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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7826 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 255/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 27 novembre
2025, vertente
Tra
(C.F. ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1 tempore SI.ra , con sede in Via Salaria n. 3 (02100), Parte_2 Pt_1 con l'avv. Roberto Giansante (C.F. ) CodiceFiscale_1
Appellante E (C.F. , con l'avv. David CP_1 C.F._2
IA (C.F. ), C.F._3 appellata e (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Nicoletta Ciavarelli (C.F. ) C.F._4 appellata
OGGETTO: - appello avverso la sentenza n. Parte_3
653/2023 (RG 1375/2020) emessa dal Tribunale di Rieti in data 7.12.2023.
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 653/2023, il tribunale di Rieti ha così statuito in fatto e diritto, sulla domanda dell'odierna appellata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 davanti a questo Tribunale la e, premesso che in data 04.08.2018, Parte_1 alle ore 18:00 circa, nella fra etrella Salto (RI), mentre percorreva il marciapiedi collocato sul lato sinistro del ponte “Pacifico Fioravanti” con direzione cimitero – centro abitato di Fiumata, era inciampata su di una barra angolare in ferro, posta sul bordo dello stesso, pericolosamente sollevata, che a causa della caduta aveva riportato gravi lesioni personali, tanto da d essere trasportata in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di e che la responsabilità Pt_1 dell'accaduto era da attribuirsi ex artt. 2051 e 2043 c. convenuta che, quale titolare del tratto viario indicato, aveva omesso la manutenzione del luogo ove si era verificato il sinistro, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rieti, contrariis reiectis, accertare rovincia di Rieti responsabile per i danni cagionati alla SI.ra e, per l'effetto, CP_1 condannarla alla refusione dell'importo di € 123. iasi altra somma maggiore o minore, ritenuta di diritto o di ragione, anche in via equitativa, anche a m ore delle spese di lite, oltre accessori di legge”. La costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepiva il proprio Parte_1 dif ne passiva, ritenendo di non essere tenuta alla manutenzione del marciapiede in questione, realizzato, unitamente strade provinciali “Salto Cicolana” e “Turanense”, da Parte_4
in virtù di concessione del 18.10.1951, con opere completate e
[...] come da verbale di consegna in data 30.1.1959, trasferite a determinate condizioni e con alcune limitazioni alla Provincia ed evidenziando, al riguardo, che ai sensi dell'art. 12 di tale verbale “la i obbliga ad assumere, a Pt_4 propria cura e spese, ma sempre sotto la vigilanza inistrazione Provinciale, la completa manutenzione dei grandi viadotti in cemento armato di Castel di Tora, attraverso il serbatoio del Turano e del Fosso della Moletta attraverso lo stesso fosso, restando a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale la sola manutenzione del piano viabile sui viadotti stessi”, di avere quindi la manutenzione del solo piano viabile del viadotto, ma non dei marciapiedi e quindi di non poter essere ritenuta responsabile della barra facente parte del marciapiede stesso, che a nel tempo erano succeduti altri soggetti, tra i quali Parte_4 Controparte_3
e da ultimo Erg Hydro Srl.
[...]
Nel merito, la Provincia chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata e non provata nell'an e nel quantum e, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della stessa, di essere autorizzata a chiamare in causa nel presente giudizio Erg Hydro Srl, affinché questa fosse condannata a tenerla indenne e manlevarla dalle conseguenze negative del presente giudizio. La Erg Hydro S.r.l., a sua volta costituitasi a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione iva evidenziando c prio all'art. 12 del verbale citato dalla Provincia di era Pt_1 previsto che “la Erg Hydro] si obbliga ad assumere, a propria cura e s ma Pt_4 sempre sotto igilanza dell'Amministrazione Provinciale, la completa manutenzione dei grandi viadotti in cemento armato di Castel di Tora, attraverso il serbatoio del Turano e del Fosso della Moletta attraverso lo stesso fosso, restando a cura e spese dell'Amministrazione Provinciale la sola manutenzione del piano viabile sui viadotti stessi” e che risultava, perciò, provato per tabulas come la manutenzio le sui viadotti (compresi quindi i marciapiedi) fosse a carico della e non, come infondatamente dedotto da co Parte_1
o di erito, chiedeva respingersi la domanda di CP_1 in quanto infondata e, nella denegata ipotesi di accertamento di u
[...] sabilità per i fatti di causa, diminuirsi il risarcimento eventualmente dovuto ex art. 1227 c.c.. Erano espletate prova orale e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, all'esito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.. Deve rilevarsi in via prelimi ossa ione la legittimazione passiva della e della già Erg Parte_1 Controparte_2
Hydro S.r.l., nel presente giudizio.
