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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
(cf. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Michele
Romaniello (c.f.: - fax: 0813440794) con il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Viale Olimpico n. 182, Aversa (CE) p.e.c.:
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro CP_1 tempore dom.to per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'Avv. Rosa Maria Siciliano (C.F.:
) e Avv.to Antonella Ferraro con il medesimo C.F._3 dom.to presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco, Controparte_2
Via Marconi 66 – pec: Email_2
Email_3
APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.10.2024 l'originario ricorrente in epigrafe indicato,
[...]
in rapporto di Parte_2 convenzione con la , ha Controparte_3 proposto tempestivo gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro n. 733 del 14.4.2024 con la quale era stato respinto l'originario ricorso teso ad ottenere – in relazione all'attività lavorativa svolta presso differenti centrali operative
118 P.O. dell' – “previa disapplicazione di ogni atto Controparte_4 amministrativo a ciò ostativo, ivi compresa la nota del Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Umane prot. n. 17033 del 30.01.2020 Controparte_4
e di qualsiasi atto e/o provvedimento ignoto data e numero, accertare
[...]
e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in aggiunta alla base stipendiale già percepita, l'indennità oraria di euro 5,16 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata presso l' come in Controparte_4 narrativa indicato dal 01.01.20 al 31.10.21, pari a 3.349 ore, per un totale complessivo € 17.280,84”, vinte le spese.
A supporto della domanda proposta, dedusse che dall'inizio del rapporto lavorativo, e fino al mese di dicembre 2019, aveva sempre percepito una retribuzione, come indicata in statini paga individuata come “n. 3072,
Indennità S.A.U.T. DS. 88/1”, pari a € 5,16 per ogni ora di servizio;
successivamente tale voce retributiva non era stata più corrisposta senza alcuna valida ragione.
La parte appellante ha censurato la sentenza impugnata, rilevando – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - che la mancata corresponsione dell'indennità oraria di € 5,16 al ricorrente è errata ed illegittima in quanto viola le disposizioni presenti nell' e la CP_5
D.G.R.C n. 6872/99 cit.
Ha dedotto pertanto che il provvedimento di sospensione della remunerazione aggiuntiva per i medici n. 17033 del 30.01.2020 Pt_2
2 dell' era stato adottato in assenza della contrattazione Controparte_6 ed è da ritenersi nullo o comunque illegittimo.
Ha rilevato che l'art. 72, comma 1, capo III, dell' del 23.05.05 CP_7 invocato da controparte a sostengo della sospensione (secondo il quale
“i compensi lordi, per ogni ora di attività, sono onnicomprensivi di ulteriori voci retributive”) era riferito ai soli medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) e non ai medici di emergenza territoriale per i quali non era stata introdotta la stessa disciplina.
Ha sottolineato che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione ed ha richiamato il principio di correttezza e buona fede.
Ha concluso come in atti per la riforma della gravata sentenza, con accoglimento delle pretese spiegate in primo grado, vinte le spese.
Contr Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' appellata che - eccepita l'inammissibilità dell'appello - nel merito ha resistito ed ha concluso per il rigetto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e
127 ter c.p.c., acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato, alla luce delle motivazioni esposte in recente decisione n. 2465/2025 di questa Corte in diversa composizione.
1.Va preliminarmente osservato che appaiono incontestate tra le parti le seguenti circostanze: che il ricorrente ha prestato la propria attività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Medico dell'
[...]
, in rapporto di convenzione con la Parte_2 Controparte_3
con impiego presso differenti centrali operative 118 P.O. dell'
[...] [...]
Contr ; che l' aveva sospeso ex abrupto l'erogazione della CP_4 remunerazione aggiuntiva “n. 3072, Indennità S.A.U.T. DS. 88/1”, pari a
3 € 5,16 per ogni ora di servizio per i medici in servizio presso i SAUT
Aziendali di cui alla D.G.R.C. n. 6872 del 03/11/1999.
2. Il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto dell'originario ricorrente a percepire la “remunerazione aggiuntiva” di cui al DRGC
n.6872/1999 per il periodo compreso tra gennaio 2020 e ottobre 2021.
3. Il “compenso orario aggiuntivo”, dell'importo orario di €5,16, era stato introdotto dalla con deliberazione n.6872/1999 in Controparte_8 ragione della natura “usurante” dell'attività svolta dal ricorrente ed erogato fino al dicembre 2019.
Nella delibera di G.R. n.6782/1999, così si legge: “Preso atto che … i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di turni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina
Generale -che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici
SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale …; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all'art.
