazione. Illogicità e Ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti abbiano un interesse attuale e concreto alla tutela della propria sfera giuridica, dato il rischio di pregiudizio derivante dalle condizioni dell'immobile e dal contenzioso civile in corso. Ha inoltre affermato che il nesso di strumentalità tra la cura di tale interesse e l'ostensione della documentazione è sussistente, poiché la documentazione è inerente alle iniziative di messa in sicurezza dell'immobile e astrattamente rilevante per l'azione proposta. La motivazione del diniego, basata sull'inefficacia negoziale degli atti, è stata ritenuta inconferente ai fini dell'accesso documentale difensivo e un inammissibile giudizio sulla rilevanza sostanziale della documentazione in un giudizio pendente.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990; Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e di buona amministrazione; Violazione del principio di leale collaborazione. Illogicità e Ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti abbiano un interesse attuale e concreto alla tutela della propria sfera giuridica, dato il rischio di pregiudizio derivante dalle condizioni dell'immobile e dal contenzioso civile in corso. Ha inoltre affermato che il nesso di strumentalità tra la cura di tale interesse e l'ostensione della documentazione è sussistente, poiché la documentazione è inerente alle iniziative di messa in sicurezza dell'immobile e astrattamente rilevante per l'azione proposta. La motivazione del diniego, basata sull'inefficacia negoziale degli atti, è stata ritenuta inconferente ai fini dell'accesso documentale difensivo e un inammissibile giudizio sulla rilevanza sostanziale della documentazione in un giudizio pendente.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990; Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e di buona amministrazione; Violazione del principio di leale collaborazione. Illogicità e Ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti abbiano un interesse attuale e concreto alla tutela della propria sfera giuridica, dato il rischio di pregiudizio derivante dalle condizioni dell'immobile e dal contenzioso civile in corso. Ha inoltre affermato che il nesso di strumentalità tra la cura di tale interesse e l'ostensione della documentazione è sussistente, poiché la documentazione è inerente alle iniziative di messa in sicurezza dell'immobile e astrattamente rilevante per l'azione proposta. La motivazione del diniego, basata sull'inefficacia negoziale degli atti, è stata ritenuta inconferente ai fini dell'accesso documentale difensivo e un inammissibile giudizio sulla rilevanza sostanziale della documentazione in un giudizio pendente.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990; Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e di buona amministrazione; Violazione del principio di leale collaborazione. Illogicità e Ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti abbiano un interesse attuale e concreto alla tutela della propria sfera giuridica, dato il rischio di pregiudizio derivante dalle condizioni dell'immobile e dal contenzioso civile in corso. Ha inoltre affermato che il nesso di strumentalità tra la cura di tale interesse e l'ostensione della documentazione è sussistente, poiché la documentazione è inerente alle iniziative di messa in sicurezza dell'immobile e astrattamente rilevante per l'azione proposta. La motivazione del diniego, basata sull'inefficacia negoziale degli atti, è stata ritenuta inconferente ai fini dell'accesso documentale difensivo e un inammissibile giudizio sulla rilevanza sostanziale della documentazione in un giudizio pendente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 172
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 172
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo