Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 9984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9984 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09984/2025REG.PROV.COLL.
N. 09523/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9523 del 2023, proposto da Gerhò S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ascioni e Michelangelo Ortore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Ascioni in Roma, via Giulio Cesare, 95,
contro
la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione in Roma, piazza Colonna n. 355,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 344/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. AN LU e uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 344/2023, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del Decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, che quantificava in € 7.148,72 l’importo dovuto dalla Gerhò S.p.a. per il ripiano del payback per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, invitando la stessa al pagamento entro trenta giorni dalla pubblicazione (nonché dei provvedimenti connessi).
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025.
2. La pronuncia di inammissibilità consegue all’accoglimento dell’eccezione regionale di mancata impugnazione degli atti statali presupposti: e segnatamente “ il decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 (“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”), che individua l’esatto importo dei tetti regionali di spesa e degli scostamenti verificatisi anno per anno in ciascuna regione o provincia autonoma e il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 (“Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”), che fornisce precise indicazioni agli enti territoriali circa le tempistiche e le modalità per il ripiano degli scostamenti, “a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici” (art. 2), né, tanto meno, gli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” (art. 3, comma 3, d.m. 6/10/2022) ”.
Ciò nonostante la ricorrente si fosse costituita nel giudizio 13498/2022 davanti al TAR del Lazio, relativo all’“ annullamento del decreto del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”.
Secondo la sentenza impugnata la ricorrente “ si è, infatti, meramente costituita in quel giudizio, aderendo alle difese svolte dalla ricorrente, ma non ha spiegato alcuna autonoma impugnazione degli atti che assumono rilievo nella sequenza procedimentale, presupposti a quello qui gravato. Inoltre, il provvedimento emesso dal Tar del Lazio in esito alla fase cautelare è meramente interinale, essendo, per sua natura, destinato a durare “il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso ”.
Il T.A.R. ha richiamato la propria precedente pronuncia n. 222/2023, oggetto di appello (rg 880/2024), dichiarato estinto con decreto presidenziale del 3 giugno 2025.
Infine la sentenza di primo grado ha respinto il motivo di ricorso diretto contro il solo atto regionale, inerenti pretesi vizi istruttori e motivazionali.
3. L’appellante, con i due motivi di gravame, censura entrambi i capi della sentenza impugnata.
4. Ad avviso del Collegio l’appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito sinteticamente (art. 3, comma 2, cod. proc. amm.) indicate.
4.1. Contrariamente a quanto si assume al principio dell’appello, non si ravvisa nella sentenza appellata alcuna contraddizione intrinseca, avendo il primo giudice semplicemente distinto fra le censure articolate dalla ricorrente nella sostanza avverso provvedimenti (statali e regionali) retrostanti al decreto impugnato, dichiarate inammissibili per mancata impugnazione degli stessi, e quelle con cui erano denunciati vizi propri del decreto stesso, ritenute invece infondate.
4.2. Quanto alla parziale inammissibilità dell’impugnazione, le argomentazioni di parte appellante non smentiscono, ed anzi confermano, che fra i provvedimenti dei quali il T.A.R. ha constatato la mancata impugnazione e il decreto censurato vi fosse un vincolo di presupposizione/consequenzialità, essendo gli stessi parte di un’unica “ sequenza procedimentale ”.
Tale espressione, utilizzata dalla giurisprudenza per individuare i casi di presupposizione/consequenzialità, come noto non implica che debba trattarsi necessariamente di atti di un unico procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2024, n. 6192).
Nel caso di specie la sequenza è quella relativa al payback dei dispositivi medici, in cui ad una prima fase di determinazioni generali adottate a livello statale seguono atti certificativi di livello regionale, e solo a valle di tutto ciò il recupero degli importi addebitati alle singole imprese.
4.3. La superiore conclusione non è contraddetta dalla natura endoprocedimentale degli atti de quibus , su cui insiste parte appellante sottolineando come perciò stesso essi non sarebbero “ autonomamente impugnabili ”, dal momento che nella specie la declaratoria di inammissibilità è dipesa da una carenza non di autonoma impugnazione degli atti in questione, ma di impugnazione tout-court , non essendo stati gli stessi gravati neanche quali atti presupposti unitamente al decreto che formava oggetto del ricorso di primo grado.
4.4. Pertanto, risulta vana la pretesa di parte appellante di insistere sulle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria formulate avverso la normativa interna in materia di payback sanitario, dal momento che la mancata impugnazione degli atti suindicati rende le questioni stesse comunque prive di rilevanza nel presente giudizio (e dunque la relativa questione di legittimità costituzionale difetta di un requisito di ammissibilità).
4.5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di appello, con il quale si reitera la doglianza di carenza di motivazione del decreto impugnato in prime cure, lamentandosi un’indebita integrazione giudiziale della stessa cui il T.A.R. avrebbe proceduto attraverso l’istruttoria disposta.
In argomento è sufficiente rilevare che gli atti così acquisiti erano tutti puntualmente richiamati nel decreto impugnato (realizzandosi così una legittima ed ordinaria forma di motivazione per relationem ), di modo che la loro acquisizione da parte del primo giudice era finanche doverosa ai sensi degli articoli 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a..
5. Infine, deve rilevarsi che nella memoria depositata l’8 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., l’appellante ha sollevato una questione di difetto di giurisdizione rispetto alla domanda dalla stessa proposta davanti al T.A.R..
Tale eccezione è inammissibile, per plurime ragioni:
5.1. perché sollevata con semplice memoria e non con motivo d’appello tempestivamente proposto avverso la sentenza impugnata, come prescritto dall’articolo 9 c.p.a., di talché sul punto della giurisdizione si è ormai formato il giudicato;
5.2. soprattutto, perché proposta dalla stessa parte che aveva adìto in prime cure la giurisdizione amministrativa, e quindi in violazione del divieto di venire contra factum proprium e di abuso del processo, alla cui stregua non è consentito a chi abbia scelto la “giurisdizione” dinanzi alla quale proporre la propria domanda giudiziale di rimetterne in discussione la potestas judicandi ex post e secundum eventum litis ( ex multis , Consiglio di Stato, sentenze n. 4089/2020 e n. 957/2021).
6. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro seimila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF RE, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
AN LU, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LU | AF RE |
IL SEGRETARIO