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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: assicurazione contro i danni nella causa iscritta al n. 283 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via G. C.F._1
B. Tuveri n. 94 presso lo studio dell'avv. Giovanni Benevole che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 27.6.2022 comunicata con nota prot. n. 02335/2022 in pari data;
APPELLANTE
Contro
– QUALE IMPRESA _1
DESIGNATA IN Controparte_2
– in persona del suo legale rappresentante
[...]
Dott. , codice fiscale con sede in Torino, CP_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari via Alghero n 54 presso lo studio dell'avv. Marco Tomba che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce al presente atto.
contumace CP_4
1 APPELLATE
All'udienza collegiale del 25 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis:
A) Previa complessiva riforma della sentenza impugnata;
B) Accertare e dichiarare la responsabilità di terzi non identificati in ordine alla produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
quale Impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo
Garanzia Vittime Strada per la Regione Sardegna, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore sig. così determinati: Parte_1
- Per I.P. 100 %, anni 49, euro 915.710,00; Aumento personalizzato del 25%, euro 228.927,50;
- Per I.T.A. gg. 730, euro 87.965,00;
- Maggiorazione pari a 616.301,25 euro per il danno morale;
- Maggiorazione di V2, 616.301,25 euro per il danno esistenziale;
- Danno patrimoniale 630.000,00 euro.
Spese mediche da quantificare.
Ovvero condannarla al risarcimento di tutti i danni per gli importi diversi da quelli suindicati, minori o maggiori, ritenuti di giustizia, da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa;
C) In ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
D) In ulteriore subordine, emettere le richieste pronunce previa rimessione della causa in fase istruttoria, esperimento dell'accertamento tecnico richiesto Tes_ infra e audizione a confronto dei testi , e ex art. 254 cod. Tes_1 Tes_3
proc. Civ.
E) In ogni caso condannare la controparte all'integrale pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati di accessori tributari e previdenziali come per legge e rimborso forfetario delle spese;
il tutto salva
2 applicazione, ove necessario, della normativa in materia di patrocinio in favore dei non abbienti”
Nell'interesse dell' appellata _1
(come da comparsa di costituzione):
“Premesso quanto sopra esposto, riservata ogni altra difesa, si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, voglia rigettare integralmente, poiché infondato, l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. Parte_1
1834 datata 18.01.2022 del Tribunale civile di Cagliari, con conferma totale della ridetta decisione e condanna della parte appellante alla rifusione delle spese giudiziali della fase di gravame in favore della Controparte_5
”
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in data 4 settembre 2017 ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la Controparte_5 quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo
Garanzia Vittime Strada per la Regione Sardegna, e la alla CP_4 quale la citazione era notificata solo ai fini della conoscenza della controversia in atti, al fine di veder accertare la responsabilità di un autoveicolo non identificato nella causazione di un sinistro da egli subito il
14 settembre 2015 e la conseguente condanna dell'Impresa designata al risarcimento dei danni subiti, quantificati nelle conclusioni rassegnate in: “€.
I.P. 100 %, anni 49, curo 915.710,00; Aumento personalizzato del 25%, euro
228.927,50; I.T.A. gg. 730, euro 87.965,00; Maggiorazione di Y2, pari a
616.301,25 euro per il danno morale;
Maggiorazione di V2, 616.301,25 euro per il danno esistenziale;
Danno patrimoniale 630.000,00 euro. Spese mediche da quantificare.” o negli importi diversi da quelli suindicati, minori o maggiori, ritenuti di giustizia, da liquidarsi, in difetto di prova certa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
L'attore ha, in particolare, esposto che:
- in data 14 settembre 2015, alle ore 15.30 circa, a bordo del motociclo Honda di sua proprietà, targato DW32019, percorreva in Cagliari l'Asse Mediano, direzione lungomare Poetto;
3 - giunto all'altezza della via Jenner, in prossimità dell'intersezione con la Via
Guzzoni degli Ancarani, aveva subìto un urto sul fianco destro del motociclo da parte di una autovettura di colore grigio, in conseguenza del quale era stato disarcionato dal mezzo andando a sbattere il capo, protetto dal casco integrale, contro la barriera spartitraffico centrale;
- aveva riportato le seguenti lesioni: “Politrauma vertebro midollare con lesione mielica C4-C5, trauma toracico chiuso con fratture costali multiple e contusioni polmonari, frattura scomposta della scapola destra, con sospetta lesione del plesso brachiale, trauma cranio-facciale, con frattura delle ossa nasali. Nel tracco C4-C5 lesione midollare e segnale contusivo centrale con maggiore estensione cordonale destra” per le quali era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari e sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza di somatectomia e posizionamento di protesi a livello C5 e stabilizzazione C3-C6, per poi essere trasferito, dopo un mese di coma farmacologico, presso il reparto di Rianimazione del P.O. Marino e, successivamente, raggiunta la stabilizzazione delle condizioni cliniche, in data 14.10.2015 in USU per un programma di riabilitazione globale;
- dalle lesioni subite gli erano residuati esiti di carattere permanente con
“postumi di trauma vertebro midollare C4-C5, con tetraplegia post- traumatica C ASIa livello motorio C 5 adx, livello sensitivo C5 a dx T 12 a sn, vescica neurogena iperattiva, intestino neurogeno con invalidità clinica del 100% … da considerarsi ormai stabilizzata e non più suscettibile di miglioramenti sensibili”, come comprovato dalla documentazione in atti e come anche accertato dalla competente Commissione Medica dell che CP_6
lo aveva dichiarato invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100%;
- nonostante le indagini compiute successivamente all'incidente, la vettura responsabile dell'urto non era stata identificata, mentre testimoni oculari avevano riferito dell'urto fra il motociclo da lui condotto ed un'autovettura modello Volkswagen Polo di colore grigio.
Si è costituita in giudizio unicamente la Controparte_5
domandando, in via principale, il rigetto della domanda attrice e, in subordine, la condanna limitata al massimale minimo di legge, vigente alla
4 data del sinistro, ai sensi degli artt. 128 e 283, comma 3, del Codice delle
Assicurazioni.
A sostegno delle proprie istanze l'impresa assicuratrice ha dedotto:
- il difetto di prova in ordine all'urto del motociclo condotto dall'attore con altro veicolo non identificato;
- l'insussistenza di postumi temporanei e permanenti e di danni patrimoniali e non patrimoniali nell'entità allegata;
- la discrasia delle domande dell'attore rispetto alle rilevazioni tecnico- descrittive svolte dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, dalle quali emergeva come l'incidente si era verificato senza alcuna collisione della moto Honda, che viaggiava ad alta velocità, con altro veicolo.
Istruita la causa con produzioni documentali, prova testimoniale dedotta da entrambe le parti, disposizione di CTU cinematica, volta a ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi delle autorità intervenute, delle riproduzioni fotografiche e delle deposizioni testimoniali, il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 134/2022 pubblicata il 21 gennaio
2022, ha rigettato la domanda proposta da , con compensazione Parte_1
integrale delle spese del giudizio, non avendo egli assolto all'onere probatorio, su di lui gravante secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, di dimostrare che il sinistro si era verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo rimasto sconosciuto.
Il giudice di primo grado ha in primo luogo esaminato le risultanze della CTU, con particolare attenzione alle due ipotesi alternative di verificazione del sinistro prospettate, ovvero:
a) l'intervento di un terzo veicolo che avrebbe impegnato la zona zebrata interdetta al traffico invadendo la corsia alla sua sinistra e collidendo lateralmente con il motociclo Honda;
b) l'ipotesi di una scivolata autonoma del motociclo.
Dall'esame dell'elaborato peritale ha, quindi, rilevato che la caduta senza l'intervento di veicoli non identificati risulterebbe “oggettivamente comprovata dalla linearità della traccia gommosa di frenatura”, mentre l'ipotesi dell'intervento di un terzo veicolo non identificato sarebbe coerente con alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali.
5 Tes_ Esaminando le dichiarazioni dei testi escussi ( , , e Tes_1 Tes_3
), il giudice di primo grado ne ha tuttavia rilevato le incongruenze Tes_5
Tes_ e le contraddizioni, evidenziando che nessuno dei testi - neanche la teste , che pure era stata superata dal motoveicolo - aveva dichiarato di aver visto in alcun modo un'autovettura davanti ad esso, né, tanto meno, un'autovettura collidere con il mezzo dell'attore, mentre gli elementi oggettivi (“la linearità della traccia gommosa di frenatura”), come accertato dal consulente tecnico, deponevano per l'ipotesi di una “scivolata autonoma”.