[…] Tanto chiarito e venendo al merito, la domanda svolta da parte attrice nei confronti della è fondata in parte qua e deve essere, pertanto, accolta nei Parte_1 termi i appress La sig.ra ha chiesto che la venga ritenuta civilmente responsabile CP_1 Parte_1 dell'infor alla stessa subit seguenza, condannata al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.. Va premesso in linea generale che la specifica ipotesi di responsabilità aquiliana contemplata dall'art. 2051 c.c. si fonda su due elementi: 1) l'esistenza una relazione qualificata (di custodia) tra un soggetto e la cosa fonte della lesione, che si configura allorché sussista l'effettivo potere fisico del soggetto di esercitare sulla cosa un controllo astrattamente idoneo a consentirgli di prevedere, prevenire ed evitare il verificarsi di eventi lesivi connaturati all'intrinseco dinamismo della stessa o all'interferenza di agenti esterni su di essa;
2) il nesso di causalità tra la cosa ed il danno asseritamente sofferto da chi invoca l'applicazione della predetta norma. Conseguentemente, a carico del soggetto titolare del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato. Pertanto, mentre incombe sul danneggiato l'onere di provare da un lato l'esistenza del potere fisico del soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi – elemento n. 1), dall'altro che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa ovvero per effetto dello sviluppo di un agente dannoso insorto nella stessa (elemento n. 2), ai fini della prova liberatoria graverà sul custode l'onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (sostanzialmente coincidente con il caso fortuito), rimanendo a suo carico la causa ignota. Tornando al caso che ci occupa, la teste alla domanda di cui al Testimone_1 cap. 1 della memoria n. 2 di parte he in data 04.08.2018, alle ore 18:00 circa, la SI.ra , mentre percorreva a piedi il CP_1 marciapiedi sul lato sinistro d inato “Pacifico Fioravanti” con direzione cimitero – paese di Fiumata nel Comune di Petrella Salto (RI), inciampava sulla barra angolare in ferro posta sul bordo del marciapiedi che si trovava sollevata, come risulta dalla documentazione fotografica di cui al doc. 25 del fascicolo di parte attrice che le si mostra e che riconosce” ha risposto “E' vero, abbiamo visto la signora inciampare proprio nel punto di cui alla foto, è inciampata su quel ferro che sporgeva, ho visto proprio il piede che metteva sul ferro…Io ero a piedi, stavo passeggiando con mio marito e le bambine, l'abbiamo vista cadere a circa 5-6 metri, era quasi davanti a noi, noi la avevamo di fronte. Ricordo che quel giorno non aveva piovuto ed era bel tempo”. La teste ha confermato, altresì, che la barra angolare in ferro sollevata, posta sul lato sinistro del ponte denom oravanti”, al momento del sinistro che ha coinvolto la SI.ra e iva di segnalazione, che CP_1 immediatamente dopo l'acca di intervenne transennando il Pt_1 marciapiedi e rimuovendo il tratto di barra angola zato, come risultante dalle immagini fotografiche di cui al doc. 26 del fascicolo di parte attrice, mostrate alla e dalla stessa riconosciute e che al momento dell'escussione della sig.ra il tratto del ponte “Pacifico Fioravanti” interessato dal sinistro era ancora Tes_1 in fase di ripristino, come risulta dalle immagini fotografiche di cui al doc. 27 del fascicolo di parte attrice, mostrate dalla teste e dalla stessa riconosciute (“E' vero, ci passo spesso perché noi tutti i fine settimana siamo a Fiumata perché abbiamo casa lì, la situazione era quella anche stamattina”). La