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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIAN MARCO SBRANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Pisana n. 31, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 11 novembre Parte_1
1973 C.F. , ed nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto. C.F._2
2) Dare atto che i coniugi sono entrambi autosufficienti e che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
3) La casa coniugale sita in Lucca via Guinigi 15, di proprietà della sig.ra viene assegnata Pt_2 alla stessa in ragione della residenza dei figli.
4) Dare atto che i ricorrenti hanno provveduto a regolamentare in separata sede ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili e che, pertanto non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5) Ai sensi dell'art. 155 c.c., i figli e vengono affidati in maniera congiunta Per_1 Persona_2
1 e condivisa ad entrambi i genitori, ciascuno dei quali manterrà la potestà genitoriale e provvederà al mantenimento.
6) Fermo restando il deciso affidamento condiviso, i figli manterranno la propria residenza anagrafica presso la madre così come attualmente, il padre potrà vedere i figli senza limitazione alcuna, sempre previo preavviso ed accordo con la madre, e compatibilmente con gli orari della scuola dagli stessi frequentata ed, in ogni caso nel rispetto delle necessità dei figli stessi. Inoltre il padre potrà tenere i figli a settimane alternate dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica.
Nella settimana in cui non li avrà con sé nei giorni di sabato e domenica li potrà tenere dalle ore 10 del mercoledì alle 10 del giovedì salvo impegni scolastici ed in tal caso li accompagnerà direttamente
a scuola.
Il padre terrà con sé i figli due settimane nel periodo delle ferie estive e 5 giorni per le festività natalizie (natale e capodanno alternativamente) e pasquali in via alternata anno per anno. Allo stesso modo per le festività nazionali in via alternata, anno per anno.
Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1 figli la somma di euro 400,00 (quattrocento/00 euro) mensili rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie e che dovranno essere preventivamente concordate, salvo se urgenti e indifferibili, come da protocollo del CNF recepito dal protocollo di intesa del Tribunale di Lucca Consiglio Ordine Avvocati Lucca, a titolo esemplificativo spese scolastiche, sportive, mediche non mutuabili.
Il Signor verserà la somma sopraindicata a mezzo di bonifico bancario entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese.
7) Il sig. attualmente vive nella casa di proprietà della sig.ra e si impegna a Parte_1 Pt_2 lasciare la stessa entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) I coniugi si autorizzano fin da ora al rilascio dei rispettivi passaporti e all'inserimento dei figli minori nei documenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 21/6/2003, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
17/5/2010) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi NELLO RAMACCIOTTI e
[...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 21/6/2003, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 69, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/2/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIAN MARCO SBRANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Pisana n. 31, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 11 novembre Parte_1
1973 C.F. , ed nata a [...] il [...] C.F. C.F._1 Parte_2
autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto. C.F._2
2) Dare atto che i coniugi sono entrambi autosufficienti e che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
3) La casa coniugale sita in Lucca via Guinigi 15, di proprietà della sig.ra viene assegnata Pt_2 alla stessa in ragione della residenza dei figli.
4) Dare atto che i ricorrenti hanno provveduto a regolamentare in separata sede ogni questione relativa alla divisione dei beni mobili e che, pertanto non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5) Ai sensi dell'art. 155 c.c., i figli e vengono affidati in maniera congiunta Per_1 Persona_2
1 e condivisa ad entrambi i genitori, ciascuno dei quali manterrà la potestà genitoriale e provvederà al mantenimento.
6) Fermo restando il deciso affidamento condiviso, i figli manterranno la propria residenza anagrafica presso la madre così come attualmente, il padre potrà vedere i figli senza limitazione alcuna, sempre previo preavviso ed accordo con la madre, e compatibilmente con gli orari della scuola dagli stessi frequentata ed, in ogni caso nel rispetto delle necessità dei figli stessi. Inoltre il padre potrà tenere i figli a settimane alternate dalle ore 10 del sabato alle ore 21 della domenica.
Nella settimana in cui non li avrà con sé nei giorni di sabato e domenica li potrà tenere dalle ore 10 del mercoledì alle 10 del giovedì salvo impegni scolastici ed in tal caso li accompagnerà direttamente
a scuola.
Il padre terrà con sé i figli due settimane nel periodo delle ferie estive e 5 giorni per le festività natalizie (natale e capodanno alternativamente) e pasquali in via alternata anno per anno. Allo stesso modo per le festività nazionali in via alternata, anno per anno.
Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il mantenimento dei Parte_1 figli la somma di euro 400,00 (quattrocento/00 euro) mensili rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie e che dovranno essere preventivamente concordate, salvo se urgenti e indifferibili, come da protocollo del CNF recepito dal protocollo di intesa del Tribunale di Lucca Consiglio Ordine Avvocati Lucca, a titolo esemplificativo spese scolastiche, sportive, mediche non mutuabili.
Il Signor verserà la somma sopraindicata a mezzo di bonifico bancario entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese.
7) Il sig. attualmente vive nella casa di proprietà della sig.ra e si impegna a Parte_1 Pt_2 lasciare la stessa entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) I coniugi si autorizzano fin da ora al rilascio dei rispettivi passaporti e all'inserimento dei figli minori nei documenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 21/6/2003, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
17/5/2010) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi NELLO RAMACCIOTTI e
[...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 21/6/2003, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 69, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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