CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 162 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 02 maggio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Buccafurri Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Dinoi e Fabio Controparte_1
Romandini
APPELLATA
1 a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 04 maggio 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2730/2022, pubblicata in data 07 novembre 2022.
Conclusioni della parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, adita, contrariis reiectis, così stabilire: A) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2730/2022 emessa dal Tribunale di Taranto, II Sezione Civile, Giudice Dott. Antonio Taurino, nell'ambito del giudizio n. R.G. 2989/2021 pubblicata in data 07.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
“1) rigettare la domanda attorea relativa alla restituzione somme a titolo di indebito nella misura di € 29.106,13, alla subordinata richiesta di restituzione nella misura di € 18.331,13, nonché quella inerente alla richiesta di riconoscimento di equo indennizzo nella misura di € 25.000,00 per il presunto ed indimostrato maggior valore acquisito dall'immobile adibito a casa coniugale, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto, sia in relazione all' “an” che al “quantum debeatur”; 2) con vittoria di spese ed onorari di causa del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
B) in subordine, per tutti i motivi innanzi espressi nel presente atto di gravame, rideterminare la somma di € 21.500,00, stabilita in via equitativa dal Giudice di prime cure, in misura minore che sarà ritenuta di giustizia;
C) con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.".
Conclusioni della parte appellata: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Taranto (sez. dist. Lecce) adito, contrariis reiectis: 1) rigettare l'appello proposto confermando la decisione del Tribunale di Taranto con ogni conseguenza in merito alla soccombenza processuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Controparte_1 aver contratto matrimonio con nel 1991 e di essere dal Parte_1 medesimo legalmente separata, giusta sentenza n. 719/2019 del 26.3.2019 del Tribunale di Taranto, nonché di avere pagato, mediante il ricorso a diversi finanziamenti (con cessione del quinto del proprio stipendio), tutti i lavori di ristrutturazione straordinaria
2 dell'immobile, donato nel 2006 allo dai propri genitori, e successivamente Parte_1 adibito a casa coniugale, lo conveniva in giudizio al fine di ottenere la restituzione, a titolo di indebito arricchimento del 50% delle somme dalla medesima pagate, in adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai richiamati finanziamenti, dal novembre aprile 2015 (epoca della fine dell'affectio caratterizzata dalla Parte_2 separazione di fatto e comunque dalla convivenza nella casa coniugale) e sino alla loro estinzione nel settembre 2020, e pari ad euro 29.106,13, o in subordine, al fine di ottenere la restituzione, a titolo di indebito arricchimento del 50% delle somme dalla medesima pagate dal novembre 2018, epoca della emissione della ordinanza presidenziale che autorizzava la ad allontanarsi dalla casa coniugale, sino CP_1 alla estinzione dei richiamati finanziamenti, e pari ad euro 18.331,13.
L'attrice chiedeva altresì la condanna dello al pagamento della Parte_1 ulteriore somma di euro 25.000,00 (o della somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata in giudizio), a titolo di indennità prevista dall'art. 1150, comma 3, c.c., tenuto conto dell'aumento di valore dell'immobile dello per effetto dei Parte_1 miglioramenti.
Si costituiva il OR , per insistere nel rigetto delle Parte_1 domande attoree, deducendo che i lavori eseguiti per la ristrutturazione dell'immobile destinato a casa coniugale erano stati decisi di comune accordo, dato l'evidente stato di degrado in cui versava l'appartamento; evidenziava che la somma che la moglie aveva ottenuto dai prestiti invocati nell'atto introduttivo era nettamente superiore a quanto effettivamente era stato speso per svolgere i sopracitati lavori (circa 39.000,00) ed in ogni caso, negava la ricorrenza dei presupposti ripetitori, trattandosi di spesa necessaria e concordata per far fonte ai bisogni della famiglia. Inoltre, lo precisava che Parte_1 durante il matrimonio, pur avendo un lavoro precario e beneficiando del costante aiuto dei propri genitori, si era fatto carico di tutte le spese della famiglia, e che tale esborso era sicuramente superiore alla quota di indebito ripetibile.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti in causa e l'ascolto dei testimoni indicati. Con la sentenza n. 2730/2022, pubblicata in data 07 novembre 2022, il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo alla
[...]
, la somma all'attualità, a titolo di indebito arricchimento, di € 21.550,00, oltre CP_1 interessi sulla sorte capitale devalutata al momento della domanda sino all'effettivo soddisfo, ritenendo l'apporto della esorbitante, per tale misura CP_1 equitativamente determinata, rispetto ai suoi obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia e di assistenza, discendenti dall'art. 143 c.c. Rigettava la domanda ex art. 1150, comma 3, c.c. e condannava lo al pagamento della metà delle spese Parte_1 processuali, compensando tra le parti la restante metà.
3 Avverso la richiamata sentenza, ha proposto appello , Parte_1 lamentando:
1) l'omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione, censurando la sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto;
che anche lo Parte_1 aveva contribuito al pagamento dei lavori di ristrutturazione (infa al prestito finanziario, con contratto con la COMPASS nel 2008, per euro 18.000,00); che ai bisogni della famiglia avevano contribuito anche i propri genitori;
che la somma spesa per la ristrutturazione era pari ad euro 39.412,00 (come si ricava dalle fatture prodotte); che i finanziamenti accesi dalla
[...]
erano finalizzati anche ad affrontare le spese correnti della famiglia. CP_1
2) la falsa applicazione degli artt. 2034 e 143 c.c., rispondendo invece l'impegno economico della alla necessità di contribuire alle essenziali CP_1 esigente della famiglia, senza alcuna esorbitanza, come ritenuta dal primo giudice, e quindi senza alcun diritto al rimborso.
3) l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, delle risultanze delle prove orali e documentali, le quali avevano dimostrato le spese costantemente sostenute dallo per soddisfare i bisogni della famiglia;
tale Parte_1 condotta veniva fatto impeditivo/estintivo del credito rivendicato dalla , ma non era stata in alcun modo valutata dal primo giudice, CP_1 il quale riteneva necessaria a tal fine la proposizione di una specifica domanda riconvenzionale;
4) l'inammissibilità dell'interrogatorio formale ammesso dal primo giudice, ritenendosi generici, negativi e valutativi, i capitoli, oggetto del proprio interrogatorio;
5) il non corretto esercizio del potere equitativo del primo giudice, ritenendosi eccessiva la valutazione operata e l'entità della somma riconosciuta.
Si è ritualmente costituita l'appellata, per insistere nel rigetto dell'impugnazione.
Concessi i termini ec art. 352 c.p.c., all'udienza del 2.5.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita un parziale accoglimento.
4 In relazione ai primi tre motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi;
valgano le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che con la domanda esperita in primo grado, la ha chiesto il 50% delle somme pagate in adempimento degli obblighi CP_1 solutori dei due finanziamenti accesi, dal 2015, (epoca della fine dell'affectio coniugalis) al 2020 (estinzione totali dei predetti mutui), o in subordine dal 2018 (epoca della separazione legale e del proprio allontanamento dalla casa coniugale) al 2020. Pertanto, la domanda è stata limitata al recupero del 50% degli esborsi sostenuti in tale lasso di tempo;
ne deriva, che per inquadrare correttamente la fattispecie in esame, occorre esaminare in quale misura l'obbligo di contribuzione giustamente gravante su entrambi i coniugi, ai sensi dell'art. 143 c.c. (ed il cui assolvimento non dà diritto a ripetizione), debba ritenersi esigibile in capo alla , pur dopo la separazione. CP_1
Occorre, pertanto, richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso nella ipotesi di spese sostenute per l'immobile in comproprietà tra i coniugi, ed a maggior ragione valevole nella fattispecie in esame, di proprietà esclusiva di uno di essi), secondo il quale i pagamenti fatti o le spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione non possono avere la medesima funzione e finalità (assolvimento dei doveri derivanti dall'art. 143 c.c. e della finalizzazione ai bisogni della famiglia, e conseguente loro irripetibilità), perché con la separazione sono sospesi tra i coniugi gli obblighi di collaborazione, oltre che di fedeltà (in questo senso, Cass. n. 7981/2014; Cass. n. 24160/2018).
Ne deriva che l'odierna appellata ha diritto al rimborso delle spese sostenute, almeno con decorrenza dal novembre 2018, epoca di emanazione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione, all'esito della quale la era CP_1 autorizzata a vivere separatamente e quindi ad allontanarsi dalla casa adibita a casa coniugale, in proprietà esclusiva del coniuge.
Così delimitata la fattispecie, sono irrilevanti le questioni poste dallo , Parte_1 ed in particolare le eccezioni riconvenzionali proposte al fine di paralizzare il credito azionato dalla , fondate sul dedotto contributo, quasi esclusivo, alle CP_1 ulteriori spese di mantenimento del nucleo familiare (composto anche da 4 figli), perché le somme richieste in ripetizione sono le somme spese dalla CP_1 successivamente alla separazione ed in adempimento dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione della casa coniugale, e non le somme destinate alle ulteriori spese di mantenimento della famiglia (alle quali, peraltro, la ha costantemente CP_1 contribuito almeno sino al 2015, come lo stesso ha dedotto, affermando Parte_1 altresì che le somme erogate in virtù dei finanziamenti, e pari a circa 59.000,00 non superavano l'importo dei lavori di ristrutturazione, pari a circa 39.000,00). 5 Di conseguenza:
-irrilevanti, perché estranei all'oggetto del giudizio, sono i fatti decisivi, di cui lo lamenta l'omessa valutazione da parte del primo giudice, nel motivo sub Parte_1
1);
-infondato è il motivo sub 2), proprio perché successivamente alla separazione gli obblighi di contribuzione ex art. 143 c.c. sono sospesi, trovando i rapporti patrimoniali della famiglia compiuta regolamentazione nella sentenza della separazione (o nell'accordo raggiunto dai coniugi e recepito dal giudice della separazione, come nella ipotesi in esame), e, pertanto, essendo fondata la domanda di ripetizione di somme versate in adempimento di finanziamenti destinati a coprire le spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva dello;
Parte_1
-infondato è il motivo sub 3), per quanto già evidenziato circa l'estraneità al presente giudizio delle eccezioni riconvenzionali proposte dallo . Parte_1
Anche il quarto motivo di appello non merita accoglimento, per la piena ammissibilità dell'interrogatorio formale dello , come ammesso dal primo Parte_1 giudice e correttamente valorizzato.
Fondato, infine, è il quinto motivo di appello, dovendo il primo giudice riconoscere il credito della non in via equitativa (in realtà sfuggono i criteri di equità, CP_1 concretamente utilizzati dal primo giudice), ma secondo la ricostruzione giuridica prima offerta, ossia accogliendo la domanda, proposta in via subordinata, di restituzione del 50% delle somme erogare in adempimento dei finanziamenti ancora in essere, a partire dalla separazione (novembre 2018) e sino all'estinzione dei medesimi (settembre 2020).
Tali somme ammontano ad euro 15.153,79, e non ad euro 18.331,13, come erroneamente richiesto in primo grado dalla . Tale somma è così ottenuta: CP_1
- € 3.967,50, pari al 50% delle rate pagate da novembre 2018 a settembre 2020, in relazione al finanziamento IB (€ 345,00 x 23 rate = € 7.935,00 : 2 = € 3.967,50);
- € 3.680,00, pari al 50% delle rate pagate da novembre 2018 a settembre 2020, in relazione al finanziamento PI (€ 320,00 x 23 rate = € 7.360,00 : 2 = € 3.680,00);
- € 3.978,18, pari al 50% della sorte capitale residua, corrisposta alla IB in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento (€ 7.956,36 : 2 = € 3.978,18);
- € 3.528,11, pari al 50% della sorte capitale residua, corrisposta alla PI in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento (€ 7.056,22 : 2 = € 3.528,11). 6 La sentenza deve essere pertanto parzialmente riformata, con il riconoscimento in favore della della minore somma di euro 17.563,24, così aggiornata CP_1 all'attualità la somma di euro 15.153,79, oltre accessori come liquidati dal primo giudice, ossia oltre interessi sulla sorte capitale devalutata al momento della domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Le statuizioni del primo giudice in ordine alle spese processuali meritano di essere confermate, atteso il valore della controversia e la soccombenza del convenuto;
invece, con riguardo al presente grado di giudizio, l'esito della lite giustifica la condanna della appellata al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che, tenuto conto della ridotta misura in cui l'appello è stato accolto e della non rilevante complessità della lite, si liquidano in euro 1500,00 per compenso (di cui 500,00 per la fase cautelare) e 147,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. D. Buccafurri, che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto n. 2730/2022, pubblicata in data 07 novembre 2022, e nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE parzialmente l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
1)CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della minore somma di euro 17.563,24, oltre accessori come in CP_1 motivazione.
2) CONFERMA la sentenza impugnata, nella restante parte.
3) CONDANNA al pagamento in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 1500,00 per compenso e 147,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. D. Buccafurri.
7 Così deciso in Taranto, il 28.5.2025.
Il Consigliere estensore d.ssa Claudia Calabrese
Il Presidente
d.ssa Anna Maria Marra
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 162 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 02 maggio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Buccafurri Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Dinoi e Fabio Controparte_1
Romandini
APPELLATA
1 a seguito di atto di citazione in appello, depositato il 04 maggio 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2730/2022, pubblicata in data 07 novembre 2022.
Conclusioni della parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, adita, contrariis reiectis, così stabilire: A) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2730/2022 emessa dal Tribunale di Taranto, II Sezione Civile, Giudice Dott. Antonio Taurino, nell'ambito del giudizio n. R.G. 2989/2021 pubblicata in data 07.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
“1) rigettare la domanda attorea relativa alla restituzione somme a titolo di indebito nella misura di € 29.106,13, alla subordinata richiesta di restituzione nella misura di € 18.331,13, nonché quella inerente alla richiesta di riconoscimento di equo indennizzo nella misura di € 25.000,00 per il presunto ed indimostrato maggior valore acquisito dall'immobile adibito a casa coniugale, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e diritto, sia in relazione all' “an” che al “quantum debeatur”; 2) con vittoria di spese ed onorari di causa del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
B) in subordine, per tutti i motivi innanzi espressi nel presente atto di gravame, rideterminare la somma di € 21.500,00, stabilita in via equitativa dal Giudice di prime cure, in misura minore che sarà ritenuta di giustizia;
C) con vittoria delle spese di lite del doppio grado del giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.".
Conclusioni della parte appellata: Voglia l'On.le Corte d'Appello di Taranto (sez. dist. Lecce) adito, contrariis reiectis: 1) rigettare l'appello proposto confermando la decisione del Tribunale di Taranto con ogni conseguenza in merito alla soccombenza processuale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Controparte_1 aver contratto matrimonio con nel 1991 e di essere dal Parte_1 medesimo legalmente separata, giusta sentenza n. 719/2019 del 26.3.2019 del Tribunale di Taranto, nonché di avere pagato, mediante il ricorso a diversi finanziamenti (con cessione del quinto del proprio stipendio), tutti i lavori di ristrutturazione straordinaria
2 dell'immobile, donato nel 2006 allo dai propri genitori, e successivamente Parte_1 adibito a casa coniugale, lo conveniva in giudizio al fine di ottenere la restituzione, a titolo di indebito arricchimento del 50% delle somme dalla medesima pagate, in adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dai richiamati finanziamenti, dal novembre aprile 2015 (epoca della fine dell'affectio caratterizzata dalla Parte_2 separazione di fatto e comunque dalla convivenza nella casa coniugale) e sino alla loro estinzione nel settembre 2020, e pari ad euro 29.106,13, o in subordine, al fine di ottenere la restituzione, a titolo di indebito arricchimento del 50% delle somme dalla medesima pagate dal novembre 2018, epoca della emissione della ordinanza presidenziale che autorizzava la ad allontanarsi dalla casa coniugale, sino CP_1 alla estinzione dei richiamati finanziamenti, e pari ad euro 18.331,13.
L'attrice chiedeva altresì la condanna dello al pagamento della Parte_1 ulteriore somma di euro 25.000,00 (o della somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata in giudizio), a titolo di indennità prevista dall'art. 1150, comma 3, c.c., tenuto conto dell'aumento di valore dell'immobile dello per effetto dei Parte_1 miglioramenti.
Si costituiva il OR , per insistere nel rigetto delle Parte_1 domande attoree, deducendo che i lavori eseguiti per la ristrutturazione dell'immobile destinato a casa coniugale erano stati decisi di comune accordo, dato l'evidente stato di degrado in cui versava l'appartamento; evidenziava che la somma che la moglie aveva ottenuto dai prestiti invocati nell'atto introduttivo era nettamente superiore a quanto effettivamente era stato speso per svolgere i sopracitati lavori (circa 39.000,00) ed in ogni caso, negava la ricorrenza dei presupposti ripetitori, trattandosi di spesa necessaria e concordata per far fonte ai bisogni della famiglia. Inoltre, lo precisava che Parte_1 durante il matrimonio, pur avendo un lavoro precario e beneficiando del costante aiuto dei propri genitori, si era fatto carico di tutte le spese della famiglia, e che tale esborso era sicuramente superiore alla quota di indebito ripetibile.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale delle parti in causa e l'ascolto dei testimoni indicati. Con la sentenza n. 2730/2022, pubblicata in data 07 novembre 2022, il primo giudice accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo alla
[...]
, la somma all'attualità, a titolo di indebito arricchimento, di € 21.550,00, oltre CP_1 interessi sulla sorte capitale devalutata al momento della domanda sino all'effettivo soddisfo, ritenendo l'apporto della esorbitante, per tale misura CP_1 equitativamente determinata, rispetto ai suoi obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia e di assistenza, discendenti dall'art. 143 c.c. Rigettava la domanda ex art. 1150, comma 3, c.c. e condannava lo al pagamento della metà delle spese Parte_1 processuali, compensando tra le parti la restante metà.
3 Avverso la richiamata sentenza, ha proposto appello , Parte_1 lamentando:
1) l'omessa valutazione di fatti decisivi ai fini della decisione, censurando la sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto;
che anche lo Parte_1 aveva contribuito al pagamento dei lavori di ristrutturazione (infa al prestito finanziario, con contratto con la COMPASS nel 2008, per euro 18.000,00); che ai bisogni della famiglia avevano contribuito anche i propri genitori;
che la somma spesa per la ristrutturazione era pari ad euro 39.412,00 (come si ricava dalle fatture prodotte); che i finanziamenti accesi dalla
[...]
erano finalizzati anche ad affrontare le spese correnti della famiglia. CP_1
2) la falsa applicazione degli artt. 2034 e 143 c.c., rispondendo invece l'impegno economico della alla necessità di contribuire alle essenziali CP_1 esigente della famiglia, senza alcuna esorbitanza, come ritenuta dal primo giudice, e quindi senza alcun diritto al rimborso.
3) l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, delle risultanze delle prove orali e documentali, le quali avevano dimostrato le spese costantemente sostenute dallo per soddisfare i bisogni della famiglia;
tale Parte_1 condotta veniva fatto impeditivo/estintivo del credito rivendicato dalla , ma non era stata in alcun modo valutata dal primo giudice, CP_1 il quale riteneva necessaria a tal fine la proposizione di una specifica domanda riconvenzionale;
4) l'inammissibilità dell'interrogatorio formale ammesso dal primo giudice, ritenendosi generici, negativi e valutativi, i capitoli, oggetto del proprio interrogatorio;
5) il non corretto esercizio del potere equitativo del primo giudice, ritenendosi eccessiva la valutazione operata e l'entità della somma riconosciuta.
Si è ritualmente costituita l'appellata, per insistere nel rigetto dell'impugnazione.
Concessi i termini ec art. 352 c.p.c., all'udienza del 2.5.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita un parziale accoglimento.
4 In relazione ai primi tre motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi;
valgano le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che con la domanda esperita in primo grado, la ha chiesto il 50% delle somme pagate in adempimento degli obblighi CP_1 solutori dei due finanziamenti accesi, dal 2015, (epoca della fine dell'affectio coniugalis) al 2020 (estinzione totali dei predetti mutui), o in subordine dal 2018 (epoca della separazione legale e del proprio allontanamento dalla casa coniugale) al 2020. Pertanto, la domanda è stata limitata al recupero del 50% degli esborsi sostenuti in tale lasso di tempo;
ne deriva, che per inquadrare correttamente la fattispecie in esame, occorre esaminare in quale misura l'obbligo di contribuzione giustamente gravante su entrambi i coniugi, ai sensi dell'art. 143 c.c. (ed il cui assolvimento non dà diritto a ripetizione), debba ritenersi esigibile in capo alla , pur dopo la separazione. CP_1
Occorre, pertanto, richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (espresso nella ipotesi di spese sostenute per l'immobile in comproprietà tra i coniugi, ed a maggior ragione valevole nella fattispecie in esame, di proprietà esclusiva di uno di essi), secondo il quale i pagamenti fatti o le spese sostenute per l'immobile in comproprietà anche dopo la separazione non possono avere la medesima funzione e finalità (assolvimento dei doveri derivanti dall'art. 143 c.c. e della finalizzazione ai bisogni della famiglia, e conseguente loro irripetibilità), perché con la separazione sono sospesi tra i coniugi gli obblighi di collaborazione, oltre che di fedeltà (in questo senso, Cass. n. 7981/2014; Cass. n. 24160/2018).
Ne deriva che l'odierna appellata ha diritto al rimborso delle spese sostenute, almeno con decorrenza dal novembre 2018, epoca di emanazione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione, all'esito della quale la era CP_1 autorizzata a vivere separatamente e quindi ad allontanarsi dalla casa adibita a casa coniugale, in proprietà esclusiva del coniuge.
Così delimitata la fattispecie, sono irrilevanti le questioni poste dallo , Parte_1 ed in particolare le eccezioni riconvenzionali proposte al fine di paralizzare il credito azionato dalla , fondate sul dedotto contributo, quasi esclusivo, alle CP_1 ulteriori spese di mantenimento del nucleo familiare (composto anche da 4 figli), perché le somme richieste in ripetizione sono le somme spese dalla CP_1 successivamente alla separazione ed in adempimento dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione della casa coniugale, e non le somme destinate alle ulteriori spese di mantenimento della famiglia (alle quali, peraltro, la ha costantemente CP_1 contribuito almeno sino al 2015, come lo stesso ha dedotto, affermando Parte_1 altresì che le somme erogate in virtù dei finanziamenti, e pari a circa 59.000,00 non superavano l'importo dei lavori di ristrutturazione, pari a circa 39.000,00). 5 Di conseguenza:
-irrilevanti, perché estranei all'oggetto del giudizio, sono i fatti decisivi, di cui lo lamenta l'omessa valutazione da parte del primo giudice, nel motivo sub Parte_1
1);
-infondato è il motivo sub 2), proprio perché successivamente alla separazione gli obblighi di contribuzione ex art. 143 c.c. sono sospesi, trovando i rapporti patrimoniali della famiglia compiuta regolamentazione nella sentenza della separazione (o nell'accordo raggiunto dai coniugi e recepito dal giudice della separazione, come nella ipotesi in esame), e, pertanto, essendo fondata la domanda di ripetizione di somme versate in adempimento di finanziamenti destinati a coprire le spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà esclusiva dello;
Parte_1
-infondato è il motivo sub 3), per quanto già evidenziato circa l'estraneità al presente giudizio delle eccezioni riconvenzionali proposte dallo . Parte_1
Anche il quarto motivo di appello non merita accoglimento, per la piena ammissibilità dell'interrogatorio formale dello , come ammesso dal primo Parte_1 giudice e correttamente valorizzato.
Fondato, infine, è il quinto motivo di appello, dovendo il primo giudice riconoscere il credito della non in via equitativa (in realtà sfuggono i criteri di equità, CP_1 concretamente utilizzati dal primo giudice), ma secondo la ricostruzione giuridica prima offerta, ossia accogliendo la domanda, proposta in via subordinata, di restituzione del 50% delle somme erogare in adempimento dei finanziamenti ancora in essere, a partire dalla separazione (novembre 2018) e sino all'estinzione dei medesimi (settembre 2020).
Tali somme ammontano ad euro 15.153,79, e non ad euro 18.331,13, come erroneamente richiesto in primo grado dalla . Tale somma è così ottenuta: CP_1
- € 3.967,50, pari al 50% delle rate pagate da novembre 2018 a settembre 2020, in relazione al finanziamento IB (€ 345,00 x 23 rate = € 7.935,00 : 2 = € 3.967,50);
- € 3.680,00, pari al 50% delle rate pagate da novembre 2018 a settembre 2020, in relazione al finanziamento PI (€ 320,00 x 23 rate = € 7.360,00 : 2 = € 3.680,00);
- € 3.978,18, pari al 50% della sorte capitale residua, corrisposta alla IB in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento (€ 7.956,36 : 2 = € 3.978,18);
- € 3.528,11, pari al 50% della sorte capitale residua, corrisposta alla PI in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento (€ 7.056,22 : 2 = € 3.528,11). 6 La sentenza deve essere pertanto parzialmente riformata, con il riconoscimento in favore della della minore somma di euro 17.563,24, così aggiornata CP_1 all'attualità la somma di euro 15.153,79, oltre accessori come liquidati dal primo giudice, ossia oltre interessi sulla sorte capitale devalutata al momento della domanda e sino all'effettivo soddisfo.
Le statuizioni del primo giudice in ordine alle spese processuali meritano di essere confermate, atteso il valore della controversia e la soccombenza del convenuto;
invece, con riguardo al presente grado di giudizio, l'esito della lite giustifica la condanna della appellata al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che, tenuto conto della ridotta misura in cui l'appello è stato accolto e della non rilevante complessità della lite, si liquidano in euro 1500,00 per compenso (di cui 500,00 per la fase cautelare) e 147,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa. Se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. D. Buccafurri, che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto n. 2730/2022, pubblicata in data 07 novembre 2022, e nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
ACCOGLIE parzialmente l'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
1)CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della minore somma di euro 17.563,24, oltre accessori come in CP_1 motivazione.
2) CONFERMA la sentenza impugnata, nella restante parte.
3) CONDANNA al pagamento in favore dell'appellante, delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 1500,00 per compenso e 147,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, disponendone la distrazione in favore dell'avv. D. Buccafurri.
7 Così deciso in Taranto, il 28.5.2025.
Il Consigliere estensore d.ssa Claudia Calabrese
Il Presidente
d.ssa Anna Maria Marra
8