Articolo 38 della Legge 24 maggio 1977, n. 227
Articolo 37
Versione
11 giugno 1977
Art. 38.
A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 , cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5.
Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221 , e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.

Entrata in vigore il 11 giugno 1977