58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in … per ogni ora di servizio prestato presso i SAUT e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di legge …”
Con detta deliberazione la Regione, preso atto dell'elevato rischio fisico, rischio di contrarre malattie, operatività all'aperto e dei numerosi turni notturni e festivi, aveva riconosciuto ai medici del “nelle more del Pt_2 nuovo accordo della Medicina ”, una remunerazione aggiuntiva Pt_2 fissata in £10.000 (oggi €5,16) per ora di lavoro.
La ratio della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla delibera di
G.R. andava individuata, pertanto, nella necessità di prendere atto della
4 particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di in un contesto “normativo” in attesa di riorganizzazione. CP_9
Il “trattamento” era, quindi, “mirato” in attesa del nuovo Accordo della
Medicina Generale.
In tale periodo era in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale di cui al D.P.R.
484/96, successivamente sostituito dal nuovo ACN, reso esecutivo tramite DPR 270/2000.
4. Con il D.P.R. n.270/2000 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'Accordo Nazionale vigente.
Tale D.P.R. non recepisce la voce “aggiuntiva” in odierna rivendicazione, ma inizia a ridefinire l'intero quadro normativo e retributivo, in senso ampio, riflettendo anche quelle problematiche relative ai medici dell' indicate nella delibera di G.R. Parte_2
Sulla scia del D.P.R. n.270/2000 è poi venuto alla luce il nuovo Accordo
Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 che a sua volta non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva di euro 5,16.
E tuttavia, una tale mancanza non può essere letta alla stregua di una - patologica- lacuna e meno che mai alla stregua di una “reformatio in pejus” del trattamento retributivo previsto per il personale medico in forze al Servizio di E.S.T. E ciò perché essa è parte integrante di una risistemazione organica dei livelli retributivi pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all'Emergenza
Territoriale.
Il ripensamento, dunque, attrae a sé l'intera impalcatura “retributiva”, laddove la pregressa “remunerazione aggiuntiva” aveva carattere estemporaneo, proprio in attesa della prossima risistemazione organica.
Prova definitiva ne sia che gli Accordi Collettivi Nazionali e gli Accordi
Integrativi Regionali ( succedutisi nel tempo hanno di volta in volta CP_5 rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci “aggiuntive”, sempre facendo riferimento al 5 D.P.R. del 2000. E, quindi, sempre “ignorando” la voce aggiuntiva in odierna rivendicazione. Che in realtà nulla doveva più “aggiungere” nel nuovo assetto retributivo.
Trattasi pertanto di una voce stipendiale che, nata come autonoma e contingente in un determinato contesto “retributivo”, è stata ricompresa ed assorbita nel/dal nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo
Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999.
5. Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal
D.P.R. del 1996 con quelle successive si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre
1999. E, quindi, l'inattualità di quella “remunerazione aggiuntiva” ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo.
In conclusione, la “temporaneità” della voce “aggiuntiva” per cui è causa deve ritenersi fisiologica in un contesto “negoziale” in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi
Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo. Un tale impianto assorbe e ricomprende gli euro
5,16 momentaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.
6. Né può censurarsi il comportamento assunto dall'Amministrazione mediante la sospensione del pagamento dell'emolumento per cui è causa ritenendo lo stesso contrario ai principi di affidamento e buona fede.
Sul punto, va evidenziato che, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, la “buona fede” non è idonea a legittimare la conservazione di un trattamento economico non spettante, potendo solo concorrere a temperare l'onerosità ed i disagi del suo recupero da parte dell'Amministrazione.
È appena il caso di ricordare che nell'impiego pubblico contrattualizzato, ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto 6 definito in sede di contrattazione collettiva, perché il superamento dello statuto pubblicistico è stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici» (Corte Cost. n. 313/1996 e
Corte Cost. n. 309/1997) che si incentra sul ruolo centrale della contrattazione collettiva, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., di modo che «l'osservanza, da parte delle amministrazioni, degli obblighi assunti con i contratti collettivi rappresenta il conseguente e non irragionevole esito dell'intera procedura di contrattazione, la quale prende le mosse dalla determinazione dei comparti e si conclude con l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo, che interessa a sua volta molteplici profili, non solo di controllo ma anche di verifica della compatibilità finanziaria» ( Corte Cost. n. 309/1997).
Il ruolo centrale della contrattazione collettiva è stato da tempo valorizzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali sullo stesso hanno fondato il principio secondo cui l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo è « affetto da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva) » ( Cass. S. U. n. 21744/2009); si è quindi consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
l'orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass.
n. 17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 15902/2018; Cass. n.
