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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
5127/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5127 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
CF rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. ALFIERI GEMMA presso cui elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
; CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI All'esito dell'udienza del 20/12/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e con istanza del 23 settembre 2025 il procuratore della ricorrente depositava il certificato di decesso di CP_1 chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso il decesso del resistente certificato alla data del 30/07/2025, va dichiarata CP_1 cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte, secondo quanto definitivamente affermato dalla Suprema Corte con la nota pronuncia n. 4092/2018 , secondo cui, in caso di morte della parte, viene a cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status", che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile non assumendo alcun rilievo giuridico, in senso contrario, anche l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione dell'assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale.
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• spese compensate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 29/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5127 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
CF rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 C.F._1 margine del ricorso, dall'avv. ALFIERI GEMMA presso cui elettivamente domicilia;
- RICORRENTE-
E
; CP_1 CodiceFiscale_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI All'esito dell'udienza del 20/12/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e con istanza del 23 settembre 2025 il procuratore della ricorrente depositava il certificato di decesso di CP_1 chiedendo una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Atteso il decesso del resistente certificato alla data del 30/07/2025, va dichiarata CP_1 cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande proposte, secondo quanto definitivamente affermato dalla Suprema Corte con la nota pronuncia n. 4092/2018 , secondo cui, in caso di morte della parte, viene a cessare la materia del contendere sia nel giudizio sullo "status", che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta di assegno divorzile non assumendo alcun rilievo giuridico, in senso contrario, anche l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, posto che l'obbligo di corresponsione dell'assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale.
Tenuto conto dell'esito del giudizio nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• spese compensate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 29/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo