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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10133 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.16166\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to A. Di Maria in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: restituzione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che aveva regolarmente inviato all' CP_2 nella quale aveva dichiarato di essere unica conduttrice dell'immobile sito all'indirizzo indicato per gli anni 2021 e 2022
e ciò al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, che in data
11.4.2023 l' aveva comunicato la revoca del beneficio per non CP_2 veridicità del nucleo dichiarato, che nel periodo da ottobre 2021 al settembre 2022 il nucleo familiare della ricorrente era composto solo dalla stessa ha chiesto di annullare l'indebito n.17913103 notificato in data 28.8.2023, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2 Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte.
La domanda è fondata.
Atteso che la revoca del reddito di cittadinanza è stata motivata da con la non veridicità del nucleo dichiarato dalla ricorrente CP_2 nella d.s.u., deve rilevarsi che nella contumacia dell'Istituto la ricorrente ha prodotto atto del 3.10.2025 proveniente dal competente dipartimento di Roma Capitale nel quale viene attestato che nel periodo in oggetto all'indirizzo richiamato non risultava essere presente nel nucleo altro familiare oltre la ricorrente.
Dovendo ritenersi provata la veridicità del nucleo familiare dichiarato dalla ricorrente ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, l'indebito n.17913103 notificato in data 28.8.2023 avente ad oggetto il recupero del beneficio per il periodo da ottobre
2021 a settembre 2022 dev'essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'indebito n.17913103 notificato alla ricorrente in data 28.8.2023 e condanna al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1800,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%, con attribuzione.
Roma 14.10.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 14.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.16166\2024 del ruolo gen. Lav. e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv.to A. Di Maria in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Presidente p.t.
Convenuto
OGGETTO: restituzione dell'indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che aveva regolarmente inviato all' CP_2 nella quale aveva dichiarato di essere unica conduttrice dell'immobile sito all'indirizzo indicato per gli anni 2021 e 2022
e ciò al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, che in data
11.4.2023 l' aveva comunicato la revoca del beneficio per non CP_2 veridicità del nucleo dichiarato, che nel periodo da ottobre 2021 al settembre 2022 il nucleo familiare della ricorrente era composto solo dalla stessa ha chiesto di annullare l'indebito n.17913103 notificato in data 28.8.2023, con vittoria di spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto non si è costituito e ne viene dichiarata la contumacia. CP_2 Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte.
La domanda è fondata.
Atteso che la revoca del reddito di cittadinanza è stata motivata da con la non veridicità del nucleo dichiarato dalla ricorrente CP_2 nella d.s.u., deve rilevarsi che nella contumacia dell'Istituto la ricorrente ha prodotto atto del 3.10.2025 proveniente dal competente dipartimento di Roma Capitale nel quale viene attestato che nel periodo in oggetto all'indirizzo richiamato non risultava essere presente nel nucleo altro familiare oltre la ricorrente.
Dovendo ritenersi provata la veridicità del nucleo familiare dichiarato dalla ricorrente ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza, l'indebito n.17913103 notificato in data 28.8.2023 avente ad oggetto il recupero del beneficio per il periodo da ottobre
2021 a settembre 2022 dev'essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla l'indebito n.17913103 notificato alla ricorrente in data 28.8.2023 e condanna al CP_2 pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.1800,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%, con attribuzione.
Roma 14.10.2025 Il Giudice