Articolo 5 della Legge 22 ottobre 1961, n. 1143
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 novembre 1961
Art. 5.
L'articolo 345 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:

Art. 345. (Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive).
- "Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, e' conferito almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui e' collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica piu' elevata, sempreche' a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosita', diligenza e condotta lodevoli.
Il personale di cui al comma precedente e' iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti con l'anzianita' di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.
Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo, non puo' essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianita' minima prescritta".
Entrata in vigore il 23 novembre 1961