25018/2017; Cass. 16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
7 7. Si è anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo;
quest'ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicché non può dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo.
Il richiamo alla buona fede ed al legittimo affidamento può, quindi, incidere solo sulle modalità di recupero che deve avvenire con congrua gradualità. Ne consegue che la parte ricorrente giammai potrebbe censurare il comportamento dell'Amministrazione sul presupposto che il pagamento reiterato nel tempo implichi un riconoscimento “stabile” dell'altrui diritto ex art. 1988 cc.
8. A confermare la correttezza della ricostruzione giuridica dell' CP_3 resistente e condivisa da questo collegio rileva, infine, il disposto dell'art. 24-bis della legge 21/05/2021 n°69 di conversione del DL 22/03/2021
n°41 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza”) il quale ha stabilito che: “1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave”.
Va sul punto, comunque evidenziato che la fattispecie al vaglio non attiene alla ripetibilità di somme ma alla richiesta di emolumenti mai versati.
8 9. Per respingere le censure formulate dall'originario ricorrente è sufficiente richiamare il principio affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, anche all'esito del diverso equilibrio fra le fonti disegnato dal d.lgs. n. 150/2009, che ha ristretto gli spazi di intervento della contrattazione collettiva, quest'ultima
« coinvolge una complessa trama di valori costituzionali» e non è solo strumento per realizzare una razionale distribuzione delle risorse, garantendo il contenimento della spesa pubblica, giacché al contratto collettivo è assegnata la funzione di contemperare in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e di concorrere a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione,
«ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001)
e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito
(art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001)» (Corte Cost. n. 178/2015).
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra questione.
La complessità della materia, la natura ermeneutica delle questioni giuridiche trattate, le oscillazioni giurisprudenziali costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge
9 n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
10
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
(cf. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA), rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Michele
Romaniello (c.f.: - fax: 0813440794) con il quale C.F._2 elettivamente domicilia in Viale Olimpico n. 182, Aversa (CE) p.e.c.:
Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro CP_1 tempore dom.to per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'Avv. Rosa Maria Siciliano (C.F.:
) e Avv.to Antonella Ferraro con il medesimo C.F._3 dom.to presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco, Controparte_2
Via Marconi 66 – pec: Email_2
Email_3
APPELLATA
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.10.2024 l'originario ricorrente in epigrafe indicato,
[...]
in rapporto di Parte_2 convenzione con la , ha Controparte_3 proposto tempestivo gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di
Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro n. 733 del 14.4.2024 con la quale era stato respinto l'originario ricorso teso ad ottenere – in relazione all'attività lavorativa svolta presso differenti centrali operative
118 P.O. dell' – “previa disapplicazione di ogni atto Controparte_4 amministrativo a ciò ostativo, ivi compresa la nota del Direttore U.O.C.
Gestione Risorse Umane prot. n. 17033 del 30.01.2020 Controparte_4
e di qualsiasi atto e/o provvedimento ignoto data e numero, accertare
[...]
e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in aggiunta alla base stipendiale già percepita, l'indennità oraria di euro 5,16 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata presso l' come in Controparte_4 narrativa indicato dal 01.01.20 al 31.10.21, pari a 3.349 ore, per un totale complessivo € 17.280,84”, vinte le spese.
A supporto della domanda proposta, dedusse che dall'inizio del rapporto lavorativo, e fino al mese di dicembre 2019, aveva sempre percepito una retribuzione, come indicata in statini paga individuata come “n. 3072,
Indennità S.A.U.T. DS. 88/1”, pari a € 5,16 per ogni ora di servizio;
successivamente tale voce retributiva non era stata più corrisposta senza alcuna valida ragione.
La parte appellante ha censurato la sentenza impugnata, rilevando – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - che la mancata corresponsione dell'indennità oraria di € 5,16 al ricorrente è errata ed illegittima in quanto viola le disposizioni presenti nell' e la CP_5
D.G.R.C n. 6872/99 cit.
Ha dedotto pertanto che il provvedimento di sospensione della remunerazione aggiuntiva per i medici n. 17033 del 30.01.2020 Pt_2
2 dell' era stato adottato in assenza della contrattazione Controparte_6 ed è da ritenersi nullo o comunque illegittimo.
