Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02934/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2934 del 2025, proposto da
GL NI e IG FU, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Marco GI Comaschi e Carlotta Dina Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Vignole Borbera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato SC Andronico, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota di riscontro trasmessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vignole Borbera in data 02/10/2025, in pretesa evasione dell’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 avanzata in data 02/09/2025 da GL NI e IG FU;
- della nota prot. n. 5560/2025 adottata a firma congiunta dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Segretario Comunale del Comune di Vignole Borbera, a mezzo della quale è stata respinta la diffida a provvedere trasmessa in data 03/10/2025 da GL NI e IG FU;
- ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale agli atti impugnati;
Nonché, per l’accertamento e la declaratoria ex art. 116 c.p.a. del diritto dei ricorrenti all’ostensione e all’acquisizione dei documenti richiesti, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vignole Borbera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. GI SC NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – GL NI e IG FU insorgono ex art. 116 c.p.a. avverso le determinazioni, meglio individuate in epigrafe, a mezzo delle quali il Comune di Vignole Borbera ha respinto le istanze di accesso documentale dagli stessi proposte in data 02/09/2025 e in data 03/10/2025.
L’odierna impugnazione si colloca nel contesto di un più ampio contenzioso in essere tra le parti, relativo alla messa in sicurezza di una palazzina di proprietà (anche) del Comune intimato, prospicente l’abitazione dei ricorrenti e attualmente in stato di abbandono e di degrado strutturale, denominata “VI FI”.
Dal ricorso si apprende che, tra il 2023 e il 2025, NI e FU hanno rivolto all’Amministrazione comunale diverse istanze di accesso documentale, al fine di accertare le condizioni di conservazione dell’immobile e meglio comprendere la natura delle iniziative assunte per la sua messa in sicurezza. Nel gennaio del 2025 essi hanno convenuto il Comune di Vignole Borbera dinanzi al Tribunale di Alessandria, denunciando il rischio di un collasso dell’intera struttura e chiedendo l’adozione ex art. 1172 c.c. di adeguate misure di messa in pristino. Nel corso della procedura essi hanno appreso che, quantomeno secondo la prospettazione di alcune parti convenute, il Comune sarebbe già stato immesso nel possesso dell’intero immobile e si sarebbe impegnato ad acquistarne la proprietà.
Alla luce di tali circostanze, i ricorrenti hanno proposto in data 02/09/2025 una nuova istanza di accesso documentale ex art. 24, co. 7 legge n. 241/1990, diretta ad acquisire « documentazione riguardante eventuali accordi intercorsi tra il Comune e gli altri proprietari delle unità immobiliari interne al fabbricato VI FI, con particolare riguardo ad eventuali atti con cui il Comune sarebbe stato immesso nel possesso ed autorizzato, ovvero onerato, di eseguire interventi di messa in sicurezza sul fabbricato » (doc. 22 ricorrenti).
In affermato accoglimento dell’istanza, il Comune ha trasmesso ai ricorrenti tre atti di compravendita di cui entrambe le parti già avevano disponibilità e contezza, trattandosi di documentazione versata negli atti del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Alessandria (nota del 03/10/2025, doc. 23 ricorrenti). Nelle more, tuttavia, NI e FU avevano acquisito privatamente un ulteriore documento, non prodotto nel giudizio civile, il quale sarebbe parso ulteriormente attestare l’intervenuta immissione del Comune nel possesso integrale di VI FI (“Dichiarazione di cessione gratuita”: doc. 24 ricorrenti).
I ricorrenti hanno pertanto rinnovato l’istanza di accesso documentale in data 03/10/2025, lamentando la lacunosità della documentazione trasmessa e chiedendo all’Amministrazione quantomeno di motivare le omissioni denunciate. Con nota del 13/10/2025, il Comune ha risposto ai ricorrenti, rivendicando di aver integralmente soddisfatto la pretesa documentale di controparte, in quanto non vi sarebbero « altri documenti che impegnano il Comune » diversi da quelli già trasmessi.
Le determinazioni del 03/10/2025 e del 13/10/2025 sono oggetto dell’odierno ricorso.
L’impugnazione è affidata a un unico motivo di gravame (rubricato « I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990; Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e di buona amministrazione; Violazione del principio di leale collaborazione. Illogicità e Ingiustizia manifesta »), diretto rivendicare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento delle istanze ostensive presentate, sotto il profilo dell’esistenza di un rapporto di diretta strumentalità tra la documentazione oggetto dell’istanza e la tutela in sede giudiziale e stragiudiziale degli interessi dei ricorrenti, e a denunciare la pretestuosità delle motivazioni offerte dall’Amministrazione resistente per denegare l’ostensione dei documenti richiesti.
2. – Resiste in giudizio il Comune di Vignole Borbera, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
L’Amministrazione intimata rivendica la correttezza del proprio operato, in ragione del fatto che il documento acquisito privatamente dai ricorrenti consisterebbe in una dichiarazione unilaterale di soggetti terzi, non sottoscritta né in altro modo accettata dagli organi comunali, dunque insuscettibile di porre obblighi manutentivi in capo all’Amministrazione né a fortiori di conferirle il possesso o la proprietà dell’immobile. Ne conseguirebbe che, ove anche il Comune avesse la disponibilità di altri documenti di identico tenore, essi non si porrebbero in rapporto di strumentalità rispetto alla difesa di NI e FU nella controversia civile incardinata dinanzi al Tribunale di Alessandria e, dunque, sarebbe infondata la pretesa di una loro ostensione.
3. – La causa è stata introitata per la decisione, dopo ampia discussione delle parti, all’udienza camerale del 14/01/2026.
4. – L’istanza di differimento proposta dal patrocinio dell’Amministrazione resistente con nota del 12/01/2026 (e reiterata nel corso della discussione orale dell’udienza pubblica) non è meritevole di accoglimento. La richiesta è espressamente giustificata dal fatto che il Giudice civile del Tribunale di Alessandria si sarebbe « riservato di decidere sull’idoneità dei documenti, di cui i signori FU e NI hanno chiesto l’ostensione, ad essere fonte di obbligazioni per il Comune di Vignole Borbera » questione cui – secondo il patrocinio del Comune di Vignole Borbera – sarebbe correlata « la qualificazione dell’interesse dei signori FU e NI ad ottenere l’ostensione dei documenti de quo ».
L’argomentazione è priva di pregio.
Per costante e condivisibile giurisprudenza, l’istanza di accesso documentale ex art. 24, co. 7 legge n. 241/1990 e l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono istituti autonomi, aventi finalità differenti e fondati su distinti presupposti. Ne consegue che « l’eventuale rigetto dell’istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., non si pone in contrasto, né elude la ratio legis contenuta negli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, poiché le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241/1990 assunto l’interesse del privato all’accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l’acquisizione documentale ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. costituisce esercizio di un potere processuale e l’acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ. (v. Cass. Civ., Sez. 1, 9 agosto 1996, n. 7318). Occorre in altri termini tenere distinti, da un lato, la pretesa all’ostensione del documento nei confronti della pubblica amministrazione, intesa quale protezione accordata all’interesse sostanziale alla conoscenza e, dall’altro lato, il diritto alla prova, inteso come protezione dell’interesse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio, attraverso un determinato documento, dei fatti costitutivi della domanda, subordinato alla duplice valutazione giudiziale della concludenza e della rilevanza dello specifico mezzo di prova (v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158) » (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 25/09/2020 nn. 19, 20 e 21).
Lo scioglimento della riserva assunta dal Giudice di Alessandria, qualunque ne sia il tenore, non assume rilievo ai fini dello scrutinio della pretesa ostensiva avanzata da NI e FU.
5. – Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso.
L’art. 22 della legge n. 241/1990 stabilisce che il diritto di accesso debba essere garantito a « tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso » (co. 1 lett. b), e che « l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza » (co. 2).
L’art. 24, co. 7 della legge n. 241/1990, istitutivo dell’accesso c.d. difensivo, a propria volta dispone: « Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ».
Presupposto per l’esercizio del diritto di accesso è la titolarità di un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che sia direttamente riferibile al soggetto istante e che rivesta carattere di attualità e concretezza. Detto interesse deve ancorarsi a due parametri predeterminati, ossia la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 18/03/2021 n. 4; di recente Cons. Stato, Sez. VII, 21/03/2024 n. 2773; Cons. Stato, Sez. III, 28/06/2024, n. 5745; nonché Cons. Stato, Sez. IV, 22/11/2022, n. 10277).
In breve, per soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge è necessario che l’istante sia portatore di una esigenza di tutela non astratta o ipotetica, né di valenza meramente storico-documentaria, bensì attuale e concreta (interesse legittimante). Detto interesse alla tutela deve essere riferibile ad una posizione giuridica soggettiva riconosciuta dall’ordinamento (criterio della corrispondenza). Deve infine essere predicabile un nesso di collegamento strumentalità tra la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare e il documento, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura dell’interesse connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso (criterio della strumentalità).
La valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato, Sez. III, 13/01/2012, n. 116). È quindi precluso sia all’amministrazione detentrice del documento sia al Giudice adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. qualunque valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato o instaurando, salva l’evidente ed assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive: il diritto all’accesso non può dunque essere ostacolato ogniqualvolta sussista la possibilità che dall’ostensione dei documenti derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive (TAR Lazio, Sez I- bis , 05/04/2024, n. 6654).
Il diritto di accesso può dunque subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge, costituenti eccezione in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati al detto principio generale, e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità dell’accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell’istante (Cons. Stato, Sez. IV, 28/07/2016, n. 3431).
L’eccezionalità del diniego assume valenza particolare in ipotesi di accesso difensivo di cui al menzionato art. 24, co. 7 della legge n. 241/1990: la collocazione sistematica della norma e l’utilizzo del lemma “comunque” comportano la tendenziale prevalenza dell’istanza ostensiva del privato sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate. Il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti – diritto di accesso e di difesa, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall’altro – deve dunque essere risolto dando prevalenza al diritto di accesso qualora sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici (cfr. ex permultis TAR Lazio, Roma, V- bis , 05/06/2024 n. 11451). « In adesione a tale orientamento, si osserva che nelle ipotesi in cui viene opposto il diritto alla riservatezza prevale comunque il diritto di difesa, quale vero e proprio controlimite. La prevalenza trova radicamento nei principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.), nonché nelle disposizioni della CEDU (art. 6 e 13) e della CDFUE (art. 47) sul diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice nazionale. Pertanto, allorquando la conoscenza di determinati atti sia necessaria all’esercizio di una difesa efficace in giudizio (che altrimenti non potrebbe esplicarsi, in tutto o in parte), le ragioni di riservatezza delle controparti o della stessa amministrazione recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dall’ostensibilità degli atti » (cfr. da ultimo ex permultis TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 13/01/2025 n. 16).
6. – Poste tali coordinate interpretative, il rigetto delle domande di accesso proposte dai ricorrenti non trova valida giustificazione.
6.1 - NI e FU sono titolari di un interesse attuale e concreto alla tutela della propria sfera giuridica soggettiva, poiché prospettano il rischio di subire un pregiudizio in ragione delle condizioni di degrado e precarietà strutturale di VI FI (ampiamente documentate in atti e del tutto incontroverse tra le parti) e poiché hanno convenuto in giudizio ex art. 1172 c.c. il Comune di Vignole Borbera chiedendo l’adozione di adeguate misure di messa in pristino. Essi dunque rivendicano la necessità di acquisire elementi conoscitivi ulteriori a quelli in proprio possesso, al fine di meglio predisporre la propria difesa tecnica in giudizio, nonché al fine di valutare altre iniziative, in sede civile e amministrativa, a fronte del contegno – a loro dire colpevolmente inerte – dell’Amministrazione comunale.
6.2 - Quanto al nesso di strumentalità tra la cura di tale interesse e l’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza, la dichiarazione unilaterale ottenuta privatamente dai ricorrenti si colloca indubbiamente nel solco delle iniziate assunte dal Comune di Vignole Borbera per provvedere alla messa in sicurezza e al recupero di “VI FI”, come comprovato dal fatto che il documento, quand’anche non sottoscritto dagli organi comunali, è redatto in carta intestata del Comune. Tale circostanza non è d’altronde stata messa in dubbio dall’Amministrazione resistente, che ha opposto alla sua ostensione unicamente il fatto che l’atto non sarebbe suscettibile di determinare obblighi civilistici in capo al Comune.
Acclarata l’inerenza in senso lato dei documenti alle iniziative di messa in sicurezza e recupero di “VI FI”, la menzionata dichiarazione unilaterale, al pari di ogni altra di identico tenore eventualmente nella disponibilità dell’Amministrazione, è astrattamente suscettibile di assumere rilevanza ai fini dell’azione proposta dai ricorrenti ex art. 1172 c.c., nonché ai fini dell’esercizio delle ulteriori azioni, prospettate nel ricorso, dirette all’accertamento dell’illegittimità e/o illiceità del contegno dell’Amministrazione intimata e alle conseguenti statuizioni.
Non può pertanto escludersi che l’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza sia correlata all’esercizio del diritto, costituzionalmente tutelato, alla tutela giurisdizionale.
6.3 - Quanto infine all’affermata assenza della documentazione richiesta da NI e FU, nessun dubbio può esservi sul fatto che le motivazioni contenute nella nota del 13/10/2025 non riguardino la materiale inesistenza degli atti richiesti.
I ricorrenti hanno prodotto in questo giudizio la copia di una delle dichiarazioni rese dai comproprietari di VI FI, avente ad oggetto l’immissione del Comune di Vignole Borbera nel possesso dell’immobile. Tale atto è d’altronde espressamente richiamato nella documentazione dimessa in questo giudizio dall’Amministrazione intimata e proveniente dagli uffici comunali, la quale menziona « impegni unilaterali pervenuti dai sig.ri LA, d’SS AN e BE » (doc. 30 ricorrenti). La materiale esistenza della documentazione richiesta dai ricorrenti non è, dunque, revocabile in dubbio.
Il rigetto dell’istanza di accesso agli atti è piuttosto giustificato dall’affermata inefficacia negoziale degli atti oggetto dell’istanza, ossia la loro affermata inidoneità a porre in capo al Comune obblighi manutentivi. È in questa prospettiva che l’Amministrazione afferma che non vi sarebbero « documenti che impegnano il Comune ».
Si tratta di una motivazione di schietto ed esclusivo rilievo civilistico, inconferente ai fini del rigetto dell’istanza di accesso documentale proposta ex art. 24, co. 7 legge n. 241/1990. Per espressa prospettazione del ricorso (e prima ancora delle istanze proposte in via amministrativa), infatti, le esigenze difensive dei ricorrenti non si esauriscono nella difesa tecnica nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Alessandria, ma attengono (anche) al vaglio di legittimità del contegno assunto dall’Amministrazione comunale rispetto alla messa in sicurezza di VI FI e all’esercizio di correlate azioni, anche risarcitorie. La motivazione è dunque manifestamente insufficiente a sorreggere il rigetto dell’istanza.
Ad ogni buon conto, anche limitandosi alla sola prospettiva civilistica, la determinazione impugnata si concreta in un inammissibile giudizio circa la rilevanza sostanziale della documentazione richiesta nell’ambito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Alessandria. Detta valutazione è tuttavia preclusa all’Amministrazione detentrice del documento e invero a questo stesso Tribunale ( supra §5).
