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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 24.11.2025, ore 9:15, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 6320/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Francesca Saccullo per parte attrice e l'Avv. Massimiliano Pace in sostituzione dell'Avv. Aricò per CP_1
entrambi concludono rispettivamente come nei propri atti introduttivi e note conclusive e l'Avv. Saccullo chiede che il giudice, nella sua qualità peritus peritorum, valuti gli esiti della frattura del processo trasverso di destra e dell'arco posteriore D12 ed insiste nella condanna alle spese atteso che l' non ha aderito alla negoziazione CP_1
assistita; discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:40, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6320/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Saccullo, rappresentato e difeso
( giusta procura allegata all'atto di citazione Email_1
ATTORE
E
(P. IVA ),con sede in Bologna Controparte_2 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Aricò ( Email_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: indennizzo da infortunio
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore del sig. , della somma di € 5.549,40, Parte_1 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
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➢ compensa metà delle spese di lite e condanna in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della restante metà, spese che vanno liquidate nell'intero in € 3.317,00 di cui € 777,00 per esborsi ed €
2.540,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesca Saccullo che si è dichiarata antistataria;
➢ compensa metà delle spese di CTU e pone la restante metà definitivamente a carico di come liquidate con decreto separato in atti. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/05/2022, il sig. ha chiesto la Parte_1 condanna della al pagamento della somma di € Controparte_2
51.769,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, € 766,95 per spese mediche ed €
300,00 per consulenza tecnica di parte, quale indennizzo per l'infortunio verificatosi in
Terrasini il 19/07/2020.
L'attore ha esposto che mentre scendeva la scalinata che porta alla località balneare
“Cala Rossa”, è scivolato riportando lesioni fisiche per le quali è stato trasportato al
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico ove gli è stata riscontrata una frattura di D11 e del processo traverso di L1 e arco posteriore mediale di D12, oltre ad una contusione alla spalla sinistra.
Lo stesso ha precisato di avere stipulato con la società convenuta una polizza assicurativa n. 112991662, in data 01/07/2015 e rinnovata annualmente, denominata
“Infortuni e Salute”; ha dedotto di avere denunciato l'accaduto alla Compagnia di assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo, senza mai conseguire quanto richiesto.
Si è costituita in giudizio la la quale ha dichiarato di Controparte_2 non contestare il diritto del ad essere indennizzato dei danni da invalidità Parte_1 permanente dallo stesso subiti in seguito all'infortunio occorso nei limiti delle condizioni, delle franchigie e dei massimali previsti nella menzionata polizza;
ha contestato il quantum debeatur sia perché eccessivo e non provato sia perché, in parte, non conseguenza diretta dell'infortunio ed in quanto non ha tenuto conto dei criteri di liquidazione espressamente previsti in polizza nonché della franchigia.
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Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e l'espletamento di CTU medico legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
10/07/2025 e, successivamente, per la medesima attività alle udienze del 06/10/2025 e del 24/11/2025.
Indennizzo assicurativo
In primo luogo, va evidenziato che la Compagnia convenuta non ha contestato la valida stipulazione di una polizza assicurativa e l'attore, comunque, ha depositato la quietanza di pagamento del premio assicurativo relativo al periodo dal 01/07/2015 al
01/07/2020 nonché le Condizioni di assicurazione vigenti al tempo in cui è stata stipulata la polizza (cfr. docc. n. 1 – 2 produzione attrice).
La non ha contestato neanche l'avvenuta verificazione Controparte_2 dell'evento dannoso né il diritto del Sig. ad essere indennizzato dei danni Parte_1 da invalidità permanente dallo stesso subiti in seguito all'infortunio; conseguentemente, alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati.
“Il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione" (cfr. Cass. 04/11/2021 n. 31837; Cass. 26/11/2020 n. 26908).
La linea difensiva della società convenuta è fondata sulla contestazione dell'ammontare dell'indennizzo richiesto;
in particolare, ha contestato che parte dei danni non sono conseguenza diretta dell'infortunio e che altri voci non rientrano nei
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limiti delle condizioni, delle franchigie e dei massimali previsti nella polizza “Infortuni
e Salute”.
Ciò posto, nelle more del giudizio, è stato nominato un CTU medico legale il quale, sulla scorta della documentazione sanitaria acquisita agli atti e dell'esame obiettivo effettuato, ha accertato che “In relazione alla dinamica della realizzazione delle lesioni la stessa appare idonea alla produzione delle lesioni in diagnosi. Le fratture a carico del soma di D 11 infatti è compatibile con un azione compressiva trasmessa a seguito di impacco tra il suolo e la regione sacrale;
in relazione alle lesioni a carico dei processi trasversi le stesse appaiono esito di trauma diretto contusivo contro lo spigolo vivo dei gradini che stava percorrendo l'attore, parimenti alla frattura costale diagnosticata successivamente” ed ha evidenziato “...che le lesioni in diagnosi sono causalmente riconducibili alla dinamica del sinistro patito dall'attore. L'entità dei postumi riscontrati è compatibile con le lesioni in diagnosi” (cfr. pag. 8 relazione CTU, dott.
). Persona_1
Inoltre, l'ausiliario ha precisato che “…L'esame delle escursioni articolari, permette di registrare una limitazione antalgica dei movimenti di antiflessione e di inclinazione ai massimi gradi. Libero e completo il movimento di rotazione destra e sinistra. Tale limitazioni benché modeste non appaiono riconducibili causalmente alla fratture in diagnosi bensì al concomitante severo quadro artrosico preesistente al trauma in oggetto e di natura degenerativa, evidenziato in occasione dell'esame TC dorsale e TC spazio intersomatico aggiunto (l1) del 09.11.2020 (Diffusi segni di spondiloartrosi dorsale, con osteofitosi margino somatica, tendente alla formazione i ponti interossei)”
(cfr. pag. 9 CTU).
Con riguardo al quantum debeatur, l'espletata CTU medico-legale ha permesso di accertare che le lesioni riportate dall'attore nell'occorso (frattura della 11a vertebra dorsale, processo trasverso di L1 e arco postero media di D12, trauma contusivo spalla sinistra), hanno provocato un'invalidità permanente pari al 5%.
Infatti, questi ha evidenziato che le proprie conclusioni sono state elaborate con riferimento alle tabelle per la valutazione del danno biologico compendiate nelle
Condizioni Generali della Polizza infortuni stipulata con specificando che CP_1
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tali baremes “prevedono segnatamente per - Esiti di frattura scomposta di una costa 1% nel caso di specie trattasi di frattura non scomposta e quindi non prevista come danno risarcibile” mentre per gli “Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra dorsale 5% in considerazione della frattura delle apofisi trasverse concomitanti, appare potersi riconoscere una riduzione dell'integrità psico- fisica, intesa come danno biologico permanente, pari al 5% (cinque per cento)”.
Tale conclusione è stata confermata dal CTU anche nei chiarimenti dallo stesso forniti successivamente a seguito delle osservazioni del CTP dell'attore, ove ha aggiunto che
“con riferimento alla frattura del processo traverso a carico delle I° vertebra lombare, lo scrivente evidenzia che tale lesione non è compendiata nei barème di polizza” (cfr. pagg. 2 e 3 dei chiarimenti del 13/04/2023).
Ed ancora, il CTU ha verificato che “In relazione alla quantificazione del periodo di
TA (in polizza Indennità per Immobilizzazione) e di quello dell'IT (in polizza periodo di convalescenza), le condizioni Generali della Polizza infortuni stipulata con CP_1 prevede l'Indennità per Immobilizzazione massimo 60 giorni per Infortunio, nel caso di specie da valutare in complessivi giorni 45 (quarantacinque), ed un periodo di convalescenza massimo di 90 giorni per ogni Infortunio e nel caso di specie da valutare in complessivi giorni 15 (quindici) come da documentazione prodotta”.
Orbene, il CTU ha pienamente ed in modo esaustivo motivato le proprie conclusioni
(le cui argomentazioni vanno condivise anche con riferimento alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati, argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti).
Va precisato, inoltre, che “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr.
Cass. 31/08/2018 n. 21504; Cass. 02/02/2015 n. 1815; Cass. 21/09/2012 n. 16056; Cass.
09/01/2009 n. 282).
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Tanto premesso, ai fini della liquidazione dell'indennizzo deve aversi riguardo, anzitutto, a quanto stabilito nelle Condizioni Generali del contratto, facenti unico corpo con la polizza assicurativa, in cui all'art.
2.4 lett. B) è espressamente prescritta l'esclusione di un indennizzo per invalidità permanente sino al 3% (franchigia), accertata secondo i criteri indicati nell'art. 3.4 “Criteri di valutazione dell'Invalidità
Permanente” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
Sulla base dei criteri esposti ed alla luce delle predette risultanze peritali, rilevato che il massimale assicurato per l'ipotesi di invalidità permanente è di € 200.000,00, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente del 5%, da cui va detratta la franchigia del 3%, l'indennizzo dovuto all'attore ammonta ad € 4.000,00.
All'attore va riconosciuta, altresì, l'indennità di immobilizzazione prevista dall'art.
2.6 lett. b), pari complessivamente ad € 900,00, importo determinato moltiplicando €
20,00 giornaliere, come previsto nella polizza, per un totale di giorni 45 riconosciuti dal
CTU.
Nessuna somma può essere, di contro, riconosciuta per convalescenza stante che tale voce di indennizzo presuppone, a seguito dell'infortunio, un ricovero in un Istituto di
Cura, anche in regime di Day Hospital (v. Art.
2.6.2 lett. a) - Diarie da Infortunio), ricovero che, nel caso di specie, non c'è stato.
In proposito il CTU ha verificato che l'attore “Veniva dimesso lo stesso giorno, con una prognosi di giorni 45 ed indicazione ad indossare corsetto CAMP C 35 come da consulenza ortopedica”.
All'attore spetta, invece, l'importo di € 649,40, stante lo scoperto del 15% stabilito dalle condizioni pattuite in polizza (v. art. Art. 2.6.1), a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute pari ad € 764,00, ritenute congrue dal CTU;
mentre nessun rimborso
è previsto per le spese di CTP atteso che quest'ultima non può essere considerata una spesa medica e non rientra tra quelle indennizzabili previste in polizza in quanto non necessaria né per la diagnosi né per la terapia delle lesioni riportate nell'occorso.
In definitiva, all'attore va liquidata la complessiva somma di € 5.549,40 e, trattandosi di obbligazione di valore, alla luce della funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr. Cass. 24/10/2017 n. 25099; Cass. 07/11/2013 n. 25046,
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Cass. 07/5/2009 n. 10488; Cass. 12/02/2008 n. 3268), il predetto importo deve essere rivalutato con riferimento al periodo intercorso dal giorno del sinistro fino alla liquidazione con contestuale applicazione di interessi al tasso legale fino alla data della sentenza secondo quanto statuito dalle SS.UU. della Cassazione n. 1712/1995, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino al soddisfo.
Spese processuali
Infine, tenuto conto che in tema di regolamento delle spese processuali il parziale accoglimento della domanda e la condanna alla corresponsione di una somma di gran lunga inferiore a quella richiesta possono considerarsi come giusti motivi per una parziale compensazione, appare equo condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di metà delle spese di lite e compensare tra le parti la restante metà.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
147/2022, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino ad € 26.000,00 stante che il valore della causa si attesta nei minimi dello scaglione di riferimento e, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del detto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazioni di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Così deciso in Palermo, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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