Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3403/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3403/2023 R.G., avente ad oggetto
“pagamento - appalto servizio smaltimento rifiuti” fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11.2.2025, ed alla stessa riservato, con assegnazione di termine ex art. 127ter, comma IV, c.p.c. fino al 18.2.2025,
vertente
TRA
, in persona del Sindaco e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in
RO (AV) (83035), alla Via A. DE Gasperi, P.IVA: c.f. P.IVA_1
, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. P.IVA_2
Margherita Lo Chiatto, presso il cui studio in RO (AV) alla Via Papa
Giovanni XXIII 52, ed ora per il presente giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Tonino Ferrante del Foro di Benevento, c.f. , CodiceFiscale_1
il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0825 871974 e all'indirizzo PEC: ed Email_1
elettivamente domiciliato nel suo studio in NO RP (AV), alla Via C.da
Grignano n. 19, come da procura alle liti estesa su foglio separato ex art. 83 cpc e da intendersi apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
P.IVA: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
Rappresentante Dott. , con sede in Avellino alla Via Controparte_2
Cannaviello 57, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla busta di deposito telematica, dall'avv. Vincenzo De Nisco del Foro di Roma, c.f.
[...]
- Pec: , con C.F._2 Email_2
studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 ed elettivamente domiciliata presso la sede della società medesima in Avellino alla Via Cannaviello 57, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni inerenti il presente giudizio all'indirizzo pec:
Email_3
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 15.7.2023 il , in persona Parte_1 3
del legale rapp.te pro - tempore, proponeva appello nei confronti della
sentenza del Tribunale di Benevento n. 113/2023 del 16.1.2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 628/2021 emesso nei propri confronti per € 428.919,94, oltre accessori, ad istanza della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
– tempore.
L'appellante conveniva innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta società, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale e cautelare , sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto introduttivo;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 113/2023 emessa dal
Tribunale di Benevento, II Sezione Civile, Giudice Dott. Flavio Cusani,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 3557/2021, depositata in cancelleria in data
16.01.2023, mai notificata se non in forma esecutiva al
[...]
il 21.02.2023, accogliere tutte le conclusioni di merito avanzate Parte_1
nel giudizio di primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 19.12.2023 si costituiva l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, la quale eccepiva l'inammissibilità
dell'appello e, comunque, chiedeva rigettarsi lo stesso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, e per l'effetto confermare la decisione gravata, con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi ex
D.M. 55/14 e ss.mm. ii., oltre rimborso forfettario ed IVA e CPA se dovuti e 4
come per legge.
In via meramente subordinata e condizionata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse stato accolto l'appello e fosse stato ritenuto inesistente il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, proponendo anche appello incidentale condizionato:
- Accertare e dichiarare l'indebito arricchimento in capo al
[...]
per la somma di € 428.919,94 pari alle fatture emesse da Parte_1
per le prestazioni eseguite o quella maggiore o minore Controparte_1
che il Giudice riterrà di giustizia;
e per l'effetto:
- Condannare il al pagamento della somma Parte_1
di € 428.919,94 o quella somma maggiore o minore che verrà stabilita e che il
Giudice riterrà di giustizia.
Con ordinanza del 29.5.2024, stante la richiesta di rinvio dovuta all'esistenza di trattative di bonario componimento tra le parti, ritenendo implicitamente rinunciata la richiesta di sospensiva, il Giudice Designato
provvedeva al mero differimento dell'udienza di trattazione.
Con decreto del 13.1.2025 veniva quindi disposta la celebrazione della prefissata udienza del 12.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in tale sede,
il giudice, rilevando che le parti non avevano provveduto al deposito di note,
assegnava alle stesse termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., fino al 18.2.2025 per il deposito di note, riservandosi all'esito ogni altro provvedimento anche eventualmente relativo alla cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già 5
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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Osserva la Corte che, in limine litis, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Ed invero, l'art. 127ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza” come introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
e, applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti, hanno omesso di depositare note scritte sia per l'udienza prevista per il 12.2.2025 sia entro il nuovo termine perentorio del 18.2.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 12.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Pertanto, tenendo conto che il decreto del 13.1.2025con il quale è stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato regolarmente comunicato alle parti in pari data a mezzo posta certificata, e che anche la successiva ordinanza del 12.2.2025 con la 6
quale è stato assegnato il nuovo termine perentorio fino al 18.2.2025 per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata alle medesime parti a mezzo posta certificata sempre in pari data, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con citazione del 15.7.2023 dal
[...]
, in persona del legale rapp.te pro - tempore, nei confronti Parte_1
della in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1
tempore, nonché sull'appello incidentale da quest'ultima proposto con la propria comparsa di costituzione del 19.12.2023, entrambi avverso la sentenza
del Tribunale di Benevento n. 113/2023 del 16.1.2023, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.2.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonio Mungo
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IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo