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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2747/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Benevento
Prima sezione civile
Il Giudice Unico dott.ssa Valeria PROTANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta R.G. 2747/2018 promossa da
( , ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
) e ( ), quali eredi di ,
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo FASSINO, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in
Benevento, alla via Santa Rosa, n°16;
-attori-
contro
( ), ( ), Persona_1 CodiceFiscale_6 Controparte_1 CodiceFiscale_7
( , ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_8 Controparte_3 CodiceFiscale_9
), ), Controparte_4 CodiceFiscale_10 Controparte_5 CodiceFiscale_11
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Santucci, Parte_4 CodiceFiscale_12
unitamente alla quale sono elettivamente domiciliati in San Giorgio del Sannio, alla via San Giacomo, n°4;
-convenuti- OGGETTO: proprietà;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.24, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, in data 20.4.2018, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, e , nella spiegata qualità di eredi di , premettendo di
[...] Pt_3 Pt_4 Pt_5 Persona_1
essere proprietari di un fondo rustico in agro del Comune di San Martino Sannita, pervenuto in virtù di atto di divisione ereditaria del 1983, in catasto terreni al foglio 6, particelle 966, 716 e 970, chiedono accertarsi l'usucapione di una ulteriore porzione di terreno, di mq. 1.014, posta a confine con i fondi 966, 967, 968 e
716.
Deducono gli attori che, a far data dalla divisione ereditaria del 1983, il loro dante causa,
[...]
aveva liberamente e pacificamente posseduto la striscia di terreno coltivandola estensivamente ad Per_1
oliveto.
L'utilizzo pacifico del terreno, sempre secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato la realizzazione di un dislivello, attualmente esistente tra la striscia in questione e la restante parte della proprietà.
inoltre, sempre dal 1983, avrebbe esercitato una servitù di passaggio sulla Persona_1
particella 968, catastalmente intestata al fratello (dante causa degli attuali convenuti) sia a Persona_2
piedi che con mezzi meccanici.
Gli attori chiedono, pertanto, accertarsi l'avvenuta usucapione anche della servitù di passaggio.
Si sono costituiti in giudizio , , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e i quali, pregiudizialmente, hanno chiesto
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
estendersi il contraddittorio nei confronti di e l'esperimento, nei suoi confronti, del Controparte_6
tentativo di mediazione obbligatorio.
Nel merito, hanno contestato la domanda di usucapione deducendo che, a seguito della divisione del 1983, la striscia di terreno di mq. 1014, unitamente alle particelle 967 e 968, di cui è parte, era stata assegnata al loro dante causa, Persona_2
A far data dalla divisione, le due particelle di terreno 967 e 968, ivi compresa la striscia contesa,
erano state coltivate stagionalmente da mentre (figlio di ), Controparte_1 Persona_1 Per_2
parcheggiava il proprio trattore proprio nella striscia di terreno in questione, ove si trovava tutt'ora e curava le piante di noce e nocciolo ivi insistenti, raccogliendone i frutti.
L'esistenza del dislivello, tra la striscia contesa e la proprietà reliquata, secondo la prospettazione di parte convenuta, era da attribuirsi alle differenti modalità di coltivazione e dei mezzi agricoli utilizzati.
I convenuti, infine, contestavano l'esistenza di una servitù di passaggio, evidenziando che la strada in questione era sempre stata chiusa da un cancello apposto dai convenuti da circa venti cinque anni.
Il cancello era stato divelto tre volte e per altrettante volte reinstallato.
Concludono, pertanto, per il rigetto della domanda.
Il giudizio è stato istruito mediante escussione di testimoni.
Le parti, all'udienza di discussione del 6.12.2024, hanno concluso, riportandosi ai rispettivi atti di causa e ribadendo le loro posizioni processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pregiudizialmente, scrutinata l'eccezione di difetto di costituzione del contraddittorio, sollevata dai convenuti, non essendo stata la domanda estesa anche a , altra figlia di Controparte_6 Per_2
.
[...]
L'eccezione è infondata.
I convenuti hanno depositato, agli atti di causa, la dichiarazione di successione e le risultanze dell'Agenzia del Territorio, atti dai quali si evince che i beni oggetto di causa sono stati oggetto di successione unicamente in favore dei convenuti, non anche di . Controparte_6
A fronte di tale documentazione, i convenuti non hanno fornito la prova, sugli stessi gravante, al di là
della mera indicazione nominativa della persona che avrebbe dovuto partecipare al giudizio, relativa ai presupposti di fatto e di diritto (id est la qualità di erede rispetto ai beni oggetto della divisione del 1983) che giustificassero l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La Suprema Corte, proprio giudicando un caso analogo, ha stabilito che “colui che eccepisca la non
integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in
base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti
necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata
integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la
mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di
eredità ad opera dello stesso” (Cass. Civ., sez. II, 10.05.2018, n°11318; conf. Cass. n. 5880 del 2006 Rv.
587525 – 01; n. 11736 del 2003 Rv. 565589 - 01).
L'eccezione va, pertanto, respinta.
Ciò premesso, nel merito, si espone quanto segue.
È controversa l'intervenuta usucapione del fondo rurale, dell'estensione di mq. 1014, ubicato all'interno delle particelle di terreno nn. 967 e 968 del foglio 6 del Comune di San Martino Sannita, poste a confine con le particelle nn. 966, 716 e 970.
Nel 1983 l'intero compendio immobiliare venne diviso tra i germani cui vennero Persona_2
attribuite le particelle 967 e 968, e cui vennero attribuite le particelle 966, 716 e 970. Persona_1
Oggi, gli eredi di chiedono l'usucapione della porzione di terreno, estesa mq. 1014, Persona_1
situata all'interno della proprietà di a confine con la loro, assumendo che il loro dante Persona_2
causa, l'avrebbe pacificamente ed indisturbatamente posseduta sin dall'atto di divisione Persona_1
del 1983.
Al fine di fornire la prova dei fatti, in corso di causa, sono stati escussi testimoni.
All'udienza del 5.02.2024, il teste proprietario di un terreno contiguo a quello Testimone_1
conteso, ha genericamente confermato i capitoli di prova secondo i quali sin dalla Persona_1
divisione con il fratello , “ha posseduto e goduto per oltre venti anni, in via esclusiva, la parte di Per_2 fondo posto a confine tra le proprietà degli attori e dei convenuti, delimitato da una scarpata e dalla
originaria presenza sul posto di una pianta di sambuco, mettendovi a dimora le piante di olivo ivi insistenti,
raccogliendone le olive ed i frutti, coltivandolo e conservandolo attraverso la pulitura delle erbacce” nonché
la servitù di passaggio insistente sulla particella 968.
La teste altra proprietaria confinante con i luoghi di causa, escussa Testimone_2
all'udienza del 30.05.2024, ha invece riferito che “(…) ho sempre visto lavorare con il Controparte_1
trattore il terreno di anche quello posto vicino al confine di ” e che il mezzo Persona_2 Per_2
agricolo utilizzato dal medesimo è sempre stato parcheggiato lungo la linea di confine.
Quest'ultima ha, altresì, riferito di aver visto “ (dicasi la parte convenuta, non il Persona_1
dante causa degli attori NdR) che lavorava roba di ortaggi e mi dava le noccioline che raccoglieva” e che il medesimo curava gli alberi di ulivo.
Il teste , escusso alla stessa udienza, analogamente a quanto fatto dal teste Testimone_3 Tes_1
, ha confermato le circostanze capitolate nella memoria istruttoria di parte attrice.
[...]
Egli ha, tuttavia, diversamente da quanto riferito dall'altro teste, il quale aveva escluso la presenza di cancelli, che sulla stradina vi era una “sbarra, che di giorno era aperta e di notte veniva chiusa”.
Il teste , infine, figlio di (la parte convenuta, non il dante causa degli Testimone_4 Persona_1
attori), ha riferito l'opposta versione dei fatti.
Va precisato, infine, che gli attori hanno eccepito l'inattendibilità del teste siccome Testimone_4
figlio di (una delle parti convenute, omonimo del dante causa degli attori). Persona_1
Orbene, ad avviso dell'intestato Tribunale, gli esiti dell'istruttoria, stante la loro contraddittorietà e genericità, nonché parziale inattendibilità (si fa riferimento al teste ), non consentono di Testimone_4
accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del terreno in capo al dante causa degli attori.
Ed invero, dalla prova orale, è emerso unicamente che a seguito della divisione Persona_1
dei terreni con il fratello , aveva coltivato la striscia di terreno contesa, impiantandovi piante di Per_2
ulivo. La prova orale non ha fatto emergere elementi che, univocamente, comprovassero in maniera rigorosa il momento e le modalità di acquisto del possesso utile all'usucapione, contestualmente alla divisione del 1983, non essendo affatto sufficiente la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni il terreno de quo.
Va peraltro osservato che la mera coltivazione di un fondo non è circostanza, di per sé, idonea e sufficiente ai fini della prova del possesso ad usucapionem perché non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento del coltivatore di possedere il fondo uti dominus.
La Suprema Corte, con orientamento costante, ha infatti stabilito che “in relazione alla domanda di
accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è
sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale
attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla
mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei
terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cass. civ., sez. II,
20.10.2022, n°1796).
Ebbene, tale prova non è stata fornita avendo i testi, genericamente, confermato il capitolo di prova sub A) a mente del quale “vero è che il defunto sig. , marito della sig.ra Persona_1 Parte_1
e padre dei sigg.ri , , e ,
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
dall'anno 1983 dopo la divisione dei terreni con il defunto fratello , padre dei convenuti, Persona_2
fondi ubicati in località Tuoro del Comune di S. Martino Sannita, ha posseduto e goduto per oltre venti anni,
in via esclusiva, la parte di fondo posto a confine tra le proprietà degli attori e dei convenuti, delimitato da
una scarpata e dalla originaria presenza sul posto di una pianta di sambuco, mettendovi a dimora le piante
di olivo ivi insistenti, raccogliendone le olive ed i frutti, coltivandolo e conservandolo attraverso la pulitura
delle erbacce”.
Il fatto, dunque, che abbia coltivato la porzione di terreno in questione non è Persona_1
affatto indice dell'esclusione di proprietario legittimo, in modo pacifico ed indisturbato Persona_2 dal godimento del bene.
Ciò è più vero ove si consideri che i testi hanno altresì riferito che anche aveva Controparte_1
coltivato la stessa porzione di terreno “qualche volta” (cfr. teste di parte attrice ), “almeno Testimone_1
due volte all'anno” (cfr. teste di parte convenuta). Tes_2
La teste inoltre, ha riferito che il fondo conteso veniva coltivato anche da altro soggetto, Tes_2
il convenuto (omonimo del dante causa degli attori), il quale curava la raccolta dei frutti ivi Persona_1
esistenti (nocciole ed olive).
Non vi è, quindi, univocità nemmeno su chi abbia coltivato il terreno nel corso del tempo che va dal
1983 all'avvio della presente azione giudiziale.
Manca, in ultima analisi, la prova dell'esistenza della manifestazione del dominio esclusivo sulla res
da parte del dante causa degli attori, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Ma vi è di più.
Gli attori hanno dedotto che il possesso ad usucapionem del bene in questione sia iniziato contestualmente all'atto di divisione ereditaria tra i fratelli e mediante rogito Per_1 Persona_2
notarile del 1983.
L'atto di divisione, ad avviso di questo Giudice, in quanto idoneo a far acquisire la piena proprietà
del bene in capo a , escludendo qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa Persona_2
incompatibile, reca in sé il riconoscimento implicito, da parte di della proprietà del bene in Persona_1
favore del fratello.
Trattasi, in altre parole, di fatto che non si concilia con l'animus rem sibi habendi.
Se è vero che la consapevolezza dell'altrui proprietà non è incompatibile con il possesso utile all'usucapione, è pur vero che la sottoscrizione della divisione nel 1983 è una manifestazione di volontà di inconciliabile con la volontà di comportarsi come titolare del bene trasferito a Persona_1 Per_2
[...] Giudicando un caso analogo, la Suprema Corte ha statuito che “per escludere la sussistenza del
possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa
l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è
rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al
suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto
reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. civ., sez.
VI, 14.05.2021, n°13153).
Ad avviso del Tribunale, pertanto, l'usucapente con la stipula del rogito notarile ha Persona_1
perso l'animus possidendi relativamente alla porzione di terreno contesa e, affinché potesse iniziare ad esercitare sul terreno il possesso utile all'usucapione, avrebbe dovuto compiere un atto di interversio
possessionis.
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “ai fini della prova degli elementi costitutivi
dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è
sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere,
occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia
accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus";
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve
estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia
iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e
detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto
in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. civ.
sez. II, 03.07.2018, n°17376).
Gli attori, dunque, avrebbero dovuto dare la prova della presenza di indizi, univoci, dai quali desumere che la conduzione del fondo da parte di sia avvenuta uti dominus e che ciò si sia Persona_1
verificato sin dalla data di stipula del rogito notarile divisione del terreno, che assegnava la porzione contesa a Persona_2
Gli attori, inoltre, avrebbero dovuto allegare e provare il momento in cui il loro dante causa,
mediante un atto di interversione, ebbe a mutare il titolo in base al quale deteneva la porzione di terreno in possesso esclusivo e ciò mediante una manifestazione esteriore, rivolta contro il proprietario, affinché questi potesse rendersi conto dell'avvenuto mutamento.
La domanda di usucapione della porzione di terreno di mq 1014, a confine tra le proprietà divise nel
1983, va, quindi, rigettata.
Infondata è anche la domanda di usucapione della servitù di passaggio, non essendo stata fornita la prova univoca che il possesso della stessa da parte degli attori sia stato utile all'usucapione, piuttosto che un passaggio saltuario, concesso per mera tolleranza.
Tutti i testi escussi, eccezion fatta per il primo, hanno infatti riferito della presenza di una sbarra o di un cancello all'imbocco della stradina insistente sul fondo di proprietà dei convenuti, installata da questi ultimi.
I testi di parte attorea hanno genericamente riferito che il dante causa degli attori si serviva della strada per raggiungere i terreni di sua proprietà, a piedi e con mezzi agricoli;
quelli di parte convenuta hanno escluso che avesse la patente e conducesse autoveicoli o mezzi agricoli. Persona_1
In atri termini, l'esistenza della strada e l'allegazione del suo utilizzo da parte dell'usucapente, non è
indice di prova del passaggio continuativo utile ai fini dell'usucapione.
Gli attori non hanno fornito la prova che l'uso della strada non sia stata attività compiuta in via occasionale, ma frutto di un preciso onere a carattere stabile, e ciò anche in considerazione del fatto che la proprietà degli attori è raggiungibile mediante altri accessi che la collegano con la pubblica via.
Per quanto sopra, se ne deduce, da un lato, che il fondo di proprietà attorea non è intercluso e,
dall'altro, che difetti la prova che il passaggio sia espressione di una servitù, acquisita per usucapione con il pacifico ed indisturbato possesso ultraventennale, piuttosto che frutto di atti di mera tolleranza da parte dei proprietari (anche in ragione dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti in causa). Anche la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio va, in definitiva, rigettata.
Il rigetto della domanda comporta la condanna degli attori, in solido, alle spese del presente grado di giudizio che seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa forense ex D.M. n°147/22, atteso il tenore e la complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore dichiarato dagli attori (sino a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, nella persona del G.U. dott.ssa Valeria Protano, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dei convenuti che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Benevento, il 19.05.25
Il Giudice
dott.ssa Valeria PROTANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Benevento
Prima sezione civile
Il Giudice Unico dott.ssa Valeria PROTANO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta R.G. 2747/2018 promossa da
( , ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
) e ( ), quali eredi di ,
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Angelo FASSINO, unitamente al quale sono elettivamente domiciliati in
Benevento, alla via Santa Rosa, n°16;
-attori-
contro
( ), ( ), Persona_1 CodiceFiscale_6 Controparte_1 CodiceFiscale_7
( , ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_8 Controparte_3 CodiceFiscale_9
), ), Controparte_4 CodiceFiscale_10 Controparte_5 CodiceFiscale_11
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Santucci, Parte_4 CodiceFiscale_12
unitamente alla quale sono elettivamente domiciliati in San Giorgio del Sannio, alla via San Giacomo, n°4;
-convenuti- OGGETTO: proprietà;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.24, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, in data 20.4.2018, i sig.ri e Parte_1 Parte_2
, e , nella spiegata qualità di eredi di , premettendo di
[...] Pt_3 Pt_4 Pt_5 Persona_1
essere proprietari di un fondo rustico in agro del Comune di San Martino Sannita, pervenuto in virtù di atto di divisione ereditaria del 1983, in catasto terreni al foglio 6, particelle 966, 716 e 970, chiedono accertarsi l'usucapione di una ulteriore porzione di terreno, di mq. 1.014, posta a confine con i fondi 966, 967, 968 e
716.
Deducono gli attori che, a far data dalla divisione ereditaria del 1983, il loro dante causa,
[...]
aveva liberamente e pacificamente posseduto la striscia di terreno coltivandola estensivamente ad Per_1
oliveto.
L'utilizzo pacifico del terreno, sempre secondo la prospettazione attorea, avrebbe determinato la realizzazione di un dislivello, attualmente esistente tra la striscia in questione e la restante parte della proprietà.
inoltre, sempre dal 1983, avrebbe esercitato una servitù di passaggio sulla Persona_1
particella 968, catastalmente intestata al fratello (dante causa degli attuali convenuti) sia a Persona_2
piedi che con mezzi meccanici.
Gli attori chiedono, pertanto, accertarsi l'avvenuta usucapione anche della servitù di passaggio.
Si sono costituiti in giudizio , , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e i quali, pregiudizialmente, hanno chiesto
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
estendersi il contraddittorio nei confronti di e l'esperimento, nei suoi confronti, del Controparte_6
tentativo di mediazione obbligatorio.
Nel merito, hanno contestato la domanda di usucapione deducendo che, a seguito della divisione del 1983, la striscia di terreno di mq. 1014, unitamente alle particelle 967 e 968, di cui è parte, era stata assegnata al loro dante causa, Persona_2
A far data dalla divisione, le due particelle di terreno 967 e 968, ivi compresa la striscia contesa,
erano state coltivate stagionalmente da mentre (figlio di ), Controparte_1 Persona_1 Per_2
parcheggiava il proprio trattore proprio nella striscia di terreno in questione, ove si trovava tutt'ora e curava le piante di noce e nocciolo ivi insistenti, raccogliendone i frutti.
L'esistenza del dislivello, tra la striscia contesa e la proprietà reliquata, secondo la prospettazione di parte convenuta, era da attribuirsi alle differenti modalità di coltivazione e dei mezzi agricoli utilizzati.
I convenuti, infine, contestavano l'esistenza di una servitù di passaggio, evidenziando che la strada in questione era sempre stata chiusa da un cancello apposto dai convenuti da circa venti cinque anni.
Il cancello era stato divelto tre volte e per altrettante volte reinstallato.
Concludono, pertanto, per il rigetto della domanda.
Il giudizio è stato istruito mediante escussione di testimoni.
Le parti, all'udienza di discussione del 6.12.2024, hanno concluso, riportandosi ai rispettivi atti di causa e ribadendo le loro posizioni processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, pregiudizialmente, scrutinata l'eccezione di difetto di costituzione del contraddittorio, sollevata dai convenuti, non essendo stata la domanda estesa anche a , altra figlia di Controparte_6 Per_2
.
[...]
L'eccezione è infondata.
I convenuti hanno depositato, agli atti di causa, la dichiarazione di successione e le risultanze dell'Agenzia del Territorio, atti dai quali si evince che i beni oggetto di causa sono stati oggetto di successione unicamente in favore dei convenuti, non anche di . Controparte_6
A fronte di tale documentazione, i convenuti non hanno fornito la prova, sugli stessi gravante, al di là
della mera indicazione nominativa della persona che avrebbe dovuto partecipare al giudizio, relativa ai presupposti di fatto e di diritto (id est la qualità di erede rispetto ai beni oggetto della divisione del 1983) che giustificassero l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La Suprema Corte, proprio giudicando un caso analogo, ha stabilito che “colui che eccepisca la non
integrità del contraddittorio ha l'onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in
base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti
necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata
integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la
mancata "vocatio in jus" di uno degli eredi del "de cuius" è tenuto a dimostrare l'avvenuta accettazione di
eredità ad opera dello stesso” (Cass. Civ., sez. II, 10.05.2018, n°11318; conf. Cass. n. 5880 del 2006 Rv.
587525 – 01; n. 11736 del 2003 Rv. 565589 - 01).
L'eccezione va, pertanto, respinta.
Ciò premesso, nel merito, si espone quanto segue.
È controversa l'intervenuta usucapione del fondo rurale, dell'estensione di mq. 1014, ubicato all'interno delle particelle di terreno nn. 967 e 968 del foglio 6 del Comune di San Martino Sannita, poste a confine con le particelle nn. 966, 716 e 970.
Nel 1983 l'intero compendio immobiliare venne diviso tra i germani cui vennero Persona_2
attribuite le particelle 967 e 968, e cui vennero attribuite le particelle 966, 716 e 970. Persona_1
Oggi, gli eredi di chiedono l'usucapione della porzione di terreno, estesa mq. 1014, Persona_1
situata all'interno della proprietà di a confine con la loro, assumendo che il loro dante Persona_2
causa, l'avrebbe pacificamente ed indisturbatamente posseduta sin dall'atto di divisione Persona_1
del 1983.
Al fine di fornire la prova dei fatti, in corso di causa, sono stati escussi testimoni.
All'udienza del 5.02.2024, il teste proprietario di un terreno contiguo a quello Testimone_1
conteso, ha genericamente confermato i capitoli di prova secondo i quali sin dalla Persona_1
divisione con il fratello , “ha posseduto e goduto per oltre venti anni, in via esclusiva, la parte di Per_2 fondo posto a confine tra le proprietà degli attori e dei convenuti, delimitato da una scarpata e dalla
originaria presenza sul posto di una pianta di sambuco, mettendovi a dimora le piante di olivo ivi insistenti,
raccogliendone le olive ed i frutti, coltivandolo e conservandolo attraverso la pulitura delle erbacce” nonché
la servitù di passaggio insistente sulla particella 968.
La teste altra proprietaria confinante con i luoghi di causa, escussa Testimone_2
all'udienza del 30.05.2024, ha invece riferito che “(…) ho sempre visto lavorare con il Controparte_1
trattore il terreno di anche quello posto vicino al confine di ” e che il mezzo Persona_2 Per_2
agricolo utilizzato dal medesimo è sempre stato parcheggiato lungo la linea di confine.
Quest'ultima ha, altresì, riferito di aver visto “ (dicasi la parte convenuta, non il Persona_1
dante causa degli attori NdR) che lavorava roba di ortaggi e mi dava le noccioline che raccoglieva” e che il medesimo curava gli alberi di ulivo.
Il teste , escusso alla stessa udienza, analogamente a quanto fatto dal teste Testimone_3 Tes_1
, ha confermato le circostanze capitolate nella memoria istruttoria di parte attrice.
[...]
Egli ha, tuttavia, diversamente da quanto riferito dall'altro teste, il quale aveva escluso la presenza di cancelli, che sulla stradina vi era una “sbarra, che di giorno era aperta e di notte veniva chiusa”.
Il teste , infine, figlio di (la parte convenuta, non il dante causa degli Testimone_4 Persona_1
attori), ha riferito l'opposta versione dei fatti.
Va precisato, infine, che gli attori hanno eccepito l'inattendibilità del teste siccome Testimone_4
figlio di (una delle parti convenute, omonimo del dante causa degli attori). Persona_1
Orbene, ad avviso dell'intestato Tribunale, gli esiti dell'istruttoria, stante la loro contraddittorietà e genericità, nonché parziale inattendibilità (si fa riferimento al teste ), non consentono di Testimone_4
accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del terreno in capo al dante causa degli attori.
Ed invero, dalla prova orale, è emerso unicamente che a seguito della divisione Persona_1
dei terreni con il fratello , aveva coltivato la striscia di terreno contesa, impiantandovi piante di Per_2
ulivo. La prova orale non ha fatto emergere elementi che, univocamente, comprovassero in maniera rigorosa il momento e le modalità di acquisto del possesso utile all'usucapione, contestualmente alla divisione del 1983, non essendo affatto sufficiente la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni il terreno de quo.
Va peraltro osservato che la mera coltivazione di un fondo non è circostanza, di per sé, idonea e sufficiente ai fini della prova del possesso ad usucapionem perché non esprime, in modo inequivocabile,
l'intento del coltivatore di possedere il fondo uti dominus.
La Suprema Corte, con orientamento costante, ha infatti stabilito che “in relazione alla domanda di
accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è
sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale
attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla
mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei
terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cass. civ., sez. II,
20.10.2022, n°1796).
Ebbene, tale prova non è stata fornita avendo i testi, genericamente, confermato il capitolo di prova sub A) a mente del quale “vero è che il defunto sig. , marito della sig.ra Persona_1 Parte_1
e padre dei sigg.ri , , e ,
[...] Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
dall'anno 1983 dopo la divisione dei terreni con il defunto fratello , padre dei convenuti, Persona_2
fondi ubicati in località Tuoro del Comune di S. Martino Sannita, ha posseduto e goduto per oltre venti anni,
in via esclusiva, la parte di fondo posto a confine tra le proprietà degli attori e dei convenuti, delimitato da
una scarpata e dalla originaria presenza sul posto di una pianta di sambuco, mettendovi a dimora le piante
di olivo ivi insistenti, raccogliendone le olive ed i frutti, coltivandolo e conservandolo attraverso la pulitura
delle erbacce”.
Il fatto, dunque, che abbia coltivato la porzione di terreno in questione non è Persona_1
affatto indice dell'esclusione di proprietario legittimo, in modo pacifico ed indisturbato Persona_2 dal godimento del bene.
Ciò è più vero ove si consideri che i testi hanno altresì riferito che anche aveva Controparte_1
coltivato la stessa porzione di terreno “qualche volta” (cfr. teste di parte attrice ), “almeno Testimone_1
due volte all'anno” (cfr. teste di parte convenuta). Tes_2
La teste inoltre, ha riferito che il fondo conteso veniva coltivato anche da altro soggetto, Tes_2
il convenuto (omonimo del dante causa degli attori), il quale curava la raccolta dei frutti ivi Persona_1
esistenti (nocciole ed olive).
Non vi è, quindi, univocità nemmeno su chi abbia coltivato il terreno nel corso del tempo che va dal
1983 all'avvio della presente azione giudiziale.
Manca, in ultima analisi, la prova dell'esistenza della manifestazione del dominio esclusivo sulla res
da parte del dante causa degli attori, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Ma vi è di più.
Gli attori hanno dedotto che il possesso ad usucapionem del bene in questione sia iniziato contestualmente all'atto di divisione ereditaria tra i fratelli e mediante rogito Per_1 Persona_2
notarile del 1983.
L'atto di divisione, ad avviso di questo Giudice, in quanto idoneo a far acquisire la piena proprietà
del bene in capo a , escludendo qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa Persona_2
incompatibile, reca in sé il riconoscimento implicito, da parte di della proprietà del bene in Persona_1
favore del fratello.
Trattasi, in altre parole, di fatto che non si concilia con l'animus rem sibi habendi.
Se è vero che la consapevolezza dell'altrui proprietà non è incompatibile con il possesso utile all'usucapione, è pur vero che la sottoscrizione della divisione nel 1983 è una manifestazione di volontà di inconciliabile con la volontà di comportarsi come titolare del bene trasferito a Persona_1 Per_2
[...] Giudicando un caso analogo, la Suprema Corte ha statuito che “per escludere la sussistenza del
possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa
l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è
rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al
suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto
reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà” (Cass. civ., sez.
VI, 14.05.2021, n°13153).
Ad avviso del Tribunale, pertanto, l'usucapente con la stipula del rogito notarile ha Persona_1
perso l'animus possidendi relativamente alla porzione di terreno contesa e, affinché potesse iniziare ad esercitare sul terreno il possesso utile all'usucapione, avrebbe dovuto compiere un atto di interversio
possessionis.
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “ai fini della prova degli elementi costitutivi
dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è
sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere,
occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia
accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus";
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve
estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia
iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e
detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto
in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. civ.
sez. II, 03.07.2018, n°17376).
Gli attori, dunque, avrebbero dovuto dare la prova della presenza di indizi, univoci, dai quali desumere che la conduzione del fondo da parte di sia avvenuta uti dominus e che ciò si sia Persona_1
verificato sin dalla data di stipula del rogito notarile divisione del terreno, che assegnava la porzione contesa a Persona_2
Gli attori, inoltre, avrebbero dovuto allegare e provare il momento in cui il loro dante causa,
mediante un atto di interversione, ebbe a mutare il titolo in base al quale deteneva la porzione di terreno in possesso esclusivo e ciò mediante una manifestazione esteriore, rivolta contro il proprietario, affinché questi potesse rendersi conto dell'avvenuto mutamento.
La domanda di usucapione della porzione di terreno di mq 1014, a confine tra le proprietà divise nel
1983, va, quindi, rigettata.
Infondata è anche la domanda di usucapione della servitù di passaggio, non essendo stata fornita la prova univoca che il possesso della stessa da parte degli attori sia stato utile all'usucapione, piuttosto che un passaggio saltuario, concesso per mera tolleranza.
Tutti i testi escussi, eccezion fatta per il primo, hanno infatti riferito della presenza di una sbarra o di un cancello all'imbocco della stradina insistente sul fondo di proprietà dei convenuti, installata da questi ultimi.
I testi di parte attorea hanno genericamente riferito che il dante causa degli attori si serviva della strada per raggiungere i terreni di sua proprietà, a piedi e con mezzi agricoli;
quelli di parte convenuta hanno escluso che avesse la patente e conducesse autoveicoli o mezzi agricoli. Persona_1
In atri termini, l'esistenza della strada e l'allegazione del suo utilizzo da parte dell'usucapente, non è
indice di prova del passaggio continuativo utile ai fini dell'usucapione.
Gli attori non hanno fornito la prova che l'uso della strada non sia stata attività compiuta in via occasionale, ma frutto di un preciso onere a carattere stabile, e ciò anche in considerazione del fatto che la proprietà degli attori è raggiungibile mediante altri accessi che la collegano con la pubblica via.
Per quanto sopra, se ne deduce, da un lato, che il fondo di proprietà attorea non è intercluso e,
dall'altro, che difetti la prova che il passaggio sia espressione di una servitù, acquisita per usucapione con il pacifico ed indisturbato possesso ultraventennale, piuttosto che frutto di atti di mera tolleranza da parte dei proprietari (anche in ragione dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti in causa). Anche la domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di passaggio va, in definitiva, rigettata.
Il rigetto della domanda comporta la condanna degli attori, in solido, alle spese del presente grado di giudizio che seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa forense ex D.M. n°147/22, atteso il tenore e la complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore dichiarato dagli attori (sino a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, nella persona del G.U. dott.ssa Valeria Protano, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5
2. condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dei convenuti che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Benevento, il 19.05.25
Il Giudice
dott.ssa Valeria PROTANO