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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
ZZ NI, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006839889000 SANZIONI ERARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il
26/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Nel merito: - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: -
Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
- Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.
Resistente: 1) Nel merito, previa conferma della cartella di pagamento impugnata da controparte : - Rigettare
l'opposizione proposta da parte ricorrente perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società deducente rispetto alle eccezioni mosse da parte ricorrente e riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, tenendo indenne Agenzia entrate riscossione da qualsiasi onere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda. - Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate ON il 7.2.2024, Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
03020230006839889000, di importo pari ad euro 7.541,38, notificatale il 27.1.2024 e relativa a sanzioni amministrative applicate dall'Ispettorato del lavoro.
Ha lamentato la ricorrente, in particolare: 1) la nullità o l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata;
2) la prescrizione dei crediti;
3) la mancata notificazione di alcun avviso di accertamento;
4) l'omessa comunicazione a seguito di controlli automatici di avvisi bonari da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi della disciplina di cui al d.p.r. n. 600/1973; 5) la violazione dell'art. 36 ter, comma 4°, del d.p.r. n. 600/1973; 6) la violazione dell'art. 6, comma 5°, della legge n. 212/2000, applicabile ai controlli di cui all'art. 36 ter del d.p.r. n. 600/1973; 7) la violazione dell'art. 36 ter, comma 1°, del d.p.r. n. 600/1973; 8) il difetto di motivazione dell'atto; 9) la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; 10) e 11) la decadenza dal potere di riscuotere il credito;
12) la prescrizione di crediti per sanzioni amministrative ed interessi;
13) l'inapplicabilità degli interessi di mora.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate ON si è costituita in giudizio tramite apposita comparsa, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, come trascritto in epigrafe.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con la medesima ordinanza, la Corte ha invitato le parti ad interloquire sulla questione del difetto di giurisdizione del giudice tributario, in relazione alla natura del credito oggetto della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 25.2.2025, alla quale nessuno è comparso, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare ed assorbente è la questione (in ordine alla quale le parti, seppur invitate a farlo, non hanno inteso interloquire) del difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti riportati nella cartella di pagamento impugnata, trattandosi, infatti, di crediti derivanti da sanzioni amministrative, relative a violazioni delle regole amministrative dei rapporti di lavoro, comminate, con ordinanza ingiunzione n. 90/2022, dall'Ispettorato territoriale del lavoro, come tali, oggetto della giurisdizione del giudice ordinario, al quale, pertanto, deve essere rimessa la controversia.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività professionale svolta, seguono la soccombenza del ricorrente.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AR, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così decide:
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario e rimette le parti davanti al Giudice Ordinario entro il termine di legge.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Il giudice relatore La Presidente
ON UT RI TE CA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
ZZ NI, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 760/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230006839889000 SANZIONI ERARIO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 112/2025 depositato il
26/02/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Nel merito: - Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità di tutti gli atti opposti, nonché di quelli prodromici e/o consequenziali ad essi, per tutte le ragioni di cui in premessa;
Per l'effetto e nel merito: -
Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve ai creditori in relazione agli atti impugnati e, quindi, annullare i carichi iscritti a ruolo in quanto la pretesa creditoria è palesemente infondata e/o illegittima;
- Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.
Resistente: 1) Nel merito, previa conferma della cartella di pagamento impugnata da controparte : - Rigettare
l'opposizione proposta da parte ricorrente perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società deducente rispetto alle eccezioni mosse da parte ricorrente e riferibili unicamente all'operato dell'ente impositore, tenendo indenne Agenzia entrate riscossione da qualsiasi onere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda. - Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate ON il 7.2.2024, Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
03020230006839889000, di importo pari ad euro 7.541,38, notificatale il 27.1.2024 e relativa a sanzioni amministrative applicate dall'Ispettorato del lavoro.
Ha lamentato la ricorrente, in particolare: 1) la nullità o l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti della intimazione di pagamento impugnata;
2) la prescrizione dei crediti;
3) la mancata notificazione di alcun avviso di accertamento;
4) l'omessa comunicazione a seguito di controlli automatici di avvisi bonari da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi della disciplina di cui al d.p.r. n. 600/1973; 5) la violazione dell'art. 36 ter, comma 4°, del d.p.r. n. 600/1973; 6) la violazione dell'art. 6, comma 5°, della legge n. 212/2000, applicabile ai controlli di cui all'art. 36 ter del d.p.r. n. 600/1973; 7) la violazione dell'art. 36 ter, comma 1°, del d.p.r. n. 600/1973; 8) il difetto di motivazione dell'atto; 9) la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; 10) e 11) la decadenza dal potere di riscuotere il credito;
12) la prescrizione di crediti per sanzioni amministrative ed interessi;
13) l'inapplicabilità degli interessi di mora.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, come sopra trascritto (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate ON si è costituita in giudizio tramite apposita comparsa, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, come trascritto in epigrafe.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 17.12.2024, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Con la medesima ordinanza, la Corte ha invitato le parti ad interloquire sulla questione del difetto di giurisdizione del giudice tributario, in relazione alla natura del credito oggetto della cartella di pagamento impugnata.
All'udienza del 25.2.2025, alla quale nessuno è comparso, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare ed assorbente è la questione (in ordine alla quale le parti, seppur invitate a farlo, non hanno inteso interloquire) del difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai crediti riportati nella cartella di pagamento impugnata, trattandosi, infatti, di crediti derivanti da sanzioni amministrative, relative a violazioni delle regole amministrative dei rapporti di lavoro, comminate, con ordinanza ingiunzione n. 90/2022, dall'Ispettorato territoriale del lavoro, come tali, oggetto della giurisdizione del giudice ordinario, al quale, pertanto, deve essere rimessa la controversia.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività professionale svolta, seguono la soccombenza del ricorrente.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AR, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così decide:
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario e rimette le parti davanti al Giudice Ordinario entro il termine di legge.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Il giudice relatore La Presidente
ON UT RI TE CA