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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 486/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Attilio Gastaldello e dall'avv. Matteo Giacomazzi, con domicilio presso lo studio del primo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Rinaldi e dall'avv. Silvia Viaro, con domicilio presso lo studio di quest'ultima, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2
in giudizio dall'avv. Giuliano Dalfini, con domicilio presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello con determina n. 294 del 15/3/23; appellata Oggetto: Revocazione sentenza n. 148 emessa il 3/1/23 dalla Corte d'Appello di Venezia.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Nel merito
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis in sede rescindente:
-per le ragioni dedotte nel corpo dell'atto di citazione e qui integralmente richiamate, revocare, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e dell'art. 395, n. 5, c.p.c., la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 148/2023, resa inter partes dalla Corte d'Appello di Venezia – Prima Sezione civile il 3.1.2023, pubblicata il 23.1.2023, notificata il 26.1.2023; nel merito, in sede rescissoria:
in totale riforma della sentenza n. 148/2023, resa inter partes dalla Corte d'Appello di
Venezia, Prima Sezione civile, il 3.1.2023, pubblicata il 23.1.2023, notificata il 26.1.2023, per tutte le ragioni esposte, accertarsi e dichiararsi che il dott. è l'unico ed esclusivo Parte_1
proprietario della porzione di terreno sia con riferimento al corrispondente sedime catastale della sdemanializzata strada c.d. di S. Andrea, sia alla parzialmente diversa porzione di terreno sulla quale, come da risultanze della CTU svolta nel primo grado di giudizio, Controparte_1
nel 1986 ha realizzato la strada, descritta in atti, che oggi congiunge la strada comunale
[...]
lungo il fiume Tione alla strada comunale delle Paroline;
- conseguentemente, accertarsi e dichiararsi il diritto del Dott. di ritenere le Parte_1
cose costruite da dopo il 1986 (manto stradale asfaltato e binario) Controparte_1
sopra i terreni in questione;
- conseguentemente, ordinarsi ad entrambi i convenuti di rilasciare i fondi di Parte_1 nella piena e libera disponibilità dell'attore, immettendo lo stesso nel possesso dei medesimi;
In ogni caso: spese, diritti ed onorari di lite di tutti i gradi di giudizio interamente rifusi, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, previo rimborso delle spese tutte (trattasi di somma ingente di circa € 90.000,00) corrisposte dal dottor a e Pt_1 CP_1 [...]
per effetto della condanna al pagamento delle spese di cui alla sentenza n. CP_2
148/2023. In via procedurale: se del caso, disporsi l'integrazione del contraddittorio con eventuali ulteriori soggetti ritenuti aventi titolo nella presente fattispecie.
In via istruttoria: se ritenuto opportuno dalla Corte adita, i procuratori di Parte_1
chiedono di essere abilitati a provare per testi le circostanze richiamate già dedotte nelle precedenti fasi di giudizio.
Il sig. , come sopra rappresentato e difeso, acconsente alla rinuncia reciproca Parte_1
ai termini per il deposito degli scritti conclusionali, avendone già usufruito.
Per : Controparte_1
Previo rigetto dell'impugnazione per revocazione formulata dal sig. con l'atto di Pt_1
citazione di data 27 febbraio 2023, da considerarsi inammissibile e infondata per le ragioni che precedono, confermarsi integralmente la sentenza n. 148/2023, emessa dalla Corte
d'Appello di Venezia, Prima Sezione civile, a definizione del giudizio di rinvio R.G.
3010/2019, in data 3 gennaio 2023, pubblicata il 23 gennaio 2023, notificata il 26 gennaio
2023; nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, accogliersi integralmente l'appello principale già interposto dalla stessa nel giudizio R.G. n. 937/2011, e CP_1 rigettarsi quello incidentale del sig. quest'ultimo da aversi interamente per tardivo, Pt_1 inammissibile e infondato;
ancora per l'effetto, perciò, accogliersi le conclusioni già rassegnate nel predetto procedimento dalla stessa e, in parziale riforma anche della CP_1
sentenza di primo grado del Tribunale di Verona, n. 2584/2010, emessa il 7 ottobre 2010 e depositata il 19 ottobre 2010, respingersi, con qualsiasi statuizione, le domande tutte proposte dal sig. con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, Pt_1 conseguentemente, accertarsi, in particolare, che tanto l'intero tracciato attuale della strada comunale S. Andrea, quanto il tratto di collegamento tra detta strada e via lungo Tione sono assoggettati a diritto di uso pubblico;
altresì, in via istruttoria, ammettersi le istanze di prova articolate nelle memorie di primo grado e comunque assunzione di testimoni sui seguenti capitoli:
1) vero che la strada denominata strada comunale S. Andrea, nel tracciato attuale e per tutta l'estensione del sedime da essa attualmente occupato, è soggetta a uso pubblico da tempo immemorabile e, in ogni caso, da epoca anteriore al 1985; 2) vero che il tracciato della predetta strada S. Andrea e il sedime da essa occupato è rimasto sostanzialmente immutato da tempo immemorabile e, in ogni caso, da epoca anteriore al 1985;
3) vero che la stradina di collegamento tra la predetta strada comunale S. Andrea e via delle
Paroline si congiunge alla strada comunale S. Andrea ed è soggetta a uso pubblico, quale strada di collegamento tra due strade comunali, da tempo immemorabile, quanto meno dal
1962 e, in ogni caso da epoca anteriore al 1985; si chiede in ogni caso, ove ritenuta necessaria,
l'assunzione di prova per testi sui capitoli dedotti dal e dal sig. Controparte_2 Pt_1
nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado, con ammissione di CP_1
alla prova contraria su tutti i capitoli eventualmente ammessi;
in ogni caso, si indicano per tutte le prove, quali testimoni, i sig.ri di Isola Testimone_1
della Scala, nonché i sig.ri , e di Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 CP_2
[...]
Spese, anche generali, e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi anche per questo grado di giudizio;
rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come richiesto dal Collegio, a condizione che analoga rinuncia venga effettuata anche dalle controparti;
dimette la C.T.U. svolta in primo grado, precisando nel contempo di non aver potuto reperire copia integrale di tutti gli allegati (e, perciò, di essere impossibilitata a un confronto con quanto esibito dal patrocinio del sig. ; a quanto consta, comunque, l'intero materiale è Pt_1
presente nel fascicolo d'ufficio all'interno di un supporto informatico (cd-rom o chiavetta) a suo tempo depositato dall'ausiliario d'ufficio.
Per : Controparte_2
Respingersi il ricorso proposto dal dott. e così confermarsi la sentenza Parte_1
impugnata;
Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
Rinuncia espressamente ai termini per il deposito degli scritti conclusionali avendone già usufruito.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1° agosto 2005, , quale possessore di Parte_1
una porzione di terreno corrispondente al sedime catastale di una strada sdemanializzata c.d. S. Andrea, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, il e Controparte_2
la società per sentire: Controparte_1
- accertare l'acquisto per usucapione di detta porzione per effetto del possesso continuato protrattosi per oltre venti anni, dopo essere stata dismessa dall'ente locale almeno dal 1934 e da lui coltivata uti dominus dal 1957, almeno fino al 1986, allorché aveva provveduto CP_1
al suo rifacimento per congiungere, la strada comunale lungo il fiume Tione alla strada comunale delle Paroline;
- accertare che la strada realizzata da non poteva considerarsi comunale né CP_1
assoggettata ad uso pubblico, con conseguente condanna dei convenuti a rilasciare i fondi usucapiti nella sua piena e libera disponibilità, oltre che al risarcimento dei danni subiti;
- accertare che altro tratto stradale, ossia “la prima traversa a destra della strada lungo il fiume
Tione, non era una strada vicinale pubblica, bensì di sua esclusiva proprietà.
Con atti distinti, si costituivano sia il e sia chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_1
delle domande.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, con sentenza n. 2584/2010 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava la domanda di usucapione proposta da e, Pt_1 conseguentemente, quelle di ritenzione, rilascio e risarcimento del danno riferite all'area oggetto della pretesa usucapione nonché della domanda di accertamento della natura non comunale della nuova strada realizzata da nelle porzioni coincidenti con il Controparte_1
sedime della vecchia strada S. Andrea;
accertava che la strada realizzata da Controparte_1
nelle porzioni non coincidenti con il vecchio tracciato catastale della strada comunale S.
Andrea, non era comunale né assoggettata ad un diritto di uso pubblico;
accertava che il tratto di collegamento tra via Lungo Tione e la strada realizzata da non era una Controparte_1
strada vicinale pubblica;
compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello con atto di citazione 15/4/2011, CP_1
mentre il , regolarmente costituito, resisteva al gravame. Controparte_2
Si costituiva proponendo a sua volta appello incidentale, contro il quale Parte_1
resistevano le altre parti.
Con sentenza n. 1779 del 9/8/2016, la Corte d'Appello di Venezia rigettava tutti gli appelli e compensava integralmente le spese processuali. Proponevano distinti ricorsi avanti alla Corte di Cassazione, e il CP_1 [...]
, nei confronti dello il quale resisteva con controricorso. CP_2 Pt_1
Con sentenza n. 22295/2019, la Suprema Corte, esaminati congiuntamente i motivi con cui aveva dedotto la nullità della sentenza d'appello per avere dato per Controparte_1
presupposto che fosse proprietario della strada oggetto di lite sulla base del titolo di Pt_1 proprietà, nonostante la domanda fosse fondata non sul titolo dominicale, ma sull'acquisto per usucapione (motivo sei) e per non avere il Giudice d'appello sollecitato il contraddittorio in relazione alla questione relativa all'affermazione del diritto di proprietà di sulla base del Pt_1 titolo (motivo sette), rinviava avanti ad altra sezione della Corte d'Appello, anche per la regolamentazione delle spese.
Con atto di citazione ex art. 392 cpc, notificato il 5/12/2019, riassumeva il Parte_1
giudizio nei confronti del e di le quali si costituivano Controparte_2 CP_1
regolarmente, riproponendo le rispettive difese.
Con sentenza n. 148 del 3/1/23, la Corte d'Appello di Venezia dichiarava inammissibile la domanda di acquisto per usucapione nonché quella di condanna al rilascio e al risarcimento del danno avanzate da per la formazione del giudicato interno;
dichiarava Parte_1
inammissibili anche tutte le domande nuove introdotte con il giudizio di rinvio;
rigettava ogni altra domanda e condannava alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_1
e del per ciascun grado di giudizio. CP_1 Controparte_2
Con atto di citazione per revocazione, chiedeva che, in sede rescindente, ai Parte_1 sensi di cui all'art. 395 n. 4 e n.5 venisse revocata la sentenza n. 148/23 della Corte d'Appello di Venezia e, in sede rescissoria, venissero accolte le proprie domande.
All'udienza del 12/11/24, sostituita dallo scambio di note scritte dopo il rinvio conseguente alla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado, le parti precisavano le conclusioni rinunciando ai termini per le comparse conclusionali e repliche, già usufruiti, e la Corte tratteneva la causa in decisione.
***
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello ha ritenuto che la domanda di usucapione formulata da nel giudizio di primo grado, rigettata dal primo Giudice, Parte_1
riproposta con appello incidentale e rigettata pure in secondo grado, così come le conseguenti domande di rilascio, risarcimento del danno e riconoscimento del diritto a ritenere il manto asfaltato ed i binari, tutte rigettate in primo e secondo grado, non potevano più essere riproposte ed esaminate in sede di giudizio di rinvio, essendosi formato il giudicato interno sul rigetto delle stesse, per effetto della mancata impugnazione da parte di , con Parte_1
ricorso in Cassazione, della sentenza di appello.
Inoltre, ha ritenuto che non potessero essere prese in considerazione le nuove domande proposte con l'atto di citazione in riassunzione, quale quella di accertare il diritto di proprietà di per i titoli diversi da quello per usucapione, in conseguenza del possesso continuato Pt_1
ultraventennale, nonché quella relativa alla appartenenza alla giurisdizione amministrativa della domanda di accertamento del carattere comunale della proprietà della strada.
