TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 11953/2023
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Sassi e Parte_1 C.F._1
Paolo Sassi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Antonietta Simeoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.06.2023, la ricorrente esponeva:
- di essere stata lavoratrice dipendente della con sede legale in Napoli alla Via Santa CP_3 Parte_2
Brigida n. 79;
- che l'impresa aveva un totale di dipendenti pari a cinque;
- che il suo rapporto di lavoro con iniziava il giorno 08.03.2022 e che il luogo di lavoro era Parte_2 in Napoli alla Via Santa Brigida n. 79;
- che con riferimento alle sue mansioni, dal 08.03.2022 al 30.04.2022 era addetta alle pulizie e rassettatura delle camere e degli spazi comuni del bed and breakfast denominato “Napoli class”; dal
1 maggio 2022 fino alla fine del rapporto di lavoro era addetta alle pulizie e rassettatura delle camere e degli spazi comuni del bed and breakfast denominato “Napoli class”, nonché si occupava di: - servizio ai tavoli in sala colazioni del detto bed and breakfast;
- cucina del detto bed and breakfast;
- pulizia e rassettatura della sala colazioni;
- pulizia degli spazi condominiali compreso scale ed ascensori e piante del condominio in cui è ubicato il bed and breakfast;
- smontaggio di tutti gli scatoloni di cartone esistenti nei pressi del condominio, anche non di pertinenza del bed and breakfast,
e loro collocazione negli appositi contenitori della raccolta differenziata;
- acquisto di merce nel supermercato “Sole 365” in Napoli alla Piazza Municipio e in un negozio Proshop sito in Napoli al
Vico Tofa;
- che eseguiva mansioni di normale complessità essendo in possesso di adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite;
- che nel contratto scritto rilasciatole l'11 aprile 2022 veniva dichiarato “assunzione part time in qualità di apprendistato” e veniva altresì dichiarato “l'assunzione si intende a tempo indeterminato ed è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova, fissato in due mesi di lavoro”;
- che in tale contratto veniva indicato l'inquadramento al 6 livello e venivano dichiarate le seguenti mansioni “addetto alla pulizia delle camere”, nonché veniva dichiarato un orario di lavoro dal martedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- che nel suddetto contratto veniva indicato come contratto collettivo applicabile il CCNL turismo e pubblici esercizi;
- che lavorava in verità sei giorni a settimana, sempre comprendenti il sabato e la domenica, in quanto il riposo settimanale era goduto in un giorno feriale diverso dal sabato e mutevole settimana per settimana;
- che il suo orario di lavoro era dalle 08:00 alle 15:00, tuttavia, almeno due volte nella settimana le si chiedeva di essere presente già alle 07:30 per servire la colazione a degli ospiti in partenza;
- che nelle festività riconosciute in genere era sempre stata obbligata ad andare al lavoro, senza recuperare la festività in altro giorno feriale;
- che il periodo di ferie annuali spettante per contratto, non veniva regolarmente goduto, in quanto godeva di un periodo di ferie di una sola settimana di calendario, tra il 6 ottobre 2022 ed il 13 ottobre
2022;
- che a fronte della prestazione lavorativa percepiva la seguente retribuzione mensile: marzo 2022: €
0; aprile 2022: € 500,00; maggio 2022 € 500,00; giugno 2022 € 600,00; quattordicesima 2022 €
102,00; luglio 2022 € 600,00; agosto 2022 € 600,00; settembre 2022 € 600,00; ottobre 2022 € 600,00; novembre 2022 € 600,00; dicembre 2022 € 600,00; gennaio 2023 € 0; febbraio 2023 € 0; marzo 2023
€ 0; - che le direttive puntuali e precise relative alla prestazione di lavoro venivano impartite da
[...]
socio della nonché da , socia della nonché da Per_1 Parte_2 Persona_2 Parte_2 Per_3
dipendente che veniva delegata a darle direttive dai detti e;
[...] Persona_1 Per_2
- che quanto agli obblighi derivanti secondo il CCNL dichiarato applicabile in busta paga relativamente all'apprendistato, veniva completamente violata tutta la normativa di legge e di contratto collettivo riguardante la formazione, che non vi è mai stata;
- che in data 30.12.2022 alle ore 17:30 circa si infortunava accidentalmente in Napoli alla Via
Bernardo Tanucci, fuori dell'orario di lavoro e non in dipendenza del lavoro stesso e che a seguito di detto infortunio si gonfiò il piede sinistro e il polpaccio sinistro;
- che malgrado detto infortunio, e il dolore al piede sinistro, il giorno seguente, 31.12.2022, per non creare problemi all'azienda, si presentava regolarmente al lavoro
- che il giorno 01.01.2023, a causa del dolore acutizzato dalla prestazione lavorativa del giorno precedente, avvisava di essere impossibilitata a presentarsi al lavoro, pur offrendo la Persona_1 propria prestazione nel caso in cui fosse proprio indispensabile;
- che tornava al lavoro il 02.01.2023, e subiva da quel momento atteggiamenti vessatori da Per_3
delegata a darle le direttive;
[...]
- che tali atteggiamenti consistevano nell'accollarle tutte le mansioni più pesanti (mandarla a prendere pacchi di biancheria da trasportare per le scale, fare da sola la pulizia delle camere dell'intero primo piano costituito da 7 camere mentre le altre dipendenti insieme pulivano il secondo piano costituito da 5 camere;
svuotare da sola il carrello della biancheria sporca), ed a mettere in dubbio davanti a tutti la veridicità del precedente infortunio, tanto da richiedere di mostrare il piede leso;
- che detto comportamento vessatorio proseguiva il giorno 3 gennaio 2023;
- che in data l4 gennaio 2023, dopo ulteriori vessazioni della , per chiedere aiuto ricorreva Per_3 al il quale non interveniva a sua difesa;
Persona_1
- che in data 11.01.2023 inoltrava alla datrice di lavoro messa in mora con la quale chiedeva “il pagamento della retribuzione in ogni sua parte, e comunque chiede il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali, professionali, biologici, esistenziali, alla vita di relazione, differenziali e morali, anche con riferimento alla possibile mancata fruizione o inferiore fruizione, a causa vostra, di prestazioni previdenziali ed assistenziali o altri benefici. Quanto alle prestazioni rese, chiede Parte_1 inoltre il pagamento delle differenze retributive per paga base, contingenza, lavoro supplementare, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, del compenso per lavoro straordinario, ferie, permessi ed ogni indennità spettantele per legge o per contratto, dei contributi previdenziali non versati nonché di quant'altro spettantele in base al vigente c.c.n.l., ed alla normativa comunque applicabile al rapporto di lavoro”; - che la datrice di lavoro con lettera datata 18.01.2023 le contestava che dal giorno 06.01.2023 ella non si era presentata al lavoro senza avvisare tempestivamente l'azienda della Sua assenza;
- che in data 20.01.2023 rispondeva con missiva a mezzo pec rinnovando tutte le richieste avanzate con la missiva del 11.01.2023;
- che la datrice di lavoro, per il tramite del suo difensore, con lettera datata 27.01.2023 evidenziava che ella non avesse fornito giustificazioni in merito all'assenza dal giorno 06.01.2023, che non vi fossero state “vessazioni” nei suoi confronti e contestava, altresì, gli addebiti rispetto ai tempi di lavoro ed alle richieste da ella avanzate;
- che rispondeva con missiva a mezzo pec del 06.02.2023 specificando che “l'assenza della Pt_1
è pienamente giustificata, sia per il palese inadempimento della datrice di lavoro nel pagare quanto dovuto alla per differenze retributive e lavoro straordinario prestato in aggiunta a quanto Pt_1 previsto in contratto e riportato in busta paga, sia per le vessazioni cui la veniva sottoposta”; Pt_1
- che con lettera datata 20.03.2023 inviata a mezzo raccomandata a.r. n. 20049561366-4 del
20.03.2023 e ricevuta il 23.03.2023 la le comunicava il suo licenziamento;
