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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
450/2023 R.G
Promosso da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Giorgio (FM) il 05/02/54, ed ivi residente in [...],
[...]
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
San Giorgio (FM) il 04/01/54, ed ivi residente in [...],
, (C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._3
13/01/63, residente in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura allegato al presente atto e da considerarsi in calce al medesimo, dall'Avv. Michela Melograni
Appellanti
Contro (C.F. e P. Iva: ), sito in Controparte_1 P.IVA_1
Porto San Giorgio (FM), Viale Cavallotti, 1, in persona dell'amministratore pro tempore sig.ra quale legale CP_2 rappresentante della società (P.Iva Controparte_3
) con sede in Porto San Giorgio Via Andrea Costa 493, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Agostini del Foro di Fermo
appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 186/2023 pubblicata il
10/03/2023 emessa dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
“ Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 186/2023 pubblicata il 10/03/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento della delibera assembleare assunta in data
31/05/2019 dai condomini del Parte_4
, con vittoria di spese e competenze di causa del primo e
[...] secondo grado di giudizio.”
Per l'appellato:
Voglia l'On.le Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa,
…Rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 tesa a far valere l'annullabilità/illegittimità della delibera Parte_3 adottata dal condominio appellato in data 31.5.2019.
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto appello, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della stessa, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva il appellato, che, preliminarmente, CP_1 riproponeva le eccezioni di decadenza e di inammissibilità sollevate nel primo grado di giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre soffermarsi sulle eccezioni riproposte dal appellato, già sollevate nel primo grado di giudizio e, in CP_1 primis, sull'eccezione di decadenza.
A tal riguardo, gli appellanti ne eccepiscono l'inammissibilità, non avendo il proposto appello incidentale. CP_1
E' pacifico che, in caso di appello proposto dalla controparte, la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle fino alla precisazione delle conclusioni, per evitare la presunzione di rinuncia. Tale riproposizione - che può essere operata in qualsiasi forma - deve essere, come nel caso di specie, specifica, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese già svolte e/o alle conclusioni presentate al primo giudice (Cassazione civile sez. II,
08/11/2024, n.28802).
Orbene, l'appellato, riproponendo, come detto, un'eccezione rigettata nel primo grado di giudizio, sostiene che vi sarebbe decadenza dall'impugnazione, atteso che, poiché l'opposizione degli appellanti si fonda sul presupposto che “le somme riscosse… sono state già ripartite ed incassate dai condomini negli anni passati e, dunque, da tempo risultano accettate …”, l'impugnazione avrebbe dovuto avere ad oggetto la delibera del 3/4/2018, che aveva quale ordine del giorno:
“ripartizione delle somme riscosse dal a titolo risarcitorio CP_1 in relazione ai condomini che hanno manifestato il dissenso alla lite ed in relazione a quanti alla lite non hanno partecipato: dibattito e discussioni in merito;
Modifica suddivisione delle somme della transazione (parte condominiale) in considerazione degli interventi valutati dall'Ingegner dibattito e discussioni in merito” e non Per_1 anche la delibera del 31.5.2019, oggetto del presente giudizio.
Detta eccezione è infondata.
Gli appellanti, infatti, sin dal primo grado di giudizio hanno censurato la delibera assembleare del 31.5.2019 perché in contrasto, a loro dire, con altra precedente decisione assunta dai condomini per facta concludentia.
Ne discende che alcuna decadenza si è verificata perché, se è vero che anche nell'assemblea del 3.4.2018 si è discusso della ripartizione delle somme riscosse a seguito di transazione, solo in occasione della riunione del 31.5.2019, l'assemblea ha concretamente determinato le modalità di ripartizione delle somme stesse, con la conseguenza che alcuna decadenza può dirsi verificata. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per come riproposta, ritenendo gli appellati che si è chiesto al Giudice di entrare nel merito del decisum assembleare, vaglio precluso all'autorità giudiziaria.
In realtà, gli appellanti censurano la delibera assembleare perché, a loro dire, in contrasto con una precedente decisione assunta dai condomini per fatti concludenti, sostenendo, poi in appello, che ciò implicherebbe anche una nullità rilevabile d'ufficio, senza chiedere in alcun modo una valutazione nel merito di quanto deliberato.