Infine, la Corte, in ragione delle preclusioni maturate, ha ritenuto essere inammissibile la produzione dei nuovi documenti, non integranti documenti sopravvenuti, ed irrilevanti quei documenti sopravvenuti, circoscrivendo l'oggetto del giudizio alle domande ed alle eccezioni introdotte nell'originario giudizio di appello, non coperte da giudicato interno, proposte da e fatte proprie dal con ricorso incidentale Controparte_1 Controparte_2
dichiarati assorbiti dalla Suprema Corte in conseguenza dell'accoglimento dei motivi sei e sette di Controparte_1
aveva impugnato in appello la decisione del Tribunale di Verona i) Controparte_1 censurando la decisione nella parte in cui aveva valorizzato lo scostamento della “nuova strada” realizzata da dal percorso originario e ciò in difformità dalle Controparte_1 risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio; ii) lamentando, in relazione alla stradina di congiunzione tra la strada S. Andrea e la via Lungo Tione, che il primo Giudice avesse ritenuto che la stessa ne aveva “confermato la natura privata”, Controparte_1 qualificazione da escludere anche sulla base del rilievo che era stata realizzata sull'alveo del fiume Tione, appartenente al demanio pubblico e perciò acquisita al medesimo demanio in forza del generale principio di accessione di cui agli artt. 934 ss. c.c.; iii) lamentando la mancata considerazione di circostanze invece rilevanti, quali la “funzione di collegamento tra due strade comunali, vale a dire la strada comunale S. Andrea e via delle Paroline”, svolta quanto meno dal 1962 e quindi, “l'assoggettamento a uso pubblico da parte della generalità dei cittadini e, più in generale, l'idoneità a soddisfare un interesse pubblico”, desumibile anche dalla relazione del CTU.
Tali questioni, oggetto dei primi cinque motivi del ricorso in Cassazione, dichiarati assorbiti, sono state riproposte nel giudizio di rinvio ed esaminati dalla Corte in sede di rinvio che ha ritenuto quanto segue.
Sulla classificazione pubblica o di destinazione all'uso pubblico, l'assenza di provvedimenti in tal senso ed il difetto della denominazione della traversa di collegamento tra la strada S.
Andrea e la via pubblica, non poteva escludere il carattere pubblico della strada e della traversa, per la quale ultima, la circostanza che passasse al di sopra di un ponticello realizzato sull'alveo del fiume ed in prossimità della linea ferroviaria ne faceva presumere la demanialità ex art.22 della L. n.2248/1965.
In conclusione, la sentenza della Corte d'Appello è stata riformata in sede di giudizio di rinvio, con totale rigetto delle domande di Pt_1
Con l'atto di citazione in revocazione, notificato in data 27/2/23, ha lamentato: Pt_1
1. l'errore di fatto, rilevante ex art. 395 cpc n.4, laddove la Corte, con riferimento alla
“traversa” di collegamento tra la strada comunale e la strada di S. Andrea, ha ritenuto di presumerne la demanialità dalla circostanza che detta traversa passa al di sopra di un ponticello realizzato sull'alveo del fiume ed in prossimità della linea ferroviaria ex art.22 della L. n.2248/1965” (riga 9 di pagina 18 sentenza impugnata) e dalla circostanza che la traversa suddetta non era “un bene privato”, nonostante detta traversa insistesse su un ponticello realizzato pacificamente su beni di proprietà di come risultava dalla documentazione prodotta;
Pt_1
2. l'errore di fatto, rilevante ex art. 395 cpc n.4, consistente nella mancata percezione che il tracciato della stradella insiste in parte su mappali di proprietà a sud del Pt_1
fiume Tione, determinante per la conferma della natura pubblica della “nuova” stradella S. Andrea, soprattutto per quelle parti, nelle estremità est ed ovest della stessa, dove il percorso attuale diverge in modo rilevante dal percorso in mappa del tratto precedente la traversa senza denominazione;
3. il contrasto con precedente giudicato ex art. 395 n. 5 cpc laddove la sentenza giustifica la demanialità dell'attuale tracciato della strada S. Andrea in ragione dell'assenza di aree di sedime private, contrastante con l'accertamento della proprietà dei terreni in cui si sviluppa il tracciato, contenuto nella pronuncia di Cassazione 14425/12, di cui la Corte d'appello non ha tenuto alcun conto nella pronuncia qui impugnata;
4. il contrasto con un precedente giudicato ex art. 395 n. 5 cpc, con la pronuncia del
Consiglio di Stato n. 1743/20 sulla questione relativa alla giurisdizione sull'uso pubblico delle porzioni di viabilità realizzata sui terreni di ormai decisa, con Pt_1
forza di giudicato tra le parti.
Si sono costituiti, con separati atti, il chiedendo Controparte_3 CP_1
l'inammissibilità o, comunque, il rigetto della domanda di revocazione.
***
Esclusi i profili di inammissibilità, va osservato che la Suprema Corte, con la sentenza n.
