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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/03/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 66/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 670/2018 emessa dal Tribunale civile di Gela
il 19.12.2018, depositata in pari data, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Angelo Rosario Ventura presso il cui studio sito in Gela, via G.N. Bresmes
n. 5 è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
quale Legale rapp.te e Titolare della omonima Ditta “ Org_1
(P.Iva , corrente in Gela, Via Albinoni, n. 8, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Gela Via Risorgimento n. 134 presso lo studio dell'Avv. Luigi
1 che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla CP_1
comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
04.05.1963, , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Angelo Rosario
Ventura - C.F.: presso il cui studio sito in Gela, via C.F._4
G.N. Bresmes n.5 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello e per
l'effetto statuire che nulla deve all'appellata Controparte_3 CP_1
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso nei
[...]
confronti del medesimo appellante;
con vittoria di spese di entrambi i gradi
di giudizio”.
Per l'appellata: “l'appellata in persona del Controparte_4
Titolare p.t., precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutto quanto
dedotto, chiesto ed eccepito in seno alla Comparsa responsiva in atti ed ogni
altro atto difensivo di parte, precedente verbale di causa e risultanze
istruttorie in atti, quivi da intendersi per intero trascritto e richiamato,
concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, siccome assolutamente
infondato in fatto e diritto. Segnatamente, il deducente appellato chiede
accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
1)Ritenere e dichiarare inammissibile il gravame avversario, ex art. 342
cpc, stante la mancata indicazione dei motivi di appello, secondo tutto
quanto meglio argomentato in seno al punto I della presente comparsa;
2 2)Ritenere e dichiarare inammissibile il gravame avversario, ex art. 348bis- ter cpc, non avendo lo stesso alcuna ragionevole probabilità di privare di fondamento la sentenza di primo grado, secondo tutto quanto meglio argomentato in seno al punto II della presente comparsa;
3)Ritenere e dichiarare coperti dal giudicato i capi della sentenza non specificamente impugnati, con particolare riguardo a quelli con cui il
Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la doglianza dei coniugi
relativa alla presunta estraneità del marito ha confermato Parte_2
il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti in primo grado, ha considerato l'opposizione spiegata dai Sigg.ri Parte_2
come manifestamente infondata e, per tale motivo, ricorrente il presupposto oggettivo per l'applicabilità della condanna di cui al terzo comma dell'art.
96 cpc., secondo tutto quanto meglio argomentato in seno al punto III della presente comparsa.
Nel merito
4)Ritenere e dichiarare contraddittorio, infondato, inammissibilità e/o inaccoglibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi Parte_1
meglio esposti al punto IV della superiore trattazione in diritto;
5)Per l'effetto, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata con l'appello, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n. 670/2018;
6)Condannare il Sig. al pagamento delle spese e dei Parte_1
compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed ulteriori oneri accessori per legge, oltre che di quelle afferenti alla esperita
Inibitoria, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
- Si chiede, pertanto, che la causa sia posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di Comparse conclusionali e Repliche”.
Per Lo Porto Giovanna: “condivide il contenuto dell'appello in data
19/2/2019 del marito, , chiedendone l'accoglimento”. Parte_1
3 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
670/2018 emessa dal Tribunale civile di Gela il 19.12.2018, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 228/2017 emesso dal Tribunale di Gela
in danno di e per € 20.500,00, oltre le Controparte_2 Parte_1
spese del procedimento liquidate in € 706,00 ed ulteriori oneri accessori per legge, e in favore di titolare della omonima Controparte_1 [...]
a titolo di corrispettivi dovuti per la vendita di merci Controparte_4
effettuata dalla con dispositivo del seguente tenore: Controparte_4
“Il tribunale di Gela, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa civile iscritta al n. 975 /2017 R.G., così dispone: - rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_2 Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 228/2017 emanato
[...]
dal Tribunale di Gela il 23 maggio 2017 e lo dichiara esecutivo;
- condanna
e in solido al pagamento in favore Controparte_2 Parte_1
di titolare dell'omonima delle Controparte_1 Controparte_4
spese processuali che liquida in € 4.025,00 per compensi avvocato (di cui €
875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge nonchè al pagamento della somma ex art. 96 terzo comma c.p.c. di € 1.000,00 oltre interessi legali su quest'ultimo importo da oggi al soddisfo”.
L'appellante ancora il proposto gravame ad un unico motivo lamentando l'errore del primo Giudice nel non averlo ritenuto soggetto estraneo alla obbligazione di pagamento del prezzo della merce acquistata dalla moglie, preso la dell'appellata. Controparte_2 Controparte_4
4 Sostiene di non avere acquistato detta merce e di non essersi mai impegnato al pagamento della stessa, per cui non poteva condannato al pagamento della somma ingiunta in solido con la moglie.
Prova ne sia di ciò, a suo dire, la scrittura del 23/05/2014 di riconoscimento del debito nei confronti della sottoscritta soltanto dalla moglie, CP_1 [...]
ed il fatto che solo quest'ultima aveva sottoscritto la CP_2
proposta di commissione.
