Articolo 22 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 gennaio 1970
Art. 22.
Ai sensi dell' articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 , concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa e' fissato, per l'anno finanziario 1970, in lire 700.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970