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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/08/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 15/2022 dell'anno 2022, proposta da:
unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio degli avv.ti Stefano Coco e
Mariaclaudia Coco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Adelaide Nieddu e Laura
Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 20 settembre 2018, la società Parte_1 aveva convenuto in giudizio l' e aveva impugnato il verbale unico di accertamento
[...] CP_2
e notificazione n. 2017019943/DDL del 28 marzo 2018, redatto dai funzionari della sede di Oristano, domandando che il giudice accertasse che l'inquadramento del lavoratore CP_2
nel livello 2°, relativamente al periodo 27 marzo 2014 - 30 settembre Parte_2
2017, era corrispondente alle mansioni dallo stesso svolte e che l'inquadramento della lavoratrice nel livello 5°, relativamente al periodo 1 novembre 2014 – 30 Parte_3
settembre 2017, era corrispondente alle mansioni dalla stessa svolte, conseguentemente annullando e/o modificando in tutto o in parte il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato.
In particolare, aveva allegato la società ricorrente, gli ispettori dell'ente avevano accertato il non corretto inquadramento dei due lavoratori sopra indicati sino alla data del 1 ottobre 2017,
Part nella quale la datrice di lavoro, variando la precedente qualifica, aveva riconosciuto, per lo svolgimento delle mansioni di direttore e l'inquadramento nella categoria quadro QA del
CCNL di settore, nonché, per , lo svolgimento delle mansioni di segretaria e Pt_3
l'inquadramento nel livello 4° dello stesso CCNL.
All'esito dell'accertamento, aveva proseguito gli ispettori avevano Parte_1
Part riconosciuto le predette mansioni e il predetto inquadramento, per sin dal 27 marzo 2014
e, per , fin dal 1 novembre 2014, ricalcolando, conseguentemente, i contributi dovuti e Pt_3
aggiungendo agli stessi una somma aggiuntiva a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'art. 116,
comma 8, lett. b) legge 388/2000.
Poiché il ricorso amministrativo era stato dichiarato inammissibile, aveva riferito la società
ricorrente, essa aveva inteso ricorrere in sede giurisdizionale, introducendo il presente giudizio.
La società ricorrente aveva, quindi, innanzitutto, esposto di essere stata costituita nel 2009, di avere avuto in affidamento, lo stesso anno, il campeggio comunale di Norbello,
comprendente bungalow in muratura, piazzola tende, ristorante, bar e piscina, e di avere
2 assunto inizialmente, vista la natura stagionale dell'attività e la gestione deficitaria della struttura, priva di avviamento e lontana dal mare, solo personale a tempo parziale e
Part determinato, tra cui anche . Pt_3
La società ricorrente aveva poi riferito che nel 2014 il campeggio Nuraghe UI di cui sopra era stato inserito dal Ministero dell'Interno tra i centri per rifugiati, ricevendo i primi ospiti nel marzo 2014 e proseguendo, successivamente, nell'attività con un numero di ospiti sempre variabile, cosicché si era provveduto, sia all'assunzione di nuovo personale a tempo determinato e parziale, sia alla trasformazione a tempo pieno del contratto a termine di alcuni
Part dipendenti, tra cui che era stato assunto a tempo indeterminato part time dal 31 gennaio
2015 e dal 1 aprile 2016 a tempo pieno e inquadrato nel 2° livello come impiegato, e , Pt_3
che era stata assunta a tempo indeterminato dal 29 ottobre 2014 e dal 1 aprile 2016 a tempo pieno, con inquadramento nel 5° livello come cameriera addetta al bar.
Nel mese di agosto dell'anno 2017, peraltro, aveva evidenziato la Parte_1
Prefettura di Oristano aveva emanato un nuovo bando di gara per l'accoglienza dei rifugiati,
nel quale si richiedeva alle strutture interessate di avere in organico determinate figure professionali, la cui presenza doveva essere attestata entro il 2 ottobre 2017, giorno di scadenza della presentazione delle offerte.
Conseguentemente, aveva proseguito la società ricorrente, essa era stata costretta a rimodulare la propria pianta organica e a identificare tra i propri dipendenti le figure
Part richieste: quindi, era stato obbligatoriamente inquadrato come “direttore” livello QA e
AB era stata obbligatoriamente inquadrata come “segretaria” 4° livello.
Ciò premesso la società , aveva sostenuto la natura ingiusta dell'accertamento Parte_1
impugnato, in considerazione, sia delle modestissime dimensioni dell'impresa esercitata,
consistente in un mero campeggio comunale, insistente su un'area di Ha 2,20.00 ettari, con n.60 piazzole tenda, n. 14 bungalow in muratura, un bar, un ristorante, servizi comuni e piscina, soprattutto laddove paragonata alle capacità ricettive e alla qualità dei servizi prestati
3 da altre strutture all'aria aperta, sia del modestissimo giro d'affari e conseguentemente del modestissimo numero di dipendenti che erano stati necessari nei primi anni di attività, sia per il fatto che, anche quando, negli anni dal 2014 al 2017, con l'arrivo dei rifugiati, il numero degli ospiti era aumentato, la gestione della struttura era rimasta semplice, in quanto il personale assunto dal socio unico e amministratore si era limitato, dietro CP_3
Part indicazioni date da a fornire agli ospiti assistenza e servizio mensa (colazione, pranzo,
cena) e, comunque, servizi poco impegnativi, non paragonabili a quelli richiesti da strutture di prestigio.
D'altra parte, aveva proseguito la società ricorrente, la declaratoria del livello QA rendeva evidente come la presenza di personale dotato del relativo inquadramento fosse concepibile solo per strutture dotate di dimensioni e qualità di servizi diversi da quelli del campeggio
Nuraghe UI, necessitanti, a differenza di quest'ultimo, di avere all'apice una figura di alta professionalità ed esperienza, che provveda a dirigere decine e decine di dipendenti, con un responsabile per ogni settore che, a sua volta, sovraintenda ad altri dipendenti per dare ospitalità a centinaia o migliaia di ospiti.
Essa, aveva osservato era, inoltre, amministrata da che Parte_1 CP_3
aveva maturato notevoli esperienze nel settore ed era, pertanto, perfettamente in grado di gestire, dal punto di vista decisionale, il campeggio Nuraghe UI, assumendo e dirigendo il personale, curando i rapporti con gli istituti di credito, le autorità e i fornitori, tanto da rendere superflua la figura di un qualsiasi direttore.
In ogni caso, aveva evidenziato la società ricorrente, le mansioni di fatto svolte da
[...]
erano quelle proprie del livello di inquadramento allo stesso riconosciuto, il Parte_2
quale, come già allegato, era stato elevato al superiore livello QA solo per consentire alla società di partecipare alla gara d'appalto indetta dalla , che esigeva in organico CP_4
anche la figura di un direttore.
Loi, infatti, aveva allegato la ricorrente, all'epoca dell'assunzione non aveva alcun titolo ed
4 esperienza nel settore turistico ed era stato assunto per svolgere, come tuttora, mansioni che comportavano sia iniziativa che autonomia operativa, ma nell'ambito delle direttive ricevute da CP_3
Part In concreto, aveva riferito a quale persona di fiducia Parte_1
dell'amministratore, erano demandati compiti di controllo e di coordinamento degli impianti,
dei reparti e dell'ufficio di amministrazione.
Part inoltre, aveva proseguito la società, provvedeva ad impartire disposizioni al personale per i lavori da svolgere nel quotidiano, ad effettuare gli acquisti per le necessità del bar, del ristorante e della manutenzione, ad effettuare la registrazione degli ospiti, ad impartire direttive per la gestione della cucina e del ristorante, a dare disposizioni per il versamento degli incassi e per il pagamento dei fornitori e ad erogare gli stipendi al personale.
Part Inoltre, aveva aggiunto la società veva sempre riconosciuto congrui il Parte_1
livello di inquadramento attribuitogli e la retribuzione erogatagli, senza contare che il medesimo non era in possesso del titolo di studio, né della formazione o preparazione professionale specialistica richiesti dal CCNL per l'inquadramento nell'area quadri, in quanto proveniva dal settore edile, nel quale aveva operato sino al 2013.
Quanto alla lavoratrice AB, la società ricorrente aveva allegato che la stessa, nei primi anni di gestione, si era limitata a servire al bar, ed alcune volte anche nel ristorante, per qualche ora della giornata, a turno con gli altri colleghi, e probabilmente, in qualche sporadica occasione, aveva svolto altre mansioni, così come altri dipendenti, non dotate,
comunque, di maggior valore professionale e certamente ricomprendibili nelle c.d. mansioni promiscue di cui all'art 50 del CCNL di settore.
L'inquadramento nel 4° livello, avvenuto a partire dal 1 ottobre 2017, aveva puntualizzato la società, doveva, quindi, considerarsi anche per AB, almeno in parte, il frutto dell'adeguamento dell'organico della struttura alle già richiamate richieste del Bando di
Gara.
5 Dopo essersi riservata di formulare, quanto ai riepiloghi delle somme aggiuntive dovute,
predisposti dagli ispettori, più specifiche osservazioni all'esito dell'esame di conteggi completi e più dettagliati per ogni singolo dipendente e dopo avere lamentato l'eccessiva onerosità della sanzione irrogata a suo carico, la quale poteva essere commisurata ai valori minimi previsti dalla norma in considerazione delle due sole posizioni irregolari rilevate,
nonché del fatto che essa avesse agito su indicazione del consulente e che il CCNL potesse essere oggetto di differenti interpretazioni, unipersonale aveva concluso Parte_1
come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, confermando la correttezza degli CP_2
accertamenti eseguiti e della quantificazione del dovuto effettuata in sede ispettiva, e aveva,
quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza la n. 202/2021 del 3 dicembre 2021, aveva rigettato la domanda proposta da e aveva condannato la società medesima alla Parte_1
rifusione, in favore dell' , delle spese di lite. CP_2
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che, dalle dichiarazioni rilasciate dai due lavoratori coinvolti negli accertamenti ispettivi, fosse emerso che i medesimi svolgevano effettivamente le mansioni di direttore e di segretaria anche nel periodo contestato dagli ispettori.
Non rispondeva, invece, al vero, aveva osservato il Tribunale, il fatto che il campeggio venisse amministrato direttamente dal legale rappresentante della società ricorrente, atteso
Part che in sede ispettiva, aveva dichiarato che, mentre prima della sua assunzione era effettivamente ad occuparsi della gestione dell'attività, successivamente, invece, CP_3
aveva demandato a lui la gestione dei rapporti con i clienti e con i fornitori, la gestione CP_3
dei dipendenti, la gestione della contabilità, i rapporti con il consulente, nonché, dal 2014,
6 anche la firma della disposizione del conto corrente della società e i rapporti con la prefettura per tutti gli aspetti che riguardavano le convenzioni per l'ospitalità dei migranti, precisando anche che la struttura si era occupata della assistenza dei migranti sin dal 2011.
Appariva, pertanto, evidente, aveva concluso sul punto il Tribunale, che il ricorrente operasse, di fatto, come direttore della struttura, inquadrabile pertanto nel livello QA CCNL,
e ciò a prescindere, sia dai titoli di studio e dalle esperienze professionali dallo stesso maturate, visto che il datore di lavoro lo aveva adibito di fatto al compito indicato, sia dal volume di clientela della struttura.
Con riferimento a , il giudice di prime cure aveva rilevato come la lavoratrice Parte_3
avesse riferito di aver iniziato effettivamente a lavorare nel 2010 come barista stagionale, ma di essere stata tuttavia assunta dal 2014 a tempo indeterminato con mansioni di segretaria,
occupandosi della documentazione attinente ai migranti ospitati, della prima contabilità della società, della prima nota, della registrazione delle fatture, dei rapporti con i fornitori, degli ordini delle merci necessarie allo svolgimento dell'attività di accoglienza dei migranti.
Dichiarazioni che, aveva osservato il Tribunale, rendevano indubitabile l'inquadramento della lavoratrice nel quarto livello CCNL con mansioni di segretaria.
Di nessun rilievo, aveva, poi, evidenziato il primo giudice, era la circostanza che gli inquadramenti in oggetto fossero stati effettivamente attribuiti ai lavoratori soltanto dal 1
ottobre 2017, al fine di partecipare a una pubblica gara per l'individuazione di strutture di accoglienza per immigrati, atteso che i lavoratori avevano semplicemente continuato a svolgere le mansioni già espletate in passato, senza contare che, qualora la ricorrente avesse dichiarato fatti non corrispondenti al vero, anche in punto di inquadramento dei lavoratori,
sarebbe stata ovviamente passibile delle relative conseguenze, anche sul piano penale.
Infine, il Tribunale aveva ritenuto la sanzione irrogata dall' per l'omesso versamento CP_2
dei contributi legittima, in quanto determinata conformemente a quanto prescritto dall'articolo 116 comma 8, lettera D, della legge n. 388/2000, anche alla luce delle
7 motivazioni poste a base dell'omissione contributiva.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la società Parte_1
unipersonale.
[...]
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
La Corte D'Appello voglia, “accogliere il presente appello con ogni idonea ed opportuna
statuizione e conseguentemente, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere le
domande formulate dalla nel ricorso di primo grado, e precisamente: a) Parte_1
accertare che l'inquadramento del lavoratore nel livello 2° Parte_2
relativamente al periodo 27.03.2014 al 30.09.2017 è corrispondente alle mansioni da lui
effettivamente svolte;
b) accertare che l'inquadramento della lavoratrice Parte_3
nel 5° livello, relativamente al periodo 01.11.2914 al 30.09.2017 è corrispondente alle
mansioni da lei effettivamente svolte;
c) per l'effetto annullare e/o modificare in tutto o in
parte il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato;
d) vinte in ogni caso le
spese dei due gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'avverso appello. Con il
favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello la società ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per avere il primo giudice errato nella valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie e per avere il medesimo violato l'art. 116 c.p.c.
In particolare, ha osservato l'appellante, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che dalle
8 Part dichiarazioni rese da e in sede ispettiva emergesse la correttezza Pt_3
dell'inquadramento degli stessi, da parte degli ispettori, fin dal 2014, come direttore del campeggio e segretaria.
Infatti, ha proseguito l'appellante, solo dal 1 ottobre 2017 le mansioni affidate ai due lavoratori erano state ridefinite, in ragione dell'avvenuta riconversione del campeggio in una vera struttura di accoglienza per rifugiati, che necessitava di precise figure professionali, che essa società era naturalmente andata a ricoprire con il personale già esistente.
Part Con riferimento al lavoratore ha esposto la società appellante, quest'ultimo aveva dichiarato di avere svolto, da sempre, la sua mansione e di avere ricevuto nel 2017 una qualifica più alta.
Part In realtà, ha osservato le mansioni che veva descritto in sede ispettiva Parte_1
non rientravano assolutamente in quelle di Direttore di livello QA, ma in quelle di segretario di azienda di 2° livello.
Infatti, ha proseguito l'appellante, secondo la giurisprudenza è dirigente colui che è preposto alla direzione dell'intera impresa o di un settore rilevante di questa ed è provvisto a tal fine di piena autonomia nell'ambito delle direttive generali della proprietà aziendale, della quale concorre direttamente a realizzare gli obiettivi.