L'appellante ha spiegato, pertanto, le seguenti domande: “Voglia la Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello e per l'effetto statuire che Controparte_3
nulla deve all'appellata , conseguendone la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo nei di lui confronti;
e ciò per le ragioni infra sostenute;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”, proponendo istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c..
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del Controparte_1
gravame ex art. 342 c.p.c ed ex art. 348 bis c.p.c., opponendosi all'istanza di inibitoria e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6/3/2019 si Controparte_2
costituiva in giudizio limitandosi a sostenere di condividere “il contenuto dell'appello proposto dal marito, e chiedendone Parte_1
l'accoglimento”.
Con ordinanza riservata del 17.04.2019, resa nel sub procedimento n. 66-
1/2019, la Corte, ritenuta l'insussistenza di gravi e fondati motivi, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La Corte, sostituita l'udienza del 26.10.2023 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 2. Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, si osserva che, a proposito dell'art. 348 bis c.p.c., l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni,
momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n. 26097/2014)
delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio,
giustificative prima facie di un esame di merito.
3. Va accolta invece l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. formulata dall'appellata, essendosi l'appellante col proposto gravame limitato a riproporre la doglianza relativa alla sua asserita estraneità al contratto di compravendita della merce oggetto di causa, sostenendo di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte, già disattesa e dichiarata inammissibile dal primo giudice in sentenza “poiché formulata per la prima
volta in seno alla memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che si configura come
una non consentita mutatio libelli, condividendosi in tal senso le difese formulate da parte opposta e considerato peraltro che nell'opposizione a decreto ingiuntivo tutta la tesi difensiva degli opponenti è stata basata solo sull'eccezione di prescrizione, già respinta da questo giudice con precedente
6 ordinanza” (pag. 3 sentenza Tribunale), senza null'altro aggiungere a confutazione di ciò.
L'appello proposto va pertanto dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
4. All'inammissibilità dell'appello segue la condanna dello alla Pt_1
rifusione in favore di delle spese di questo grado di Controparte_1
giudizio, liquidate come in dispositivo secondo vigenti tariffe, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, proprio della controversia,
esclusa la fase istruttoria non svolta nel giudizio di appello, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Brancacci, dichiaratosi antistatario.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 670/2018 Parte_1
emessa dal Tribunale civile di Gela il 19.12.2018, depositata in pari data, che conferma.
Condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
3.966,00, oltre al rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Brancacci, dichiaratosi antistatario.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico di il pagamento di un ulteriore Parte_1
7 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 22 marzo 2023.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 66/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 670/2018 emessa dal Tribunale civile di Gela
il 19.12.2018, depositata in pari data, proposto
DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
Angelo Rosario Ventura presso il cui studio sito in Gela, via G.N. Bresmes
n. 5 è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
quale Legale rapp.te e Titolare della omonima Ditta “ Org_1
(P.Iva , corrente in Gela, Via Albinoni, n. 8, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Gela Via Risorgimento n. 134 presso lo studio dell'Avv. Luigi
1 che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla CP_1
comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
04.05.1963, , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Angelo Rosario
Ventura - C.F.: presso il cui studio sito in Gela, via C.F._4
G.N. Bresmes n.5 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante:“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello e per
l'effetto statuire che nulla deve all'appellata Controparte_3 CP_1
, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso nei
[...]
confronti del medesimo appellante;
con vittoria di spese di entrambi i gradi
di giudizio”.
Per l'appellata: “l'appellata in persona del Controparte_4
Titolare p.t., precisa le proprie conclusioni, riportandosi a tutto quanto
dedotto, chiesto ed eccepito in seno alla Comparsa responsiva in atti ed ogni
altro atto difensivo di parte, precedente verbale di causa e risultanze
istruttorie in atti, quivi da intendersi per intero trascritto e richiamato,
concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, siccome assolutamente
infondato in fatto e diritto. Segnatamente, il deducente appellato chiede
accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
1)Ritenere e dichiarare inammissibile il gravame avversario, ex art. 342
cpc, stante la mancata indicazione dei motivi di appello, secondo tutto
quanto meglio argomentato in seno al punto I della presente comparsa;
2 2)Ritenere e dichiarare inammissibile il gravame avversario, ex art. 348bis- ter cpc, non avendo lo stesso alcuna ragionevole probabilità di privare di fondamento la sentenza di primo grado, secondo tutto quanto meglio argomentato in seno al punto II della presente comparsa;
3)Ritenere e dichiarare coperti dal giudicato i capi della sentenza non specificamente impugnati, con particolare riguardo a quelli con cui il
Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la doglianza dei coniugi
relativa alla presunta estraneità del marito ha confermato Parte_2
il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti in primo grado, ha considerato l'opposizione spiegata dai Sigg.ri Parte_2
come manifestamente infondata e, per tale motivo, ricorrente il presupposto oggettivo per l'applicabilità della condanna di cui al terzo comma dell'art.
96 cpc., secondo tutto quanto meglio argomentato in seno al punto III della presente comparsa.
Nel merito
4)Ritenere e dichiarare contraddittorio, infondato, inammissibilità e/o inaccoglibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi Parte_1
meglio esposti al punto IV della superiore trattazione in diritto;
5)Per l'effetto, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata con l'appello, confermando le statuizioni contenute nella sentenza n. 670/2018;
6)Condannare il Sig. al pagamento delle spese e dei Parte_1
compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali ed ulteriori oneri accessori per legge, oltre che di quelle afferenti alla esperita
Inibitoria, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore antistatario, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
- Si chiede, pertanto, che la causa sia posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di Comparse conclusionali e Repliche”.
Per Lo Porto Giovanna: “condivide il contenuto dell'appello in data
19/2/2019 del marito, , chiedendone l'accoglimento”. Parte_1
3 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
670/2018 emessa dal Tribunale civile di Gela il 19.12.2018, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 228/2017 emesso dal Tribunale di Gela
in danno di e per € 20.500,00, oltre le Controparte_2 Parte_1
spese del procedimento liquidate in € 706,00 ed ulteriori oneri accessori per legge, e in favore di titolare della omonima Controparte_1 [...]
a titolo di corrispettivi dovuti per la vendita di merci Controparte_4
effettuata dalla con dispositivo del seguente tenore: Controparte_4
“Il tribunale di Gela, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa civile iscritta al n. 975 /2017 R.G., così dispone: - rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_2 Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 228/2017 emanato
[...]
dal Tribunale di Gela il 23 maggio 2017 e lo dichiara esecutivo;
- condanna
e in solido al pagamento in favore Controparte_2 Parte_1
di titolare dell'omonima delle Controparte_1 Controparte_4
spese processuali che liquida in € 4.025,00 per compensi avvocato (di cui €
875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge nonchè al pagamento della somma ex art. 96 terzo comma c.p.c. di € 1.000,00 oltre interessi legali su quest'ultimo importo da oggi al soddisfo”.
L'appellante ancora il proposto gravame ad un unico motivo lamentando l'errore del primo Giudice nel non averlo ritenuto soggetto estraneo alla obbligazione di pagamento del prezzo della merce acquistata dalla moglie, preso la dell'appellata. Controparte_2 Controparte_4
4 Sostiene di non avere acquistato detta merce e di non essersi mai impegnato al pagamento della stessa, per cui non poteva condannato al pagamento della somma ingiunta in solido con la moglie.
Prova ne sia di ciò, a suo dire, la scrittura del 23/05/2014 di riconoscimento del debito nei confronti della sottoscritta soltanto dalla moglie, CP_1 [...]
ed il fatto che solo quest'ultima aveva sottoscritto la CP_2
proposta di commissione.
L'appellante ha spiegato, pertanto, le seguenti domande: “Voglia la Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello e per l'effetto statuire che Controparte_3
nulla deve all'appellata , conseguendone la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo nei di lui confronti;
e ciò per le ragioni infra sostenute;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”, proponendo istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c..
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del Controparte_1
gravame ex art. 342 c.p.c ed ex art. 348 bis c.p.c., opponendosi all'istanza di inibitoria e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6/3/2019 si Controparte_2
costituiva in giudizio limitandosi a sostenere di condividere “il contenuto dell'appello proposto dal marito, e chiedendone Parte_1
l'accoglimento”.
Con ordinanza riservata del 17.04.2019, resa nel sub procedimento n. 66-
1/2019, la Corte, ritenuta l'insussistenza di gravi e fondati motivi, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La Corte, sostituita l'udienza del 26.10.2023 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 2. Preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, si osserva che, a proposito dell'art. 348 bis c.p.c., l'eccezione debba ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni,
momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n. 26097/2014)
delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio,
giustificative prima facie di un esame di merito.
3. Va accolta invece l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. formulata dall'appellata, essendosi l'appellante col proposto gravame limitato a riproporre la doglianza relativa alla sua asserita estraneità al contratto di compravendita della merce oggetto di causa, sostenendo di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte, già disattesa e dichiarata inammissibile dal primo giudice in sentenza “poiché formulata per la prima
volta in seno alla memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che si configura come
una non consentita mutatio libelli, condividendosi in tal senso le difese formulate da parte opposta e considerato peraltro che nell'opposizione a decreto ingiuntivo tutta la tesi difensiva degli opponenti è stata basata solo sull'eccezione di prescrizione, già respinta da questo giudice con precedente
6 ordinanza” (pag. 3 sentenza Tribunale), senza null'altro aggiungere a confutazione di ciò.
L'appello proposto va pertanto dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
4. All'inammissibilità dell'appello segue la condanna dello alla Pt_1
rifusione in favore di delle spese di questo grado di Controparte_1
giudizio, liquidate come in dispositivo secondo vigenti tariffe, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, proprio della controversia,
esclusa la fase istruttoria non svolta nel giudizio di appello, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Brancacci, dichiaratosi antistatario.
5. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 670/2018 Parte_1
emessa dal Tribunale civile di Gela il 19.12.2018, depositata in pari data, che conferma.
Condanna alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
3.966,00, oltre al rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luigi Brancacci, dichiaratosi antistatario.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico di il pagamento di un ulteriore Parte_1
7 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 22 marzo 2023.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
8