Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, proposto dalla società Pignataro Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in relazione alla procedura CIG B7ECAF0811, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Bifolco, Ylenia Di Biase e Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria, non costituita in giudizio;
Azienda Territoriale Per L’edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria - Distretto Di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione del provvedimento di esclusione del 24 settembre 2025, con cui la stazione appaltante ha trasmesso la comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90 del d.l.gs. n. 36 del 2023;
- del verbale di gara n.3 con cui il seggio di gara, all'esito della valutazione della documentazione amministrativa, in data 22 settembre 2025, ha disposto l'esclusione dell'operatore economico Pignataro Costruzioni Generali s.r.l., dalla procedura di gara;
per quanto possa occorrere:
- di tutti gli atti, di qualunque natura e tipologia, confluiti nell'istruttoria condotta dall'amministrazione resistente conclusasi con il provvedimento di esclusione dell'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente;
- di ogni altro atto successivo, connesso e/o collegato, anche ove non conosciuto, ove lesivo della posizione della ricorrente, con particolare riguardo:
- al provvedimento di aggiudicazione ove medio tempore intervenuto e, comunque, non notificato all'aggiudicatario o diversamente comunicato;
- al contratto d'appalto ove medio tempore stipulato e, comunque, non conosciuto dall'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa BE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso tempestivamente notificato e depositato, affidato ad una pluralità di motivi di diritto, la società ricorrente, quale partecipante alla procedura relativa all’intervento “ Programma di Reinvestimento proventi conseguiti nell’anno 2021 derivanti dall’alienazione degli alloggi di E.R.P. L.560/93-Deliberazione C.S. 179/2023; - Lavori di recupero di n. 12 alloggi nel Comune di Monasterace via Lambrosi – Legge 457/78 I° biennio C/RE 539 – CUP: D12D24000150002– CIG: B7ECAF0811 ” indetta dall’ATERP Calabria, ha impugnato il provvedimento del 24 settembre 2025 con cui quest’ultima l’ha esclusa dalla competizione;
RILEVATO che la società ricorrente:
- in data 7.01.2026 ha depositato il provvedimento del 10.11.2025 con cui il R.U.P., visto il verbale n. 6 del 10.11.2024 a mezzo del quale la Commissione ha annullato l’esclusione oggetto di gravame, ha disposto, in suo favore, l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 36/2023;
- con memoria conclusiva del 12.01.2026 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con richiesta di liquidazione delle spese in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti, attesa la riammissione della società istante alla competizione, per la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere;
RITENUTO di dover regolamentare le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale dell’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria - la quale non si è costituita in giudizio - liquidandole come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale Pubblica Regionale Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CR, Presidente
BE MA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE MA | ER CR |
IL SEGRETARIO