22295/19, ha cassato la sentenza della Corte di Appello n. 1779/2016 nella parte in cui questa pronuncia aveva, da un lato, affermato che era proprietario della strada in modo non Pt_1 plausibile con la domanda di usucapione proposta dallo stesso e, dall'altro, per non Pt_1
incorrere nel vizio di ultra-petizione, aveva solo ipotizzato, con motivazione perplessa,
l'avvenuta sdemanializzazione dell'intero tragitto della strada.
A seguito della riassunzione, altra sezione di questa Corte, delimitato l'ambito della decisione alla domanda originariamente svolta in appello da circa l'assoggettamento ad un CP_1
diritto di uso pubblico sia della strada comunale di S. Andreae e sia del tratto di collegamento tra detta strada e via Lungo Tione, ha escluso che vi fossero porzioni private della 'nuova' in quanto il tracciato di questa era sostanzialmente coincidente con il Parte_2
tracciato originario.
con i primi due motivi di impugnazione, lamenta il contrasto di tale decisione - fondata Pt_1 sull'errato presupposto che i mappali su cui insiste la stradella S. Andrea realizzata da
[...]
e la “traversa” di collegamento tra detta stradella e la via Lungo Tione non fossero CP_1
beni privati - con la pacifica prospettazione delle parti circa il fatto che buona parte dei terreni costituenti l'area di sedime dell'attuale tracciato erano e sono di proprietà di nonché, per Pt_1
quanto riguarda la traversa di raccordo, con la seguente documentazione prodotta, mai contestata:
- i contratti di acquisto del Fondo Cave del 1957 (v. docc. 4-6 , da cui risulta che i Pt_1
mappali di proprietà sono quelli, lungo la ferrovia, di cui al fg. 60, ossia i mapp. 11, 12, Pt_1 17, 31, 133, 134, 135, 32, 120, 127, 138, 49, 136, 127, nonché, lungo le rive del fiume Tione sulla riva destra, i mapp.11, 14, 118, 20, 24, 28 e quelli di cui al fg. 61 mapp. 1, 4, 5, 8 nonché sulla riva sinistra di cui al fg. 52 mapp. 201;
- la “convenzione per regolare la soppressione del passaggio a livello privato sito alla progressiva chilometrica 82+598 della Linea Modena-Verona” (v. doc. 11 primo grado Pt_1
con cui ha costituito una servitù di passaggio sul proprio terreno dal soppresso passaggio Pt_1
a livello e fino alla via Lungo Tione, attraverso il ponticello privato sul Tione;
- la Ctu dell'ing. che conferma la costituzione della servitù nel '62 su terreno della Per_1
famiglia (v. pag. 29-30 Ctu). Pt_1
In sostanza, secondo la decisione assunta presenta un vizio revocatorio laddove afferma Pt_1
una presunzione di demanialità dei beni, in contrasto con il carattere privato degli stessi derivante dalla documentazione prodotta, rispetto alla quale l'esatta percezione della proprietà privata avrebbe dovuto portare ad escludere la natura pubblica e/o la destinazione ad uso pubblico dei tracciati in argomento, anche per la pacifica assenza di provvedimenti emessi dall'Ente pubblico a tali fini.
La doglianza non assume rilievo ex art. 395 n.4 cpc.
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della
Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 16439/21).
Pertanto, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve consistere in una svista su dati di fatto, non suscettibili di valutazione giuridica e non costituenti il diretto oggetto della controversia.
Nel caso di specie, è pur vero che la sentenza qui impugnata giunge ad escludere la natura privata dei beni su cui insistono sia la traversa di collegamento e sia la strada S. Andrea - a tanto pervenendo sulla base di i) una presunzione di demanialità della prima ex art. 22 della
L. 2248/1965 e di ii) una valutazione di sostanziale coincidenza del nuovo tracciato rispetto a quello originario, nonostante venga dato atto dello scostamento riscontrato dal Ctu, ritenuto rientrare nel margine di errore per la difficile ricostruzione del posizionamento del tracciato che ha reso aleatoria l'intera indagine – tuttavia, si tratta di argomentazioni inerenti agli aspetti fondamentali della controversia che rientrano nel sindacato in sede di legittimità, come del resto avvenuto, avendo lo proposto ricorso per cassazione sulla ritenuta natura pubblica Pt_1
del percorso in questione.
Ne consegue che in questa sede non può essere riconosciuto un vizio revocatorio sulla qualificazione della natura pubblica dell'intero percorso della strada, non essendo nemmeno essenziale, a quel fine, l'errore circa l'appartenenza di buona parte dei mappali attraversati dal sedime della strada in discussione.
Con il terzo motivo, rileva il contrasto della pronuncia impugnata, laddove riconosce il Pt_1 carattere demaniale dell'intero tracciato della strada in questione, con l'accertamento del titolo di proprietà in capo a del “Fondo Cave” contenuto nella sentenza della Corte di Pt_1
Cassazione n. 14425/12, a definizione del giudizio di divisione ereditaria, in cui era parte anche che mai ha opposto e/o eccepito la “demanialità” di alcun tratto di strada in CP_1
quel processo.
La doglianza non può essere accolta.
Con la sentenza n. 14425/12, la SC si è pronunciata su tutt'altri fatti, senza che sia intervenuta alcuna statuizione in merito alla strada in questione. E, al riguardo, va ricordato che “in tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico”
(Cass. 33733/22; 38230/21).
Tanto basta per negare rilevanza al vizio revocatorio.
Del resto, dalla consulenza tecnica (pg.11) risulta che i mappali interessati dal percorso della “strada” sono quelli di cui al Foglio 60, mapp. nn. 7, 10, 11, 13, 113, 114, 133, 7/a, 14, 118,
20, 24, 28 e Foglio 61 alle particelle 1, 5, 8, in buona parte di proprietà (ossia, i mappali Pt_1
di cui al Foglio 60 n. 7, 11, 133, 14, 118, 20, 24, 28, e Foglio 61 mapp. 1, 4, 5, 8), mentre la valutazione effettuata nella sentenza qui impugnata era diretta all'esame della domanda di che chiedeva di accertare l'assoggettamento ad uso pubblico della traversa di CP_1
raccordo e della strada S. Andrea (v. conclusioni in sede di rinvio). CP_1
Come sopra evidenziato, sarà in sede di legittimità che potrà essere accertata la tenuta e la coerenza della decisione impugnata laddove si afferma il carattere pubblico dell'intero percorso, nonostante lo scostamento dal tracciato originario e nonostante la titolarità di buona parte dei beni in capo a Pt_1
Con il quarto motivo, rileva il contrasto della pronuncia impugnata, laddove riconosce Pt_1 il carattere demaniale dell'intero tracciato della strada in questione, con l'affermazione, contenuta nella sentenza n. 1743/20 del Consiglio di Stato, secondo cui spetta al giudice amministrativo l'accertamento della validità degli atti del che, in assenza di ogni CP_2 presupposto ed in contrasto con i propri precedenti atti, assumono attuale l'uso pubblico della nuova strada realizzata da su area privata. CP_1
La doglianza non rileva ai fini di cui all'art. 395 n.5 cpc.
Che debba essere il Giudice Amministrativo a dover valutare se il ripristino dell'asserito uso pubblico della stradina di cui si discute sia coerente, o meno, con il precedente comportamento dell'Amministrazione comunale, che - di fatto e con espressi provvedimenti - lo aveva escluso, non ha una diretta incidenza sull'oggetto della presente impugnazione.
In ogni caso, non si produrrebbe alcun effetto rescissorio rispetto alla domanda azionata da che vorrebbe vedere accertato il proprio diritto di proprietà sulla porzione di terreno sia Pt_1
con riferimento al corrispondente sedime catastale della sdemanializzata strada c.d. di S.
Andrea, sia alla parzialmente diversa porzione di terreno sulla quale, come da risultanze della CTU svolta nel primo grado di giudizio, nel 1986 ha realizzato Controparte_1
la strada, descritta in atti, che oggi congiunge la strada comunale lungo il fiume Tione alla strada comunale delle Paroline (v. conclusioni in sede rescissoria). Pt_1
Ne consegue il rigetto dell'impugnazione proposta da ex art. 395 nn. 4 e 5 cpc. Parte_1 Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore indeterminabile, di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'impugnazione;
2. condanna alla rifusione a favore di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate a ciascuno in € CP_2
6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di . Parte_1
Venezia, 12/11/2024
Il Presidente
Caterina Passarelli