Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4475
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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Nella procedura fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati contro i provvedimenti del giudice delegato inerenti alla vendita dei beni acquisiti alla massa corrispondono - pur con il necessario coordinamento, in virtù del quale, in luogo dell'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 617 cod. proc. civ., va proposto il reclamo di cui all'art. 26 della legge fall. - a quelli esperibili nel processo di esecuzione individuale disciplinato dal codice di rito, processo che, a differenza di quello di cognizione, è strutturato come una successione di fasi autonome, strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile con i mezzi specifici e nei termini stabiliti dalla legge. Ne consegue che, in tale procedura, non trova applicazione la disciplina della estensione della nullità prevista dall'art. 159 cod. proc. civ., dovendosi applicare, viceversa, il criterio per cui la nullità di un atto preliminare necessario costituisce un vizio di legittimità dell'atto successivo, che è il vero e proprio atto esecutivo, vizio che può essere fatto valere anche in sede di opposizione avverso quest'ultimo atto. Ove, peraltro l'opposizione venga proposta nei soli confronti dell'atto prodromico, è necessario che sia, comunque, attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti del vizio, nel senso che tale risultato (ottenibile mediante l'annullamento dell'atto) sia tale da rimuovere ogni ostacolo alla prosecuzione del procedimento da parte del soggetto interessato, così che non è legittimamente configurabile un tale interesse attuale nella ipotesi in cui, nel corso di una procedura fallimentare, l'affittuario di un'azienda, venuto a conoscenza del provvedimento di trasferimento della medesima a soggetto diverso, ed esercitata la prelazione di cui all'art. 3 legge 223/91, si sia vista rigettare l'istanza dal G.D. ed abbia, per l'effetto, proposto reclamo ex art. 26 legge fall. avverso tale provvedimento di rigetto, omettendo del tutto di impugnare, contestualmente, il precedente decreto di trasferimento, ormai divenuto definitivo (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto del reclamo pronunciato dal collegio investito della sola questione della prelazione ex art. 26 legge fall.).

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  • 1Atti prodromici non impugnati:
    https://www.fiscooggi.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4475
Data del deposito : 5 maggio 1999

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