Invece, nella presente fattispecie, ha sostenuto le decisioni dirigenziali Parte_1
spettavano al legale rappresentante della società, il quale aveva operato nel CP_3
tempo le scelte strategiche relative all'impresa, progressivamente orientandola a centro di accoglienza.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, è noto che la figura del direttore ha un ruolo chiave nella ordinaria organizzazione di ogni struttura alberghiera, da quella a gestione familiare fino alla catena internazionale: egli è, infatti, la mente, ma spesso anche il braccio, della risoluzione delle problematiche quotidiane, il suo profilo spazia dalla gestione dell'accoglienza dei clienti all'ottimizzazione dei profitti della struttura, dall'analisi di tipo
9 contrattuale, documentale e autorizzativa, sino alla soluzione di problematiche manutentive e operative, ruolo non scevro da responsabilità di carattere civile e penale tipicamente proprie del datore di lavoro o del proprietario della struttura.
Delle tre figure individuate dall'art. 2 del d.lgs. 81/2008, e cioè il datore di lavoro, il
Part dirigente e il preposto, ha, quindi, argomentato l'appellante, non rivestiva, quindi, quella del dirigente, definito come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”, ma,
piuttosto, quella del preposto, identificabile, generalmente, con quella di caporeparto, cioè la persona che deve sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nella fattispecie, dunque, ha osservato la società appellante, che era il CP_3
Part dirigente della struttura ricettiva, aveva messo in opera un reale coinvolgimento di quale caporeparto, facendosi coadiuvare dal medesimo e rendendolo attore e non mero spettatore della gestione della struttura medesima, coinvolgimento che, però, non poteva andare a
Part discapito di essa società, né tanto meno determinare l'attribuzione a di un ruolo dirigenziale.
Part Nelle mansioni affidate a d'altronde, ha evidenziato non vi era traccia Parte_1
della complessità e della responsabilità proprie delle mansioni dirigenziali ed il medesimo non aveva mai avuto il potere di rappresentanza dell'azienda all'esterno, né potere di spesa,
né il potere di stabilire i budgets, ed era sempre stato subordinato alle direttive di che CP_3
aveva costantemente controllato il suo operato.
Né, ha aggiunto la società appellante, l' aveva svolto, nel corso delle attività ispettive, CP_2
Part accertamenti in ordine alle qualifiche professionali possedute da o agli studi dallo stesso intrapresi, né erano emersi in capo al medesimo poteri decisionali autonomi suscettibili di
10 Part interferire sulla conduzione dell'azienda, né era stato accertato che avesse operato con livelli di responsabilità propri della qualifica a lui attribuita nel corso dell'accertamento ispettivo.
Neanche le dichiarazioni molto schematiche rese dagli altri lavoratori nel corso dell'ispezione, ha sottolineato l'appellante, avevano confermato la natura dirigenziale delle mansioni attribuite al lavoratore in discussione, né corrispondeva al vero che quest'ultimo avesse svolto in modo continuativo ed in piena autonomia gestionale mansioni corrispondenti a quelle descritte dal CCNL nella declaratoria del livello quadro QA.
Quanto alla lavoratrice , ha proseguito la società si potevano, Pt_3 Parte_1
d'altronde, svolgere considerazioni analoghe, visto che, in una piccola struttura come quella del campeggio di Norbello, era sicuramente avvenuto che la dipendente in questione, assunta come barista nel 2010, come dalla stessa ammesso, avesse anche svolto saltuariamente altre mansioni secondo le necessità, senza che ciò significasse che alla medesima, fin dal 2014,
erano state riservate mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta.
Part D'altra parte, ha evidenziato la società appellante, , così come non aveva Parte_3
riferito di essere stata assunta per lo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, né aveva mai contestato tale fatto alla società, né nessuno dei due (così
come gli altri dipendenti) si era lamentato delle condizioni di lavoro e del trattamento retributivo e previdenziale percepito.
Il Tribunale, ha, inoltre, osservato l'appellante, aveva totalmente trascurato la circostanza fondamentale relativa alle dimensioni minime dell'azienda, nei fatti un campeggio “rurale”,
il quale non poteva essere paragonato dal punto organizzativo ad una struttura alberghiera,
neanche a conduzione familiare, risultando estremamente ridotti gli adempimenti da svolgere. La situazione, ha ribadito la società, era cambiata solo quando la società Per_1
aveva partecipato alla gara d'appalto indetta nel 2017 dalla di Oristano per il CP_4
ricevimento dei rifugiati e per la gestione dei flussi migratori, situazione che aveva imposto
11 alla società medesima di dotarsi di figure differenti rispetto a quelle fino a quel momento impiegate.
È chiaro, ha precisato che il bando – sulla base di direttive nazionali – si Parte_1
riferiva a centri di accoglienza di dimensioni ben diverse da quello di Norbello e che la società aveva, quindi, dovuto reperire le figure richieste tra il personale già presente, ma da questa nuova attività - ben lontana da quella di un campeggio - non poteva farsi derivare retroattivamente un diverso l'inquadramento dei due lavoratori, tanto è vero che, quando la struttura, a fine 2019, aveva cessato la sua collaborazione con la Prefettura di Oristano per il ricevimento dei rifugiati, il campeggio era stato restituito al Comune di Norbello, non potendosi più sostenere le spese di gestione e tanto meno quelle relative ai dipendenti.
***
L'appello è infondato.
1) AT IG Loi.
Con riferimento alla posizione di occorre, innanzitutto, chiarire come Parte_2
gli ispettori non avessero accertato lo svolgimento, da parte del medesimo, di mansioni dirigenziali, ma, piuttosto, lo svolgimento delle differenti mansioni di quadro, e lo avessero,
infatti, coerentemente inquadrato, fin dal 27 marzo 2014, nel livello Quadro A.
Il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, utilizzato dagli ispettori e richiamato dalla stessa società appellante, individua i tratti distintivi del livello di inquadramento in discussione nell'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito al lavoratore, nella conseguente attitudine del medesimo a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e a svolgere un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi medesimi, nonché nell'esercizio, da parte del dipendente, di poteri di gestione, coordinamento e controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda, svolto in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali.
Ritiene questa Corte che, come correttamente accertato dal primo giudice, le mansioni svolte
12 da fin dal 2014 possedessero, perlomeno in misura prevalente, le Parte_2
predette caratteristiche.
Non solo, infatti, è pacifico, come riconosciuto dalla stessa società attuale appellante nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, che il lavoratore in questione svolgesse compiti di controllo e di coordinamento degli impianti, dei reparti e dell'ufficio amministrazione, che si occupasse di impartire disposizioni al personale per i lavori da svolgere nel quotidiano, di effettuare gli acquisti per le necessità del bar, del ristorante e della manutenzione, di effettuare la registrazione degli ospiti, di impartire direttive per la gestione della cucina e del ristorante, di dare disposizioni per il versamento degli incassi e per il pagamento dei fornitori, di erogare gli stipendi al personale, ma è, altresì, emerso, dall'esame delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori aziendali sentiti in sede ispettiva, che egli si occupasse dell'organizzazione di tutto il lavoro all'interno della struttura (cosi ), Pt_3
dell'effettuazione dei colloqui di lavoro ( ), del raggiungimento degli accordi Per_2
contrattuali preliminari con i lavoratori da assumere ( , , della gestione dei Per_2 Per_3
rapporti di lavoro con il personale ( , ), dell'accoglienza Per_2 Controparte_5 Per_4
fuori sede dei migranti destinati alla struttura ( , ) e della gestione in generale Pt_3 Per_5
delle pratiche connesse all'accoglienza dei migranti ( ) e che fosse, in generale, il Pt_3
referente costante di tutti gli addetti alla struttura ( , , . Pt_3 Per_2 CP_5 Per_3
Nessuno dei lavoratori sentiti in fase di accertamento ispettivo aveva, invece, riferito che svolgesse nella struttura un qualunque ruolo di tipo gestionale o CP_3
organizzativo, tanto meno, come invece allegato dalla società appellante nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, come referente del personale, colui che dava le direttive generali a tutti i dipendenti “rendendo superflua la figura di un qualsiasi direttore”
(pag. 7, fine punto II, del ricorso). non era stato proprio menzionato dai lavoratori CP_3
medesimi, se non da , la quale aveva, peraltro, semplicemente dichiarato di Parte_4
Part avere, in fase di assunzione, dopo aveva svolto con il colloquio di lavoro, “parlato” con
13 CP_3
Part Le predette risultanze si dimostrano, d'altra parte, coerenti con le dichiarazioni rese dal agli stessi ispettori, così comprovandone l'attendibilità.
Secondo tali dichiarazioni, correttamente valorizzate dal primo giudice, CP_3
Part aveva demandato a la gestione della struttura, sia per quanto riguardava la gestione dei rapporti con i clienti, con i fornitori, la gestione dei dipendenti e il mantenimento dei contatti,
Prefettura compresa, relativi alle convenzioni per l'ospitalità dei migranti.
Non quindi, come affermato dalla società appellante, meri compiti di controllo e coordinamento dei settori nei quali si esplicavano le attività aziendali (ricezione turistica di natura alberghiera, ristorazione, servizi bar e piscina, accoglienza, comprensiva di vitto e alloggio, e assistenza migranti), ma compiti di gestione dei predetti settori, svolti con la necessaria autonomia decisionale e con i necessari poteri discrezionali (tanto chei dipendenti sentiti in sede ispettiva lo avevano qualificato come il direttore, il responsabile della struttura,
il gestore ovvero il titolare della stessa;
così , , , Pt_3 CP_5 Per_5 Per_4 CP_6
, ovviamente nell'ambito delle decisioni strategiche adottate dall'amministratore della Per_3
società e delle direttive generali dallo stesso impartite.
Part Come è proprio della qualifica di quadro, svolgeva, quindi, una funzione intermedia tra l'imprenditore e le risorse aziendali, provvedendo, in attuazione delle scelte e delle direttive generali del primo, all'organizzazione e alla gestione delle seconde, così fornendo un contributo decisivo non solo all'attuazione, ma anche allo stesso sviluppo degli obiettivi aziendali.
Non può, d'altronde, condividersi che la struttura aziendale fosse di modeste dimensioni organizzative, visto che, fin dal 2014, come allegato dalla stessa appellante nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la stessa cumulava in sé, sia la natura di struttura ricettiva turistica, dotata di accoglienza alberghiera e servizi di bar, ristorante e piscina, sia la natura di centro di accoglienza migranti, come tale comportante la fornitura, in favore degli
14 ospiti, di servizi di vitto, alloggio e assistenza e la gestione di pratiche burocratiche e di rapporti di vario genere con le autorità competenti.
Deve, inoltre, a parere del Collegio, concordarsi con il primo giudice in ordine alla rilevanza,
nel presente giudizio, della modifica dell'inquadramento di avvenuta, Parte_2
per iniziativa della società appellante, a decorrere dal 1 ottobre 2017.
In primo grado, infatti, mai la società attuale appellante aveva allegato che da quel momento l'organizzazione della struttura aziendale fosse mutata e fossero mutati, quindi, i compiti del lavoratore in discussione, circostanze di fatto che la società medesima ha, invece, cercato di introdurre, tardivamente, oltre che genericamente, solo con l'atto di appello.
Considerato, quindi, che la ha negato di avere fittiziamente adeguato Parte_1
Part l'inquadramento di pur in mancanza dei relativi presupposti, al solo fine di partecipare alla gara d'appalto, caso nel quale, d'altronde, come correttamente evidenziato dal Tribunale
di Oristano, si sarebbe esposta a gravi responsabilità, anche di natura penale, deve necessariamente ritenersi che i compiti affidati a fossero sempre stati Parte_2
correttamente inquadrabili nel livello Quadro A, in quanto dotati delle caratteristiche proprie e tipiche di quel livello.
Part Né valore decisivo potrebbe essere attribuito all'eventuale mancato possesso, da parte di di “idoneo titolo di studio” o di “adeguata formazione e preparazione professionale
specialistica” (così il CCNL Turismo per l'area Quadri), considerato che, come anche affermato dalla Suprema Corte “la previsione, da parte della disciplina collettiva in tema d'inquadramento dei lavoratori, della necessità del possesso di un titolo di studio per l'attribuzione di una determinata qualifica non impedisce che questa, ai sensi della norma di ordine pubblico dettata dall'art. 2103 cod. civ., debba essere riconosciuta, nel caso di esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni, anche al lavoratore sfornito di detto titolo,
salvo che si tratti di qualifica comportante mansioni (come, ad esempio, quelle del medico o dell'ingegnere) per il cui svolgimento la legge richieda una determinata abilitazione
15 professionale (così Cass. 7101/1986).
Quanto alla posizione di deve, quindi, confermarsi la correttezza della Parte_2
sentenza impugnata.
2) . Parte_3
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla lavoratrice . Pt_3
Come riferito dai lavoratori sentiti in sede ispettiva, infatti, deve ritenersi comprovato che la stessa, la quale inizialmente aveva operato come addetta al servizio bar, si fosse
Part successivamente occupata, perlomeno anche, della contabilità aziendale (così ) e Per_5
del disbrigo, in generale, di pratiche amministrative, svolgendo attività di segreteria (si vedano le dichiarazioni dei lavoratori , , ). Per_2 CP_5 Per_5 Per_4
Anche in relazione alla lavoratrice in questione le dichiarazioni dalla stesse rese agli ispettori, valorizzate dal Tribunale di Oristano nella sentenza impugnata, risultano, quindi,
del tutto coerenti con le indicate risultanze, visto che la stessa aveva dichiarato di avere iniziato come barista stagionale e poi, di avere, invece, dal 2014, in concomitanza con la stipulazione del contratto a tempo indeterminato, lavorato in segreteria, occupandosi della documentazione relativa ai migranti, della prima contabilità della società, della prima nota,
della registrazione delle fatture.
Risulta, quindi, del tutto giustificata, anche per , l'attribuzione, da parte degli Parte_3
ispettori, fin dal 2014, di un superiore inquadramento contrattuale, nel suo caso il 4°, quello cioè riservato ai lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono mansioni di natura amministrativa che richiedono il possesso di competenze specialistiche, comunque acquisite.
Deve, d'altronde, anche in relazione alla lavoratrice , ribadirsi quanto sopra osservato Pt_3
Part per il lavoratore con riferimento al valore, confermativo delle conclusioni cui qui si è
giunti, da attribuirsi al riconoscimento, da parte della datrice di lavoro, a decorrere dal 1
ottobre 2017, dell'inquadramento qui contestato.
16 Né può ritenersi, come preteso dall'appellante, che le mansioni svolte da in Parte_3
qualità di segretaria avessero mero carattere accessorio o complementare rispetto ad eventuali contemporanee adibizioni della lavoratrice medesima quale addetta al bar o quale cameriera di ristorante (si vedano le dichiarazioni rese agli ispettori da Parte_2
, visto che le mansioni di segreteria, svolte da con abitualità, rivestivano
[...] Pt_3
certamente, rispetto a quelle svolte come addetta al bar o come cameriera di ristorante,
carattere di maggior pregio ed erano da considerare, quindi, ai sensi dell'art. 50 CCNL
Turismo, prevalenti.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto dalla società deve, Parte_1
quindi, essere rigettato e la sentenza appellata deve, per l'effetto, essere integralmente confermata.
Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla
Corte D'Appello, devono essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'Istituto appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella
17 misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 1 agosto 2025.
L'estensore……………………………… ………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 15/2022 dell'anno 2022, proposta da:
unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Oristano, presso lo studio degli avv.ti Stefano Coco e
Mariaclaudia Coco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Adelaide Nieddu e Laura
Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 20 settembre 2018, la società Parte_1 aveva convenuto in giudizio l' e aveva impugnato il verbale unico di accertamento
[...] CP_2
e notificazione n. 2017019943/DDL del 28 marzo 2018, redatto dai funzionari della sede di Oristano, domandando che il giudice accertasse che l'inquadramento del lavoratore CP_2
nel livello 2°, relativamente al periodo 27 marzo 2014 - 30 settembre Parte_2
2017, era corrispondente alle mansioni dallo stesso svolte e che l'inquadramento della lavoratrice nel livello 5°, relativamente al periodo 1 novembre 2014 – 30 Parte_3
settembre 2017, era corrispondente alle mansioni dalla stessa svolte, conseguentemente annullando e/o modificando in tutto o in parte il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato.
In particolare, aveva allegato la società ricorrente, gli ispettori dell'ente avevano accertato il non corretto inquadramento dei due lavoratori sopra indicati sino alla data del 1 ottobre 2017,
Part nella quale la datrice di lavoro, variando la precedente qualifica, aveva riconosciuto, per lo svolgimento delle mansioni di direttore e l'inquadramento nella categoria quadro QA del
CCNL di settore, nonché, per , lo svolgimento delle mansioni di segretaria e Pt_3
l'inquadramento nel livello 4° dello stesso CCNL.
All'esito dell'accertamento, aveva proseguito gli ispettori avevano Parte_1
Part riconosciuto le predette mansioni e il predetto inquadramento, per sin dal 27 marzo 2014
e, per , fin dal 1 novembre 2014, ricalcolando, conseguentemente, i contributi dovuti e Pt_3
aggiungendo agli stessi una somma aggiuntiva a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'art. 116,
comma 8, lett. b) legge 388/2000.
Poiché il ricorso amministrativo era stato dichiarato inammissibile, aveva riferito la società
ricorrente, essa aveva inteso ricorrere in sede giurisdizionale, introducendo il presente giudizio.
La società ricorrente aveva, quindi, innanzitutto, esposto di essere stata costituita nel 2009, di avere avuto in affidamento, lo stesso anno, il campeggio comunale di Norbello,
comprendente bungalow in muratura, piazzola tende, ristorante, bar e piscina, e di avere
2 assunto inizialmente, vista la natura stagionale dell'attività e la gestione deficitaria della struttura, priva di avviamento e lontana dal mare, solo personale a tempo parziale e
Part determinato, tra cui anche . Pt_3
La società ricorrente aveva poi riferito che nel 2014 il campeggio Nuraghe UI di cui sopra era stato inserito dal Ministero dell'Interno tra i centri per rifugiati, ricevendo i primi ospiti nel marzo 2014 e proseguendo, successivamente, nell'attività con un numero di ospiti sempre variabile, cosicché si era provveduto, sia all'assunzione di nuovo personale a tempo determinato e parziale, sia alla trasformazione a tempo pieno del contratto a termine di alcuni
Part dipendenti, tra cui che era stato assunto a tempo indeterminato part time dal 31 gennaio
2015 e dal 1 aprile 2016 a tempo pieno e inquadrato nel 2° livello come impiegato, e , Pt_3
che era stata assunta a tempo indeterminato dal 29 ottobre 2014 e dal 1 aprile 2016 a tempo pieno, con inquadramento nel 5° livello come cameriera addetta al bar.
Nel mese di agosto dell'anno 2017, peraltro, aveva evidenziato la Parte_1
Prefettura di Oristano aveva emanato un nuovo bando di gara per l'accoglienza dei rifugiati,
nel quale si richiedeva alle strutture interessate di avere in organico determinate figure professionali, la cui presenza doveva essere attestata entro il 2 ottobre 2017, giorno di scadenza della presentazione delle offerte.
Conseguentemente, aveva proseguito la società ricorrente, essa era stata costretta a rimodulare la propria pianta organica e a identificare tra i propri dipendenti le figure
Part richieste: quindi, era stato obbligatoriamente inquadrato come “direttore” livello QA e
AB era stata obbligatoriamente inquadrata come “segretaria” 4° livello.
Ciò premesso la società , aveva sostenuto la natura ingiusta dell'accertamento Parte_1
impugnato, in considerazione, sia delle modestissime dimensioni dell'impresa esercitata,
consistente in un mero campeggio comunale, insistente su un'area di Ha 2,20.00 ettari, con n.60 piazzole tenda, n. 14 bungalow in muratura, un bar, un ristorante, servizi comuni e piscina, soprattutto laddove paragonata alle capacità ricettive e alla qualità dei servizi prestati
3 da altre strutture all'aria aperta, sia del modestissimo giro d'affari e conseguentemente del modestissimo numero di dipendenti che erano stati necessari nei primi anni di attività, sia per il fatto che, anche quando, negli anni dal 2014 al 2017, con l'arrivo dei rifugiati, il numero degli ospiti era aumentato, la gestione della struttura era rimasta semplice, in quanto il personale assunto dal socio unico e amministratore si era limitato, dietro CP_3
Part indicazioni date da a fornire agli ospiti assistenza e servizio mensa (colazione, pranzo,
cena) e, comunque, servizi poco impegnativi, non paragonabili a quelli richiesti da strutture di prestigio.
D'altra parte, aveva proseguito la società ricorrente, la declaratoria del livello QA rendeva evidente come la presenza di personale dotato del relativo inquadramento fosse concepibile solo per strutture dotate di dimensioni e qualità di servizi diversi da quelli del campeggio
Nuraghe UI, necessitanti, a differenza di quest'ultimo, di avere all'apice una figura di alta professionalità ed esperienza, che provveda a dirigere decine e decine di dipendenti, con un responsabile per ogni settore che, a sua volta, sovraintenda ad altri dipendenti per dare ospitalità a centinaia o migliaia di ospiti.
Essa, aveva osservato era, inoltre, amministrata da che Parte_1 CP_3
aveva maturato notevoli esperienze nel settore ed era, pertanto, perfettamente in grado di gestire, dal punto di vista decisionale, il campeggio Nuraghe UI, assumendo e dirigendo il personale, curando i rapporti con gli istituti di credito, le autorità e i fornitori, tanto da rendere superflua la figura di un qualsiasi direttore.
In ogni caso, aveva evidenziato la società ricorrente, le mansioni di fatto svolte da
[...]
erano quelle proprie del livello di inquadramento allo stesso riconosciuto, il Parte_2
quale, come già allegato, era stato elevato al superiore livello QA solo per consentire alla società di partecipare alla gara d'appalto indetta dalla , che esigeva in organico CP_4
anche la figura di un direttore.
Loi, infatti, aveva allegato la ricorrente, all'epoca dell'assunzione non aveva alcun titolo ed
4 esperienza nel settore turistico ed era stato assunto per svolgere, come tuttora, mansioni che comportavano sia iniziativa che autonomia operativa, ma nell'ambito delle direttive ricevute da CP_3
Part In concreto, aveva riferito a quale persona di fiducia Parte_1
dell'amministratore, erano demandati compiti di controllo e di coordinamento degli impianti,
dei reparti e dell'ufficio di amministrazione.
Part inoltre, aveva proseguito la società, provvedeva ad impartire disposizioni al personale per i lavori da svolgere nel quotidiano, ad effettuare gli acquisti per le necessità del bar, del ristorante e della manutenzione, ad effettuare la registrazione degli ospiti, ad impartire direttive per la gestione della cucina e del ristorante, a dare disposizioni per il versamento degli incassi e per il pagamento dei fornitori e ad erogare gli stipendi al personale.
Part Inoltre, aveva aggiunto la società veva sempre riconosciuto congrui il Parte_1
livello di inquadramento attribuitogli e la retribuzione erogatagli, senza contare che il medesimo non era in possesso del titolo di studio, né della formazione o preparazione professionale specialistica richiesti dal CCNL per l'inquadramento nell'area quadri, in quanto proveniva dal settore edile, nel quale aveva operato sino al 2013.
Quanto alla lavoratrice AB, la società ricorrente aveva allegato che la stessa, nei primi anni di gestione, si era limitata a servire al bar, ed alcune volte anche nel ristorante, per qualche ora della giornata, a turno con gli altri colleghi, e probabilmente, in qualche sporadica occasione, aveva svolto altre mansioni, così come altri dipendenti, non dotate,
comunque, di maggior valore professionale e certamente ricomprendibili nelle c.d. mansioni promiscue di cui all'art 50 del CCNL di settore.
L'inquadramento nel 4° livello, avvenuto a partire dal 1 ottobre 2017, aveva puntualizzato la società, doveva, quindi, considerarsi anche per AB, almeno in parte, il frutto dell'adeguamento dell'organico della struttura alle già richiamate richieste del Bando di
Gara.
5 Dopo essersi riservata di formulare, quanto ai riepiloghi delle somme aggiuntive dovute,
predisposti dagli ispettori, più specifiche osservazioni all'esito dell'esame di conteggi completi e più dettagliati per ogni singolo dipendente e dopo avere lamentato l'eccessiva onerosità della sanzione irrogata a suo carico, la quale poteva essere commisurata ai valori minimi previsti dalla norma in considerazione delle due sole posizioni irregolari rilevate,
nonché del fatto che essa avesse agito su indicazione del consulente e che il CCNL potesse essere oggetto di differenti interpretazioni, unipersonale aveva concluso Parte_1
come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, confermando la correttezza degli CP_2
accertamenti eseguiti e della quantificazione del dovuto effettuata in sede ispettiva, e aveva,
quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
***
Il Tribunale di Oristano, con sentenza la n. 202/2021 del 3 dicembre 2021, aveva rigettato la domanda proposta da e aveva condannato la società medesima alla Parte_1
rifusione, in favore dell' , delle spese di lite. CP_2
In particolare, il primo giudice aveva ritenuto che, dalle dichiarazioni rilasciate dai due lavoratori coinvolti negli accertamenti ispettivi, fosse emerso che i medesimi svolgevano effettivamente le mansioni di direttore e di segretaria anche nel periodo contestato dagli ispettori.
Non rispondeva, invece, al vero, aveva osservato il Tribunale, il fatto che il campeggio venisse amministrato direttamente dal legale rappresentante della società ricorrente, atteso
Part che in sede ispettiva, aveva dichiarato che, mentre prima della sua assunzione era effettivamente ad occuparsi della gestione dell'attività, successivamente, invece, CP_3
aveva demandato a lui la gestione dei rapporti con i clienti e con i fornitori, la gestione CP_3
dei dipendenti, la gestione della contabilità, i rapporti con il consulente, nonché, dal 2014,
6 anche la firma della disposizione del conto corrente della società e i rapporti con la prefettura per tutti gli aspetti che riguardavano le convenzioni per l'ospitalità dei migranti, precisando anche che la struttura si era occupata della assistenza dei migranti sin dal 2011.
Appariva, pertanto, evidente, aveva concluso sul punto il Tribunale, che il ricorrente operasse, di fatto, come direttore della struttura, inquadrabile pertanto nel livello QA CCNL,
e ciò a prescindere, sia dai titoli di studio e dalle esperienze professionali dallo stesso maturate, visto che il datore di lavoro lo aveva adibito di fatto al compito indicato, sia dal volume di clientela della struttura.
Con riferimento a , il giudice di prime cure aveva rilevato come la lavoratrice Parte_3
avesse riferito di aver iniziato effettivamente a lavorare nel 2010 come barista stagionale, ma di essere stata tuttavia assunta dal 2014 a tempo indeterminato con mansioni di segretaria,
occupandosi della documentazione attinente ai migranti ospitati, della prima contabilità della società, della prima nota, della registrazione delle fatture, dei rapporti con i fornitori, degli ordini delle merci necessarie allo svolgimento dell'attività di accoglienza dei migranti.
Dichiarazioni che, aveva osservato il Tribunale, rendevano indubitabile l'inquadramento della lavoratrice nel quarto livello CCNL con mansioni di segretaria.
Di nessun rilievo, aveva, poi, evidenziato il primo giudice, era la circostanza che gli inquadramenti in oggetto fossero stati effettivamente attribuiti ai lavoratori soltanto dal 1
ottobre 2017, al fine di partecipare a una pubblica gara per l'individuazione di strutture di accoglienza per immigrati, atteso che i lavoratori avevano semplicemente continuato a svolgere le mansioni già espletate in passato, senza contare che, qualora la ricorrente avesse dichiarato fatti non corrispondenti al vero, anche in punto di inquadramento dei lavoratori,
sarebbe stata ovviamente passibile delle relative conseguenze, anche sul piano penale.
Infine, il Tribunale aveva ritenuto la sanzione irrogata dall' per l'omesso versamento CP_2
dei contributi legittima, in quanto determinata conformemente a quanto prescritto dall'articolo 116 comma 8, lettera D, della legge n. 388/2000, anche alla luce delle
7 motivazioni poste a base dell'omissione contributiva.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la società Parte_1
unipersonale.
[...]
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
La Corte D'Appello voglia, “accogliere il presente appello con ogni idonea ed opportuna
statuizione e conseguentemente, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere le
domande formulate dalla nel ricorso di primo grado, e precisamente: a) Parte_1
accertare che l'inquadramento del lavoratore nel livello 2° Parte_2
relativamente al periodo 27.03.2014 al 30.09.2017 è corrispondente alle mansioni da lui
effettivamente svolte;
b) accertare che l'inquadramento della lavoratrice Parte_3
nel 5° livello, relativamente al periodo 01.11.2914 al 30.09.2017 è corrispondente alle
mansioni da lei effettivamente svolte;
c) per l'effetto annullare e/o modificare in tutto o in
parte il verbale unico di accertamento e notificazione impugnato;
d) vinte in ogni caso le
spese dei due gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare l'avverso appello. Con il
favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello la società ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per avere il primo giudice errato nella valutazione ed interpretazione delle risultanze istruttorie e per avere il medesimo violato l'art. 116 c.p.c.
In particolare, ha osservato l'appellante, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che dalle
8 Part dichiarazioni rese da e in sede ispettiva emergesse la correttezza Pt_3
dell'inquadramento degli stessi, da parte degli ispettori, fin dal 2014, come direttore del campeggio e segretaria.
Infatti, ha proseguito l'appellante, solo dal 1 ottobre 2017 le mansioni affidate ai due lavoratori erano state ridefinite, in ragione dell'avvenuta riconversione del campeggio in una vera struttura di accoglienza per rifugiati, che necessitava di precise figure professionali, che essa società era naturalmente andata a ricoprire con il personale già esistente.
Part Con riferimento al lavoratore ha esposto la società appellante, quest'ultimo aveva dichiarato di avere svolto, da sempre, la sua mansione e di avere ricevuto nel 2017 una qualifica più alta.
Part In realtà, ha osservato le mansioni che veva descritto in sede ispettiva Parte_1
non rientravano assolutamente in quelle di Direttore di livello QA, ma in quelle di segretario di azienda di 2° livello.
Infatti, ha proseguito l'appellante, secondo la giurisprudenza è dirigente colui che è preposto alla direzione dell'intera impresa o di un settore rilevante di questa ed è provvisto a tal fine di piena autonomia nell'ambito delle direttive generali della proprietà aziendale, della quale concorre direttamente a realizzare gli obiettivi.
Invece, nella presente fattispecie, ha sostenuto le decisioni dirigenziali Parte_1
spettavano al legale rappresentante della società, il quale aveva operato nel CP_3
tempo le scelte strategiche relative all'impresa, progressivamente orientandola a centro di accoglienza.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, è noto che la figura del direttore ha un ruolo chiave nella ordinaria organizzazione di ogni struttura alberghiera, da quella a gestione familiare fino alla catena internazionale: egli è, infatti, la mente, ma spesso anche il braccio, della risoluzione delle problematiche quotidiane, il suo profilo spazia dalla gestione dell'accoglienza dei clienti all'ottimizzazione dei profitti della struttura, dall'analisi di tipo
9 contrattuale, documentale e autorizzativa, sino alla soluzione di problematiche manutentive e operative, ruolo non scevro da responsabilità di carattere civile e penale tipicamente proprie del datore di lavoro o del proprietario della struttura.
Delle tre figure individuate dall'art. 2 del d.lgs. 81/2008, e cioè il datore di lavoro, il
Part dirigente e il preposto, ha, quindi, argomentato l'appellante, non rivestiva, quindi, quella del dirigente, definito come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”, ma,
piuttosto, quella del preposto, identificabile, generalmente, con quella di caporeparto, cioè la persona che deve sovrintendere all'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nella fattispecie, dunque, ha osservato la società appellante, che era il CP_3
Part dirigente della struttura ricettiva, aveva messo in opera un reale coinvolgimento di quale caporeparto, facendosi coadiuvare dal medesimo e rendendolo attore e non mero spettatore della gestione della struttura medesima, coinvolgimento che, però, non poteva andare a
Part discapito di essa società, né tanto meno determinare l'attribuzione a di un ruolo dirigenziale.
Part Nelle mansioni affidate a d'altronde, ha evidenziato non vi era traccia Parte_1
della complessità e della responsabilità proprie delle mansioni dirigenziali ed il medesimo non aveva mai avuto il potere di rappresentanza dell'azienda all'esterno, né potere di spesa,
né il potere di stabilire i budgets, ed era sempre stato subordinato alle direttive di che CP_3
aveva costantemente controllato il suo operato.
Né, ha aggiunto la società appellante, l' aveva svolto, nel corso delle attività ispettive, CP_2
Part accertamenti in ordine alle qualifiche professionali possedute da o agli studi dallo stesso intrapresi, né erano emersi in capo al medesimo poteri decisionali autonomi suscettibili di
10 Part interferire sulla conduzione dell'azienda, né era stato accertato che avesse operato con livelli di responsabilità propri della qualifica a lui attribuita nel corso dell'accertamento ispettivo.
Neanche le dichiarazioni molto schematiche rese dagli altri lavoratori nel corso dell'ispezione, ha sottolineato l'appellante, avevano confermato la natura dirigenziale delle mansioni attribuite al lavoratore in discussione, né corrispondeva al vero che quest'ultimo avesse svolto in modo continuativo ed in piena autonomia gestionale mansioni corrispondenti a quelle descritte dal CCNL nella declaratoria del livello quadro QA.
Quanto alla lavoratrice , ha proseguito la società si potevano, Pt_3 Parte_1
d'altronde, svolgere considerazioni analoghe, visto che, in una piccola struttura come quella del campeggio di Norbello, era sicuramente avvenuto che la dipendente in questione, assunta come barista nel 2010, come dalla stessa ammesso, avesse anche svolto saltuariamente altre mansioni secondo le necessità, senza che ciò significasse che alla medesima, fin dal 2014,
erano state riservate mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta.
Part D'altra parte, ha evidenziato la società appellante, , così come non aveva Parte_3
riferito di essere stata assunta per lo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, né aveva mai contestato tale fatto alla società, né nessuno dei due (così
come gli altri dipendenti) si era lamentato delle condizioni di lavoro e del trattamento retributivo e previdenziale percepito.
Il Tribunale, ha, inoltre, osservato l'appellante, aveva totalmente trascurato la circostanza fondamentale relativa alle dimensioni minime dell'azienda, nei fatti un campeggio “rurale”,
il quale non poteva essere paragonato dal punto organizzativo ad una struttura alberghiera,
neanche a conduzione familiare, risultando estremamente ridotti gli adempimenti da svolgere. La situazione, ha ribadito la società, era cambiata solo quando la società Per_1
aveva partecipato alla gara d'appalto indetta nel 2017 dalla di Oristano per il CP_4
ricevimento dei rifugiati e per la gestione dei flussi migratori, situazione che aveva imposto
11 alla società medesima di dotarsi di figure differenti rispetto a quelle fino a quel momento impiegate.
È chiaro, ha precisato che il bando – sulla base di direttive nazionali – si Parte_1
riferiva a centri di accoglienza di dimensioni ben diverse da quello di Norbello e che la società aveva, quindi, dovuto reperire le figure richieste tra il personale già presente, ma da questa nuova attività - ben lontana da quella di un campeggio - non poteva farsi derivare retroattivamente un diverso l'inquadramento dei due lavoratori, tanto è vero che, quando la struttura, a fine 2019, aveva cessato la sua collaborazione con la Prefettura di Oristano per il ricevimento dei rifugiati, il campeggio era stato restituito al Comune di Norbello, non potendosi più sostenere le spese di gestione e tanto meno quelle relative ai dipendenti.
***
L'appello è infondato.
1) AT IG Loi.
Con riferimento alla posizione di occorre, innanzitutto, chiarire come Parte_2
gli ispettori non avessero accertato lo svolgimento, da parte del medesimo, di mansioni dirigenziali, ma, piuttosto, lo svolgimento delle differenti mansioni di quadro, e lo avessero,
infatti, coerentemente inquadrato, fin dal 27 marzo 2014, nel livello Quadro A.
Il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, utilizzato dagli ispettori e richiamato dalla stessa società appellante, individua i tratti distintivi del livello di inquadramento in discussione nell'alto livello di responsabilità gestionale e organizzativa attribuito al lavoratore, nella conseguente attitudine del medesimo a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e a svolgere un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi medesimi, nonché nell'esercizio, da parte del dipendente, di poteri di gestione, coordinamento e controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda, svolto in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali.
Ritiene questa Corte che, come correttamente accertato dal primo giudice, le mansioni svolte
12 da fin dal 2014 possedessero, perlomeno in misura prevalente, le Parte_2
predette caratteristiche.
Non solo, infatti, è pacifico, come riconosciuto dalla stessa società attuale appellante nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, che il lavoratore in questione svolgesse compiti di controllo e di coordinamento degli impianti, dei reparti e dell'ufficio amministrazione, che si occupasse di impartire disposizioni al personale per i lavori da svolgere nel quotidiano, di effettuare gli acquisti per le necessità del bar, del ristorante e della manutenzione, di effettuare la registrazione degli ospiti, di impartire direttive per la gestione della cucina e del ristorante, di dare disposizioni per il versamento degli incassi e per il pagamento dei fornitori, di erogare gli stipendi al personale, ma è, altresì, emerso, dall'esame delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori aziendali sentiti in sede ispettiva, che egli si occupasse dell'organizzazione di tutto il lavoro all'interno della struttura (cosi ), Pt_3
dell'effettuazione dei colloqui di lavoro ( ), del raggiungimento degli accordi Per_2
contrattuali preliminari con i lavoratori da assumere ( , , della gestione dei Per_2 Per_3
rapporti di lavoro con il personale ( , ), dell'accoglienza Per_2 Controparte_5 Per_4
fuori sede dei migranti destinati alla struttura ( , ) e della gestione in generale Pt_3 Per_5
delle pratiche connesse all'accoglienza dei migranti ( ) e che fosse, in generale, il Pt_3
referente costante di tutti gli addetti alla struttura ( , , . Pt_3 Per_2 CP_5 Per_3
Nessuno dei lavoratori sentiti in fase di accertamento ispettivo aveva, invece, riferito che svolgesse nella struttura un qualunque ruolo di tipo gestionale o CP_3
organizzativo, tanto meno, come invece allegato dalla società appellante nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, come referente del personale, colui che dava le direttive generali a tutti i dipendenti “rendendo superflua la figura di un qualsiasi direttore”
(pag. 7, fine punto II, del ricorso). non era stato proprio menzionato dai lavoratori CP_3
medesimi, se non da , la quale aveva, peraltro, semplicemente dichiarato di Parte_4
Part avere, in fase di assunzione, dopo aveva svolto con il colloquio di lavoro, “parlato” con
13 CP_3
Part Le predette risultanze si dimostrano, d'altra parte, coerenti con le dichiarazioni rese dal agli stessi ispettori, così comprovandone l'attendibilità.
Secondo tali dichiarazioni, correttamente valorizzate dal primo giudice, CP_3
Part aveva demandato a la gestione della struttura, sia per quanto riguardava la gestione dei rapporti con i clienti, con i fornitori, la gestione dei dipendenti e il mantenimento dei contatti,
Prefettura compresa, relativi alle convenzioni per l'ospitalità dei migranti.
Non quindi, come affermato dalla società appellante, meri compiti di controllo e coordinamento dei settori nei quali si esplicavano le attività aziendali (ricezione turistica di natura alberghiera, ristorazione, servizi bar e piscina, accoglienza, comprensiva di vitto e alloggio, e assistenza migranti), ma compiti di gestione dei predetti settori, svolti con la necessaria autonomia decisionale e con i necessari poteri discrezionali (tanto chei dipendenti sentiti in sede ispettiva lo avevano qualificato come il direttore, il responsabile della struttura,
il gestore ovvero il titolare della stessa;
così , , , Pt_3 CP_5 Per_5 Per_4 CP_6
, ovviamente nell'ambito delle decisioni strategiche adottate dall'amministratore della Per_3
società e delle direttive generali dallo stesso impartite.
Part Come è proprio della qualifica di quadro, svolgeva, quindi, una funzione intermedia tra l'imprenditore e le risorse aziendali, provvedendo, in attuazione delle scelte e delle direttive generali del primo, all'organizzazione e alla gestione delle seconde, così fornendo un contributo decisivo non solo all'attuazione, ma anche allo stesso sviluppo degli obiettivi aziendali.
Non può, d'altronde, condividersi che la struttura aziendale fosse di modeste dimensioni organizzative, visto che, fin dal 2014, come allegato dalla stessa appellante nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la stessa cumulava in sé, sia la natura di struttura ricettiva turistica, dotata di accoglienza alberghiera e servizi di bar, ristorante e piscina, sia la natura di centro di accoglienza migranti, come tale comportante la fornitura, in favore degli
14 ospiti, di servizi di vitto, alloggio e assistenza e la gestione di pratiche burocratiche e di rapporti di vario genere con le autorità competenti.
Deve, inoltre, a parere del Collegio, concordarsi con il primo giudice in ordine alla rilevanza,
nel presente giudizio, della modifica dell'inquadramento di avvenuta, Parte_2
per iniziativa della società appellante, a decorrere dal 1 ottobre 2017.
In primo grado, infatti, mai la società attuale appellante aveva allegato che da quel momento l'organizzazione della struttura aziendale fosse mutata e fossero mutati, quindi, i compiti del lavoratore in discussione, circostanze di fatto che la società medesima ha, invece, cercato di introdurre, tardivamente, oltre che genericamente, solo con l'atto di appello.
Considerato, quindi, che la ha negato di avere fittiziamente adeguato Parte_1
Part l'inquadramento di pur in mancanza dei relativi presupposti, al solo fine di partecipare alla gara d'appalto, caso nel quale, d'altronde, come correttamente evidenziato dal Tribunale
di Oristano, si sarebbe esposta a gravi responsabilità, anche di natura penale, deve necessariamente ritenersi che i compiti affidati a fossero sempre stati Parte_2
correttamente inquadrabili nel livello Quadro A, in quanto dotati delle caratteristiche proprie e tipiche di quel livello.
Part Né valore decisivo potrebbe essere attribuito all'eventuale mancato possesso, da parte di di “idoneo titolo di studio” o di “adeguata formazione e preparazione professionale
specialistica” (così il CCNL Turismo per l'area Quadri), considerato che, come anche affermato dalla Suprema Corte “la previsione, da parte della disciplina collettiva in tema d'inquadramento dei lavoratori, della necessità del possesso di un titolo di studio per l'attribuzione di una determinata qualifica non impedisce che questa, ai sensi della norma di ordine pubblico dettata dall'art. 2103 cod. civ., debba essere riconosciuta, nel caso di esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni, anche al lavoratore sfornito di detto titolo,
salvo che si tratti di qualifica comportante mansioni (come, ad esempio, quelle del medico o dell'ingegnere) per il cui svolgimento la legge richieda una determinata abilitazione
15 professionale (così Cass. 7101/1986).
Quanto alla posizione di deve, quindi, confermarsi la correttezza della Parte_2
sentenza impugnata.
2) . Parte_3
Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla lavoratrice . Pt_3
Come riferito dai lavoratori sentiti in sede ispettiva, infatti, deve ritenersi comprovato che la stessa, la quale inizialmente aveva operato come addetta al servizio bar, si fosse
Part successivamente occupata, perlomeno anche, della contabilità aziendale (così ) e Per_5
del disbrigo, in generale, di pratiche amministrative, svolgendo attività di segreteria (si vedano le dichiarazioni dei lavoratori , , ). Per_2 CP_5 Per_5 Per_4
Anche in relazione alla lavoratrice in questione le dichiarazioni dalla stesse rese agli ispettori, valorizzate dal Tribunale di Oristano nella sentenza impugnata, risultano, quindi,
del tutto coerenti con le indicate risultanze, visto che la stessa aveva dichiarato di avere iniziato come barista stagionale e poi, di avere, invece, dal 2014, in concomitanza con la stipulazione del contratto a tempo indeterminato, lavorato in segreteria, occupandosi della documentazione relativa ai migranti, della prima contabilità della società, della prima nota,
della registrazione delle fatture.
Risulta, quindi, del tutto giustificata, anche per , l'attribuzione, da parte degli Parte_3
ispettori, fin dal 2014, di un superiore inquadramento contrattuale, nel suo caso il 4°, quello cioè riservato ai lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono mansioni di natura amministrativa che richiedono il possesso di competenze specialistiche, comunque acquisite.
Deve, d'altronde, anche in relazione alla lavoratrice , ribadirsi quanto sopra osservato Pt_3
Part per il lavoratore con riferimento al valore, confermativo delle conclusioni cui qui si è
giunti, da attribuirsi al riconoscimento, da parte della datrice di lavoro, a decorrere dal 1
ottobre 2017, dell'inquadramento qui contestato.
16 Né può ritenersi, come preteso dall'appellante, che le mansioni svolte da in Parte_3
qualità di segretaria avessero mero carattere accessorio o complementare rispetto ad eventuali contemporanee adibizioni della lavoratrice medesima quale addetta al bar o quale cameriera di ristorante (si vedano le dichiarazioni rese agli ispettori da Parte_2
, visto che le mansioni di segreteria, svolte da con abitualità, rivestivano
[...] Pt_3
certamente, rispetto a quelle svolte come addetta al bar o come cameriera di ristorante,
carattere di maggior pregio ed erano da considerare, quindi, ai sensi dell'art. 50 CCNL
Turismo, prevalenti.
***
Sulla base di tutti i motivi esposti, l'appello proposto dalla società deve, Parte_1
quindi, essere rigettato e la sentenza appellata deve, per l'effetto, essere integralmente confermata.
Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e,
liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 26.000,01 a €. 52.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla
Corte D'Appello, devono essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'Istituto appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella
17 misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 1 agosto 2025.
L'estensore……………………………… ………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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