Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1074
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Sentenza 17 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, riguarda una controversia individuale di lavoro in cui il ricorrente ha richiesto il riconoscimento di 8,5 punti nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA, in relazione al servizio militare prestato tra il 1986 e il 1987. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la questione dovesse essere trattata dal giudice amministrativo. Il giudice ha rigettato tale eccezione, affermando che la gestione delle graduatorie ATA non costituisce una procedura concorsuale, ma rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il ricorrente invocava un diritto soggettivo al collocamento nella graduatoria.

Nel merito, il giudice ha rigettato la domanda, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione che stabilisce che il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro deve essere inferiore rispetto a quello attribuito a chi ha prestato servizio in costanza di rapporto. La decisione si basa su considerazioni di legittimità e coerenza con il principio di non discriminazione, evidenziando che il D.M. n. 50 del 2021, che regola le graduatorie ATA, è conforme alle norme primarie. Infine, il giudice ha compensato le spese processuali, tenendo conto del contrasto giurisprudenziale esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1074
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 1074
    Data del deposito : 17 marzo 2025

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