Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2944
CASS
Sentenza 27 marzo 1999

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Proposta in primo grado domanda volta al riconoscimento della proprietà di un determinato bene sul presupposto della simulazione del contratto da cui il bene stesso risulti intestato ad altra persona, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile in appello, quella diretta all'accertamento della proprietà del bene sotto il profilo dell'interposizione reale di persona, con il conseguente obbligo dell'intestatario di trasferire il bene all'istante, data la diversità fra le due anzidette situazioni, deducendosi con la prima un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione e con la seconda l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico di una delle parti dell'obbligo di provvedere ad un ulteriore trasferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/1999, n. 2944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2944
    Data del deposito : 27 marzo 1999

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