Articolo 710 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 700Articolo 704
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
9 febbraio 2013
Art. 710. Ammissione alle scuole militari 1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico. 2. Il ((Ministero)) della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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