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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2190/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210017546777000 SANZIONI AMM. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha impugnato la Cartelle di pagamento n. 29120210017546777000 (notificata a mezzo pec il 27.01.2022) limitatamente alla Sanzione amministrativa ex artt. 7/bis e 39 d.lgs.
n. 241/97, anno d'imposta 2013, chiedendone l'annullamento (cfr. provvedimenti citati in atti).
Da dedotto: l' inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec della cartella, il difetto di notifica del presupposto Avviso di accertamento, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità dei propri provvedimenti e delle relative procedure e (su chiamata in causa ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999)
l'Agenzia delle entrate la quale ha contestato le censure di parte ricorrente: entrambe hanno concluso – con motivazioni diverse - per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica in contestazione è stata eseguita dall' l'indirizzo pec “notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it.”(cfr.documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 982 del 16.01.2023) ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile il soggetto mittente anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri: il Contribuente non ha addotto alcuna lesione del proprio diritto di difesa per avere ricevuto la notifica di che trattasi da un indirizzo diverso da quello risultante dal citato pubblico registro (di segno analogo: Cassazione, n. 26419 del 2020).
Eventuali vizi di notifica sono stati – comunque - “sanati”, ex art. 156 cpc, dall'avvenuta impugnazione
(Cassazione, SS.UU. n. 23620/18 e n.7665/2016).
2.- La Cartella in contestazione indica puntualmente: “Iscrizione a ruolo della sanzione contestata con atto n. 920CI0200387/2018 prot. n. 68375 del 11 /09/2018, notificato a mezzo raccomandata AG n.
78708197083.9 del 21/09/2018 depositata per temporanea assenza del destinatario presso l'ufficio postale in data 25/09/2018 e ritirata il 27/09/201 8, entro il termine dei 10 gg. (art. 8 Legge 890/1982) , in quanto - per mancata adesione alla definizione agevolata di 1/3 della sanzione (ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.
Lgs. n. 472/97) e per mancata opposizione - l'atto di contestazione si è reso definitivo” (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Nessun vizio motivazionale -pertanto – può ritenersi sussistente.
I superiori elementi, infatti, hanno reso edotto il ricorrente delle ragioni di fatto, dei presupposti di legge e della consistenza (an e quantum) della pretesa.
3.- L'Agente della riscossione ha ricevuto il ruolo (n. 2021/000216), il 25.07.2021: ha notificato la cartella il 27.01.2022 (cfr. documentazione in atti).
Va, inoltre, richiamata la “sospensione emergenziale COVID - 19”: dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 (art. 68 DL 18/2020 - cd. “decreto cura Italia” e ss.mm.ii) che ha disposto la sospensione per 542 giorni.
L'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere contestata con l'impugnazione dell'atto di contestazione n. 920CI0200387/2018 (primo atto con il quale è stata portata in esecuzione la pretesa) che è stato notificato per “compiuta giacenza” (art. 8 Legge 890/1982), a mezzo raccomandata AG n. P.IVA_1.9 del 21/09/2018 entro i termini di prescrizione.
La cartella di pagamento è stata notificata, a mezzo pec, come dedotto dal ricorrente, il 27/01/2022: entro i termini di prescrizione quinquennale (Cassazione, n. 5577/2019).
4.- Il ricorrente (con memoria del 12 febbraio 2026) ha versato in atti documentazione afferente la procedura di notifica sottoscritta dal destinatario ed indicante il n. identificativo del plico raccomandato (e relativa data e sigla del soggetto notificatore) depositato presso l'ufficio postale (cfr. memoria e relativa documentazione in atti), né ha dimostrato a quale diverso atto la documentazione in contestazione (da lui sottoscritta) fosse eventualmente riferibile (cfr. memoria in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella complessità delle disposizioni emergenziali sopra richiamate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO GE IU TO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
GE IGNAZIO, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2190/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210017546777000 SANZIONI AMM. 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha impugnato la Cartelle di pagamento n. 29120210017546777000 (notificata a mezzo pec il 27.01.2022) limitatamente alla Sanzione amministrativa ex artt. 7/bis e 39 d.lgs.
n. 241/97, anno d'imposta 2013, chiedendone l'annullamento (cfr. provvedimenti citati in atti).
Da dedotto: l' inesistenza giuridica della notifica a mezzo pec della cartella, il difetto di notifica del presupposto Avviso di accertamento, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione (cfr. ricorso in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto difendendo la legittimità dei propri provvedimenti e delle relative procedure e (su chiamata in causa ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999)
l'Agenzia delle entrate la quale ha contestato le censure di parte ricorrente: entrambe hanno concluso – con motivazioni diverse - per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La notifica in contestazione è stata eseguita dall' l'indirizzo pec “notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it.”(cfr.documentazione in atti).
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 982 del 16.01.2023) ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale è evincibile il soggetto mittente anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri: il Contribuente non ha addotto alcuna lesione del proprio diritto di difesa per avere ricevuto la notifica di che trattasi da un indirizzo diverso da quello risultante dal citato pubblico registro (di segno analogo: Cassazione, n. 26419 del 2020).
Eventuali vizi di notifica sono stati – comunque - “sanati”, ex art. 156 cpc, dall'avvenuta impugnazione
(Cassazione, SS.UU. n. 23620/18 e n.7665/2016).
2.- La Cartella in contestazione indica puntualmente: “Iscrizione a ruolo della sanzione contestata con atto n. 920CI0200387/2018 prot. n. 68375 del 11 /09/2018, notificato a mezzo raccomandata AG n.
78708197083.9 del 21/09/2018 depositata per temporanea assenza del destinatario presso l'ufficio postale in data 25/09/2018 e ritirata il 27/09/201 8, entro il termine dei 10 gg. (art. 8 Legge 890/1982) , in quanto - per mancata adesione alla definizione agevolata di 1/3 della sanzione (ai sensi dell'art. 16 comma 3 del D.
Lgs. n. 472/97) e per mancata opposizione - l'atto di contestazione si è reso definitivo” (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Nessun vizio motivazionale -pertanto – può ritenersi sussistente.
I superiori elementi, infatti, hanno reso edotto il ricorrente delle ragioni di fatto, dei presupposti di legge e della consistenza (an e quantum) della pretesa.
3.- L'Agente della riscossione ha ricevuto il ruolo (n. 2021/000216), il 25.07.2021: ha notificato la cartella il 27.01.2022 (cfr. documentazione in atti).
Va, inoltre, richiamata la “sospensione emergenziale COVID - 19”: dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 (art. 68 DL 18/2020 - cd. “decreto cura Italia” e ss.mm.ii) che ha disposto la sospensione per 542 giorni.
L'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere contestata con l'impugnazione dell'atto di contestazione n. 920CI0200387/2018 (primo atto con il quale è stata portata in esecuzione la pretesa) che è stato notificato per “compiuta giacenza” (art. 8 Legge 890/1982), a mezzo raccomandata AG n. P.IVA_1.9 del 21/09/2018 entro i termini di prescrizione.
La cartella di pagamento è stata notificata, a mezzo pec, come dedotto dal ricorrente, il 27/01/2022: entro i termini di prescrizione quinquennale (Cassazione, n. 5577/2019).
4.- Il ricorrente (con memoria del 12 febbraio 2026) ha versato in atti documentazione afferente la procedura di notifica sottoscritta dal destinatario ed indicante il n. identificativo del plico raccomandato (e relativa data e sigla del soggetto notificatore) depositato presso l'ufficio postale (cfr. memoria e relativa documentazione in atti), né ha dimostrato a quale diverso atto la documentazione in contestazione (da lui sottoscritta) fosse eventualmente riferibile (cfr. memoria in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate e nella complessità delle disposizioni emergenziali sopra richiamate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Agrigento, 23 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO GE IU TO