Sentenza 15 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di notificazioni a mezzo posta, nel concetto di necessaria "menzione di tutte le formalità eseguite", così come del deposito e dei motivi che li hanno determinati, deve ricomprendersi anche l'indicazione del luogo di affissione od immissione dell'avviso, quale elemento essenziale di testuale riscontro dell'effettivo compimento di un'attività che l'agente postale è tenuto a svolgere non in modo generico - e, cioè, lasciando comunque un avviso -, ma specifico, affiggendolo o immettendolo in uno dei luoghi indicati dalla norma: l'aspecificità della menzione delle formalità compiute, costituendo violazione dell'art. 8 della legge 890/82, comporta l'inesistenza della notificazione stessa, e l'impossibilità, quindi, di rinnovarla a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. (principio affermato in relazione ad una vicenda notificatoria nella quale l'annotazione delle formalità eseguite era contenuta nel plico anziché nell'avviso di ricevimento, e non dava atto di tutte le formalità compiute dall'ufficiale postale, in particolare non specificando il luogo di affissione dell'avviso). (V. Sent. Corte cost. 346/98).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IO CORDA - Presidente -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. IU MARZIALE - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IO RI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO DE DONATO, FERRERI PAOLO EMILIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ASSICURATRICE EDILE SpA, COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREVESA 11, presso l'avvocato ANTONIO SIGILLÒ che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BESOSTRI GRIMALDI ERASMO, ALDO ROVEDA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
AN IU, AN AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1347/95 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 6/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il resistente, l'Avvocato Sigillò, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5 novembre 1991, IU e IO FE convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato, l'avv. Vittorio Boverio, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, perché, incaricato di ottenere il risarcimento dei danni morali derivati dalla morte di un loro congiunto in un incidente stradale, aveva lasciato decorrere il termine di prescrizione del relativo diritto.
Costituitosi, il convenuto ammetteva l'addebito e, su autorizzazione del giudice istruttore, chiamava in causa la s.p.a. Assicuratrice Edile, con la quale aveva stipulato una polizza di responsabilità professionale, al fine di essere manlevato dalla domanda. La società chiamata non si costituiva ed era dichiarata contumace. Il Tribunale adito, con sentenza del 26 gennaio 1994, condannava l'avv. Boverio e la compagnia assicuratrice, in solido, al pagamento della somma di lire 20.000.000 in favore di ciascuno degli attori, con rivalutazione ed interessi.
Sulle impugnazioni principale della soc. Assicuratrice Edile ed incidentale dell'avv. Boverio, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 6 ottobre 1995 ed in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità della notifica dell'atto di chiamata in causa della società assicuratrice e del giudizio relativamente a quest'ultima, riducendo a lire 15.000.000, per ciascuno dei FE, la somma dovuta esclusivamente dall'avv. Boverio. Osservava la Corte, per quanto in questa sede rileva, che meritava accoglimento la doglianza della soc. Assicuratrice Edile circa la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa, eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c.. Richiamato il disposto dell'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n.890 e talune pronunzie di questo giudice di legittimità, la Corte territoriale rilevava che, nel caso di specie, l'avviso di ricevimento non era stato compilato: era stato apposta annotazione direttamente sul plico, ma tale annotazione, oltreché irregolare quanto al luogo di apposizione, non dava atto di tutte le formalità compiute dall'agente postale e, in particolare, non specificava il luogo di affissione dell'avviso.
Per la cassazione di tale sentenza l'avv. Boverio ha proposto ricorso con due motivi. Resiste la soc. Assicuratrice Edile con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n.890 e 149 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la notifica dell'atto di chiamata in causa della soc. Assicuratrice Edile fosse radicalmente nulla, in quanto l'annotazione apposta sul plico non specificava il luogo in cui l'avviso era stato affisso:
pur avendo affermato che l'annotazione era semplicemente irregolare quanto al luogo di apposizione (il plico, anziché l'avviso di ricevimento, nella specie non compilato), la Corte di merito non ha considerato che l'art. 8 della legge n.890 del 1982 non prescrive che sia specificato il luogo dove è stato affisso l'avviso, ma soltanto che in quest'ultimo sia fatta menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che li hanno determinati. Il ricorrente precisa, al riguardo, che il plico conteneva la seguente annotazione: "destinatario assente nelle ore di distribuzione;
lasciato avviso", con data (27.12.1991) e firma e, poi, un timbro "al mittente per compiuta giacenza", seguito da firma e dalla data del 10.1.1992.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la sostanziale apoditticità e, comunque, contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, la quale ha affermato, per un verso, la mancanza dell'indicazione di tutte le formalità compiute (con evidente travisamento della documentazione in atti) e, per altro verso, che l'annotazione sul plico era priva soltanto della specificazione del luogo in cui l'avviso era stato lasciato, elemento non richiesto dalla legge.
Le censure, che possono esser esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono prive di fondamento.
Occorre premettere che, pur in presenza del principio secondo cui nella notifica per mezzo del servizio postale l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data di questa e l'identità della persona a mani della quale la consegna stessa è stata eseguita, nonché a poter contenere la menzione delle formalità eseguite, prescritta dall'art. 8, 2 comma, l.n. 890/82, la Corte di merito ha ritenuto, nel caso di specie, che l'annotazione del compimento di detta formalità sul plico anziché sull'avviso di ricevimento costituisca mera irregolarità; tale statuizione non forma oggetto di censura nella presente sede di legittimità, onde la questione resta circoscritta alla rilevanza della mancata indicazione del luogo di affissione dell'avviso medesimo.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi del ricorrente, secondo cui dalla norma dell'art. 8 l.n.890/82 non discende la necessità che nell'avviso venga indicato il luogo di affissione od immissione dello stesso avviso: essa si risolve, all'evidenza, nell'affermazione che per la ritualità della notifica è sufficiente l'annotazione "fatto avviso" o, comunque, la compilazione di questo (che nella specie, tuttavia, sarebbe mancata, secondo una precisa affermazione della Corte territoriale), mentre ciò non risponde in alcun modo alla lettera ed alla "ratio" della disposizione. Ed invero, prescrivendo che "di tutte le formalità eseguite e del deposito, nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego", il legislatore ha chiaramente escluso che la menzione sull'avviso possa essere aspecifica, senza indicazione, cioè, anche del luogo in cui l'avviso è stato lasciato. Se per un verso, infatti, la precisazione della porta d'ingresso o della cassetta della corrispondenza dell'abitazione, ufficio od azienda, quale luogo di affissione o di immissione dell'avviso, evidenza la necessità di un collegamento diretto con la persona del destinatario, ossia di un luogo che rientri nell'ambito della sua immediata disponibilità, per altro verso l'indicazione del luogo in cui l'avviso è stato lasciato, al pari di quella della persona alla quale sia stato eventualmente consegnato il piego, sono necessarie per verificare la ritualità della notificazione (cfr. Cass. 6090/82). Ne deriva che nel concetto di (necessaria) menzione di tutte, le formalità eseguite, come del deposito e dei motivi che li hanno determinati, non può non essere ricompresa l'indicazione del luogo di affissione od immissione dell'avviso, quale elemento essenziale di testuale riscontro dell'effettivo compimento di un'attività che l'agente postale è tenuto a svolgere non in modo generico (lasciando, comunque, un avviso), ma specifico, affiggendolo o immettendolo in uno dei luoghi indicati dalla norma:
l'aspecificità della menzione delle formalità compiute, costituendo violazione dell'art. 8 della legge n.890 del 1982, comporta l'inesistenza della notificazione e l'impossibilità, quindi, di rinnovarla, a mente dell'art. 291 c.p.c. (ex plurimis", Cass. 7617/97, 2141/95, 7112/90, nonché SS.UU. 1605/89).
Tale conseguenza si verifica, a maggior ragione, nel caso in cui, in modo del tutto irrituale, l'annotazione delle formalità eseguite sia contenuta nel plico anziché nell'avviso di ricevimento. La sentenza impugnata, inoltre, si sottrae alla critica di contraddittorietà mossale dal ricorrente, ove si consideri che, essendo necessaria la menzione nell'avviso di ricevimento di tutte le formalità eseguite dall'agente postale, anche la mancata indicazione di una sola di esse, quale il luogo di affissione od immissione dell'avviso medesimo, determina l'inesistenza della notifica. Da ultimo, il Giudice delle leggi con la sentenza n.346/98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n.890/82, nella parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (ovvero di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto) sia data notizia al destinatario stesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità prescritte: anche per questa via, quindi, la radicale nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa dalla Soc. Assicuratrice Edile non è revocabile in dubbio, in virtù del principio secondo cui l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma comporta che tali pronunzie abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente, eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque esaurite in modo definitivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, in favore della Assicuratrice Edile s.p.a., che liquida in lire 150.000, oltre lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 15/2/1999.