Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1224
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Sentenza 15 febbraio 1999

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In tema di notificazioni a mezzo posta, nel concetto di necessaria "menzione di tutte le formalità eseguite", così come del deposito e dei motivi che li hanno determinati, deve ricomprendersi anche l'indicazione del luogo di affissione od immissione dell'avviso, quale elemento essenziale di testuale riscontro dell'effettivo compimento di un'attività che l'agente postale è tenuto a svolgere non in modo generico - e, cioè, lasciando comunque un avviso -, ma specifico, affiggendolo o immettendolo in uno dei luoghi indicati dalla norma: l'aspecificità della menzione delle formalità compiute, costituendo violazione dell'art. 8 della legge 890/82, comporta l'inesistenza della notificazione stessa, e l'impossibilità, quindi, di rinnovarla a mente dell'art. 291 cod. proc. civ. (principio affermato in relazione ad una vicenda notificatoria nella quale l'annotazione delle formalità eseguite era contenuta nel plico anziché nell'avviso di ricevimento, e non dava atto di tutte le formalità compiute dall'ufficiale postale, in particolare non specificando il luogo di affissione dell'avviso). (V. Sent. Corte cost. 346/98).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/1999, n. 1224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1224
    Data del deposito : 15 febbraio 1999

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