In conclusione, se non vi era dubbio che dovesse ritenersi astrattamente possibile il verificarsi di una delle due ipotesi alternative richiamate dal CTU (scivolamento autonomo o impatto con altro veicolo), non erano comunque emersi dati che inducessero a ritenere la tesi dell'attore più probabile bensì, al più, elementi di segno contrario, dovendosi comunque evidenziare che il meccanismo con il quale il giudice valuta un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto richiede che gli elementi che ne costituiscono la premessa abbiano necessariamente il carattere della certezza e della concretezza, essendo inammissibile la c.d. praesumptio de praesumpto, ipotesi non ricorrente nel caso scrutinato.
Con atto di citazione del 10 luglio 2022, ha proposto Parte_1
appello, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
La costituitasi in giudizio, si è opposta Controparte_5
alle ragioni del gravame, da giudicarsi infondato, chiedendone conseguentemente il rigetto e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Non si è costituita la CP_4
All'udienza del 25 ottobre 2024 la Corte ha trattenuto la causa a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di CP_4
regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
“Il motivo principale e pressochè esclusivo di doglianza”, come specificamente indicato dall'appellante a pag. 5 dell'atto di impugnazione, è rappresentato dalla censura alla modalità di valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di prime cure, con riferimento agli esiti della
6 prova testimoniale espletata nel processo di primo grado ed ai risultati della
CTU cinematica disposta sulla dinamica del sinistro.
Riguardo all'istruttoria orale svolta in primo grado l'appellante esamina analiticamente le varie deposizioni, sostenendo che da esse sarebbe possibile individuare alcuni punti in comune:
- lo sbalzamento di dal motociclo, descritto dai testi e Parte_1 Tes_6
come un volo del corpo contro la barriera spartitraffico posta al Tes_7
centro della carreggiata;
- il rumore dell'urto precedente al momento in cui il corpo del motociclista è stato proiettato contro il guard-rail, riferito dai testi e Tes_7 Tes_8
e da ricondurre all'urto del motociclo e l'auto rimasta sconosciuta.
[...]
Part A giudizio dell il giudice di prime cure aveva svalutato il contenuto delle deposizioni testimoniali, ipotizzando contraddizioni nelle dichiarazioni rese ed omettendo dettagli essenziali nella ricostruzione del sinistro. Violando l'art. 2729 c.c., nella lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, non aveva valutato l'intero quadro indiziario, ma si era limitato a compiere una valutazione atomistica delle prove testimoniali, senza porle in correlazione tra loro, anche rispetto alle prove documentali acquisite in causa ed alle risultanze della consulenza tecnica espletata, sottostimando il livello di certezza dei fatti noti derivanti dalla concordanza della prova orale espletata e non facendo corretta lettura delle suddette risultanze.
In questo modo, era stata negata la sussistenza degli indizi gravi, precisi e concordanti sul verificarsi di un impatto tra la moto Honda condotta da esso appellante ed un veicolo rimasto ignoto, il quale, secondo la tesi ricostruttiva assunta a fondamento della domanda formulata nei confronti del si era spostato verso sinistra per riguadagnare la corsia Controparte_2
regolamentare, causando lo scontro laterale con la moto Honda e il conseguente disarcionamento del suo conducente e la sua proiezione contro lo spartitraffico centrale.
La Corte ritiene che le censure sollevate dall'appellante avverso la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di primo grado non possano essere accolte e la sentenza debba essere confermata.
7 Deve in primo luogo premettersi che è pacifico principio della
Suprema Corte quello “secondo cui “l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dall'art. 19 della L. n. 990 del 1969 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da Controparte_2
veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro
e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ. sent. n.
5892/2016).” (in motivazione Cass., n. 10540/2023). Part L nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, premesso che il 14 settembre 2015 alle ore 15.30 circa percorreva a bordo del motociclo
Honda di sua proprietà, tg. DW32019, l'asse mediano direzione lungomare
Poetto ha così descritto l'incidente al capo b): “giunto all'altezza della via
Jenner, in prossimità dell'intersezione con la via Guzzoni degli Ancarani, restava vittima di un sinistro stradale. In particolare veniva urtato sul fianco destro da un'autovettura di colore grigio.”. Al capo g) del medesimo atto ha poi dedotto: “il Sig. , il giorno 14.9.2015 verso le 15.30, si trovava Tes_7
a bordo di un'auto, in prossimità del luogo del sinistro, lungo l'asse mediano di scorrimento, in direzione uscita da Cagliari, quando vedeva una macchina di colore grigio, modello Wolkvagen Polo, urtare una grossa moto rossa, il cui conducente veniva sbalzato sul guard-rail.”
È pacifico che, contrariamente a quanto allegato nell'atto di citazione, nessuno dei testi ha visto lo scontro tra il motociclo ed un'autovettura non individuata. Infatti, l'unico testimone reperito sul luogo nell'immediatezza del fatto, sentita dagli agenti all'epoca del sinistro, ha dichiarato Tes_6
di non avere visto un impatto tra il motociclo e un altro veicolo. Anche i testi
8 presentatisi per la prima volta nel presente giudizio hanno affermato di non avere visto una collisione.
Ad avviso dell'appellante, tale scontro dovrebbe ritenersi provato in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., non potendosi condividere la decisione del Tribunale che ha ritenuto che gli elementi raccolti non avessero il carattere della certezza e della concretezza in rapporto al fatto della collisione, essendo inammissibile la c.d. praesumptio de praesumpto.
Dall'istruttoria svolta nel procedimento di primo grado sono innanzitutto emersi i seguenti elementi oggettivi ed inequivocabili.
All'epoca del sinistro vennero rilevati dalla Polizia intervenuta sul luogo dell'evento ed attribuiti solamente all'azione del motociclo le seguenti tracce (vedasi pag. 10 CTU):
A) traccia gommosa (
8.60 m) leggermente curvilinea entro la corsia di sx, avente inizio circa 22 metri prima del termine (cuspide) dell'isola zebrata;
B) abrasioni (32.30 m complessivi) aventi inizio poco oltre il termine della traccia gommosa (A) e termine in corrispondenza della PQ del motociclo;
C) punto di impatto del motociclista sulla barriera spartitraffico, ubicato circa
26 metri prima della PQ del mezzo a due ruote;
D) Chiazza di sangue, verosimile punto di stasi del motociclista, ubicata circa
17.5 metri prima della PQ del mezzo a due ruote.
Non furono rilevati rottami o frammenti di carrozzeria di altri veicoli, nè altri elementi evidentemente significativi che potessero in qualche modo dimostrare un'avvenuta collisione, salvo quello che avvenne tra la moto e l'autoveicolo FIAT Punto targato DE917P che la precedeva, determinato dallo scarrocciamento sull'asfalto del motociclo dopo essere scivolato su un fianco.
L'impatto tra questi due mezzi, tuttavia, avvenne a bassa velocità, dopo che il motociclista era stato disarcionato ed aveva terminato la sua traiettoria contro la barriera spartitraffico centrale.
I rilievi della polizia giudiziaria dimostrano che il motociclo, dopo essersi rovesciato sul fianco sinistro continuò a strisciare nella propria corsia di marcia in modo pressoché longitudinale, senza divergere verso lo spartitraffico centrale, circostanza che porterebbe ad escludere che vi sia stato
9 un impatto laterale con un veicolo terzo che, arrivando dalla corsia di destra sulla quale era vietato circolare, si sarebbe repentinamente immesso nella corsia di marcia occupata dalla moto, collidendovi.
In conseguenza di queste tracce, la Polizia non rilevò alcun elemento dal quale potesse desumersi l'impatto della Honda con altro autoveicolo e giunse pertanto a formulare nei rilievi tecnico descrittivi le seguenti considerazioni sulla dinamica: “Il conducente del motociclo A percorreva
l'asse mediano secondo la direttrice di marcia S.S. 131- Via Ferrara. Giunto all'altezza dell'anzidetta intersezione per cause imprecisate metteva in atto una azione frenante in seguito alla quale il mezzo si rovesciava sul fianco sinistro con conseguente sbalzamento del conducente verso il guard-rail centrale delimitante le due carreggiate, dove con il capo avente il casco protettivo allacciato, urtava contro l'estremità a sezione circolare di detta barriera, riportando lesioni. Nel contempo, il motociclo poggiato sullo stesso lato dopo aver strisciato sulla stessa corsia di pertinenza in modo pressochè longitudinale urtava contro la parte posteriore del veicolo B.[…]. Nonostante le accurate indagini volte ad individuare elementi riconducibili ad una eventuale turbativa o quant'altro che possa aver generato la perdita di controllo del motociclista a tutt'oggi non hanno avuto alcun esito.”
Tali dati sono stati esaminati dal Consulente Tecnico di Ufficio e posti a fondamento della sua perizia, così come è stato accertato e confermato che il motociclo presentava unicamente danni da abrasione alla fiancata sx e lievi danni all'anteriore dovuti all'impatto sulla , non tali CP_7
comunque da determinare apprezzabili deformazioni permanenti dell'avantreno (ruota + forcella).
Dall'esame delle tracce gommose di m. 8,60 lasciate sull'asfalto, il
CTU ha inoltre accertato che la velocità mantenuta dal motociclo in marcia, prima di iniziare la frenata, fosse di 75 Km/h, molto più alta rispetto ai 30
Km/h consentiti nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro, interessato in quel periodo da lavori in corso.
Al riguardo, non può infatti condividersi quanto sostenuto nella comparsa conclusionale dall'appellante secondo cui egli viaggiava ad una velocità di poco superiore al limite previsto (70 Km/h) in quanto il CTU ha
10 precisato (pag. 8 della relazione) che all'epoca dei fatti e sino al 2017, anno di rifacimento della segnaletica, proprio in avvicinamento all'isola zebrata
(circa 80 metri prima), era apposto un cartello nel quale era indicato il limite Part massimo di velocità pari a 30 Km/h e divieto di sorpasso. L viaggiava pertanto ad una velocità superiore al doppio del limite consentito.
Tanto premesso, il CTU così costruisce la più probabile dinamica del sinistro: “Il giorno 14.09.15 verso le ore 15.30 circa, percorreva Parte_1
l'AMS (Asse Mediano di Scorrimento) di Cagliari, diretto dalla periferia verso il centro a bordo del motociclo Honda CBR 900 targato DW-32019.
Giunto in corrispondenza della intersezione canalizzata con la via Part Jenner l' occupava la corsia di sx delle due esistenti, essendo quella di dx all'epoca ricoperta da zebratura (isola interdetta al traffico) per la regolazione dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla via Jenner.
Il motociclista manteneva una velocità non inferiore a circa 75 km/h, di gran lunga superiore al limite vigente in quel tratto, fissato in 30 km/h dalla segnaletica verticale.
Il tratto di strada interessato doveva essere, come sovente si Part verificava all'epoca, particolarmente trafficato: in particolare, l' era preceduto da una FIAT Punto che procedeva alla velocità di circa 50 km/h.
Il motociclista in tale fase stava ragionevolmente operando un rallentamento graduale (ad esempio in semplice freno motore) che gli consentisse di accodarsi alla suddetta vettura.
In quel frangente di traffico scorrevole, ma caratterizzato dalla presenza di veicoli in sequenza, un veicolo terzo occupante in precedenza la corsia di dx, nel tratto della zebratura si doveva spostare da dx verso sx per riguadagnare la corsia regolamentare, cercando evidentemente di inserirsi tra la vettura ed il motociclo, noncurante dell'arrivo di quest'ultimo. Part Percepito tale movimento, l' reagiva nel tempo psicotecnico per frenare energicamente, senza però riuscire ad evitare il contatto col veicolo ignoto, che verosimilmente doveva concretizzarsi lateralmente, senza rilevante trasmissione di energia, ma con un'azione sufficiente a destabilizzare il mezzo a due ruote, intrinsecamente instabile.
11 Tale situazione ne determinava la caduta, con disarcionamento e deviazione sx-orsa del motociclista che andava a collidere con la barriera spartitraffico, mentre il motociclo proseguiva strisciando in senso longitudinale, sino a raggiungere e tamponare lievemente la . CP_7
Al veicolo ignoto a quel punto poteva residuare lo spazio utile, lungo la zebratura, per defilarsi dall'area del sinistro.
______
La presenza del veicolo terzo non è comprovata da elementi oggettivi di certezza, quanto piuttosto dalla sinergica convergenza in tale direzione di tutti gli elementi al contorno;
convergenza che rende tale ipotesi più probabile che non qualsiasi altra.
In altri termini, i contenuti delle prove testimoniali non vanno cioè in alcun modo a confliggere con quanto analiticamente deducibile dagli elementi oggettivi a disposizione, quanto piuttosto forniscono un contributo assolutamente complementare e congruente, sino a prova contraria.”
Alla luce di quanto riportato, può condividersi la censura dell'appellante che il giudice non abbia dato adeguatamente conto delle risultanze della perizia cinematica (vedasi paragrafo 4 dell'atto di appello) in quanto, effettivamente, il consulente tecnico d'ufficio non ha posto le due diverse dinamiche del sinistro, astrattamente ipotizzate, in una posizione di parità ma ha ritenuto più probabile quella allegata dall'attore secondo cui al termine della brusca frenata vi sarebbe stato un contatto col veicolo ignoto che, si ripete, verosimilmente doveva concretizzarsi lateralmente, senza rilevante trasmissione di energia ma con un'azione sufficiente a destabilizzare il mezzo a due ruote.
Tale ricostruzione sarebbe congruente, secondo l'ausiliario, con le dichiarazioni dei testi (ud.19.3.2019) e (ud. Tes_7 Testimone_8
9.7.2019) laddove riferiscono di un rumore di impatto nonché con la dichiarazione della teste (ud. 9.7.2019) laddove dichiara di aver Tes_9 visto il corpo del motociclista “volare”.
Infatti l'urto con la Punto si era verificato a bassa velocità relativa e dunque incompatibile con la produzione di un forte rumore ed inoltre il teste percepisce il rumore d'urto qualche istante prima di notare la sagoma Tes_1
12 del conducente del motociclo dirigersi verso il guardrail, ovvero poco prima
Part che l' venisse disarcionato. A sua volta il teste ode il rumore Tes_3 dell'urto e, solo in seguito, quello delle lamiere per terra riconducibile allo strisciamento al suolo del motociclo. La proiezione aerea del corpo, riferita
Tes_ dalla teste , non era poi riferibile ad una scivolamento autonomo del motociclo e del suo conducente.
Ad avviso della Corte, tale ricostruzione non può essere condivisa.
Deve in primo luogo evidenziarsi che i due testi hanno riferito la prima volta di aver assistito all'incidente il oltre un anno dopo, il Tes_1 Tes_3 dopo oltre tre anni. Il primo avrebbe, secondo l'attore, appreso dell'incidente dai social mentre in sede di deposizione ha dichiarato di averlo saputo dagli allenatori e di aver poi contattato la cugina dell'Uda, la Persona_1
quale invece ha dichiarato che aveva parlato con i ragazzi e che il gli Tes_1 aveva detto di aver assistito all'incidente. Il invece si è palesato Tes_3
soltanto dopo aver sentito del sinistro a seguito della partecipazione dell'Uda alla trasmissione “Le iene” nel marzo 2019 (vedasi dichiarazione del difensore dell'attore all'udienza dell'11.6.2019).
I ricordi possono pertanto essere inficiati sia dal tempo trascorso sia
Parte dalla suggestione della sua dinamica offerta dall' e dalla moglie nei social media, dinamica che contemplava l'intervento di un veicolo terzo (vedasi dichiarazione del difensore dell'attore all'udienza del 19.3.2019 e deposizione della teste , ud. 19.3.2019). Persona_1
In secondo luogo la deposizione del teste non è così chiara Tes_7
e sicura come assunto dall'appellante, seppure può condividersi che il
Tribunale abbia dato solo parzialmente atto della deposizione nella sentenza:
“Noi ci trovavamo nella corsia di sorpasso provenendo dalla concessionaria
Acentro. Non ho visto il momento esatto dell'urto, parlo di urto perché ho sentito un rumore come una sgommata e un colpo, io stavo guardando verso la Conad;
ho visto una sagoma andare verso il guardrail, quando stava andando verso il guardrail la sagoma era già un po' più indietro rispetto a noi, non saprei dire a che altezza, ero coperto dal guardrail….. A.D.R.
Ribadisco che prima di avere percepito il corpo sbalzato dalla moto nei punti che ho indicato con le lettere A e B nello schizzo, non ho avuto modo di
13 percepire nient'altro, se non il rombo della moto che ha attirato la mia attenzione.
Non sono in grado di precisare esattamente se il colpo che ho sentito è stato
l'urto di un'autovettura contro la moto oppure l'urto della moto contro il guardrail;
posso solo immaginare che se avessi visto la moto sbattere contro il guardrail me ne sarei reso conto perché passavamo proprio vicino;
posso inoltre solo dire che il colpo l'ho sentito prima di aver visto la sagoma e immediatamente prima la sfollata”.
Il teste il quale, trovandosi dalla parte opposta Testimone_8 della carreggiata aveva una visione parziale del campo di azione, all'udienza del 9.7.2019 ha dichiarato: “Mi trovavo negli uffici Eni s.p.a. nella via
Montecassino e, durante una pausa, ero fuori che fumavo una sigaretta nel piazzale antistante, quando ho sentito un forte urto al quale è seguito un rumore di lamiere per terra;
quando mi sono girato nella direzione del rumore, ho visto un corpo che scivolava e andava a sbattere sul guard rail, ho chiamato con due telefoni sia il 112 che il 113, non essendo riuscito a ottenere risposta dal 118 e ho chiesto l'invio di un'ambulanza. Ho saputo di questa vicenda dalla stampa, più precisamente è stata fatta una trasmissione
Part
“Le Iene” che ho visto alcuni giorni dopo sui social, ho contattato il sig. tramite Facebook e gli ho dato la mia disponibilità a testimoniare. Ho letto la ricostruzione del sinistro e ho ricollegato con quello che avevo sentito e ho
Part contattato immediatamente il sig. tramite Facebook alcuni mesi fa. Ha
Part conservato i messaggi inviati al sig. No, perché li cancello quando ho tante chat aperte. Con il termine “rumore di un forte urto”, al quale ho fatto riferimento prima, mi riferisco ad un rumore metallico come accade in occasione di un sinistro stradale e di uno scontro tra veicoli;
non so dire di più perché non ho visto l'accaduto. Non ricordo di aver sentito il rumore di una frenata”.
Tanto premesso, le deposizioni dei testi riguardo l'aver sentito il rumore di un forte urto prima del disarcionamento del motociclista dal veicolo, elemento fondante la ricostruzione del CTU nei termini allegati dall'attore, non sono concordanti con gli elementi presuntivi oggettivi e certi emersi dall'attività istruttoria espletata. Infatti:
14 - anche ad avviso del CTU la linearità della traccia gommosa di frenatura e delle abrasioni longitudinali lasciate dalla moto che scarrocciava fino a fermarsi contro l'auto Punto che la precedeva depongono per una caduta autonoma del motociclo;
- l'urto tra la moto, che ricordiamo era una moto Honda 900 ovvero una moto pesante e il veicolo ignoto che avrebbe determinato il rumore sentito e riferito dai suddetti testi, nonostante la loro distanza dall'ipotetico punto d'urto e il rumore del traffico sottostante, non appare compatibile, per l'entità che esso avrebbe dovuto avere per provocare detto rumore, con l'assenza di danni nella parte destra della moto e con l'assenza di reperti riferibili a veicoli terzi sul luogo del sinistro nell'immediatezza, reperti, come sopra detto, non rinvenuti dagli agenti;
in altre parole, “il contatto col veicolo ignoto, che verosimilmente doveva concretizzarsi lateralmente, senza rilevante trasmissione di energia, ma con un'azione sufficiente a destabilizzare il motociclista.”, ipotizzato dal CTU non avrebbe potuto essere causa del rumore riferito dai testi;
- tale urto tra la parte destra della moto ed il veicolo ignoto, che avrebbe dovuto essere talmente forte da provocare un rumore sentito a distanza, non risulta aver determinato alcuna lesione sulla gamba destra del motociclista;
- tale urto non è stato sentito dalla teste unica reperita Tes_6 nell'immediatezza.
Con riguardo all'ulteriore elemento posto dal CTU a sostegno della sua ricostruzione, ovvero la dichiarazione della teste laddove ha Tes_6 dichiarato di aver visto “volare” il motociclista (udienza del 9.7.19: “Ricordo il sinistro, ero alla guida dell'autovettura Fiat Panda, tg DS901CX, provenendo dalla via Peretti, mi sono immessa sull'Asse Mediano;
non ho visto l'impatto, ho visto volare il corpo del motociclista;
più precisamente, sono uscita dalla rotonda di via Peretti…”), deve rilevarsi che questa espressione può ben indicare il distacco del motociclista dal veicolo, dovendosi considerare anche la breve distanza tra la posizione della moto e lo spartitraffico ed il fatto che il punto d'urto del motociclista sull'infrastruttura è stato individuato ad una quota compresa tra i 30 cm. ed i
70 cm. dal suolo (vedasi osservazioni del consulente di parte convenuta
15 allegate alla CTU e sul punto non contestate dall'ausiliario) e a circa 6 m. dal termine della traccia di frenata della moto. Al riguardo, deve altresì rilevarsi che al momento del rovesciamento il motoveicolo viaggiava a circa 57 km/h e che tale velocità, in disparte la trascurabile approssimazione, era quella posseduta dal motociclista prima del distacco. Giova ancora rammentare che sul punto ora esaminato, le deposizioni testimoniali non sono tra loro
Tes_ congruenti. Infatti la dichiarazione della non si attaglia con la dichiarazione del teste che ha riferito di un corpo che Testimone_8
scivolava e andava a sbattere contro il guardrail, né con quella del teste Tes_7
che ha riferito di “una sagoma che andava verso il guard rail”, di “un
[...] corpo sbalzato dalla moto”, espressioni che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sono sovrapponibili al “volo” descritto dalla Tes_
Non pare possa assumere alcun rilievo ai fini della decisione, stante la sua assoluta indeterminatezza, la dichiarazione del teste laddove Tes_7 dichiara di aver visto un'autovettura che gli era sembrata una Volkswagen
Polo che era nella corsia normale, non di sorpasso, quando si era girato e che gli era sembrato stesse ripartendo velocemente.
Le conclusioni alle quali è giunto il giudice di primo grado, anche alla luce delle argomentazioni sopra esposte, sono pertanto condivise da questo
Collegio, anche alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova presuntiva, non potendosi ritenere sussistenti indizi precisi e convergenti che conducano a ritenere provato il fatto ignoto della collisione con un veicolo terzo, dovendosi disattendere la ricostruzione ritenuta più probabile dal CTU, fondata - si ripete – elementi non gravi e non concordanti alla luce del complessivo quadro istruttorio emerso. Si richiama
Cass., n. 9054/2022: “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto
16 da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità
o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.” Parte Non può escludersi che la brusca frenata dell che ha innescato il sinistro, sia stata determinata dalla sua percezione di una situazione di pericolo venutasi a creare nell'area di transito, la quale tuttavia non si è concretizzata sicuramente in quell'urto da parte di un veicolo sconosciuto da lui allegato a fondamento della sua domanda, non potendosi non concordare con il giudice di prime cure laddove ha ritenuto non assolto da parte sua l'onere di provare detta dinamica.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M 147/2022, come da dispositivo, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione all'attività difensionale spiegata, relativi allo scaglione di valore indeterminabile complessità media. Non si riconosce alcun compenso per l'attività di trattazione/istruttoria, stante l'assenza di attività difensionale.
Sull'individuazione del valore della causa, letta la nota spese depositata dalla parte appellata, si richiama Cass., n. 10984/2021: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la
17 liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi,
"a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione."
Nulla per le spese della parte appellata rimasta contumace.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado del Parte_1
giudizio in favore della che liquida in Parte_2
euro 4236,00, oltre spese generali, CPA ed IVA;
2. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 27 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Relatore
Donatella Aru
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