Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell'I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico - giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.
Commentario • 1
- 1. Pensione di invalidità e requisiti reddituali (Cass. n. 6646/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 29 maggio 2012
1. Premessa In conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. n. 112/71 non spetti in caso di superamento del limite di reddito previsto per tale beneficio da parte del reddito dell'invalido cumulato con quello del coniuge. Come ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenze n. 8816 del 22.07.1992; n. 16363 del 20.11.2002), ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la pensione di inabilità all'invalido civile totalmente inabile va disposto, ai sensi del combinato disposto del comma 2, dell'art. 12 della L. 118/1971 e dell'art. 26, comma 1, della L. 153/1969 (richiamato dal citato secondo comma per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2011, n. 22899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22899 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrenti -
contro
DI NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4192/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2006 R.G.N. 7674/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 novembre 2006 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 15 maggio 2000, ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento in favore di OL NA della prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 a decorrere dal 1 maggio 1995, fino al 15 gennaio 2000,
sulla base delle risultanze della CTU disposta nel giudizio di appello e che ha accertato la riduzione della capacità lavorativa della ricorrente in misura superiore al 75%.
Il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.
Resiste con controricorso la OL. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 in ordine alla mancanza di alcuni elementi costitutivi del diritto all'assegno di invalidità, in particolare si deduce che la sentenza impugnata ha motivato il riconoscimento del diritto della OL esclusivamente sulla sussistenza del requisito sanitario, senza verificare la sussistenza degli altri requisiti costituiti dalla incollocabilità al lavoro e dal requisito socio economico.
Con secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. con riferimento alla mancata prova circa gli elementi costitutivi del diritto all'assegno di invalidità. Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza del requisito economico e della in collocazione.
Il primo motivo è fondato.
In materia di pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell'I.N.P.S.) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma - al pari del cosiddetto requisito sanitario - un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d'ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico - giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico;
mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell'Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione - espressa o implicita - in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell'incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 17 marzo 2001 n. 3881). Gli altri motivi risultano assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di giudizio, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione che si adeguerà al principio sopra indicato, provvedendo all'accertamento di tutti i requisiti del beneficio pensionistico riconosciuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2011