Ne discende che alcuna inammissibilità ricorre nel caso in esame.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la delibera condominiale del 31.5.2019 impugnata sia annullabile e non anche nulla, sebbene con la stessa, nello stabilire le modalità di ripartizione tra i condomini delle somme riscosse dal a CP_1 titolo risarcitorio (a seguito dell'accordo transattivo novativo concluso il 18/02/2016 tra il medesimo e la società CP_1 [...]
venditrice- Controparte_4 costruttrice dell'edificio condominiale) si decideva, a maggioranza e non anche all'unanimità, di ““di adottare quale criterio di riparto della somma ottenuta dal condominio a titolo risarcitorio il medesimo criterio adottato per le spese ( comma 1, 2 e 3 dell'art. 1123 c.c.) secondo le proporzioni desumibili dalla perizia del CTU e per la precisione:
1) ripartizione collettiva e millesimale tra tutti i condomini delle somme destinate alle parti comuni;
2) ripartizione particolareggiata millesimale, tra i soli condomini che ne fanno uso, delle somme destinate ad uso prevalente e/o esclusivo”. In particolare, deducono che la seconda modalità di ripartizione, ovverosia quella tra i soli condomini che fanno uso, delle somme destinate alle parti ad uso prevalente e/o esclusivo, prevista dall'art
1123 comma 2 cc, doveva essere assunta all'unanimità dei condomini a pena di nullità della delibera, perché deroga alla regola di base di ripartizione delle spese condominiali, che prevede la suddivisione in proporzione al valore millesimale delle singole proprietà.
Detto motivo di doglianza è infondato.
Invero, se è pacifico che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali (a cui analogicamente fa riferimento la decisione assembleare concernente le entrate) sono nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro, non esorbita, però, dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che "si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 e segg. c.c. o stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative" (Cass., sez. un., n. 9839/2021; Cassazione civile sez. II, 08/06/2023,
n.16227).
Pertanto, trattandosi, nel caso in esame, di ripartizione di somme ottenute a titolo risarcitorio, l'assemblea non ha dettato criteri valevoli per il futuro, ma si è limitata a dividere tra i condomini la somma ottenuta a titolo transattivo, decisione questa che, non modificando i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, poteva legittimamente essere approvata dall'assemblea a maggioranza. Ad ogni buon conto e ad abundantiam, la delibera impugnata ha stabilito un criterio di ripartizione delle somme ottenute dal condominio a titolo risarcitorio analogo a quello previsto per la suddivisione delle spese, come tale, conforme al dato normativo e rispettoso del principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui all'art. 1123, comma 2, c.c..
Nessuna nullità è, dunque, ravvisabile nel caso in esame.
Con il secondo, terzo e quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistere l'illegittimità della delibera perché in contrasto con la ripartizione definitiva delle somme già attuata dai condomini, mai contestata e, quindi, non più sindacabile.
Al riguardo, deducono che tutte le somme pervenute al CP_1 dall'accordo transattivo erano già state ripartite tra i condomini in base alle tabelle millesimali e dagli stessi incassate in più soluzioni sino al giugno 2017, con la conseguenza che vi era stata, in assenza di contestazione alcuna, una ripartizione delle somme de quibus per facta concludentia in proporzione alle quote millesimali di proprietà, decisione che non poteva essere modificata dall'assemblea con la delibera nella presente sede censurata.
Orbene, dalla documentazione in atti, emerge che se è vero che, nel corso della riunione assembleare del 2.4.2016, l'amministratore informava i condomini del fatto che coloro che intendevano ritirare le somme ottenute a titolo risarcitorio avrebbero dovuto comunicare le modalità del rimborso, è parimenti vero che, alla data del 28/7/2018, in sede di convocazione dell'assemblea del 28/7/2018, l'ordine del giorno menzionava ancora “1) ripartizione delle somme riscosse dal a titolo risarcitorio … 2) modifica suddivisione delle somme CP_1 della transazione (parte condominiale) …” e l'Amministratore allegava alla missiva ben tre tabelle prospettanti ciascuna diverse ipotesi di distribuzione, che non avrebbero avuto ragion d'essere in presenza di una decisione sulla distribuzione definitiva delle somme.
Ne discende che, emergendo peraltro dal verbale di assemblea del
31.5.2019 che i condomini rappresentano che le ripartizioni e le somme ricevute sono state più volte contestate e l'amministratore dichiara che non vi è stato alcun verbale di ripartizione delle somme che sono state distribuite sempre salvo conguaglio da valutare al momento della decisione sull'effettive modalità di ripartizione, non si ha in alcun modo la prova che sia stata assunta dal una decisione per facta CP_1 concludentia in merito alla distribuzione della somme di cui si discute, non potendo, quindi, affermarsi in alcun modo il contrasto tra la delibera assembleare impugnata ed un precedente decisum del
, dovendosi, comunque, sottolineare come sia pacifico che CP_1 il possa sempre revocare una precedente delibera CP_1 condominiale, sia in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, sia in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme ed incompatibile con la prima.
Ne discende che l'appello andrà rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale, seguono la soccombenza solidale degli appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 450/2023, così provvede:
rigetta l'appello.
Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 3077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
450/2023 R.G
Promosso da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Giorgio (FM) il 05/02/54, ed ivi residente in [...],
[...]
(C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
San Giorgio (FM) il 04/01/54, ed ivi residente in [...],
, (C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._3
13/01/63, residente in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura allegato al presente atto e da considerarsi in calce al medesimo, dall'Avv. Michela Melograni
Appellanti
Contro (C.F. e P. Iva: ), sito in Controparte_1 P.IVA_1
Porto San Giorgio (FM), Viale Cavallotti, 1, in persona dell'amministratore pro tempore sig.ra quale legale CP_2 rappresentante della società (P.Iva Controparte_3
) con sede in Porto San Giorgio Via Andrea Costa 493, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Agostini del Foro di Fermo
appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 186/2023 pubblicata il
10/03/2023 emessa dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
“ Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 186/2023 pubblicata il 10/03/2023 emessa dal Tribunale di Fermo, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'annullamento della delibera assembleare assunta in data
31/05/2019 dai condomini del Parte_4
, con vittoria di spese e competenze di causa del primo e
[...] secondo grado di giudizio.”
Per l'appellato:
Voglia l'On.le Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa,
…Rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 tesa a far valere l'annullabilità/illegittimità della delibera Parte_3 adottata dal condominio appellato in data 31.5.2019.
e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto appello, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della stessa, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva il appellato, che, preliminarmente, CP_1 riproponeva le eccezioni di decadenza e di inammissibilità sollevate nel primo grado di giudizio chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le comparse conclusionali e le memorie di replica depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre soffermarsi sulle eccezioni riproposte dal appellato, già sollevate nel primo grado di giudizio e, in CP_1 primis, sull'eccezione di decadenza.
A tal riguardo, gli appellanti ne eccepiscono l'inammissibilità, non avendo il proposto appello incidentale. CP_1
E' pacifico che, in caso di appello proposto dalla controparte, la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle fino alla precisazione delle conclusioni, per evitare la presunzione di rinuncia. Tale riproposizione - che può essere operata in qualsiasi forma - deve essere, come nel caso di specie, specifica, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese già svolte e/o alle conclusioni presentate al primo giudice (Cassazione civile sez. II,
08/11/2024, n.28802).
Orbene, l'appellato, riproponendo, come detto, un'eccezione rigettata nel primo grado di giudizio, sostiene che vi sarebbe decadenza dall'impugnazione, atteso che, poiché l'opposizione degli appellanti si fonda sul presupposto che “le somme riscosse… sono state già ripartite ed incassate dai condomini negli anni passati e, dunque, da tempo risultano accettate …”, l'impugnazione avrebbe dovuto avere ad oggetto la delibera del 3/4/2018, che aveva quale ordine del giorno:
“ripartizione delle somme riscosse dal a titolo risarcitorio CP_1 in relazione ai condomini che hanno manifestato il dissenso alla lite ed in relazione a quanti alla lite non hanno partecipato: dibattito e discussioni in merito;
Modifica suddivisione delle somme della transazione (parte condominiale) in considerazione degli interventi valutati dall'Ingegner dibattito e discussioni in merito” e non Per_1 anche la delibera del 31.5.2019, oggetto del presente giudizio.
Detta eccezione è infondata.
Gli appellanti, infatti, sin dal primo grado di giudizio hanno censurato la delibera assembleare del 31.5.2019 perché in contrasto, a loro dire, con altra precedente decisione assunta dai condomini per facta concludentia.
Ne discende che alcuna decadenza si è verificata perché, se è vero che anche nell'assemblea del 3.4.2018 si è discusso della ripartizione delle somme riscosse a seguito di transazione, solo in occasione della riunione del 31.5.2019, l'assemblea ha concretamente determinato le modalità di ripartizione delle somme stesse, con la conseguenza che alcuna decadenza può dirsi verificata. Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per come riproposta, ritenendo gli appellati che si è chiesto al Giudice di entrare nel merito del decisum assembleare, vaglio precluso all'autorità giudiziaria.
In realtà, gli appellanti censurano la delibera assembleare perché, a loro dire, in contrasto con una precedente decisione assunta dai condomini per fatti concludenti, sostenendo, poi in appello, che ciò implicherebbe anche una nullità rilevabile d'ufficio, senza chiedere in alcun modo una valutazione nel merito di quanto deliberato.
