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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/06/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1016/2024
TRA
, C.F. , residente in [...] – Parte_1 C.F._1
87064 – Corigliano Rossano, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Greco, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avvocato Marianna Brandi, giusta procura in atti;
E
, C.F. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse (C.F. ), Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._3 Parte_2 C.F._4
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 03420239000520452000 notificatogli in data 24/03/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420120034996165000 per crediti vantati dall'ITL di asseritamente notificata in data 28/09/2012 dell'importo di euro CP_2
27.534,00.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti. Si costituiva in giudizio parte resistente ITL, evidenziando la corretta notifica della cartella di pagamento e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' che contestava le domande della ricorrente con varie CP_5
argomentazioni.
Nello specifico, sosteneva la correttezza del procedimento notificatorio, l'interruzione dei termini di prescrizione stante la notifica di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento e l'applicazione della sospensione della prescrizione in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e
618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass.
n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass.
n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del
2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Dal momento che i vizi censurati sono relativi ai profili formali della intimazione di pagamento, l'opposizione è qualificabile, sotto tale profilo, come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., e, quindi, proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica della stessa.
Tanto premesso, l'odierno ricorso è affidato all'unico motivo fondato sulla prescrizione dei crediti impugnati, stante la presunta assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è fondato.
Va, infatti, evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata, innanzitutto, preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. In secondo luogo, parte resistente ha documentalmente Controparte_6 provato l'avvenuta notifica di diversi atti, antecedenti alla intimazione opposta ed interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa.
Nello specifico, risulta per tabulas che dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n.03420169008346634000 notificata il 30/01/2017 alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 03420239000520452000 (24.03.2023), fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
D'altra parte, del tutto infondate si apprestano le contestazioni mosse da parte ricorrente (con le note di trattazione scritta del 20.5.2025) in ordine alla regolarità di tali notifiche e, dunque, alla effettiva interruzione del termine prescrizionale.
In particolare, risulta provata la notifica preavviso di fermo amministrativo n.03480201400004544000 notificato il 2/07/2014 a mani della sig.ra , Persona_1
qualificatasi suocera della ricorrente.
Stesso dicasi per la notifica successiva quella dell'intimazione di pagamento n.03420169008346634000 notificata il 30/01/2017 a mani del suocero.
Anche la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 28.9.2012 risulta correttamente eseguita a mani della suocera.
Sul punto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal terzo comma senza altri adempimenti e, quindi, anche in assenza di CAN o CAD.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di merito: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 1108/2011; Cass. I sez. civ., Ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1686). Inoltre, “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata,
a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi
l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma. (Sez.
5 - Ordinanza n. 946 del 17/01/2020)
Nel caso in esame, dagli avvisi di ricevimento prodotti da , Controparte_6 risulta che l'atto sia stato notificato alla suocera ed al suocero della ricorrente all'indirizzo di residenza della stessa, per come attestato dall'ufficiale postale, senza che l'odierno ricorrente abbia fornito alcun elemento per superare la presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto, derivante dall'art. 1335 c.c.
Nonostante tali rilievi, il ricorso deve essere accolto poiché, dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n.03420169008346634000 notificata il 30/01/2017 alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 03420239000520452000 (24.03.2023), è decorso il temine quinquennale di prescrizione previsto per i contributi previdenziali ex L. n. 335/95.
E ciò, anche applicando il periodo di sospensione disposto a causa dell'emergenzia epidemiologica da Covid-19.
A tal uopo, anche alla luce di quanto chiarito dall' mediante le proprie circolari, osserva CP_7 il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del D.L., al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Nel caso di specie, anche tenuto conto della duplice sospensione di cui sopra, alla data di notifica della intimazione di pagamento de qua, il termine quinquennale di prescrizione era già maturato (7.12.2022 a decorrere dal 30 gennaio 2022).
In ragione di ciò il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dalla ricorrente i crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 03420120034996165000, portati dall'intimazione di pagamento
03420239000520452000 notificatogli in data 24/03/2023;
2. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000 oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Castrovillari, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1016/2024
TRA
, C.F. , residente in [...] – Parte_1 C.F._1
87064 – Corigliano Rossano, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Greco, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_1
Grezar n.14, codice fiscale e Partita IVA n. in persona del l.r.p.t., rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avvocato Marianna Brandi, giusta procura in atti;
E
, C.F. Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Direttore pro tempore, rappresentato, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.sse (C.F. ), Controparte_3 C.F._2 CP_4
(C.F. ) e (C.F. );
[...] C.F._3 Parte_2 C.F._4
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 03420239000520452000 notificatogli in data 24/03/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420120034996165000 per crediti vantati dall'ITL di asseritamente notificata in data 28/09/2012 dell'importo di euro CP_2
27.534,00.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, la prescrizione dei crediti ivi contenuti. Si costituiva in giudizio parte resistente ITL, evidenziando la corretta notifica della cartella di pagamento e la debenza delle somme richieste.
Si costituiva in giudizio anche l' che contestava le domande della ricorrente con varie CP_5
argomentazioni.
Nello specifico, sosteneva la correttezza del procedimento notificatorio, l'interruzione dei termini di prescrizione stante la notifica di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento e l'applicazione della sospensione della prescrizione in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e
618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass.
n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass.
n. 8765 del 1997).
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del
2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Dal momento che i vizi censurati sono relativi ai profili formali della intimazione di pagamento, l'opposizione è qualificabile, sotto tale profilo, come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., e, quindi, proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica della stessa.
Tanto premesso, l'odierno ricorso è affidato all'unico motivo fondato sulla prescrizione dei crediti impugnati, stante la presunta assenza di atti interruttivi della stessa.
Il motivo è fondato.
Va, infatti, evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod.ne ADER) che l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata, innanzitutto, preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. In secondo luogo, parte resistente ha documentalmente Controparte_6 provato l'avvenuta notifica di diversi atti, antecedenti alla intimazione opposta ed interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa.
Nello specifico, risulta per tabulas che dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n.03420169008346634000 notificata il 30/01/2017 alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 03420239000520452000 (24.03.2023), fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi.
D'altra parte, del tutto infondate si apprestano le contestazioni mosse da parte ricorrente (con le note di trattazione scritta del 20.5.2025) in ordine alla regolarità di tali notifiche e, dunque, alla effettiva interruzione del termine prescrizionale.
In particolare, risulta provata la notifica preavviso di fermo amministrativo n.03480201400004544000 notificato il 2/07/2014 a mani della sig.ra , Persona_1
qualificatasi suocera della ricorrente.
Stesso dicasi per la notifica successiva quella dell'intimazione di pagamento n.03420169008346634000 notificata il 30/01/2017 a mani del suocero.
Anche la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 28.9.2012 risulta correttamente eseguita a mani della suocera.
Sul punto, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal terzo comma senza altri adempimenti e, quindi, anche in assenza di CAN o CAD.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di merito: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 1108/2011; Cass. I sez. civ., Ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1686). Inoltre, “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata,
a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi
l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma. (Sez.
5 - Ordinanza n. 946 del 17/01/2020)
Nel caso in esame, dagli avvisi di ricevimento prodotti da , Controparte_6 risulta che l'atto sia stato notificato alla suocera ed al suocero della ricorrente all'indirizzo di residenza della stessa, per come attestato dall'ufficiale postale, senza che l'odierno ricorrente abbia fornito alcun elemento per superare la presunzione di avvenuta conoscenza dell'atto, derivante dall'art. 1335 c.c.
Nonostante tali rilievi, il ricorso deve essere accolto poiché, dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n.03420169008346634000 notificata il 30/01/2017 alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 03420239000520452000 (24.03.2023), è decorso il temine quinquennale di prescrizione previsto per i contributi previdenziali ex L. n. 335/95.
E ciò, anche applicando il periodo di sospensione disposto a causa dell'emergenzia epidemiologica da Covid-19.
A tal uopo, anche alla luce di quanto chiarito dall' mediante le proprie circolari, osserva CP_7 il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del D.L., al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Nel caso di specie, anche tenuto conto della duplice sospensione di cui sopra, alla data di notifica della intimazione di pagamento de qua, il termine quinquennale di prescrizione era già maturato (7.12.2022 a decorrere dal 30 gennaio 2022).
In ragione di ciò il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione ogni così provvede:
1. Dichiara non dovuti dalla ricorrente i crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 03420120034996165000, portati dall'intimazione di pagamento
03420239000520452000 notificatogli in data 24/03/2023;
2. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000 oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Castrovillari, 23 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone