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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 914/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Campese Parte_1 C.F._1
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna via A. De Gasperi n.
35, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fanelli CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna via Canalazzo n. 47, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, dichiarare la Parte_1
separazione coniugale tra la Sig.ra nata a [...] il [...], residente a [...]
Bagnacavallo (RA), Via Guglielmo Marconi n. 22 ed il Sig. nato ad [...], il CP_1
pagina 1 di 6 22/01/1964, residente a [...], congiunti in matrimonio concordatario ad Apice
(BN), in data 30/04/1989, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Apice (BN),
p. II, s. A, n. 12, alle seguenti condizioni;
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con addebito della separazione a carico del Sig. CP_1
per violazione degli obblighi coniugali peraver violato l'obbligo di assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia e l'obbligo di coabitazione e fedeltà;
2) Disporre che il Sig. corrisponda alla moglie la somma di € 800,00= mensili, a titolo di CP_1
contributo per il di lei mantenimento, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno
5 di ogni mese, sul conto corrente postale alla medesima intestato;
IBAN:
[...]; detta somma dovrà essere aggiornata annualmente, secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa e con spese di giudizio di parte attrice
a carico dello Stato, in quanto ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Si chiede la rimessione della causa al Collegio e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, ante riforma
Cartabia, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni eccezione disattesa: CP_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre che il Sig. versi alla CP_1 moglie la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento;
in subordine, vista
l'ordinanza del 03.04.2024 del Giudice, Dott. Galante, contenente proposta conciliativa, disporre che il
Sig. corrisponda mensilmente alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma di CP_1
€ 500,00. Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con il quale contrasse matrimonio in Apice (BN), il 30.04.1989 trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Apice dell'anno 1989 parte II Serie A n. 12, con addebito al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la figlia l 13.10.1995. Per_1
Con memoria difensiva depositata il 26.09.2022 si è costituito in giudizio , il quale non CP_1
si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
pagina 2 di 6 All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 21.02.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi, la fissazione di dimore distinte e la conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Circa la domanda di addebito della separazione a proposta da va CP_1 Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito CP_1
ha dedotto genericamente comportamenti irrispettosi e irresponsabili del marito nei confronti di moglie e figlia, episodi di infedeltà coniugale e l'improvviso abbandono della casa coniugale a far data da inizio anno 2021.
, dal canto suo, ha ammesso la crisi coniugale, ma ha dedotto come la stessa fosse CP_1
dovuta ai continui comportamenti vessatori della moglie tali da averlo costretto nel febbraio 2021 a lasciare la casa coniugale.
Il Collegio osserva a riguardo, oltre alla assoluta genericità delle allegazioni di parte attrice quanto a comportamenti irrispettosi e irresponsabili del marito nei confronti di moglie e figlia ed episodi di infedeltà coniugale, come non abbia offerto alcuna prova di essere stata vittima di Parte_1
comportamenti irrispettosi del marito e di tradimenti da parte dello stesso durante il rapporto coniugale.
In ordine all'abbandono della casa coniugale la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere lo stesso causa di addebito della separazione laddove improvviso e non supportato da giusta causa (cfr. Cass. 20228/2022; Cass. 14841/2015; Cass. 2539/2014Cass. 4540/2011).
pagina 3 di 6 La giusta causa coincide con condotte vessatorie dell'atro coniuge ovvero con la conclamata sussistenza della crisi coniugale tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La giusta causa può desumersi anche sulla base di presupposizioni.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prova dell'improvviso e ingiustificato abbandono della casa coniugale da parte del convenuto.
Il Collegio ritiene invece credibile che la già esistente crisi coniugale, ammessa da entrambe le parti come sussistente da tempo, abbia determinato la fuoriuscita del marito dal contesto coniugale nel febbraio 2021.
Risulta poi ammesso dalla stessa ricorrente come il pur fuoriuscito dalla casa coniugale, non si CP_1
sia disinteressato del nucleo ma abbia continuato a versare per il mantenimento di moglie e figlia la somma mensile di almeno 500,00 euro oltre a continuare a sostenere il pagamento della rata di finanziamento per l'auto intestata alla moglie di € 220,60.
Per tali ragioni la domanda di di addebito della separazione al marito deve essere Parte_1
rigettata, perché infondata.
Circa la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente va premesso che, come noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n.
12196/2017).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato di essere disoccupata in ragione dell'età non più giovane e della riconosciuta disabilità del 60% (doc. 5 fasc. ricorrente).
risultava risiedere in immobile di proprietà dei di lei genitori senza sostenere spese a Parte_1
riguardo. Allo stato la ricorrente ha allegato la inagibilità dell'immobile de qua.
Per quanto concerne invece , svolgente l'attività di dipendente presso la Ditta Fratelli CP_1
Graziani, lo stesso risulta percepire un reddito di € 2.000,00 circa mensili (cfr. CU 2024 relativo all'anno 2023).
pagina 4 di 6 Il resistente non risulta proprietario di immobili e risulta risiedere in casa in affitto per cui paga un canone di € 370,00 al mese (doc. 2 fasc. resistente), il quale si aggiunge alla rata di finanziamento auto di € 220,60 mensili e avente scadenza al 2026.
Pertanto, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e della disparità tra le stesse, b) della verosimile incapacità allo stato della parte ricorrente di implementare la propria capacità reddituale, in considerazione dell'età e della disabilità al 60% , il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione CP_1
dell'importo mensile di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite attesa la reciproca parziale soccombenza devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 914/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra (CF ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF ), avendo gli stessi contratto matrimonio in Apice (BN) il 30.04.1989, C.F._2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989, parte II, Serie A, n.
12;
- conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apice (BN) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
- respinge la domanda di addebito al marito della pronunciata separazione personale tra Parte_1
e ;
[...] CP_1
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la CP_1
corresponsione dell'importo mensile di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente relatore pagina 5 di 6 dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 914/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Campese Parte_1 C.F._1
presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna via A. De Gasperi n.
35, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fanelli CP_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna via Canalazzo n. 47, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, dichiarare la Parte_1
separazione coniugale tra la Sig.ra nata a [...] il [...], residente a [...]
Bagnacavallo (RA), Via Guglielmo Marconi n. 22 ed il Sig. nato ad [...], il CP_1
pagina 1 di 6 22/01/1964, residente a [...], congiunti in matrimonio concordatario ad Apice
(BN), in data 30/04/1989, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Apice (BN),
p. II, s. A, n. 12, alle seguenti condizioni;
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con addebito della separazione a carico del Sig. CP_1
per violazione degli obblighi coniugali peraver violato l'obbligo di assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia e l'obbligo di coabitazione e fedeltà;
2) Disporre che il Sig. corrisponda alla moglie la somma di € 800,00= mensili, a titolo di CP_1
contributo per il di lei mantenimento, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno
5 di ogni mese, sul conto corrente postale alla medesima intestato;
IBAN:
[...]; detta somma dovrà essere aggiornata annualmente, secondo gli indici
ISTAT, come per legge;
3) Con vittoria di spese ed onorari di causa e con spese di giudizio di parte attrice
a carico dello Stato, in quanto ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Si chiede la rimessione della causa al Collegio e la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, ante riforma
Cartabia, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, ogni eccezione disattesa: CP_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre che il Sig. versi alla CP_1 moglie la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al di lei mantenimento;
in subordine, vista
l'ordinanza del 03.04.2024 del Giudice, Dott. Galante, contenente proposta conciliativa, disporre che il
Sig. corrisponda mensilmente alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma di CP_1
€ 500,00. Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.05.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con il quale contrasse matrimonio in Apice (BN), il 30.04.1989 trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Apice dell'anno 1989 parte II Serie A n. 12, con addebito al marito ed alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque la figlia l 13.10.1995. Per_1
Con memoria difensiva depositata il 26.09.2022 si è costituito in giudizio , il quale non CP_1
si è opposto alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla moglie.
pagina 2 di 6 All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 21.02.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi, la fissazione di dimore distinte e la conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Circa la domanda di addebito della separazione a proposta da va CP_1 Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito CP_1
ha dedotto genericamente comportamenti irrispettosi e irresponsabili del marito nei confronti di moglie e figlia, episodi di infedeltà coniugale e l'improvviso abbandono della casa coniugale a far data da inizio anno 2021.
, dal canto suo, ha ammesso la crisi coniugale, ma ha dedotto come la stessa fosse CP_1
dovuta ai continui comportamenti vessatori della moglie tali da averlo costretto nel febbraio 2021 a lasciare la casa coniugale.
Il Collegio osserva a riguardo, oltre alla assoluta genericità delle allegazioni di parte attrice quanto a comportamenti irrispettosi e irresponsabili del marito nei confronti di moglie e figlia ed episodi di infedeltà coniugale, come non abbia offerto alcuna prova di essere stata vittima di Parte_1
comportamenti irrispettosi del marito e di tradimenti da parte dello stesso durante il rapporto coniugale.
In ordine all'abbandono della casa coniugale la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere lo stesso causa di addebito della separazione laddove improvviso e non supportato da giusta causa (cfr. Cass. 20228/2022; Cass. 14841/2015; Cass. 2539/2014Cass. 4540/2011).
pagina 3 di 6 La giusta causa coincide con condotte vessatorie dell'atro coniuge ovvero con la conclamata sussistenza della crisi coniugale tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La giusta causa può desumersi anche sulla base di presupposizioni.
Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito prova dell'improvviso e ingiustificato abbandono della casa coniugale da parte del convenuto.
Il Collegio ritiene invece credibile che la già esistente crisi coniugale, ammessa da entrambe le parti come sussistente da tempo, abbia determinato la fuoriuscita del marito dal contesto coniugale nel febbraio 2021.
Risulta poi ammesso dalla stessa ricorrente come il pur fuoriuscito dalla casa coniugale, non si CP_1
sia disinteressato del nucleo ma abbia continuato a versare per il mantenimento di moglie e figlia la somma mensile di almeno 500,00 euro oltre a continuare a sostenere il pagamento della rata di finanziamento per l'auto intestata alla moglie di € 220,60.
Per tali ragioni la domanda di di addebito della separazione al marito deve essere Parte_1
rigettata, perché infondata.
Circa la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente va premesso che, come noto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n.
12196/2017).
Nel caso di specie la ricorrente ha allegato di essere disoccupata in ragione dell'età non più giovane e della riconosciuta disabilità del 60% (doc. 5 fasc. ricorrente).
risultava risiedere in immobile di proprietà dei di lei genitori senza sostenere spese a Parte_1
riguardo. Allo stato la ricorrente ha allegato la inagibilità dell'immobile de qua.
Per quanto concerne invece , svolgente l'attività di dipendente presso la Ditta Fratelli CP_1
Graziani, lo stesso risulta percepire un reddito di € 2.000,00 circa mensili (cfr. CU 2024 relativo all'anno 2023).
pagina 4 di 6 Il resistente non risulta proprietario di immobili e risulta risiedere in casa in affitto per cui paga un canone di € 370,00 al mese (doc. 2 fasc. resistente), il quale si aggiunge alla rata di finanziamento auto di € 220,60 mensili e avente scadenza al 2026.
Pertanto, tenuto conto a) delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi e della disparità tra le stesse, b) della verosimile incapacità allo stato della parte ricorrente di implementare la propria capacità reddituale, in considerazione dell'età e della disabilità al 60% , il Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la corresponsione CP_1
dell'importo mensile di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite attesa la reciproca parziale soccombenza devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 914/2022 R.G., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra (CF ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(CF ), avendo gli stessi contratto matrimonio in Apice (BN) il 30.04.1989, C.F._2 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1989, parte II, Serie A, n.
12;
- conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apice (BN) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. n.
396/2000;
- respinge la domanda di addebito al marito della pronunciata separazione personale tra Parte_1
e ;
[...] CP_1
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la CP_1
corresponsione dell'importo mensile di euro 600,00, entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
h) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente relatore pagina 5 di 6 dott.ssa Alessia Vicini
pagina 6 di 6