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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/11/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.258 \ 2025 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. SCARAMUZZINO GIOVANNI
contro
:
QUALE IMPRESA DESIGNATA EX ART. 286 D. Controparte_1
LGS. N. 209/2005
-PARTE APPELLATA –
AVV. LUSSANA CAROLINA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 19.11.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato:
In via preliminare si deve rilevare come priva di pregio sia la richiesta di dichiarare l'avvenuta prescrizione nel caso in oggetto atteso che, come si dirà più avanti, il danneggiato ha provato la condotta delittuosa ascritta al danneggiante sicché trova applicazione la regola di cui all'art 2947 c.3 c.c.
1 Nel merito si deve osservare che il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato circa gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
In particolare la condotta del danneggiante deve ritenersi provata dalle dichiarazioni dei testi presenti al momento del fatto, e , in Testimone_1 Controparte_2 relazione ai quali non vi è alcun motivo per dubitare della loro attendibilità.
Circa quest'ultimi, invero, correttamente, il giudice primo grado rilevava che:
“Entrambi hanno dichiarato che l'autoarticolato, rimasto non altrimenti meglio identificato, nell'eseguire il sorpasso della bicicletta condotta dal che lo Parte_1 precedeva, eseguiva una manovra di sterzata sulla destra (verosimilmente per evitare un'autovettura proveniente dal senso di marcia opposto) così urtando il manubrio della bicicletta che cadeva a terra. Entrambi hanno affermato che l'attore lamentava dolori alla mano sinistra ed alla schiena e che il mezzo investitore, che pure aveva inizialmente rallentato la marcia, si è dileguato dal luogo del sinistro, impedendone
l'identificazione”.
Pertanto si deve ritenere accertata l'esistenza di un veicolo, rimasto non identificato, il cui conducente ha causato il fatto illecito de quo.
Il giudice di prime cure continuava il suo iter logico- argomentativo affermando:
L'evento dannoso è stato, ad ogni modo, denunciato dal ricorrente che ha sporto querela contro ignoti presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo
Valentia, di cui è stata fornita prova del deposito. Da quanto sopra esposto, emerge che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da ascrivere al conducente del veicolo non identificato, il quale percorreva la strada incurante del transito delle biciclette”.
Da tale affermazione il GDP traeva quale conseguenza giuridica che la condotta del danneggiato rientrasse nel campo d'applicazione dell'art 2054 c.2 c.c. non avendo egli superato la presunzione ivi prevista, sicché il quantum risarcitorio veniva defalcato in misura del 50% in ossequio alla regola ivi sancita.
Contrariamente da quanto esposto da parte appellante il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole di cui agli artt.2054-2697 cc.
Risulta, invero, evidente, che con l' espressione :“Da quanto sopra esposto, emerge che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da ascrivere al conducente il veicolo non identificato”, il giudice di primo grado volesse semplicemente affermare che, ai fini della domanda di risarcimento in esame del danno proposta dal danneggiato, il
2 danneggiante avesse integrato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale .
È, si badi bene, sotto il profilo della liquidazione del danno che il GDP ravvisava l'operare dell'art 2054 c.2 con conseguente diminuzione del quantum risarcitorio nella misura indicata da detta disposizione, essendo la medesima espressione del principio generale di cui all'art 1227 c.1 c.c. in materia di concorso di colpa nella produzione del danno- evento.
Come detto, dall'avere riconosciuto un concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno evento il GDP traeva la logica conseguenza che egli non avesse superato la presunzione di colpa di cui all'art 2054 c.2, conclusione che deve essere confermata anche in codesto grado di giudizio. I testi escussi, invero, nulla hanno dichiarato circa la condotta del danneggiato sicché non si può ritenere provato il rispetto delle regole cautelari da parte del medesimo. Con più precisione, cosi come correttamente ritenuto dal GDP, i testi escussi omettono: “ qualunque riferimento alla posizione della bicicletta sulla carreggiata, alla velocità di marcia del conducente della stessa, all'assenza di movimenti improvvisi ed imprevisti da parte del ciclista”.
Pertanto anche la compensazione delle spese ai sensi dell'art 91 c.p.c., così come disposta dal GDP, è immune da errori, atteso il concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno- evento.
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis ; rigetta il ricorso in appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma in toto la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Lamezia
Termine n. 565/2024; condanna al pagamento delle spese di lite a Parte_1 favore di quale Impresa designata ex art. 286 D. Lgs. n. Controparte_1
209/2005, in personale del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro
1.701,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 19.11.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.258 \ 2025 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. SCARAMUZZINO GIOVANNI
contro
:
QUALE IMPRESA DESIGNATA EX ART. 286 D. Controparte_1
LGS. N. 209/2005
-PARTE APPELLATA –
AVV. LUSSANA CAROLINA
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 19.11.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato:
In via preliminare si deve rilevare come priva di pregio sia la richiesta di dichiarare l'avvenuta prescrizione nel caso in oggetto atteso che, come si dirà più avanti, il danneggiato ha provato la condotta delittuosa ascritta al danneggiante sicché trova applicazione la regola di cui all'art 2947 c.3 c.c.
1 Nel merito si deve osservare che il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato circa gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
In particolare la condotta del danneggiante deve ritenersi provata dalle dichiarazioni dei testi presenti al momento del fatto, e , in Testimone_1 Controparte_2 relazione ai quali non vi è alcun motivo per dubitare della loro attendibilità.
Circa quest'ultimi, invero, correttamente, il giudice primo grado rilevava che:
“Entrambi hanno dichiarato che l'autoarticolato, rimasto non altrimenti meglio identificato, nell'eseguire il sorpasso della bicicletta condotta dal che lo Parte_1 precedeva, eseguiva una manovra di sterzata sulla destra (verosimilmente per evitare un'autovettura proveniente dal senso di marcia opposto) così urtando il manubrio della bicicletta che cadeva a terra. Entrambi hanno affermato che l'attore lamentava dolori alla mano sinistra ed alla schiena e che il mezzo investitore, che pure aveva inizialmente rallentato la marcia, si è dileguato dal luogo del sinistro, impedendone
l'identificazione”.
Pertanto si deve ritenere accertata l'esistenza di un veicolo, rimasto non identificato, il cui conducente ha causato il fatto illecito de quo.
Il giudice di prime cure continuava il suo iter logico- argomentativo affermando:
L'evento dannoso è stato, ad ogni modo, denunciato dal ricorrente che ha sporto querela contro ignoti presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo
Valentia, di cui è stata fornita prova del deposito. Da quanto sopra esposto, emerge che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da ascrivere al conducente del veicolo non identificato, il quale percorreva la strada incurante del transito delle biciclette”.
Da tale affermazione il GDP traeva quale conseguenza giuridica che la condotta del danneggiato rientrasse nel campo d'applicazione dell'art 2054 c.2 c.c. non avendo egli superato la presunzione ivi prevista, sicché il quantum risarcitorio veniva defalcato in misura del 50% in ossequio alla regola ivi sancita.
Contrariamente da quanto esposto da parte appellante il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole di cui agli artt.2054-2697 cc.
Risulta, invero, evidente, che con l' espressione :“Da quanto sopra esposto, emerge che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da ascrivere al conducente il veicolo non identificato”, il giudice di primo grado volesse semplicemente affermare che, ai fini della domanda di risarcimento in esame del danno proposta dal danneggiato, il
2 danneggiante avesse integrato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale .
È, si badi bene, sotto il profilo della liquidazione del danno che il GDP ravvisava l'operare dell'art 2054 c.2 con conseguente diminuzione del quantum risarcitorio nella misura indicata da detta disposizione, essendo la medesima espressione del principio generale di cui all'art 1227 c.1 c.c. in materia di concorso di colpa nella produzione del danno- evento.
Come detto, dall'avere riconosciuto un concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno evento il GDP traeva la logica conseguenza che egli non avesse superato la presunzione di colpa di cui all'art 2054 c.2, conclusione che deve essere confermata anche in codesto grado di giudizio. I testi escussi, invero, nulla hanno dichiarato circa la condotta del danneggiato sicché non si può ritenere provato il rispetto delle regole cautelari da parte del medesimo. Con più precisione, cosi come correttamente ritenuto dal GDP, i testi escussi omettono: “ qualunque riferimento alla posizione della bicicletta sulla carreggiata, alla velocità di marcia del conducente della stessa, all'assenza di movimenti improvvisi ed imprevisti da parte del ciclista”.
Pertanto anche la compensazione delle spese ai sensi dell'art 91 c.p.c., così come disposta dal GDP, è immune da errori, atteso il concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno- evento.
PQM
Definitivamente pronunciando;
contrariis reiectis ; rigetta il ricorso in appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma in toto la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Lamezia
Termine n. 565/2024; condanna al pagamento delle spese di lite a Parte_1 favore di quale Impresa designata ex art. 286 D. Lgs. n. Controparte_1
209/2005, in personale del legale rappresentante pro tempore che liquida in euro
1.701,00 per compensi oltre oneri previdenziali e fiscali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 19.11.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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