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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 663/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5325/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE PIVA n. TNG90000001009 IVA-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di autotutela, rinuncia all'istanza di sospensione e chiede dichiarsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società “Ricorrente_1.”impugna il provvedimento di “cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 11, co. 7 quater del
D.LGS. n. 471/1997”, adottato in data 24.09.2025 dall'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Milano
1, Ufficio Territoriale di Magenta. Fa presente di avere presentato a mezzo pec in data 21.11.2025 istanza di annullamento totale in via di autotutela ex art. 10 quater e 10 quinques legge n.212/2000, rimasta senza riscontro.
Afferma che gli elementi presuntivi assunti dall'Ufficio a base del provvedimento adottato, non possono assurgere a validi riscontri probatori, in quanto le risultanze sono prive dei requisiti richiesti di gravità, precisione e concordanza. Eccepisce fra le altre cose la inosservanza della prova dell'invito a comparire presso l'ufficio per chiarire la propria posizione, previsto dall'art.35 comma 15-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972.
L'Agenzia delle Entrate D. P. di Milano 1, Ufficio Territoriale di Magenta ha depositato istanza di autotutela relativa al provvedimento numero TNGT160000039/2025 oggetto di impugnazione, nella quale precisa che, rilevata la mancata notifica dell'invito a comparire previsto dall'articolo 35 comma 15bis.1 del DPR 633/1972, ha accolto l'istanza di autotutela depositata dalla ricorrente in data 21.11.2025 ed ha proceduto alla riattivazione della partita IVA della Ricorrente_1.
La Corte prende atto della richiesta della ricorrente e dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art.46 D.Lgs. 546/92. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5325/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE PIVA n. TNG90000001009 IVA-ALTRO
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di autotutela, rinuncia all'istanza di sospensione e chiede dichiarsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La società “Ricorrente_1.”impugna il provvedimento di “cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 11, co. 7 quater del
D.LGS. n. 471/1997”, adottato in data 24.09.2025 dall'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Milano
1, Ufficio Territoriale di Magenta. Fa presente di avere presentato a mezzo pec in data 21.11.2025 istanza di annullamento totale in via di autotutela ex art. 10 quater e 10 quinques legge n.212/2000, rimasta senza riscontro.
Afferma che gli elementi presuntivi assunti dall'Ufficio a base del provvedimento adottato, non possono assurgere a validi riscontri probatori, in quanto le risultanze sono prive dei requisiti richiesti di gravità, precisione e concordanza. Eccepisce fra le altre cose la inosservanza della prova dell'invito a comparire presso l'ufficio per chiarire la propria posizione, previsto dall'art.35 comma 15-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972.
L'Agenzia delle Entrate D. P. di Milano 1, Ufficio Territoriale di Magenta ha depositato istanza di autotutela relativa al provvedimento numero TNGT160000039/2025 oggetto di impugnazione, nella quale precisa che, rilevata la mancata notifica dell'invito a comparire previsto dall'articolo 35 comma 15bis.1 del DPR 633/1972, ha accolto l'istanza di autotutela depositata dalla ricorrente in data 21.11.2025 ed ha proceduto alla riattivazione della partita IVA della Ricorrente_1.
La Corte prende atto della richiesta della ricorrente e dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art.46 D.Lgs. 546/92. Spese compensate.