Ne discende che alcuna inammissibilità ricorre nel caso in esame.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la delibera condominiale del 31.5.2019 impugnata sia annullabile e non anche nulla, sebbene con la stessa, nello stabilire le modalità di ripartizione tra i condomini delle somme riscosse dal a CP_1 titolo risarcitorio (a seguito dell'accordo transattivo novativo concluso il 18/02/2016 tra il medesimo e la società CP_1 [...]
venditrice- Controparte_4 costruttrice dell'edificio condominiale) si decideva, a maggioranza e non anche all'unanimità, di ““di adottare quale criterio di riparto della somma ottenuta dal condominio a titolo risarcitorio il medesimo criterio adottato per le spese ( comma 1, 2 e 3 dell'art. 1123 c.c.) secondo le proporzioni desumibili dalla perizia del CTU e per la precisione:
1) ripartizione collettiva e millesimale tra tutti i condomini delle somme destinate alle parti comuni;
2) ripartizione particolareggiata millesimale, tra i soli condomini che ne fanno uso, delle somme destinate ad uso prevalente e/o esclusivo”. In particolare, deducono che la seconda modalità di ripartizione, ovverosia quella tra i soli condomini che fanno uso, delle somme destinate alle parti ad uso prevalente e/o esclusivo, prevista dall'art
1123 comma 2 cc, doveva essere assunta all'unanimità dei condomini a pena di nullità della delibera, perché deroga alla regola di base di ripartizione delle spese condominiali, che prevede la suddivisione in proporzione al valore millesimale delle singole proprietà.
Detto motivo di doglianza è infondato.
Invero, se è pacifico che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali (a cui analogicamente fa riferimento la decisione assembleare concernente le entrate) sono nulle per impossibilità giuridica dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere - oltre che per il caso oggetto della delibera - anche per il futuro, non esorbita, però, dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che "si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 e segg. c.c. o stabiliti convenzionalmente, né è contraria a norme imperative" (Cass., sez. un., n. 9839/2021; Cassazione civile sez. II, 08/06/2023,
n.16227).
Pertanto, trattandosi, nel caso in esame, di ripartizione di somme ottenute a titolo risarcitorio, l'assemblea non ha dettato criteri valevoli per il futuro, ma si è limitata a dividere tra i condomini la somma ottenuta a titolo transattivo, decisione questa che, non modificando i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, poteva legittimamente essere approvata dall'assemblea a maggioranza. Ad ogni buon conto e ad abundantiam, la delibera impugnata ha stabilito un criterio di ripartizione delle somme ottenute dal condominio a titolo risarcitorio analogo a quello previsto per la suddivisione delle spese, come tale, conforme al dato normativo e rispettoso del principio di proporzionalità tra spese ed uso di cui all'art. 1123, comma 2, c.c..
Nessuna nullità è, dunque, ravvisabile nel caso in esame.
Con il secondo, terzo e quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistere l'illegittimità della delibera perché in contrasto con la ripartizione definitiva delle somme già attuata dai condomini, mai contestata e, quindi, non più sindacabile.
Al riguardo, deducono che tutte le somme pervenute al CP_1 dall'accordo transattivo erano già state ripartite tra i condomini in base alle tabelle millesimali e dagli stessi incassate in più soluzioni sino al giugno 2017, con la conseguenza che vi era stata, in assenza di contestazione alcuna, una ripartizione delle somme de quibus per facta concludentia in proporzione alle quote millesimali di proprietà, decisione che non poteva essere modificata dall'assemblea con la delibera nella presente sede censurata.
Orbene, dalla documentazione in atti, emerge che se è vero che, nel corso della riunione assembleare del 2.4.2016, l'amministratore informava i condomini del fatto che coloro che intendevano ritirare le somme ottenute a titolo risarcitorio avrebbero dovuto comunicare le modalità del rimborso, è parimenti vero che, alla data del 28/7/2018, in sede di convocazione dell'assemblea del 28/7/2018, l'ordine del giorno menzionava ancora “1) ripartizione delle somme riscosse dal a titolo risarcitorio … 2) modifica suddivisione delle somme CP_1 della transazione (parte condominiale) …” e l'Amministratore allegava alla missiva ben tre tabelle prospettanti ciascuna diverse ipotesi di distribuzione, che non avrebbero avuto ragion d'essere in presenza di una decisione sulla distribuzione definitiva delle somme.
Ne discende che, emergendo peraltro dal verbale di assemblea del
31.5.2019 che i condomini rappresentano che le ripartizioni e le somme ricevute sono state più volte contestate e l'amministratore dichiara che non vi è stato alcun verbale di ripartizione delle somme che sono state distribuite sempre salvo conguaglio da valutare al momento della decisione sull'effettive modalità di ripartizione, non si ha in alcun modo la prova che sia stata assunta dal una decisione per facta CP_1 concludentia in merito alla distribuzione della somme di cui si discute, non potendo, quindi, affermarsi in alcun modo il contrasto tra la delibera assembleare impugnata ed un precedente decisum del
, dovendosi, comunque, sottolineare come sia pacifico che CP_1 il possa sempre revocare una precedente delibera CP_1 condominiale, sia in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, sia in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme ed incompatibile con la prima.
Ne discende che l'appello andrà rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale, seguono la soccombenza solidale degli appellanti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 450/2023, così provvede:
rigetta l'appello.
Pone a carico degli appellanti, in solido tra loro, tutte le spese anticipate dall'appellato per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 3077,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico