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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 4627/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...];
- (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
IT (FG) in Via L. Capuano s.c.,
entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Jacopo Sanalitro (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Controparte_3
), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._4
Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 55
1 - ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona Controparte_4 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Arcangelo Guzzo (C.F.:
e Claudio Martino (C.F.: ), elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 30
-resistente-
nonché
- (C.F.: ), nella persona del legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Carmela Capobianco (C.F.: , elettivamente C.F._7
domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro il e contro la , con il quale hanno CP Controparte_4 CP_5
premesso:
- di essere proprietario di terreni siti in agro di IT (FG), località Controparte_1
Muschiaturo, identificati al catasto terreni del Comune al foglio n. 5, particelle:
-14 di ha 0.50.10, seminativo di 2^classe;
-15 di ha 0.87.23, seminativo di 2^classe;
-16 di ha 0.62.94, seminativo di 2^classe;
-85 di ha 0.60.90, seminativo di 2^classe;
-146 di ha 0.29.24, seminativo di 2^classe, il tutto per un'estensione complessiva pari a circa trentamila metri quadrati (mq. 30.000), interamente condotta ad ortaggi e frutta: su tali aree insistono serre metalliche con copertura in nylon per colture orticole, aventi una superficie di circa quattromila metri quadrati (mq.
4000);
2 - di essere proprietario di taluni appezzamenti di terreno siti in agro di CP_2
IT, località Muschiaturo, identificati al catasto terreni del Comune al foglio n. 5,
particelle:
-1 di ha 0.37,48, uliveto di 3^classe;
-3 di ha 0.06.30, orto irriguo di 1^classe; ha 0.00.49, seminativo di 2^classe;
-4 di ha 0.29.66, orto irriguo di 1^classe; ha 0.43.34, uliveto di 3^classe;
-5 di ha 0.18.57, orto di classe unica;
ha di 0.50.72, uliveto di 3^classe;
-7 di ha 0.54.33, orto irriguo di 1^classe; ha 0.15.88, uliveto di 3^classe;
-121 di ha 0.11.64, orto irriguo di 1^classe;
- 128 di ha 0.00.38, orto di classe unica;
-150 di ha 0.00.03, orto di classe unica;
e al foglio n.4, particelle:
-147 di ha 0.50.22, orto irr. Di 1^classe; ha 0.05.28, inc. prod. Di 2^classe;
-148 di ha 0.45.20, orto irriguo di 1^classe;
-149 di ha 0.24.20, orto irriguo di 1^classe;
-506 di ha 0.20.19, incolto produttivo di 2^ classe, il tutto per un'estensione complessiva di terreno pari a circa quarantaduemilaquattrocento metri quadrati (mq. 42.400), condotta ad ortaggi e frutta ed a uliveto: su tali aree insistono serre metalliche con copertura in nylon per colture orticole, aventi una superficie di circa cinquemila metri quadrati (mq. 5000);
- che nei primi giorni di dicembre 2017 erano stati effettuati, ad opera del
[...]
, lavori di pulizia e manutenzione del canale Santa AR, “nel tratto Controparte_4
che va dal ponticello della strada del Muschiaturo al ponticello cha dà accesso alla proprietà
del sig. depositando i fanghi di risulta direttamente sugli argini del CP_1 Parte_1
, sulla stradina ricavata sull'argine nord del e lungo i fondi a
[...] Parte_1
valle dell'argine nord…”;
- che, con nota del 9.01.2018 indirizzata al Consorzio di Bonifica di Capitanata, alla CP_5
, nonché all'Autorità di Bacino della Puglia ed al Comune di IT, i procuratori
[...]
delle suddette parti ricorrenti evidenziavano che la presenza di accumuli di fango, detriti e materie sciolte derivanti dai lavori di bonifica del canale Santa AR “oltre a mettere in dubbio la qualità del lavoro svolto, reca altresì un grave pregiudizio al sig. ai CP_1
3 proprietari dei fondi contigui, atteso che rende impraticabile tanto il ponticello…quanto la stradina realizzata sull'argine che permette di entrare sui fondi limitrofi al canale”;
- che con tale nota veniva richiesto pertanto l'immediato smaltimento dei materiali di risulta in oggetto, onde consentire un agevole accesso ai fondi interessati, nonché di completare i lavori di gestione e manutenzione del canale Santa AR nel minor tempo possibile al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori allagamenti e dei conseguenti danni;
- che nel febbraio del 2018 i tecnici incaricati dal Controparte_4
provvedevano ad effettuare un intervento di spianamento sul tratto di strada del in Pt_1
oggetto;
-che in relazione a tale intervento il tecnico di parte precisava che “la predetta operazione ha riguardato in particolare il tratto di strada che costeggia la già citata proprietà CP_1
e , specificando altresì che “detti fanghi sono potenzialmente intrisi di residui di CP_2
pesticidi e anticrittogamici di natura chimica sicuramente nocivi per la salute umana e quindi pericolosi da lasciare abbandonati per strada e lungo i fondi dei frontisti”, mentre il geometra rilevava che “i fanghi così semplicemente appoggiati e depositati sulla Controparte_6
sponda, sull'argine Nord e sulla banchina della stradina realizzata sullo stesso argine Nord del , dopo la fase di essiccazione e fratturazione sono destinati a Parte_1
tornare nello stesso alveo dal quale sono stati temporaneamente rimossi a causa del ruscellamento delle acque meteoriche” e che “come si osserva nelle foto da n.16 a n. 29 i fanghi oltre ad essere semplicemente addossati sono anche infestati di vegetazione spontanea quali canne, cannucce e altre erbacce anche in avviato stato di decomposizione”;
-che gli interventi eseguiti ad opera del Controparte_4
arrecavano alle parti ricorrenti ulteriori danni e disagi, rendendo “di fatto impraticabile tanto il ponticello che consente l'accesso al fondo, quanto la stradina realizzata sull'argine che permette di entrare sui fondi limitrofi al ”; Pt_1
- che, nonostante i lavori eseguiti dal , “la stradina o pista di servizio non è stata CP
sistemata, ma al contrario è stata ulteriormente danneggiata a seguito del deposito dei fanghi e del transito dei mezzi d'opera”;
- che, come asserito dal suddetto geometra “non solo i lavori eseguiti non sono CP_6
serviti per il miglioramento delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Polder del
Muschiaturo, ma hanno reso impraticabile la Pista esistente sull'argine Nord dello stesso
4 Santa AR ed hanno potenzialmente inquinato l'ambiente limitrofo al con Pt_1
l'abbandono di fanghi da drenaggio e non per ultimo hanno creato le condizioni per un presunto danno da interramento che si verificherà non appena si registreranno le prime
piogge abbondanti che realizzeranno di fatto il ritorno dei fanghi dragati nello stesso letto di provenienza”.
Su tali premesse i ricorrenti hanno quindi avanzato all'adito Tribunale richiesta di condanna degli enti convenuti, anche in solido tra loro, “al ripristino del ponticello (che consente
Co l'accesso ai fondi) e della pista esistente sull'argine nord del Canale Santa AR, nonché al risarcimento dei danni arrecati ai proprietari dei terreni per il pregiudizio sopra
esposto, da quantificarsi, secondo equità e/o anche da determinarsi in corso di causa anche mediante CTU che sin d'ora si chiede di voler ammettere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
…
Con comparsa del 4 gennaio 2019 si è costituita in giudizio la , la quale CP_5
preliminarmente ha eccepito il difetto di competenza per materia del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario non specializzato nonché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità e indeterminatezza della causa petendi e del petitum; ha altresì contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del canale Santa AR sia di competenza esclusiva del CP
, nel cui comprensorio consortile tale canale ricade.
[...]
In data 4.02.2019 si è costituito in giudizio anche il , eccependo in via preliminare CP
la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario, deducendo la genericità dei fatti posti a suo fondamento sia in ordine alla causa petendi che al petitum, nonché contestando l'incompetenza del Tribunale delle acque pubbliche in favore del giudice ordinario non specializzato;
ha inoltre contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che il canale Santa AR costituisce un'opera idraulica di seconda categoria ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 523/1904, e dunque un canale naturale e demaniale la responsabilità della cui manutenzione è di competenza esclusiva della . CP_5
Ha, ancora, eccepito il difetto di giurisdizione, sul presupposto che “spetta alla Pubblica
Amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e
5 per la loro manutenzione rispondono alla scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche
e alle buone regole dell'arte”.
Nel merito della domanda attorea, il ne ha contestato la fondatezza, Controparte_4
deducendo in ordine al mancato utilizzo della pista e del ponticello demaniali posti sull'argine nord del che “nessuna doglianza in ordine a quanto accaduto e quanto accade sui Pt_1
suddetti immobili demaniali o in ordine alla pretesa impraticabilità dei medesimi può essere
legittimamente avanzata dal sig. e dal sig. per il Controparte_1 CP_2
semplice fatto che entrambi i ricorrenti non sono autorizzati all'uso né della pista né del ponticello sull'argine nord del , per non aver gli stessi mai avanzato Parte_1
alcuna richiesta concessoria o autorizzativa in tal senso e per non aver mai versato alcun
canone che sarebbe dovuto per il passaggio ai sensi e per gli effetti delle norme regionali e del Regolamento della n.1772013”; infine, con riguardo al potenziale danno CP_5
ambientale lamentato dai ricorrenti, il ha contestato la composizione CP
asseritamente inquinante dei citati accumuli, precisando che tali materiali costituirebbero la risulta di quanto già presente nell'alveo del . Pt_1
…
Ammesse parzialmente le prove come da ordinanza del 3.3.2021 ed espletate le stesse dinanzi al Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 10.1.2023 e, successivamente, dopo un rinvio ex officio, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno preliminarmente esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dalle parti convenute.
Infondata è l'eccezione di incompetenza per materia sollevata sia dal che dalla CP
. CP_5
In proposito è sufficiente richiamare Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese
6 ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
Nel caso di specie si deduce, nella sostanza, una difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione del canale effettuati nel dicembre 2017 e nel febbraio 2018: da qui discende,
in base ai principi enunciati dalla detta pronuncia, la competenza di questo Tribunale
regionale delle acque pubbliche.
:..
Quanto alla dedotta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, anch'essa va rigettata, risultando da tale atto sufficientemente chiaro che i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni asseritamente subiti come conseguenza dei lavori realizzati dal convenuto CP
nel dicembre 2017 e nel febbraio 2018 per la pulizia del letto del canale Santa AR, in occasione dei quali lavori i fanghi ed i detriti estratti dal canale sarebbero stati accumulati, oltre che in prossimità dei fondi dei ricorrenti (potenzialmente inquinando l'ambiente), anche lungo una stradina esistente sull'argine del canale nonché nei pressi di un ponticello anch'esso situato in loco, in maniera tale da rendere impraticabili tanto la stradina che il ponticello, che permettevano l'accesso alla proprietà di essi ricorrenti: i danni di cui si chiede il risarcimento sarebbero, quindi, quelli consistenti in un potenziale danno ambientale nonché quelli conseguenti al mancato utilizzo della pista e del ponticello per l'accesso ai propri fondi.
…
Ciò detto quanto alla dedotta nullità, la domanda deve tuttavia essere rigettata nel merito in quanto la prova dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti è del tutto carente e
7 contraddittoria, oltre che per il quantum (al che si potrebbe ovviare con una liquidazione equitativa), anche e soprattutto per l'an.
Valgono, invero, le considerazioni che seguono.
Non è contestato che i lavori di manutenzione del canale Santa AR siano stati effettuati e che i fanghi ed i detriti, asportati dal letto del canale in occasione della pulizia dello stesso, siano stati accumulati lungo l'argine del canale, in prossimità della proprietà dei ricorrenti.
Ma è innanzitutto contraddittoria la prova che tale accumulo sia stato effettuato in maniera tale da rendere del tutto impraticabili la strada posta lungo l'argine nonché il ponticello situato lì nei pressi (e che, unitamente alla detta strada, consente l'accesso ai fondi dei ricorrenti).
In proposito, infatti, se i testi , e (tutti addotti dai ricorrenti e Tes_1 Tes_2 Tes_3
proprietari di fondi limitrofi) hanno dichiarato che l'accumulo di fanghi e di detriti aveva reso impraticabile tanto il ponticello quanto la stradina realizzata sull'argine del canale Santa
AR, al contrario il teste (legale rappresentante della società Testimone_4
cooperativa a cui il consorzio di bonifica ha affidato i lavori di pulizia del canale ha dichiarato:
“preciso che il materiale depositato non occupava completamente la carreggiata”; ed il teste
(dipendente del , in qualità di funzionario del settore tecnico, Testimone_5 CP
agrario e forestale) ha a sua volta dichiarato: “mi sono occupato io, personalmente, quale direttore dei lavori del deposito sulla pista di servizio posta a margine del Parte_1
, per provvedere successivamente alla risaponatura e al ripristino degli argini del
[...]
utilizzando il medesimo materiale. Vorrei inoltre precisare che detto materiale non Pt_1
ha occupato l'intera careggiata della pista di servizio, ma veniva accostato al margine, non occupando l'intera pista”.
Peraltro, le circostanza dedotte in ricorso (si ribadisce: totale ostruzione di stradina e ponticello mediante accumulo di fanghi e detriti) non risulta documentata nemmeno dalle foto allegate alla consulenza di parte.
Appare, inoltre, sfornita di prova la circostanza che i fanghi ed i detriti siano stati lasciati abbandonati in loco oltre il tempo ragionevolmente necessario per la conclusione dei lavori e per l'eliminazione di tutte le tracce dei lavori stessi.
Sui tempi di durata di tale deposito, infatti, i testi di parte ricorrente nulla hanno precisato,
mentre, al contrario, il teste (dipendente della , con la Testimone_6 CP_5
8 qualifica di funzionario nella sezione opere pubbliche e infrastrutture, servizio autorità
idraulica) ed il già citato teste hanno riferito di essersi recati sui luoghi nel novembre Tes_5
2018 e di avere constatato l'assenza di materiale di espurgo lungo la pista di servizio e sul ponticello di attraversamento.
E' in ogni caso indiscusso (lo affermano gli stessi testi di parte ricorrente) che i ricorrenti hanno comunque potuto avere accesso alle loro proprietà in altro modo, seppure dovendo effettuare percorsi più lunghi (cfr. le dichiarazioni dei testi , , , Tes_1 Tes_2 Tes_3
, ): orbene, è del tutto sfornita di prova la circostanza che tale maggiore Tes_7 Tes_4
lunghezza del percorso da effettuare abbia provocato ai ricorrenti dei veri e propri danni,
anziché dei semplici disagi.
Così come non vi è alcuna prova documentale che i ricorrenti abbiano dovuto effettivamente sostenere, per crearsi dei percorsi alternativi, dei costi come quantificati dal consulente di parte, geometra CP_6
Quanto ai presunti danni ambientali non occorre spendere alcuna parola, rimanendo una mera illazione la carica inquinante dei materiali asseritamente lasciati in loco nel corso dei lavori.
Quanto, infine, alla richiesta di condannare i convenuti “al ripristino del ponticello (che consente l'accesso ai fondi) e della pista esistente”, essa è rimasta una domanda piuttosto incomprensibile (otre che priva di qualsivoglia supporto probatorio), non comprendendosi nemmeno se i ricorrenti abbiano inteso tale richiesta di ripristino quale eliminazione di quanto asseritamente accumulato lungo strada e ponticello (ma, come si è detto, da quanto dichiarato dai testi di parte resistente è emerso che, in loco, già nel novembre 2018 non vi era più nulla;
e da quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente non è emerso il contrario);
oppure quale richiesta di porre riparo ad eventuali danni cagionati a strada e ponticello durante i lavori (ma che siano stati cagionati danni non lo ha dichiarato nessuno, nemmeno i testi di parte ricorrente).
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, a favore di ciascuno dei resistenti, della somma di euro 6.200,00 per onorari, attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella
12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni
9 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00).
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo non è stata indicata la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, ma si è fatto riferimento alle somme da quantificarsi in corso di causa;
in sede di precisazione delle conclusioni, si sono più precisamente quantificate le somme richieste, ma si è comunque aggiunta la dicitura “ovvero da quantificarsi secondo equità e/o anche da determinarsi in corso di causa anche mediante CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Si deve, quindi, fare applicazione del principio secondo cui: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della
parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata,
il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato
indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al
pagamento di una somma specifica (il che, nel caso di specie, non è stato nemmeno fatto),
vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o
espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di
interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale
espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere
che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., sez. 1,
n° 10984 del 26/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento ai resistenti di spese ed onorari di giudizio, che liquida a favore di ciascuno di essi in euro 6.200,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
11
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Luigi Vinci Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 4627/2018 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025, tra:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...];
- (C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2
IT (FG) in Via L. Capuano s.c.,
entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avvocati Jacopo Sanalitro (C.F.: ) e (C.F.: C.F._3 Controparte_3
), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._4
Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n. 55
1 - ricorrenti-
e
- (C.F.: ), in persona Controparte_4 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Arcangelo Guzzo (C.F.:
e Claudio Martino (C.F.: ), elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Domenico Fontana n. 30
-resistente-
nonché
- (C.F.: ), nella persona del legale rappresentante pro CP_5 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Carmela Capobianco (C.F.: , elettivamente C.F._7
domiciliata in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33
-resistente-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro il e contro la , con il quale hanno CP Controparte_4 CP_5
premesso:
- di essere proprietario di terreni siti in agro di IT (FG), località Controparte_1
Muschiaturo, identificati al catasto terreni del Comune al foglio n. 5, particelle:
-14 di ha 0.50.10, seminativo di 2^classe;
-15 di ha 0.87.23, seminativo di 2^classe;
-16 di ha 0.62.94, seminativo di 2^classe;
-85 di ha 0.60.90, seminativo di 2^classe;
-146 di ha 0.29.24, seminativo di 2^classe, il tutto per un'estensione complessiva pari a circa trentamila metri quadrati (mq. 30.000), interamente condotta ad ortaggi e frutta: su tali aree insistono serre metalliche con copertura in nylon per colture orticole, aventi una superficie di circa quattromila metri quadrati (mq.
4000);
2 - di essere proprietario di taluni appezzamenti di terreno siti in agro di CP_2
IT, località Muschiaturo, identificati al catasto terreni del Comune al foglio n. 5,
particelle:
-1 di ha 0.37,48, uliveto di 3^classe;
-3 di ha 0.06.30, orto irriguo di 1^classe; ha 0.00.49, seminativo di 2^classe;
-4 di ha 0.29.66, orto irriguo di 1^classe; ha 0.43.34, uliveto di 3^classe;
-5 di ha 0.18.57, orto di classe unica;
ha di 0.50.72, uliveto di 3^classe;
-7 di ha 0.54.33, orto irriguo di 1^classe; ha 0.15.88, uliveto di 3^classe;
-121 di ha 0.11.64, orto irriguo di 1^classe;
- 128 di ha 0.00.38, orto di classe unica;
-150 di ha 0.00.03, orto di classe unica;
e al foglio n.4, particelle:
-147 di ha 0.50.22, orto irr. Di 1^classe; ha 0.05.28, inc. prod. Di 2^classe;
-148 di ha 0.45.20, orto irriguo di 1^classe;
-149 di ha 0.24.20, orto irriguo di 1^classe;
-506 di ha 0.20.19, incolto produttivo di 2^ classe, il tutto per un'estensione complessiva di terreno pari a circa quarantaduemilaquattrocento metri quadrati (mq. 42.400), condotta ad ortaggi e frutta ed a uliveto: su tali aree insistono serre metalliche con copertura in nylon per colture orticole, aventi una superficie di circa cinquemila metri quadrati (mq. 5000);
- che nei primi giorni di dicembre 2017 erano stati effettuati, ad opera del
[...]
, lavori di pulizia e manutenzione del canale Santa AR, “nel tratto Controparte_4
che va dal ponticello della strada del Muschiaturo al ponticello cha dà accesso alla proprietà
del sig. depositando i fanghi di risulta direttamente sugli argini del CP_1 Parte_1
, sulla stradina ricavata sull'argine nord del e lungo i fondi a
[...] Parte_1
valle dell'argine nord…”;
- che, con nota del 9.01.2018 indirizzata al Consorzio di Bonifica di Capitanata, alla CP_5
, nonché all'Autorità di Bacino della Puglia ed al Comune di IT, i procuratori
[...]
delle suddette parti ricorrenti evidenziavano che la presenza di accumuli di fango, detriti e materie sciolte derivanti dai lavori di bonifica del canale Santa AR “oltre a mettere in dubbio la qualità del lavoro svolto, reca altresì un grave pregiudizio al sig. ai CP_1
3 proprietari dei fondi contigui, atteso che rende impraticabile tanto il ponticello…quanto la stradina realizzata sull'argine che permette di entrare sui fondi limitrofi al canale”;
- che con tale nota veniva richiesto pertanto l'immediato smaltimento dei materiali di risulta in oggetto, onde consentire un agevole accesso ai fondi interessati, nonché di completare i lavori di gestione e manutenzione del canale Santa AR nel minor tempo possibile al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori allagamenti e dei conseguenti danni;
- che nel febbraio del 2018 i tecnici incaricati dal Controparte_4
provvedevano ad effettuare un intervento di spianamento sul tratto di strada del in Pt_1
oggetto;
-che in relazione a tale intervento il tecnico di parte precisava che “la predetta operazione ha riguardato in particolare il tratto di strada che costeggia la già citata proprietà CP_1
e , specificando altresì che “detti fanghi sono potenzialmente intrisi di residui di CP_2
pesticidi e anticrittogamici di natura chimica sicuramente nocivi per la salute umana e quindi pericolosi da lasciare abbandonati per strada e lungo i fondi dei frontisti”, mentre il geometra rilevava che “i fanghi così semplicemente appoggiati e depositati sulla Controparte_6
sponda, sull'argine Nord e sulla banchina della stradina realizzata sullo stesso argine Nord del , dopo la fase di essiccazione e fratturazione sono destinati a Parte_1
tornare nello stesso alveo dal quale sono stati temporaneamente rimossi a causa del ruscellamento delle acque meteoriche” e che “come si osserva nelle foto da n.16 a n. 29 i fanghi oltre ad essere semplicemente addossati sono anche infestati di vegetazione spontanea quali canne, cannucce e altre erbacce anche in avviato stato di decomposizione”;
-che gli interventi eseguiti ad opera del Controparte_4
arrecavano alle parti ricorrenti ulteriori danni e disagi, rendendo “di fatto impraticabile tanto il ponticello che consente l'accesso al fondo, quanto la stradina realizzata sull'argine che permette di entrare sui fondi limitrofi al ”; Pt_1
- che, nonostante i lavori eseguiti dal , “la stradina o pista di servizio non è stata CP
sistemata, ma al contrario è stata ulteriormente danneggiata a seguito del deposito dei fanghi e del transito dei mezzi d'opera”;
- che, come asserito dal suddetto geometra “non solo i lavori eseguiti non sono CP_6
serviti per il miglioramento delle condizioni di deflusso e messa in sicurezza del Polder del
Muschiaturo, ma hanno reso impraticabile la Pista esistente sull'argine Nord dello stesso
4 Santa AR ed hanno potenzialmente inquinato l'ambiente limitrofo al con Pt_1
l'abbandono di fanghi da drenaggio e non per ultimo hanno creato le condizioni per un presunto danno da interramento che si verificherà non appena si registreranno le prime
piogge abbondanti che realizzeranno di fatto il ritorno dei fanghi dragati nello stesso letto di provenienza”.
Su tali premesse i ricorrenti hanno quindi avanzato all'adito Tribunale richiesta di condanna degli enti convenuti, anche in solido tra loro, “al ripristino del ponticello (che consente
Co l'accesso ai fondi) e della pista esistente sull'argine nord del Canale Santa AR, nonché al risarcimento dei danni arrecati ai proprietari dei terreni per il pregiudizio sopra
esposto, da quantificarsi, secondo equità e/o anche da determinarsi in corso di causa anche mediante CTU che sin d'ora si chiede di voler ammettere. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
…
Con comparsa del 4 gennaio 2019 si è costituita in giudizio la , la quale CP_5
preliminarmente ha eccepito il difetto di competenza per materia del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche in favore del giudice ordinario non specializzato nonché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per genericità e indeterminatezza della causa petendi e del petitum; ha altresì contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che la manutenzione del canale Santa AR sia di competenza esclusiva del CP
, nel cui comprensorio consortile tale canale ricade.
[...]
In data 4.02.2019 si è costituito in giudizio anche il , eccependo in via preliminare CP
la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso avversario, deducendo la genericità dei fatti posti a suo fondamento sia in ordine alla causa petendi che al petitum, nonché contestando l'incompetenza del Tribunale delle acque pubbliche in favore del giudice ordinario non specializzato;
ha inoltre contestato la propria “legittimazione passiva”, sostenendo che il canale Santa AR costituisce un'opera idraulica di seconda categoria ai sensi dell'art. 5 del R.D. n. 523/1904, e dunque un canale naturale e demaniale la responsabilità della cui manutenzione è di competenza esclusiva della . CP_5
Ha, ancora, eccepito il difetto di giurisdizione, sul presupposto che “spetta alla Pubblica
Amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e
5 per la loro manutenzione rispondono alla scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche
e alle buone regole dell'arte”.
Nel merito della domanda attorea, il ne ha contestato la fondatezza, Controparte_4
deducendo in ordine al mancato utilizzo della pista e del ponticello demaniali posti sull'argine nord del che “nessuna doglianza in ordine a quanto accaduto e quanto accade sui Pt_1
suddetti immobili demaniali o in ordine alla pretesa impraticabilità dei medesimi può essere
legittimamente avanzata dal sig. e dal sig. per il Controparte_1 CP_2
semplice fatto che entrambi i ricorrenti non sono autorizzati all'uso né della pista né del ponticello sull'argine nord del , per non aver gli stessi mai avanzato Parte_1
alcuna richiesta concessoria o autorizzativa in tal senso e per non aver mai versato alcun
canone che sarebbe dovuto per il passaggio ai sensi e per gli effetti delle norme regionali e del Regolamento della n.1772013”; infine, con riguardo al potenziale danno CP_5
ambientale lamentato dai ricorrenti, il ha contestato la composizione CP
asseritamente inquinante dei citati accumuli, precisando che tali materiali costituirebbero la risulta di quanto già presente nell'alveo del . Pt_1
…
Ammesse parzialmente le prove come da ordinanza del 3.3.2021 ed espletate le stesse dinanzi al Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 203 c.p.c., le conclusioni sono state precisate dinanzi al giudice delegato con il deposito di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 10.1.2023 e, successivamente, dopo un rinvio ex officio, la causa è stata assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 5.3.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vanno preliminarmente esaminate le questioni preliminari di rito sollevate dalle parti convenute.
Infondata è l'eccezione di incompetenza per materia sollevata sia dal che dalla CP
. CP_5
In proposito è sufficiente richiamare Cass., Sezioni Unite, n° 23332/2024, che ha stabilito il seguente principio: “l'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese
6 ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta”; e che ha precisato in motivazione che: “Se dunque è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di “causalità materiale” è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di “danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.”: e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso. Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa
vigilanza. Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”.
Nel caso di specie si deduce, nella sostanza, una difettosa esecuzione dei lavori di manutenzione del canale effettuati nel dicembre 2017 e nel febbraio 2018: da qui discende,
in base ai principi enunciati dalla detta pronuncia, la competenza di questo Tribunale
regionale delle acque pubbliche.
:..
Quanto alla dedotta nullità dell'atto introduttivo del giudizio, anch'essa va rigettata, risultando da tale atto sufficientemente chiaro che i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni asseritamente subiti come conseguenza dei lavori realizzati dal convenuto CP
nel dicembre 2017 e nel febbraio 2018 per la pulizia del letto del canale Santa AR, in occasione dei quali lavori i fanghi ed i detriti estratti dal canale sarebbero stati accumulati, oltre che in prossimità dei fondi dei ricorrenti (potenzialmente inquinando l'ambiente), anche lungo una stradina esistente sull'argine del canale nonché nei pressi di un ponticello anch'esso situato in loco, in maniera tale da rendere impraticabili tanto la stradina che il ponticello, che permettevano l'accesso alla proprietà di essi ricorrenti: i danni di cui si chiede il risarcimento sarebbero, quindi, quelli consistenti in un potenziale danno ambientale nonché quelli conseguenti al mancato utilizzo della pista e del ponticello per l'accesso ai propri fondi.
…
Ciò detto quanto alla dedotta nullità, la domanda deve tuttavia essere rigettata nel merito in quanto la prova dei danni asseritamente subiti dai ricorrenti è del tutto carente e
7 contraddittoria, oltre che per il quantum (al che si potrebbe ovviare con una liquidazione equitativa), anche e soprattutto per l'an.
Valgono, invero, le considerazioni che seguono.
Non è contestato che i lavori di manutenzione del canale Santa AR siano stati effettuati e che i fanghi ed i detriti, asportati dal letto del canale in occasione della pulizia dello stesso, siano stati accumulati lungo l'argine del canale, in prossimità della proprietà dei ricorrenti.
Ma è innanzitutto contraddittoria la prova che tale accumulo sia stato effettuato in maniera tale da rendere del tutto impraticabili la strada posta lungo l'argine nonché il ponticello situato lì nei pressi (e che, unitamente alla detta strada, consente l'accesso ai fondi dei ricorrenti).
In proposito, infatti, se i testi , e (tutti addotti dai ricorrenti e Tes_1 Tes_2 Tes_3
proprietari di fondi limitrofi) hanno dichiarato che l'accumulo di fanghi e di detriti aveva reso impraticabile tanto il ponticello quanto la stradina realizzata sull'argine del canale Santa
AR, al contrario il teste (legale rappresentante della società Testimone_4
cooperativa a cui il consorzio di bonifica ha affidato i lavori di pulizia del canale ha dichiarato:
“preciso che il materiale depositato non occupava completamente la carreggiata”; ed il teste
(dipendente del , in qualità di funzionario del settore tecnico, Testimone_5 CP
agrario e forestale) ha a sua volta dichiarato: “mi sono occupato io, personalmente, quale direttore dei lavori del deposito sulla pista di servizio posta a margine del Parte_1
, per provvedere successivamente alla risaponatura e al ripristino degli argini del
[...]
utilizzando il medesimo materiale. Vorrei inoltre precisare che detto materiale non Pt_1
ha occupato l'intera careggiata della pista di servizio, ma veniva accostato al margine, non occupando l'intera pista”.
Peraltro, le circostanza dedotte in ricorso (si ribadisce: totale ostruzione di stradina e ponticello mediante accumulo di fanghi e detriti) non risulta documentata nemmeno dalle foto allegate alla consulenza di parte.
Appare, inoltre, sfornita di prova la circostanza che i fanghi ed i detriti siano stati lasciati abbandonati in loco oltre il tempo ragionevolmente necessario per la conclusione dei lavori e per l'eliminazione di tutte le tracce dei lavori stessi.
Sui tempi di durata di tale deposito, infatti, i testi di parte ricorrente nulla hanno precisato,
mentre, al contrario, il teste (dipendente della , con la Testimone_6 CP_5
8 qualifica di funzionario nella sezione opere pubbliche e infrastrutture, servizio autorità
idraulica) ed il già citato teste hanno riferito di essersi recati sui luoghi nel novembre Tes_5
2018 e di avere constatato l'assenza di materiale di espurgo lungo la pista di servizio e sul ponticello di attraversamento.
E' in ogni caso indiscusso (lo affermano gli stessi testi di parte ricorrente) che i ricorrenti hanno comunque potuto avere accesso alle loro proprietà in altro modo, seppure dovendo effettuare percorsi più lunghi (cfr. le dichiarazioni dei testi , , , Tes_1 Tes_2 Tes_3
, ): orbene, è del tutto sfornita di prova la circostanza che tale maggiore Tes_7 Tes_4
lunghezza del percorso da effettuare abbia provocato ai ricorrenti dei veri e propri danni,
anziché dei semplici disagi.
Così come non vi è alcuna prova documentale che i ricorrenti abbiano dovuto effettivamente sostenere, per crearsi dei percorsi alternativi, dei costi come quantificati dal consulente di parte, geometra CP_6
Quanto ai presunti danni ambientali non occorre spendere alcuna parola, rimanendo una mera illazione la carica inquinante dei materiali asseritamente lasciati in loco nel corso dei lavori.
Quanto, infine, alla richiesta di condannare i convenuti “al ripristino del ponticello (che consente l'accesso ai fondi) e della pista esistente”, essa è rimasta una domanda piuttosto incomprensibile (otre che priva di qualsivoglia supporto probatorio), non comprendendosi nemmeno se i ricorrenti abbiano inteso tale richiesta di ripristino quale eliminazione di quanto asseritamente accumulato lungo strada e ponticello (ma, come si è detto, da quanto dichiarato dai testi di parte resistente è emerso che, in loco, già nel novembre 2018 non vi era più nulla;
e da quanto dichiarato dai testi di parte ricorrente non è emerso il contrario);
oppure quale richiesta di porre riparo ad eventuali danni cagionati a strada e ponticello durante i lavori (ma che siano stati cagionati danni non lo ha dichiarato nessuno, nemmeno i testi di parte ricorrente).
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, a favore di ciascuno dei resistenti, della somma di euro 6.200,00 per onorari, attenendosi a valori ricompresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella
12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni
9 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile innanzi alla Corte di Appello, scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000 (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 800,00; fase istruttoria: euro 2.000,00; fase decisionale: euro 1.900,00).
Si ritiene che lo scaglione da applicare sia quello delle cause di valore indeterminabile in quanto nel ricorso introduttivo non è stata indicata la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, ma si è fatto riferimento alle somme da quantificarsi in corso di causa;
in sede di precisazione delle conclusioni, si sono più precisamente quantificate le somme richieste, ma si è comunque aggiunta la dicitura “ovvero da quantificarsi secondo equità e/o anche da determinarsi in corso di causa anche mediante CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Si deve, quindi, fare applicazione del principio secondo cui: “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della
parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata,
il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato
indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al
pagamento di una somma specifica (il che, nel caso di specie, non è stato nemmeno fatto),
vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o
espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di
interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale
espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere
che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass., sez. 1,
n° 10984 del 26/04/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento ai resistenti di spese ed onorari di giudizio, che liquida a favore di ciascuno di essi in euro 6.200,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
10 Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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