Parte_2
- che il licenziamento è illegittimo per le ragioni già illustrate nella corrispondenza sopra riportata;
- che al netto del percepito, le spettano per differenze retributive € 9.996,28, per indennità sostitutiva del preavviso € 758,52, e per TFR € 1.102,83, e quindi in totale € 11.857,63;
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare che la ricorrente ha diritto in virtù del rapporto di lavoro sopra descritto alle seguenti somme: per differenze retributive
€ 9.996,28 , per indennità sostitutiva del preavviso € 758,52, e per TFR € 1.102,83, e quindi in totale
€ 11.857,63 (undicimilaottocentocinquantasette euro/63), tenuto conto della somma già percepita, e per l'effetto condannare la resistente a pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 11.857,63
(undicimilaottocentocinquantasette euro/63) oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo;
ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice ritenesse adeguata secondo prudente apprezzamento;
se del caso determinando la stessa con apposita CTU;
2) Con vittoria di spese, anche forfetarie, competenze professionali ed accessori, con attribuzione ai sottoscritti difensori per averne fatto anticipo;
3) Clausola di provvisoria esecutorietà come per legge”. Cont Si costituiva la . la quale chiedeva: “in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del CP_2 ricorso ex adverso proposto per la carenza dei requisiti previsti dall'articolo 414 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, anche in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova, come disciplinato dall'articolo
2697 c.c., per le motivazioni ampiamente riportate in memoria con conseguente rigetto nel merito della domanda;
in via preliminare, dichiarare la decadenza dalla prova orale richiesta, per
l'assoluta indeterminatezza dei capitoli di prova dedotti unicamente attraverso il richiamo, processualmente inammissibile, alla narrativa del ricorso;
nel merito, dichiarare infondato il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingerlo. In via gradata accertare e dichiarare in ogni caso, la risoluzione e per abbandono del posto di lavoro in data 6.1.2023; In via gradata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto da parte del resistente una differenza retributiva, che quest'ultima sia calcolata in relazione alle effettive mansioni espletate riconducibili al livello 6 apprendistato ed all'effettivo orario di lavoro 20 ore settimanali decurtato in ogni caso del TFR percepito e degli importi effettivamente percepiti come da buste paga. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
Il ricorso è da accogliere per quanto di ragione.
Nel caso di specie parte ricorrente allega vizi da cui non discendono conseguenze in termini di accertamento del reale contratto intercorso tra le parti, ma solo differenze retributive sul maggior orario.
Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.
(Cass. n. 11176 del 2017).
La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza
1 marzo 2021, n. 5560”.
“Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie le dichiarazioni dei testi escussi risultano generiche, quanto a lavoro straordinario, festivi, ferie e permessi, in particolare la teste di parte ricorrente ascoltata Testimone_1 all'udienza dell' 11.06.2024 è la madre della ricorrente e tale strettissimo Parte_1 rapporto di parentela introduce elementi di cautela valutativa riguardo le sue dichiarazioni. In ogni caso la teste non è mai stata presente sul luogo di lavoro e quello che riferisce risulta Tes_1 essere appreso de relato, da quanto comunicato dalla figlia ( cfr. atti). Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3137/16; depositata il 17 febbraio).
Anche l'altro teste di parte ricorrente ascoltato all'udienza del 18.03.2025 ha Testimone_2 reso dichiarazioni generiche e comunque in parte apprese dalla stessa ricorrente ( cfr. dichiarazioni di … mi diceva che lavorava nel bed and breakfast “Napoli Class”, primo Parte_3 palazzo scendendo a destra da via Toledo e che era addetta alle pulizie e alla preparazione della colazione … qualche volta di pomeriggio, verso le 15:00 – 15:30, incontravo la sig.ra
[...]
, raramente su via Santa Brigida ma non so dire precisamente quando, perché a scendere Parte_1 scendevo meno).
In ordine alle ferie, va rilevata la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di non avere fruito di un ben determinato numero di giornate di ferie per causa della mancata concessione da parte del datore di lavoro;
in proposito si rileva la genericità di tale circostanza nel contenuto della narrazione dei testi escussi. E' solo il caso di ricordare infine che il diritto al compenso per lavoro straordinario
è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006;
Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav.
28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208;
Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La prestazione di lavoro straordinario, pertanto, ad avviso unanime della giurisprudenza di legittimità, necessita di rigorosa dimostrazione, della quale rimane onerata la parte che rivendica il diritto al pagamento del relativo emolumento.
Risulta invece non provato da parte del datore di lavoro il pagamento della 13°-14° e TFR secondo l'orario contrattuale, per il periodo oggetto di contestazione. Questo giudicante ritiene congrui i conteggi così come rielaborati da parte ricorrente ( 1.092,78 Euro per 13° e 14° e 700,99 Euro a titolo di TFR) per un totale di 1793,77 Euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, mentre per il resto la domanda va rigettata.
Per quanto riguarda il governo delle spese, l'accoglimento parziale giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite e, per la restante parte, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Marta Correggia, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Accoglie parzialmente il ricorso, accerta il credito della ricorrente nella misura di 1.793,77
Euro per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 1.793,77 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo,
- Rigetta per il resto
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in 657,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 16.07.2025
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Si comunichi.
Napoli, il 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 16.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 11953/2023
TRA
C.F. , rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio Sassi e Parte_1 C.F._1
Paolo Sassi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Antonietta Simeoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.06.2023, la ricorrente esponeva:
- di essere stata lavoratrice dipendente della con sede legale in Napoli alla Via Santa CP_3 Parte_2
Brigida n. 79;
- che l'impresa aveva un totale di dipendenti pari a cinque;
- che il suo rapporto di lavoro con iniziava il giorno 08.03.2022 e che il luogo di lavoro era Parte_2 in Napoli alla Via Santa Brigida n. 79;
- che con riferimento alle sue mansioni, dal 08.03.2022 al 30.04.2022 era addetta alle pulizie e rassettatura delle camere e degli spazi comuni del bed and breakfast denominato “Napoli class”; dal
1 maggio 2022 fino alla fine del rapporto di lavoro era addetta alle pulizie e rassettatura delle camere e degli spazi comuni del bed and breakfast denominato “Napoli class”, nonché si occupava di: - servizio ai tavoli in sala colazioni del detto bed and breakfast;
- cucina del detto bed and breakfast;
- pulizia e rassettatura della sala colazioni;
- pulizia degli spazi condominiali compreso scale ed ascensori e piante del condominio in cui è ubicato il bed and breakfast;
- smontaggio di tutti gli scatoloni di cartone esistenti nei pressi del condominio, anche non di pertinenza del bed and breakfast,
e loro collocazione negli appositi contenitori della raccolta differenziata;
- acquisto di merce nel supermercato “Sole 365” in Napoli alla Piazza Municipio e in un negozio Proshop sito in Napoli al
Vico Tofa;
- che eseguiva mansioni di normale complessità essendo in possesso di adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite;
- che nel contratto scritto rilasciatole l'11 aprile 2022 veniva dichiarato “assunzione part time in qualità di apprendistato” e veniva altresì dichiarato “l'assunzione si intende a tempo indeterminato ed è subordinata al superamento, con esito positivo, del periodo di prova, fissato in due mesi di lavoro”;
- che in tale contratto veniva indicato l'inquadramento al 6 livello e venivano dichiarate le seguenti mansioni “addetto alla pulizia delle camere”, nonché veniva dichiarato un orario di lavoro dal martedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
- che nel suddetto contratto veniva indicato come contratto collettivo applicabile il CCNL turismo e pubblici esercizi;
- che lavorava in verità sei giorni a settimana, sempre comprendenti il sabato e la domenica, in quanto il riposo settimanale era goduto in un giorno feriale diverso dal sabato e mutevole settimana per settimana;
- che il suo orario di lavoro era dalle 08:00 alle 15:00, tuttavia, almeno due volte nella settimana le si chiedeva di essere presente già alle 07:30 per servire la colazione a degli ospiti in partenza;
- che nelle festività riconosciute in genere era sempre stata obbligata ad andare al lavoro, senza recuperare la festività in altro giorno feriale;
- che il periodo di ferie annuali spettante per contratto, non veniva regolarmente goduto, in quanto godeva di un periodo di ferie di una sola settimana di calendario, tra il 6 ottobre 2022 ed il 13 ottobre
2022;
- che a fronte della prestazione lavorativa percepiva la seguente retribuzione mensile: marzo 2022: €
0; aprile 2022: € 500,00; maggio 2022 € 500,00; giugno 2022 € 600,00; quattordicesima 2022 €
102,00; luglio 2022 € 600,00; agosto 2022 € 600,00; settembre 2022 € 600,00; ottobre 2022 € 600,00; novembre 2022 € 600,00; dicembre 2022 € 600,00; gennaio 2023 € 0; febbraio 2023 € 0; marzo 2023
€ 0; - che le direttive puntuali e precise relative alla prestazione di lavoro venivano impartite da
[...]
socio della nonché da , socia della nonché da Per_1 Parte_2 Persona_2 Parte_2 Per_3
dipendente che veniva delegata a darle direttive dai detti e;
[...] Persona_1 Per_2
- che quanto agli obblighi derivanti secondo il CCNL dichiarato applicabile in busta paga relativamente all'apprendistato, veniva completamente violata tutta la normativa di legge e di contratto collettivo riguardante la formazione, che non vi è mai stata;
- che in data 30.12.2022 alle ore 17:30 circa si infortunava accidentalmente in Napoli alla Via
Bernardo Tanucci, fuori dell'orario di lavoro e non in dipendenza del lavoro stesso e che a seguito di detto infortunio si gonfiò il piede sinistro e il polpaccio sinistro;
- che malgrado detto infortunio, e il dolore al piede sinistro, il giorno seguente, 31.12.2022, per non creare problemi all'azienda, si presentava regolarmente al lavoro
- che il giorno 01.01.2023, a causa del dolore acutizzato dalla prestazione lavorativa del giorno precedente, avvisava di essere impossibilitata a presentarsi al lavoro, pur offrendo la Persona_1 propria prestazione nel caso in cui fosse proprio indispensabile;
- che tornava al lavoro il 02.01.2023, e subiva da quel momento atteggiamenti vessatori da Per_3
delegata a darle le direttive;
[...]
- che tali atteggiamenti consistevano nell'accollarle tutte le mansioni più pesanti (mandarla a prendere pacchi di biancheria da trasportare per le scale, fare da sola la pulizia delle camere dell'intero primo piano costituito da 7 camere mentre le altre dipendenti insieme pulivano il secondo piano costituito da 5 camere;
svuotare da sola il carrello della biancheria sporca), ed a mettere in dubbio davanti a tutti la veridicità del precedente infortunio, tanto da richiedere di mostrare il piede leso;
- che detto comportamento vessatorio proseguiva il giorno 3 gennaio 2023;
- che in data l4 gennaio 2023, dopo ulteriori vessazioni della , per chiedere aiuto ricorreva Per_3 al il quale non interveniva a sua difesa;
Persona_1
- che in data 11.01.2023 inoltrava alla datrice di lavoro messa in mora con la quale chiedeva “il pagamento della retribuzione in ogni sua parte, e comunque chiede il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali, professionali, biologici, esistenziali, alla vita di relazione, differenziali e morali, anche con riferimento alla possibile mancata fruizione o inferiore fruizione, a causa vostra, di prestazioni previdenziali ed assistenziali o altri benefici. Quanto alle prestazioni rese, chiede Parte_1 inoltre il pagamento delle differenze retributive per paga base, contingenza, lavoro supplementare, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, del compenso per lavoro straordinario, ferie, permessi ed ogni indennità spettantele per legge o per contratto, dei contributi previdenziali non versati nonché di quant'altro spettantele in base al vigente c.c.n.l., ed alla normativa comunque applicabile al rapporto di lavoro”; - che la datrice di lavoro con lettera datata 18.01.2023 le contestava che dal giorno 06.01.2023 ella non si era presentata al lavoro senza avvisare tempestivamente l'azienda della Sua assenza;
- che in data 20.01.2023 rispondeva con missiva a mezzo pec rinnovando tutte le richieste avanzate con la missiva del 11.01.2023;
- che la datrice di lavoro, per il tramite del suo difensore, con lettera datata 27.01.2023 evidenziava che ella non avesse fornito giustificazioni in merito all'assenza dal giorno 06.01.2023, che non vi fossero state “vessazioni” nei suoi confronti e contestava, altresì, gli addebiti rispetto ai tempi di lavoro ed alle richieste da ella avanzate;
- che rispondeva con missiva a mezzo pec del 06.02.2023 specificando che “l'assenza della Pt_1
è pienamente giustificata, sia per il palese inadempimento della datrice di lavoro nel pagare quanto dovuto alla per differenze retributive e lavoro straordinario prestato in aggiunta a quanto Pt_1 previsto in contratto e riportato in busta paga, sia per le vessazioni cui la veniva sottoposta”; Pt_1
- che con lettera datata 20.03.2023 inviata a mezzo raccomandata a.r. n. 20049561366-4 del
20.03.2023 e ricevuta il 23.03.2023 la le comunicava il suo licenziamento;
Parte_2
- che il licenziamento è illegittimo per le ragioni già illustrate nella corrispondenza sopra riportata;
- che al netto del percepito, le spettano per differenze retributive € 9.996,28, per indennità sostitutiva del preavviso € 758,52, e per TFR € 1.102,83, e quindi in totale € 11.857,63;
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accertare che la ricorrente ha diritto in virtù del rapporto di lavoro sopra descritto alle seguenti somme: per differenze retributive
€ 9.996,28 , per indennità sostitutiva del preavviso € 758,52, e per TFR € 1.102,83, e quindi in totale
€ 11.857,63 (undicimilaottocentocinquantasette euro/63), tenuto conto della somma già percepita, e per l'effetto condannare la resistente a pagare alla ricorrente la complessiva somma di € 11.857,63
(undicimilaottocentocinquantasette euro/63) oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo;
ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice ritenesse adeguata secondo prudente apprezzamento;
se del caso determinando la stessa con apposita CTU;
2) Con vittoria di spese, anche forfetarie, competenze professionali ed accessori, con attribuzione ai sottoscritti difensori per averne fatto anticipo;
3) Clausola di provvisoria esecutorietà come per legge”. Cont Si costituiva la . la quale chiedeva: “in via pregiudiziale, dichiarare la nullità del CP_2 ricorso ex adverso proposto per la carenza dei requisiti previsti dall'articolo 414 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, anche in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova, come disciplinato dall'articolo
2697 c.c., per le motivazioni ampiamente riportate in memoria con conseguente rigetto nel merito della domanda;
in via preliminare, dichiarare la decadenza dalla prova orale richiesta, per
l'assoluta indeterminatezza dei capitoli di prova dedotti unicamente attraverso il richiamo, processualmente inammissibile, alla narrativa del ricorso;
nel merito, dichiarare infondato il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingerlo. In via gradata accertare e dichiarare in ogni caso, la risoluzione e per abbandono del posto di lavoro in data 6.1.2023; In via gradata e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovuto da parte del resistente una differenza retributiva, che quest'ultima sia calcolata in relazione alle effettive mansioni espletate riconducibili al livello 6 apprendistato ed all'effettivo orario di lavoro 20 ore settimanali decurtato in ogni caso del TFR percepito e degli importi effettivamente percepiti come da buste paga. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari”.
Espletata la prova testimoniale la causa veniva trattata in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e lette le note depositate nei termini assegnati, decisa con sentenza.
Il ricorso è da accogliere per quanto di ragione.
Nel caso di specie parte ricorrente allega vizi da cui non discendono conseguenze in termini di accertamento del reale contratto intercorso tra le parti, ma solo differenze retributive sul maggior orario.
Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.
(Cass. n. 11176 del 2017).
La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del
2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza
1 marzo 2021, n. 5560”.
“Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 1547 del 2015).
Nel caso di specie le dichiarazioni dei testi escussi risultano generiche, quanto a lavoro straordinario, festivi, ferie e permessi, in particolare la teste di parte ricorrente ascoltata Testimone_1 all'udienza dell' 11.06.2024 è la madre della ricorrente e tale strettissimo Parte_1 rapporto di parentela introduce elementi di cautela valutativa riguardo le sue dichiarazioni. In ogni caso la teste non è mai stata presente sul luogo di lavoro e quello che riferisce risulta Tes_1 essere appreso de relato, da quanto comunicato dalla figlia ( cfr. atti). Sul punto giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni in de relato actoris e de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza;
i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3137/16; depositata il 17 febbraio).
Anche l'altro teste di parte ricorrente ascoltato all'udienza del 18.03.2025 ha Testimone_2 reso dichiarazioni generiche e comunque in parte apprese dalla stessa ricorrente ( cfr. dichiarazioni di … mi diceva che lavorava nel bed and breakfast “Napoli Class”, primo Parte_3 palazzo scendendo a destra da via Toledo e che era addetta alle pulizie e alla preparazione della colazione … qualche volta di pomeriggio, verso le 15:00 – 15:30, incontravo la sig.ra
[...]
, raramente su via Santa Brigida ma non so dire precisamente quando, perché a scendere Parte_1 scendevo meno).
In ordine alle ferie, va rilevata la mancata dimostrazione da parte del ricorrente di non avere fruito di un ben determinato numero di giornate di ferie per causa della mancata concessione da parte del datore di lavoro;
in proposito si rileva la genericità di tale circostanza nel contenuto della narrazione dei testi escussi. E' solo il caso di ricordare infine che il diritto al compenso per lavoro straordinario
è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006;
Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav.
28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208;
Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). La prestazione di lavoro straordinario, pertanto, ad avviso unanime della giurisprudenza di legittimità, necessita di rigorosa dimostrazione, della quale rimane onerata la parte che rivendica il diritto al pagamento del relativo emolumento.
Risulta invece non provato da parte del datore di lavoro il pagamento della 13°-14° e TFR secondo l'orario contrattuale, per il periodo oggetto di contestazione. Questo giudicante ritiene congrui i conteggi così come rielaborati da parte ricorrente ( 1.092,78 Euro per 13° e 14° e 700,99 Euro a titolo di TFR) per un totale di 1793,77 Euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, mentre per il resto la domanda va rigettata.
Per quanto riguarda il governo delle spese, l'accoglimento parziale giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite e, per la restante parte, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Marta Correggia, ogni altra istanza o eccezione disattesa
- Accoglie parzialmente il ricorso, accerta il credito della ricorrente nella misura di 1.793,77
Euro per le motivazioni sopra esposte e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 1.793,77 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo,
- Rigetta per il resto
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in 657,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 16.07.2025
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Si comunichi.
Napoli, il 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia