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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
(avv. Alessandro Capursi); Parte_1
e
; ; CP_1 Controparte_2 CP_3 dott.ssa Giuseppina Lotito ex art. 417 bis cpc);
[...]
nonché
Controparte_4
[...]
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento di 8,5 punti nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA in cui è inserito il ricorrente, in relazione al servizio militare svolto nel periodo dal
02.05.1986 al 30.09.1987- è infondata e deve essere rigettata nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalle parti resistenti sul difetto di giurisdizione dell'A.G. adita.
A fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano nel caso di specie gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 co. 4 d.lgs. 165/01. La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che “la gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti
1 di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro” (TAR Trieste n.
141/2013; TAR Lazio n 07004/2021; Cons. St., sez. VI, n. 4847/2017; TAR Bologna, n. 20/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n.
17123 del 2019). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti ma estensibile anche alle graduatorie Ata ha ribadito che per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio. Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo (atto di macro-organizzazione), e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente
2 disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n. 8098 del 2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e
8775/2021, Cass., Sez. Un., n. 10742/2021; Cass., Sez. Un., n 13873/2021; Cass., Sez. Un., n. 21198/2017; v. nello stesso senso, , Sez. VI, n. 953/2016). Nel caso in esame CP_5 ricorre tale ultima ipotesi in quanto il ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato. Di conseguenza, l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 640/17, art. 2 co. 6 D.M. 235/14) e la normativa di rango primario, potrà essere oggetto di cognizione incidentale ed eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo. Con riferimento alla notifica per pubblici proclami richiesta dalla parte ricorrente occorre precisare quanto segue. Orbene, la nozione di “controinteressato” è stata elaborata nel processo amministrativo, tradizionalmente “a carattere impugnatorio”; “controinteressato” è colui che ha interesse alla conservazione dell'atto ed ha quindi legittimazione processuale a contrastare le censure volte al suo annullamento.
Nel giudizio civile, come è noto, il giudice, al fine di decidere se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, deve avere riguardo alla domanda, in quanto
è questa che fissa e delimita l'ambito della controversia, per cui quando non sia rilevata di ufficio la ricorrenza di un litisconsorzio necessario, incombe alla parte istante dimostrare, in relazione alla domanda formulata, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione del contraddittorio, oltre ad indicare i soggetti ai quali deve essere esteso il giudizio.(Cass. 11 giugno 1987 n. 5086; Cass. 27 aprile 1991 n. 4633, Cass. 1 marzo 1995 n. 2353).
Peraltro, occorre ricordare che il codice di rito individua le ipotesi di litisconsorzio necessario che possono essere ricondotte a tre ordini di ragioni- ragioni di diritto sostanziale, ragioni meramente processuali ovvero, ragioni di opportunità- in ogni caso riconducibili al principio per cui si ha litisconsorzio necessario quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio ha natura plurisoggettiva e
3 deve essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe di modo che la emananda sentenza non sia inutiliter data (Cass. Civ., 12.04.2007, n.
8788). Ebbene, nel caso di specie non può essere ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei termini previsti dal nostro ordinamento processual-civilistico. Non vi è allo stato nemmeno la necessità di integrazione del contraddittorio, posto che una tale necessità potrebbe sorgere solo nel momento in cui siano individuati i soggetti che sarebbero concretamente lesi in graduatoria.
*****************
Passando al merito, la domanda deve essere rigettata. La Suprema Corte si è pronunziata sulla questione con recente sentenza affermando il seguente principio di diritto, applicabile al caso di specie: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non
è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente
e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01).
La Cassazione ha difatti precisato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020,
n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
4 Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass.
5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Il tema di causa nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”
(così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso);
-
5 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
-
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto
6 esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7 Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di lavoro. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale, si stima equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 17.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro tra
(avv. Alessandro Capursi); Parte_1
e
; ; CP_1 Controparte_2 CP_3 dott.ssa Giuseppina Lotito ex art. 417 bis cpc);
[...]
nonché
Controparte_4
[...]
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento di 8,5 punti nelle graduatorie d'istituto per il personale ATA in cui è inserito il ricorrente, in relazione al servizio militare svolto nel periodo dal
02.05.1986 al 30.09.1987- è infondata e deve essere rigettata nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalle parti resistenti sul difetto di giurisdizione dell'A.G. adita.
A fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano nel caso di specie gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 co. 4 d.lgs. 165/01. La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che “la gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti
1 di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro” (TAR Trieste n.
141/2013; TAR Lazio n 07004/2021; Cons. St., sez. VI, n. 4847/2017; TAR Bologna, n. 20/2019; Cass. Civ., Sez. Un., n.
17123 del 2019). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti ma estensibile anche alle graduatorie Ata ha ribadito che per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio. Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo (atto di macro-organizzazione), e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente
2 disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n. 8098 del 2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e
8775/2021, Cass., Sez. Un., n. 10742/2021; Cass., Sez. Un., n 13873/2021; Cass., Sez. Un., n. 21198/2017; v. nello stesso senso, , Sez. VI, n. 953/2016). Nel caso in esame CP_5 ricorre tale ultima ipotesi in quanto il ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato. Di conseguenza, l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 640/17, art. 2 co. 6 D.M. 235/14) e la normativa di rango primario, potrà essere oggetto di cognizione incidentale ed eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo. Con riferimento alla notifica per pubblici proclami richiesta dalla parte ricorrente occorre precisare quanto segue. Orbene, la nozione di “controinteressato” è stata elaborata nel processo amministrativo, tradizionalmente “a carattere impugnatorio”; “controinteressato” è colui che ha interesse alla conservazione dell'atto ed ha quindi legittimazione processuale a contrastare le censure volte al suo annullamento.
Nel giudizio civile, come è noto, il giudice, al fine di decidere se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, deve avere riguardo alla domanda, in quanto
è questa che fissa e delimita l'ambito della controversia, per cui quando non sia rilevata di ufficio la ricorrenza di un litisconsorzio necessario, incombe alla parte istante dimostrare, in relazione alla domanda formulata, i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione del contraddittorio, oltre ad indicare i soggetti ai quali deve essere esteso il giudizio.(Cass. 11 giugno 1987 n. 5086; Cass. 27 aprile 1991 n. 4633, Cass. 1 marzo 1995 n. 2353).
Peraltro, occorre ricordare che il codice di rito individua le ipotesi di litisconsorzio necessario che possono essere ricondotte a tre ordini di ragioni- ragioni di diritto sostanziale, ragioni meramente processuali ovvero, ragioni di opportunità- in ogni caso riconducibili al principio per cui si ha litisconsorzio necessario quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio ha natura plurisoggettiva e
3 deve essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe di modo che la emananda sentenza non sia inutiliter data (Cass. Civ., 12.04.2007, n.
8788). Ebbene, nel caso di specie non può essere ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei termini previsti dal nostro ordinamento processual-civilistico. Non vi è allo stato nemmeno la necessità di integrazione del contraddittorio, posto che una tale necessità potrebbe sorgere solo nel momento in cui siano individuati i soggetti che sarebbero concretamente lesi in graduatoria.
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Passando al merito, la domanda deve essere rigettata. La Suprema Corte si è pronunziata sulla questione con recente sentenza affermando il seguente principio di diritto, applicabile al caso di specie: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non
è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente
e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 22429 del 08/08/2024 (Rv. 672010 - 01).
La Cassazione ha difatti precisato che i precedenti della S.C. hanno definito la questione in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020,
n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima.
4 Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass.
5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
Il tema di causa nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”
(così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All.
A, punto A, primo inciso);
-
5 il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
-
è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso
«con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto
6 esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7 Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, la domanda attorea deve essere rigettata, essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di lavoro. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla giurisprudenza di merito anche di questo Tribunale, si stima equo compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 17.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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