Ha rilevato che l'art. 72, comma 1, capo III, dell' del 23.05.05 CP_7 invocato da controparte a sostengo della sospensione (secondo il quale
“i compensi lordi, per ogni ora di attività, sono onnicomprensivi di ulteriori voci retributive”) era riferito ai soli medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) e non ai medici di emergenza territoriale per i quali non era stata introdotta la stessa disciplina.
Ha sottolineato che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione ed ha richiamato il principio di correttezza e buona fede.
Ha concluso come in atti per la riforma della gravata sentenza, con accoglimento delle pretese spiegate in primo grado, vinte le spese.
Contr Instaurato il contraddittorio, si è costituita l' appellata che - eccepita l'inammissibilità dell'appello - nel merito ha resistito ed ha concluso per il rigetto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, vinte le spese.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e
127 ter c.p.c., acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato, alla luce delle motivazioni esposte in recente decisione n. 2465/2025 di questa Corte in diversa composizione.
1.Va preliminarmente osservato che appaiono incontestate tra le parti le seguenti circostanze: che il ricorrente ha prestato la propria attività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Medico dell'
[...]
, in rapporto di convenzione con la Parte_2 Controparte_3
con impiego presso differenti centrali operative 118 P.O. dell'
[...] [...]
Contr ; che l' aveva sospeso ex abrupto l'erogazione della CP_4 remunerazione aggiuntiva “n. 3072, Indennità S.A.U.T. DS. 88/1”, pari a
3 € 5,16 per ogni ora di servizio per i medici in servizio presso i SAUT
Aziendali di cui alla D.G.R.C. n. 6872 del 03/11/1999.
2. Il thema decidendum attiene all'accertamento del diritto dell'originario ricorrente a percepire la “remunerazione aggiuntiva” di cui al DRGC
n.6872/1999 per il periodo compreso tra gennaio 2020 e ottobre 2021.
3. Il “compenso orario aggiuntivo”, dell'importo orario di €5,16, era stato introdotto dalla con deliberazione n.6872/1999 in Controparte_8 ragione della natura “usurante” dell'attività svolta dal ricorrente ed erogato fino al dicembre 2019.
Nella delibera di G.R. n.6782/1999, così si legge: “Preso atto che … i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di turni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina
Generale -che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici
SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale …; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all'art.
58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in … per ogni ora di servizio prestato presso i SAUT e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di legge …”
Con detta deliberazione la Regione, preso atto dell'elevato rischio fisico, rischio di contrarre malattie, operatività all'aperto e dei numerosi turni notturni e festivi, aveva riconosciuto ai medici del “nelle more del Pt_2 nuovo accordo della Medicina ”, una remunerazione aggiuntiva Pt_2 fissata in £10.000 (oggi €5,16) per ora di lavoro.
La ratio della “remunerazione aggiuntiva” introdotta dalla delibera di
G.R. andava individuata, pertanto, nella necessità di prendere atto della
4 particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di in un contesto “normativo” in attesa di riorganizzazione. CP_9
Il “trattamento” era, quindi, “mirato” in attesa del nuovo Accordo della
Medicina Generale.
In tale periodo era in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale di cui al D.P.R.
484/96, successivamente sostituito dal nuovo ACN, reso esecutivo tramite DPR 270/2000.
4. Con il D.P.R. n.270/2000 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'Accordo Nazionale vigente.
Tale D.P.R. non recepisce la voce “aggiuntiva” in odierna rivendicazione, ma inizia a ridefinire l'intero quadro normativo e retributivo, in senso ampio, riflettendo anche quelle problematiche relative ai medici dell' indicate nella delibera di G.R. Parte_2
Sulla scia del D.P.R. n.270/2000 è poi venuto alla luce il nuovo Accordo
Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 che a sua volta non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva di euro 5,16.
E tuttavia, una tale mancanza non può essere letta alla stregua di una - patologica- lacuna e meno che mai alla stregua di una “reformatio in pejus” del trattamento retributivo previsto per il personale medico in forze al Servizio di E.S.T. E ciò perché essa è parte integrante di una risistemazione organica dei livelli retributivi pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all'Emergenza
Territoriale.
Il ripensamento, dunque, attrae a sé l'intera impalcatura “retributiva”, laddove la pregressa “remunerazione aggiuntiva” aveva carattere estemporaneo, proprio in attesa della prossima risistemazione organica.
Prova definitiva ne sia che gli Accordi Collettivi Nazionali e gli Accordi
Integrativi Regionali ( succedutisi nel tempo hanno di volta in volta CP_5 rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci “aggiuntive”, sempre facendo riferimento al 5 D.P.R. del 2000. E, quindi, sempre “ignorando” la voce aggiuntiva in odierna rivendicazione. Che in realtà nulla doveva più “aggiungere” nel nuovo assetto retributivo.
Trattasi pertanto di una voce stipendiale che, nata come autonoma e contingente in un determinato contesto “retributivo”, è stata ricompresa ed assorbita nel/dal nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo
Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999.
5. Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal
D.P.R. del 1996 con quelle successive si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre
1999. E, quindi, l'inattualità di quella “remunerazione aggiuntiva” ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo.
In conclusione, la “temporaneità” della voce “aggiuntiva” per cui è causa deve ritenersi fisiologica in un contesto “negoziale” in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi
Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo. Un tale impianto assorbe e ricomprende gli euro
5,16 momentaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.
6. Né può censurarsi il comportamento assunto dall'Amministrazione mediante la sospensione del pagamento dell'emolumento per cui è causa ritenendo lo stesso contrario ai principi di affidamento e buona fede.
Sul punto, va evidenziato che, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale, la “buona fede” non è idonea a legittimare la conservazione di un trattamento economico non spettante, potendo solo concorrere a temperare l'onerosità ed i disagi del suo recupero da parte dell'Amministrazione.
È appena il caso di ricordare che nell'impiego pubblico contrattualizzato, ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto 6 definito in sede di contrattazione collettiva, perché il superamento dello statuto pubblicistico è stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici» (Corte Cost. n. 313/1996 e
Corte Cost. n. 309/1997) che si incentra sul ruolo centrale della contrattazione collettiva, a sua volta oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., di modo che «l'osservanza, da parte delle amministrazioni, degli obblighi assunti con i contratti collettivi rappresenta il conseguente e non irragionevole esito dell'intera procedura di contrattazione, la quale prende le mosse dalla determinazione dei comparti e si conclude con l'autorizzazione governativa alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo, che interessa a sua volta molteplici profili, non solo di controllo ma anche di verifica della compatibilità finanziaria» ( Corte Cost. n. 309/1997).
Il ruolo centrale della contrattazione collettiva è stato da tempo valorizzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali sullo stesso hanno fondato il principio secondo cui l'atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo è « affetto da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-septies (l'ordinamento esclude che l'amministrazione possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva) » ( Cass. S. U. n. 21744/2009); si è quindi consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
l'orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive (cfr. fra le tante Cass.
n. 17226/2020; Cass. n. 21166/2019; Cass. n. 15902/2018; Cass. n.
25018/2017; Cass. 16088/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).
7 7. Si è anche evidenziato che il datore di lavoro pubblico, a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo ed individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo;
quest'ultimo, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge, e quindi del contratto collettivo che dalla stessa mutua la sua particolare efficacia generalizzata, sicché non può dare esecuzione ad atti nulli e deve sottrarsi, anche unilateralmente, all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo.
Il richiamo alla buona fede ed al legittimo affidamento può, quindi, incidere solo sulle modalità di recupero che deve avvenire con congrua gradualità. Ne consegue che la parte ricorrente giammai potrebbe censurare il comportamento dell'Amministrazione sul presupposto che il pagamento reiterato nel tempo implichi un riconoscimento “stabile” dell'altrui diritto ex art. 1988 cc.
8. A confermare la correttezza della ricostruzione giuridica dell' CP_3 resistente e condivisa da questo collegio rileva, infine, il disposto dell'art. 24-bis della legge 21/05/2021 n°69 di conversione del DL 22/03/2021
n°41 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza”) il quale ha stabilito che: “1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza urgenza fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave”.
Va sul punto, comunque evidenziato che la fattispecie al vaglio non attiene alla ripetibilità di somme ma alla richiesta di emolumenti mai versati.
8 9. Per respingere le censure formulate dall'originario ricorrente è sufficiente richiamare il principio affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, anche all'esito del diverso equilibrio fra le fonti disegnato dal d.lgs. n. 150/2009, che ha ristretto gli spazi di intervento della contrattazione collettiva, quest'ultima
« coinvolge una complessa trama di valori costituzionali» e non è solo strumento per realizzare una razionale distribuzione delle risorse, garantendo il contenimento della spesa pubblica, giacché al contratto collettivo è assegnata la funzione di contemperare in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e di concorrere a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione,
«ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001)
e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito
(art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001)» (Corte Cost. n. 178/2015).
Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra questione.
La complessità della materia, la natura ermeneutica delle questioni giuridiche trattate, le oscillazioni giurisprudenziali costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge
9 n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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