Articolo 68 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 67Articolo 69
Versione
2 maggio 1963
Art. 68.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1950-51 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1950-51
(articolo 64)......................... L. 2.310.068 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 66) L. 1.769.259 -
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Residui passivi al 30 giugno 1951... L. 4.079.327 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963