Non solo, la motivazione del provvedimento gravato dà per assunta una delle questioni controverse nel giudizio incardinato ex art. 1172 c.c. da NI e FU, ossia che le dichiarazioni unilaterali dimesse dagli altri comproprietari di VI FI non siano vincolanti per il Comune e che non abbiano determinato l’immissione di quest’ultimo nel possesso dell’immobile. La centralità della questione per le sorti del giudizio civile emerge ictu oculi dall’istanza di differimento proposta dal Comune in data 12/01/2026, espressamente giustificata dal fatto che il Giudice si sarebbe « riservato di decidere sull’idoneità dei documenti, di cui i signori FU e NI hanno chiesto l’ostensione, ad essere fonte di obbligazioni per il Comune di Vignole Borbera ». È chiaro dunque come l’Amministrazione abbia unilateralmente deciso, sia pure ai soli fini del rigetto dell’istanza di accesso documentale, una questione che è sub iudice , per giunta in un giudizio di cui lo stesso Comune è parte.
In questa prospettiva, le determinazioni impugnate hanno vulnerato le prerogative difensive dei ricorrenti, giacché il rigetto dell’istanza di accesso documentale si ricollega alla postura difensiva assunta dall’Amministrazione nel giudizio civile ed è funzionale all’accoglimento delle tesi ivi sostenute.
Si osserva infine che la motivazione del diniego si presta a interpretazioni ancor più incongrue. Non può infatti escludersi che l’affermata inidoneità delle “dichiarazioni unilaterali” a vincolare l’Amministrazione comunale dipenda da circostanze diverse e ulteriori dalla mancata sottoscrizione del documento da parte di funzionari del Comune, quali ad esempio il difetto di capacità rappresentativa in capo al dipendente che abbia – in ipotesi – sottoscritto l’atto. D’altronde, l’integrazione dell’accordo negoziale circa l’immissione nel possesso di VI FI potrebbe prescindere dalla mancata sottoscrizione delle menzionate “dichiarazioni unilaterali” da parte di un funzionario Comunale (si pensi alla PEC con cui il Comune dichiari di accettare il documento trasmesso dai comproprietari dell’immobile). In tali ipotesi, il rigetto della pretesa ostensiva avanzata dai ricorrenti comporterebbe una vulnerazione ancor più flagrante dei loro diritti di difesa, giacché impedirebbe il vaglio giudiziale di circostanze di fatto aventi manifesta rilevanza nella controversia dagli stessi intentata.
Anche in chiave civilistica, dunque, il rigetto delle domande di accesso proposte dai ricorrenti non appare giustificato.
6.4 - In definitiva, ricorso è meritevole di accoglimento e le determinazioni impugnate vanno annullate. Deve conseguentemente essere posto a carico del Comune di Vignole Borbera l’obbligo di esibire alla GL NI e IG FU la documentazione oggetto delle istanze di accesso documentale presentate in data 02/09/2025 e in data 03/10/2025, ossia la documentazione riguardante eventuali accordi intercorsi tra il Comune e gli altri proprietari delle unità immobiliari interne al fabbricato “VI FI” (ivi inclusi gli atti e i documenti aventi attinenza con il fascicolo, non sottoscritti dagli organi comunali), entro un termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza a cura della Segreteria del Tribunale.
7. – A fronte dell’integrale accoglimento del ricorso e del complessivo contegno dell’Amministrazione resistente ( supra §4), il Tribunale non ravvede ragioni per derogare al criterio della soccombenza nella ripartizione delle spese di lite.
Resta ferma la rifusione del contributo unificato, eventualmente versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le determinazioni impugnate e ordina all’Amministrazione convenuta di provvedere all’esibizione della documentazione di cui alle istanze di accesso proposte dai ricorrenti in data 02/09/2025 e in data 03/10/2025 entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna l’Amministrazione intimata a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre accessori come per legge, nonché a rimborsare il contributo unificato, eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL OS, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
GI SC NG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SC NG | EL OS |
IL SEGRETARIO