dinamica dei fatti è stata confermata dal teste (“E' vero, io Testimone_2 andavo da Fiumata verso il cimitero, ero a piedi, stav to destro del ponte in direzione opposta a quella della signora. L'ho vista inciampare su quel pezzo di ferro rialzato, mi era proprio davanti...ADR “La signora si trovava a circa 2-3 metri da me, il tempo era soleggiato”), che ha rif di “lavori in corso” nell'area in questione, al pari della teste , la quale ha Testimone_3 dichiarato in risposta al cap. 1 che “Io l'ho soccorsa, non l'ho vista inciampare. Io ho chiamato subito i soccorsi perché ho visto che stava male, aveva il polso “piccolo”, era tachicardica ed aveva colorito verdastro…” e al cap. 2 che “Ho visto la barra in ferro, non c'erano segnalazioni”. Da quanto sopra si evince la configurabilità, in capo alla , dei presupposti Parte_1 della responsabilità per danno da cose in custodia ex art. , risultando nella fattispecie sussistenti tanto il potere fisico del soggetto sulla res (con conseguente obbligo di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), quanto la verificazione del danno nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa.
[…]. Quanto al nesso causale tra la cosa e il danno, parte attrice ha assolto all'onere posto a suo carico di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (barra sollevata presente sul marciapiede interante pertinenza di strada provinciale), non potendosi nutrire alcun dubbio, all'esito dell'istruttoria, circa la derivazione eziologica dell'evento “caduta” dalla situazione di fatto di cui sopra, viste le deposizioni dei testi. L'espletata CTU ha, sto, confermato la piena compatibilità delle lesioni riportate dalla sig.ra con la ricostruzione dei fatti, per come prospettata CP_1 dall'attrice, accertata e di istruttoria orale ed asseverata dai referti versati in atti. Non può essere, del resto, nella fattispecie invocato il caso fortuito, non essendo stata data, dalla , la prova dell'eventuale verificarsi di un fattore Parte_1 causale sopravvenuto ido lo a determinare l'evento caduta e a recidere il nesso causale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, III co., c.p… Non è emerso, infine, alcun elemento atto a far ritenere la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, tenuto conto della mancanza di qualsiasi segnalazione della presenza della sbarra sollevata sul marciapiede e della no agevole visibilità della stessa (v. documentazione fotografica in atti). Né vale ad escludere la responsabilità dell'ente la circostanza che l'area di che trattasi costituisca bene oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini: la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione opina, infatti, nel senso che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (in tal senso si veda, per tutte, Cass. civ. Sez. III., n. 21508/2011)”.
Tutto questo premesso, alla luce della CTU medico legale espletata, il tribunale ha dichiarato la responsabilità ex art. 2051 c.c. della Provincia di Rieti in ordine ai fatti di causa e condannato la stessa al risarcimento dei danni liquidati in
€56.633,82, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, per i titoli di cui in motivazione. Il tribunale non ha poi ritenuto fondata la domanda di manleva nei confronti di CP_2 rigettandola sulla base di quanto già affermato in ordine alla o di proprietà del marciapiedi in capo a escludendo che la previsione del verbale Parte_1 30.1.1959 onerasse la società chiamata della sua manutenzione.
Avverso della sentenza, ha proposto appello la Parte_1
deducendo:
[...]
1. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2051 CC, 1127 CC, 115 e 116 cpc , essendo il sinistro avvenuto in condizioni di tempo e di luce tali da rendere il pericolo ampiamente visibile e prevedibile, per cui :“Il Tribunale ha quindi erroneamente interpretato le deposizioni dei testi ed i documenti in atti. Ha ritenuto raggiunta la prova circa il nesso causale, ma non ha valutato che le stesse deposizioni dimostravano che la sig.ra CP_1 avrebbe potuto agevolmente evitarla”, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità, che “ritiene sussistente il caso fortuito anche solo in base al comportamento imprudente del danneggiato”,
2. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 115 E 116 CPC IN RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA, per i motivi indicati nell'atto ai quali si rinvia, chiedendo in subordine l'accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti di Erg Hydro srl, in seguito ridenominata Controparte_4
e poi incorporata da .; Controparte_2
3. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 II COMMA CPC , per essere state le spese liquidate in relazione al valore della domanda proposta e non in relazione al (minore) valore della domanda accolta. Si sono costituite le parti appellate con distinte comparse, deducendo la infondatezza dei motivi di appello nei rispettivi confronti e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza cartolare del 27 novembre 2025, la Corte ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.. L'appello è fondato, quanto alla insussistenza del nesso causale tra lo stato del marciapiede e il sinistro occorso, ravvisandosi nella specie il caso fortuito come eccepito dalla parte appellante. Ed invero, posto che il sinistro è avvenuto in data 4 agosto 2018 alle ore 18, in condizioni quindi di luce naturale che rendeva ampliamente visibile lo stato dei luoghi, va poi rilevato che dalla stessa documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice in primo grado appare apprezzabile in maniera evidente all'utente della strada lo stato dei luoghi e il pericolo immanente:
I testi poi hanno concordemente dichiarato di aver visto inciampare l'infortunata nella barra che delimitava il marciapiede, pur essendo costoro ad una distanza non indifferente dalla stessa (il teste da circa sei metri), il che conferma la visibilità del Tes_1 pericolo. Va peraltro aggiunto che trattasi di sbarra leggermente non aderente al bordo del marciapiede, ma posta nella parte esterna, tal che sarebbe bastato percorrere lo stesso regolarmente al centro, senza deragliare sul bordo che, indipendentemente dalla sbarra, essendo sopraelevato rispetto alla sede stradale e al marciapiede delimitato, avrebbe dovuto essere affrontato con una normale e ben esigibile prudenza. In tale contesto, rileva la Corte che alla luce delle nota giurisprudenza di legittimità sul caso fortuito scriminante ai sensi dell'art. 2051 c.c., in condizioni di perfetta visibilità dello stato dei luoghi e del pericolo quindi evitabile, la condotta negligente del danneggiato - che pur potendolo evitare, ha percorso il tratto di strada interessato dal dissesto - è idonea a costituite il “caso fortuito”. La S.C. ha infatti statuito tra le varie, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024) che : L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”. Così anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025: La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019), e ancora: “ In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”. Reputa la Corte che la evidente visibilità, anche a metri di distanza, come detto, dello stato del marciapiede e la chiara prevedibilità ed evitabilità del rischio - considerato che non era obbligato il passaggio, nel contesto dato, su quel tratto di marciapiede per l'utente con la diligenza media esigibile e dell'età non avanzata (42 anni) della danneggiata – inducono a ritenere sussistente la scriminante del caso fortuito per la attribuibilità del sinistro alla esclusiva condotta del danneggiato. L'appello pertanto deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata deve essere respinta la domanda proposta dalla stessa nel primo grado di giudizio. Resta assorbito ogni altro motivo, nonché l'appello relativo alla domanda di manleva. Le spese del doppio grado sono compensate tra le parti tenuto conto che lo stato dei luoghi ha inciso sulla instaurazione del giudizio e che la proprietà del tratto stradale non era di chiara evidenza per la parte attrice.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando così provvede: accoglie l'appello nei confronti di e, per l'effetto, CP_1 in riforma della sentenza n. 653/2023 emessa dal Tribunale di Rieti in data 7.12.2023, rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, 28 novembre 2025 La cons.est. La presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino