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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4981 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1146-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Romano (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Salerno alla via Venti Settembre n.14,come da procura in atti
Appellante
Contro
con sede legale in Milano, Via Monte Penice n. 7, capitale sociale € Controparte_1
261.507.000,00 (C.F./P.I. ), in persona del Consigliere Dott. Domenico P.IVA_1
CA AU IA (c.f. ), in virtù dei poteri di cui allo CodiceFiscale_3
Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Labate (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._4 sito in Roma V.le G. Mazzini n. 8, come da procura in atti
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 04/06/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato il 21.02.2017, in persona del l.r.p.t., CP_1 conveniva in giudizio l'odierno appellante, sig. , esponendo che, in data Parte_1
pagina 1 di 6 21.08.2014, questi stipulava un contratto di abbonamento residenziale identificato al n. 20019378 per l'accesso ai servizi di televisione satellitare offerti da CP_1 dichiarando all'uopo il proprio indirizzo di residenza per l'utilizzo della smart card affidatagli, ovvero assumendo la responsabilità che la stessa non fosse utilizzata da terzi, anche nell'ambito di un pubblico esercizio. Parte appellata rappresentava che, in data 26.09.2015, alle ore 15:00, durante un controllo da parte di un agente incaricato , la smart card veniva ritrovata in uso CP_1 presso il pubblico esercizio “ ” con sede in Salerno, Largo Controparte_2
Antica Corte, ove era in uso per la visione del programma di calcio CP_3
, in onda su un canale della TV Satellitare Sky, alla presenza di n.10 persone.
[...]
Ritenendo, dunque, che si fosse in presenza di un utilizzo della smart card per CP_1 scopi diversi da quelli privati/residenziali pattuiti, al fine di trarre un vantaggio economico da tale indebito utilizzo, conveniva in giudizio il sig. dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Salerno, al fine di far accertare e dichiarare la violazione della clausola n. 5 del contratto di abbonamento per l'accesso ai servizi di televisione satellitari offerti da e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento CP_1 della penale contrattuale di € 4.000,00 oltre interessi nella misura legale. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, oneri ed accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.04.2017, si costituiva in giudizio il sig.
eccependo, in primis, l'improcedibilità della domanda in quanto non era Parte_1 stato preventivamente attivato il tentativo di conciliazione obbligatorio avanti al
. CP_4
In seconda battuta, eccepiva carenza di legittimazione passiva sulla base della circostanza per la quale nell'autocertificazione non erano state indicate precisamente le identità della persona che aveva eseguito l'ispezione per conto di parte appellata. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea affermando che, nella vicenda, non vi fosse stato alcun illecito contrattuale e, infine, contestava la vessatorietà della clausola Cont che vietava l'utilizzo della tessera al di fuori della propria abitazione. Sulla scorta della documentazione e delle testimonianze, la causa veniva rinviata per la conclusione e la discussione all'udienza del 20.07.2018. Con sentenza n. 6315/2018, il Giudice di Pace di Salerno, in persona della Dott.ssa Avv. Maria Francesca Napoli, accoglieva la domanda attorea ritenendo determinante la prova testimoniale che acclarava l'utilizzo della smart card in un locale aperto al pubblico. Tuttavia, la penale richiesta da parte appellata veniva giudicata esagerata in quanto questa non aveva dimostrato che il sig. l'avesse utilizzata per fini commerciali o Pt_1 per fini di lucro. Per tale motivazione, l'appellante veniva condannato al pagamento della somma di € 600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e delle spese di giudizio liquidate in € 635,28 di cui € 135,28 per spese ed € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP, come per legge. Ordunque, con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 01.02.2019, il sig. impugnava la sentenza suddetta, pubblicata il 28.11.2018. Parte_1
pagina 2 di 6 Nel proprio atto di appello, il sig. asseriva di essere stato condannato sulla base di Pt_1 una sentenza ingiusta. Sosteneva, invero, di non aver mai conosciuto direttamente il
” e che, nel corso del giudizio di primo grado, non era stata Controparte_2 prodotta prova alcuna che la smart card era stata da egli utilizzata per fini di lucro. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza n. 6315/2018, in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata telematicamente in data 16.05.2019, si costituiva che eccepiva e contestava la domanda Controparte_1 dell'appellante, chiedendone l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.c. in quanto in base al predetto articolo l'atto deve contenere, nella motivazione, le parti del provvedimento che si intende impugnare, nonché le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e l'appellante, continua ometteva di indicare il necessario CP_1 contenuto della nuova valutazione richiesta al Giudice d'appello. Ribadiva, poi, che le circostanze di fatto nelle quali era stata constatata la violazione delle condizioni contrattuali sono chiaramente indicate dal verbale di accertamento e dall'autocertificazione depositata, ed a questi si aggiungeva la testimonianza del Sig.
. Tes_1
Così incardinato il giudizio e lette le note di udienza, in data 04.06.2025, la presente causa veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto La vicenda che ci occupa riguarda un contratto di abbonamento Sky satellitare il quale viene disciplinato giuridicamente come un contratto di fornitura di servizi. Trattasi di una forma di contratto di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo. Cont Gli obblighi contrattuali dell'utente nel contratto satellitare include l'utilizzo conforme delle attrezzature, la protezione da danni o sottrazione, e il rispetto delle condizioni contrattuali (ad esempio, l'evitare la condivisione illegale). Nel caso di specie, parte appellante, durante l'esecuzione del contratto sottoscritto, disattendeva gli obblighi previsti, utilizzando la smart card affidatagli in un locale aperto al pubblico facendo uso della stessa al di fuori dell'ambito nel quale poteva essere utilizzata. Pertanto, emergono profili di responsabilità contrattuale a suo carico. Ai sensi dell'art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” La responsabilità contrattuale può nascere, infatti, anche quando vi è violazione di un obbligo di "non facere" ovvero nel caso in cui una parte del contratto non si astiene dall'azione proibita, causando un danno alla controparte. pagina 3 di 6 Ordunque, questa forma di responsabilità evidenzia l'obbligo per un debitore di risarcire il danno causato da un inadempimento di un'obbligazione derivante da un contratto. Si verifica in caso di inadempimento totale, parziale o ritardo nell'esecuzione della prestazione. Rispetto alla questione delle clausole vessatorie, va rappresentato che alcuni contratti possono essere predisposti in modo tale da agevolare i traffici giuridici, predisponendo delle condizioni generali contrattuali, come nel caso che ci occupa. Ai sensi dell'art 1341 c.c. le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. La norma si riferisce ai contratti per adesione ponendo una presunzione di conoscenza delle condizioni generali di contratto che agevola il proponente, nell'ambito della contrattazione di massa, sul piano sostanziale e probatorio poiché gli consente di ritenere tali clausole note alla controparte se ricorrono le condizioni di cui alla norma e fa gravare su quest'ultima l'onere di provare il contrario. Le clausole generali di contratto vengono utilizzate soprattutto nella contrattazione di massa, in cui la proposta contrattuale è rivolta ad un elevato numero di soggetti. Il secondo comma della norma contiene un elenco di clausole vessatorie, cioè svantaggiose per chi ne subisce gli effetti ed è posto a tutela del destinatario delle clausole che, di solito, non ha potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare a quelle condizioni o non stipulare. Nella fattispecie, parte appellante sottoscrivendo il contratto ne accettava tutte le condizioni predisposte da parte appellata, aderendo pertanto anche alle clausole ivi presenti che prevedevano specifici obblighi a carico dello stesso utente abbonato.
- Nel merito L'appello non è fondato e merita rigetto. Il Giudice di prime cure ha correttamente statuito sulla domanda presentata in primo grado. Sulla questione dell'inadempimento contrattuale nel quale incorreva parte appellante, l'ordinamento e le previsioni normative stabiliscono che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione ovvero il risarcimento del danno può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, sempre al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, che deve essere tale da superare ogni possibile dubbio o contrasto, che dovesse pervenire dall'istruttoria. Il sig. non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto al contratto, tentando di Pt_1 confutare esclusivamente sul piano teorico la ricostruzione fattuale esposta da CP_1
[...]
Nelle condizioni contrattuali, all'art 5.1 si legge che: “L'abbonato si impegna a: a) fruire del Servizio tramite l'uso di un solo apparecchio televisivo per ciascuna Smart Card e nell'ambito familiare e domestico, restando inteso che non è consentito diffondere e distribuire né a fini commerciali né a scopo di lucro i programmi pagina 4 di 6 decodificati oggetto del Servizio in ambienti e locali pubblici e/o aperti al pubblico e comunque in luoghi diversi dall'ambito familiare e domestico”. Risulta sufficientemente evidente l'emersione di un comportamento scorretto messo in pratica da parte appellante. In ordine, poi, alla questione del controllo e delle modalità con le quali veniva eseguito, il sig. sosteneva che l'ispezione veniva attuata da un sedicente incaricato per la Pt_1 società che operava per conto della il quale non aveva mai Parte_2 CP_1 reso noti poteri di accertamento ad egli conferiti. Anche su questo punto occorre prendere le mosse dalle condizioni generali ben descritte nel contratto stipulato. Cont In esse veniva specificato: “ si riserva di effettuare in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, da remoto ovvero tramite propri incaricati, controlli diretti a verificare che la/le Smart Card abbinata/e a uno o più contratti di abbonamento residenziale ad uso domestico non siano utilizzate per la fruizione del Servizio al di fuori dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento o presso soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento né all'interno di locali aperti al pubblico, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, locali pubblici, associazioni di vario tipo, circoli ricreativi, etc..” Avendo sottoscritto, l'odierno appellante, il contratto di cui si discute, è chiaro che egli andasse considerato come una parte contrattuale tenuta al rispetto degli obblighi discendenti da esso. Come recita l'art 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti, per il noto principio di relatività. Il momento a partire dal quale il contratto vincola le parti è quello della sua conclusione. Il Giudice di Pace ha ritenuto di dover procedere ad una quantificazione dell'importo richiesto da a titolo di penale contrattuale, ravvisando comunque Controparte_1
l'obbligo, in ambito civile, in capo al Sig. , di dover ristorare l'appellata Pt_1 dell'inadempimento contrattuale verificatosi. Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in rigetto dell'appello, conferma la sentenza n. 6315/2018 resa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), in persona della Dott.ssa Maria Francesca Napoli, pubblicata in data 28.11.2018 e pronunciata nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 1542/C/2017;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.701,00, con distrazione in favore del procuratore, Avv. Antonio Labate, antistatario. Salerno 5 dic. 25
Il giudice pagina 5 di 6 Dottoressa Daniela Oliva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1146-19 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Romano (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Salerno alla via Venti Settembre n.14,come da procura in atti
Appellante
Contro
con sede legale in Milano, Via Monte Penice n. 7, capitale sociale € Controparte_1
261.507.000,00 (C.F./P.I. ), in persona del Consigliere Dott. Domenico P.IVA_1
CA AU IA (c.f. ), in virtù dei poteri di cui allo CodiceFiscale_3
Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Labate (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._4 sito in Roma V.le G. Mazzini n. 8, come da procura in atti
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 04/06/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato il 21.02.2017, in persona del l.r.p.t., CP_1 conveniva in giudizio l'odierno appellante, sig. , esponendo che, in data Parte_1
pagina 1 di 6 21.08.2014, questi stipulava un contratto di abbonamento residenziale identificato al n. 20019378 per l'accesso ai servizi di televisione satellitare offerti da CP_1 dichiarando all'uopo il proprio indirizzo di residenza per l'utilizzo della smart card affidatagli, ovvero assumendo la responsabilità che la stessa non fosse utilizzata da terzi, anche nell'ambito di un pubblico esercizio. Parte appellata rappresentava che, in data 26.09.2015, alle ore 15:00, durante un controllo da parte di un agente incaricato , la smart card veniva ritrovata in uso CP_1 presso il pubblico esercizio “ ” con sede in Salerno, Largo Controparte_2
Antica Corte, ove era in uso per la visione del programma di calcio CP_3
, in onda su un canale della TV Satellitare Sky, alla presenza di n.10 persone.
[...]
Ritenendo, dunque, che si fosse in presenza di un utilizzo della smart card per CP_1 scopi diversi da quelli privati/residenziali pattuiti, al fine di trarre un vantaggio economico da tale indebito utilizzo, conveniva in giudizio il sig. dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Salerno, al fine di far accertare e dichiarare la violazione della clausola n. 5 del contratto di abbonamento per l'accesso ai servizi di televisione satellitari offerti da e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento CP_1 della penale contrattuale di € 4.000,00 oltre interessi nella misura legale. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali, oneri ed accessori come per legge. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.04.2017, si costituiva in giudizio il sig.
eccependo, in primis, l'improcedibilità della domanda in quanto non era Parte_1 stato preventivamente attivato il tentativo di conciliazione obbligatorio avanti al
. CP_4
In seconda battuta, eccepiva carenza di legittimazione passiva sulla base della circostanza per la quale nell'autocertificazione non erano state indicate precisamente le identità della persona che aveva eseguito l'ispezione per conto di parte appellata. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea affermando che, nella vicenda, non vi fosse stato alcun illecito contrattuale e, infine, contestava la vessatorietà della clausola Cont che vietava l'utilizzo della tessera al di fuori della propria abitazione. Sulla scorta della documentazione e delle testimonianze, la causa veniva rinviata per la conclusione e la discussione all'udienza del 20.07.2018. Con sentenza n. 6315/2018, il Giudice di Pace di Salerno, in persona della Dott.ssa Avv. Maria Francesca Napoli, accoglieva la domanda attorea ritenendo determinante la prova testimoniale che acclarava l'utilizzo della smart card in un locale aperto al pubblico. Tuttavia, la penale richiesta da parte appellata veniva giudicata esagerata in quanto questa non aveva dimostrato che il sig. l'avesse utilizzata per fini commerciali o Pt_1 per fini di lucro. Per tale motivazione, l'appellante veniva condannato al pagamento della somma di € 600,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e delle spese di giudizio liquidate in € 635,28 di cui € 135,28 per spese ed € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP, come per legge. Ordunque, con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 01.02.2019, il sig. impugnava la sentenza suddetta, pubblicata il 28.11.2018. Parte_1
pagina 2 di 6 Nel proprio atto di appello, il sig. asseriva di essere stato condannato sulla base di Pt_1 una sentenza ingiusta. Sosteneva, invero, di non aver mai conosciuto direttamente il
” e che, nel corso del giudizio di primo grado, non era stata Controparte_2 prodotta prova alcuna che la smart card era stata da egli utilizzata per fini di lucro. Pertanto, chiedeva la riforma della sentenza n. 6315/2018, in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata telematicamente in data 16.05.2019, si costituiva che eccepiva e contestava la domanda Controparte_1 dell'appellante, chiedendone l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.c. in quanto in base al predetto articolo l'atto deve contenere, nella motivazione, le parti del provvedimento che si intende impugnare, nonché le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata e l'appellante, continua ometteva di indicare il necessario CP_1 contenuto della nuova valutazione richiesta al Giudice d'appello. Ribadiva, poi, che le circostanze di fatto nelle quali era stata constatata la violazione delle condizioni contrattuali sono chiaramente indicate dal verbale di accertamento e dall'autocertificazione depositata, ed a questi si aggiungeva la testimonianza del Sig.
. Tes_1
Così incardinato il giudizio e lette le note di udienza, in data 04.06.2025, la presente causa veniva assegnata a sentenza.
- In punto di diritto La vicenda che ci occupa riguarda un contratto di abbonamento Sky satellitare il quale viene disciplinato giuridicamente come un contratto di fornitura di servizi. Trattasi di una forma di contratto di durata, la cui esecuzione si protrae nel tempo. Cont Gli obblighi contrattuali dell'utente nel contratto satellitare include l'utilizzo conforme delle attrezzature, la protezione da danni o sottrazione, e il rispetto delle condizioni contrattuali (ad esempio, l'evitare la condivisione illegale). Nel caso di specie, parte appellante, durante l'esecuzione del contratto sottoscritto, disattendeva gli obblighi previsti, utilizzando la smart card affidatagli in un locale aperto al pubblico facendo uso della stessa al di fuori dell'ambito nel quale poteva essere utilizzata. Pertanto, emergono profili di responsabilità contrattuale a suo carico. Ai sensi dell'art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.” La responsabilità contrattuale può nascere, infatti, anche quando vi è violazione di un obbligo di "non facere" ovvero nel caso in cui una parte del contratto non si astiene dall'azione proibita, causando un danno alla controparte. pagina 3 di 6 Ordunque, questa forma di responsabilità evidenzia l'obbligo per un debitore di risarcire il danno causato da un inadempimento di un'obbligazione derivante da un contratto. Si verifica in caso di inadempimento totale, parziale o ritardo nell'esecuzione della prestazione. Rispetto alla questione delle clausole vessatorie, va rappresentato che alcuni contratti possono essere predisposti in modo tale da agevolare i traffici giuridici, predisponendo delle condizioni generali contrattuali, come nel caso che ci occupa. Ai sensi dell'art 1341 c.c. le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. La norma si riferisce ai contratti per adesione ponendo una presunzione di conoscenza delle condizioni generali di contratto che agevola il proponente, nell'ambito della contrattazione di massa, sul piano sostanziale e probatorio poiché gli consente di ritenere tali clausole note alla controparte se ricorrono le condizioni di cui alla norma e fa gravare su quest'ultima l'onere di provare il contrario. Le clausole generali di contratto vengono utilizzate soprattutto nella contrattazione di massa, in cui la proposta contrattuale è rivolta ad un elevato numero di soggetti. Il secondo comma della norma contiene un elenco di clausole vessatorie, cioè svantaggiose per chi ne subisce gli effetti ed è posto a tutela del destinatario delle clausole che, di solito, non ha potere contrattuale e può solo scegliere se stipulare a quelle condizioni o non stipulare. Nella fattispecie, parte appellante sottoscrivendo il contratto ne accettava tutte le condizioni predisposte da parte appellata, aderendo pertanto anche alle clausole ivi presenti che prevedevano specifici obblighi a carico dello stesso utente abbonato.
- Nel merito L'appello non è fondato e merita rigetto. Il Giudice di prime cure ha correttamente statuito sulla domanda presentata in primo grado. Sulla questione dell'inadempimento contrattuale nel quale incorreva parte appellante, l'ordinamento e le previsioni normative stabiliscono che il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione ovvero il risarcimento del danno può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, infatti, sempre al debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, che deve essere tale da superare ogni possibile dubbio o contrasto, che dovesse pervenire dall'istruttoria. Il sig. non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto al contratto, tentando di Pt_1 confutare esclusivamente sul piano teorico la ricostruzione fattuale esposta da CP_1
[...]
Nelle condizioni contrattuali, all'art 5.1 si legge che: “L'abbonato si impegna a: a) fruire del Servizio tramite l'uso di un solo apparecchio televisivo per ciascuna Smart Card e nell'ambito familiare e domestico, restando inteso che non è consentito diffondere e distribuire né a fini commerciali né a scopo di lucro i programmi pagina 4 di 6 decodificati oggetto del Servizio in ambienti e locali pubblici e/o aperti al pubblico e comunque in luoghi diversi dall'ambito familiare e domestico”. Risulta sufficientemente evidente l'emersione di un comportamento scorretto messo in pratica da parte appellante. In ordine, poi, alla questione del controllo e delle modalità con le quali veniva eseguito, il sig. sosteneva che l'ispezione veniva attuata da un sedicente incaricato per la Pt_1 società che operava per conto della il quale non aveva mai Parte_2 CP_1 reso noti poteri di accertamento ad egli conferiti. Anche su questo punto occorre prendere le mosse dalle condizioni generali ben descritte nel contratto stipulato. Cont In esse veniva specificato: “ si riserva di effettuare in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità, da remoto ovvero tramite propri incaricati, controlli diretti a verificare che la/le Smart Card abbinata/e a uno o più contratti di abbonamento residenziale ad uso domestico non siano utilizzate per la fruizione del Servizio al di fuori dell'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento o presso soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento né all'interno di locali aperti al pubblico, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, locali pubblici, associazioni di vario tipo, circoli ricreativi, etc..” Avendo sottoscritto, l'odierno appellante, il contratto di cui si discute, è chiaro che egli andasse considerato come una parte contrattuale tenuta al rispetto degli obblighi discendenti da esso. Come recita l'art 1372 c.c., il contratto ha forza di legge tra le parti, per il noto principio di relatività. Il momento a partire dal quale il contratto vincola le parti è quello della sua conclusione. Il Giudice di Pace ha ritenuto di dover procedere ad una quantificazione dell'importo richiesto da a titolo di penale contrattuale, ravvisando comunque Controparte_1
l'obbligo, in ambito civile, in capo al Sig. , di dover ristorare l'appellata Pt_1 dell'inadempimento contrattuale verificatosi. Per tutti i motivi esposti, la domanda di parte appellante va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in rigetto dell'appello, conferma la sentenza n. 6315/2018 resa dal Giudice di Pace di Eboli (SA), in persona della Dott.ssa Maria Francesca Napoli, pubblicata in data 28.11.2018 e pronunciata nell'ambito della causa iscritta al R.G. n. 1542/C/2017;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.701,00, con distrazione in favore del procuratore, Avv. Antonio Labate, antistatario. Salerno 5 dic. 25
Il giudice pagina 5 di 6 Dottoressa Daniela Oliva
pagina 6 di 6