Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2011, n. 22899
CASS
Sentenza 4 novembre 2011

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In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell'I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico - giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Commentario1

  • 1Pensione di invalidità e requisiti reddituali (Cass. n. 6646/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 29 maggio 2012

    1. Premessa In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 112/71 non spetti in caso di superamento del limite di reddito previsto per tale beneficio da parte del reddito dell'invalido cumulato con quello del coniuge. Come ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenze n. 8816 del 22.07.1992; n. 16363 del 20.11.2002), ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la pensione di inabilità all'invalido civile totalmente inabile va disposto, ai sensi del combinato disposto del comma 2, dell'art. 12 della L. 118/1971 e dell'art. 26, comma 1, della L. 153/1969 (richiamato dal citato secondo comma per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2011, n. 22899
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22899
Data del deposito : 4 novembre 2011

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