Art. 710. Ammissione alle scuole militari 1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico. 2. Il ((Ministero)) della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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Il nuovo articolo 140 bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva? Pubblicato il 07/06/08 02:00 [Articolo 710]
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Giurisprudenza • 7
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